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Nord Africa, CIR scrive al Ministro Maroni: inserire emendamento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

21 aprile 2011- In una lettera inviata al Ministro dell’Interno Roberto Maroni, il CIR avanza una richiesta urgente di emendamento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/4/2012 sul rilascio ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa di un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi,

Il CIR – si legge nella lettera inviata al Ministro dell’Interno Roberto Maroni - ha accolto con soddisfazione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato su Gazzetta Ufficiale nr. 81 dell’8 aprile 2011, con il quale è stato disposto il rilascio ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa di un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c) ter, del DPR n.394/99 e succ. mod.

Tenendo conto delle esigenze umanitarie dei cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, che il citato decreto ha riconosciuto mirando a farvi fronte, alcune previsioni contenute nel suddetto testo normativo appaiono dubbie e meriterebbero, a giudizio del CIR, di un’ulteriore considerazione.

In primo luogo, suscita perplessità la scelta di indicare il 5 aprile quale data entro la quale i cittadini provenienti dal Nord Africa debbano aver fatto ingresso in Italia al fine di poter godere della protezione umanitaria riconosciuta nel citato DPCM.

Dalle informazioni disponibili, non risulta infatti che le condizioni nei Paesi nordafricani, che hanno determinato la necessità di protezione umanitaria dei propri cittadini, abbiano subito un netto miglioramento in seguito al 5 aprile.

Viceversa la fissazione di un siffatto limite sembrerebbe voler indicare che, successivamente al 5 aprile, i Paesi del Nord Africa abbiano subìto un mutamento delle proprie condizioni tale da non determinare una necessità di protezione, seppur temporanea, dai cittadini provenienti da quest’area.

A conferma dell’assenza di tale mutamento sembrano porsi tanto il perpetrarsi di sbarchi di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, quanto il protrarsi di alcune delle situazioni di crisi in atto in quell’area.

Negare ai cittadini provenienti da questi Paesi giunti in Italia in seguito alla mezzanotte del 5 aprile 2011 appare – prosegue il CIR - quindi una decisione priva di argomentazioni fondate. Allo stesso modo appare meritevole di un’ulteriore riflessione la previsione in base alla quale la richiesta del permesso di soggiorno per protezione umanitaria deve avvenire entro 8 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In un contesto di grande emergenza, quale quello che sta caratterizzando l’Italia in questi mesi, otto giorni appaiono come un arco temporale limitato nel quale fornire informazioni complete ai soggetti interessati circa le caratteristiche e le modalità di rilascio del suddetto permesso di soggiorno. Appare, infatti, probabile che non tutti i cittadini provenienti dal Nord Africa abbiano avuto modo di conoscere e di usufruire della facoltà loro riconosciuta. Tale circostanza impone una riflessione, in quanto mal si comprende perché una volta riconosciuti a dei soggetti alcuni diritti non si conceda loro contestualmente le condizioni necessarie per il loro godimento.

Alla luce di quanto detto, il CIR ritiene opportuno che le previsioni di cui sopra fossero oggetto di una integrazione, nell’ottica di riconoscere il diritto a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno umanitario di cui al DPCM a tutti i cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa che hanno continuato a giungere in Italia successivamente al 5 aprile e che continueranno a farlo, senza la necessità di indicare a priori un limite temporale. Quando avverranno le condizioni per porre fine al riconoscimento della protezione temporanea, si dovrebbe emanare un successivo decreto con l’indicazione chiara del limite temporale, come peraltro già avvenuto nella crisi del Kosovo.

Sarebbe, inoltre, auspicabile – prosegue il CIR- che il termine di otto giorni di cui sopra fosse prorogato, al fine di permettere a tutti i soggetti aventi diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del decreto, di poterne usufruire.