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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

CHI PUÒ FARE DOMANDA D’ASILO?

Chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche,  si trova fuori del  Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese.

Art.1 Convenzione di Ginevra 1951

Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Art.10 Costituzione della Repubblica Italiana 1948

Può fare domanda d’asilo in Italia, e ricevere su “raccomandazione” della Commissione Centrale  un permesso si soggiorno per motivi umanitari, chi fugge da situazioni di guerra, di violenza generalizzata, di violazione dei diritti umani e chi rischia di essere sottoposto a tortura o a trattamenti disumani o degradanti.

Art. 5 comma 6 T.U. 286/98