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Chi
temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue
opinioni politiche, si
trova fuori del Paese di
cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore,
avvalersi della protezione del proprio Paese.
Art.1
Convenzione di Ginevra 1951
Lo
straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Art.10
Costituzione della Repubblica Italiana 1948
Può
fare domanda d’asilo in Italia, e ricevere su “raccomandazione”
della Commissione Centrale un
permesso si soggiorno per motivi umanitari, chi fugge da situazioni di
guerra, di violenza generalizzata, di violazione dei diritti umani e chi
rischia di essere sottoposto a tortura o a trattamenti disumani o
degradanti.
Art.
5 comma 6 T.U. 286/98 |