|
qual è l'organo che decide sulle domande
di protezione internazionale?
la normativa
introdotta dalla legge 189/2002 e dal relativo regolamento di attuazione
n. 303/2004, ha previsto il decentramento dell'organo decisionale
attraverso l’istituzione di 7 commissioni territoriali preposte
all'esame delle istanze per il riconoscimento dello status di
rifugiato. con il decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 e la
relativa circolare dell'11 marzo 2008, sono
state individuate altre 3 commissioni territoriali (a torino, caserta
e bari).
le commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono
presiedute da un funzionario prefettizio, e composte da un funzionario
della questura, un rappresentante dell’ente territoriale nominato dalla
conferenza unificata stato-città ed autonomie locali, e da un
rappresentante dell’unhcr.
le commissioni
territoriali sono istituite presso le prefetture – uffici territoriali
del governo (utg) di gorizia, milano, torino, roma,
caserta, foggia, bari, crotone,
siracusa e trapani.
la
commissione nazionale per il riconoscimento della protezione
internazionale, ha compiti di coordinamento e di indirizzo per le
commissioni territoriali; è competente per l’organizzazione di corsi di
formazione, per il monitoraggio dei flussi dei richiedenti la protezione
internazionale. altre competenze rilevanti riguardano la costituzione e
l'aggiornamento di una banca dati informatica, contenente le
informazioni utili all'esame e al monitoraggio delle richieste di asilo,
la creazione e l'aggiornamento di un centro di documentazione sulla
situazione socio-politica-economica dei paesi di origine dei richiedenti
(coi).
la
commissione ha altresì poteri decisionali in tema di revoca e
cessazione degli status concessi.
|