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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

qual è l'organo che decide sulle domande di protezione internazionale?

la normativa introdotta dalla legge 189/2002 e dal relativo regolamento di attuazione n. 303/2004, ha previsto il decentramento dell'organo decisionale attraverso l’istituzione di 7 commissioni territoriali preposte all'esame delle istanze per il riconoscimento dello status di rifugiato. con il decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 e la relativa circolare dell'11 marzo 2008, sono state individuate  altre 3  commissioni territoriali (a torino, caserta e bari).

le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono presiedute da un funzionario prefettizio, e composte da un funzionario della questura, un rappresentante dell’ente territoriale nominato dalla conferenza unificata stato-città ed autonomie locali, e da un rappresentante dell’unhcr. 

le commissioni territoriali sono istituite presso le prefetture – uffici territoriali del governo (utg)  di gorizia, milano, torino, roma, caserta, foggia, bari, crotone, siracusa e trapani.

la commissione nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale, ha compiti di coordinamento e di indirizzo per le commissioni territoriali; è competente per l’organizzazione di corsi di formazione, per il monitoraggio dei flussi dei richiedenti la protezione internazionale. altre competenze rilevanti riguardano la costituzione e l'aggiornamento di una banca dati informatica, contenente le informazioni utili all'esame e al monitoraggio delle richieste di asilo, la creazione e l'aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politica-economica dei paesi di origine dei richiedenti (coi).

la commissione  ha altresì  poteri decisionali in tema di revoca e cessazione degli status concessi.