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Nord Africa, CIR
scrive al Ministro Maroni: inserire emendamento al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
21 aprile 2011- In una
lettera inviata al Ministro dell’Interno Roberto Maroni, il CIR
avanza una richiesta urgente di emendamento al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/4/2012 sul rilascio ai
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi,
Il CIR – si legge
nella lettera inviata al Ministro dell’Interno Roberto Maroni - ha
accolto con soddisfazione il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, pubblicato su Gazzetta Ufficiale nr. 81 dell’8 aprile
2011, con il quale è stato disposto il rilascio ai cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa di un permesso di soggiorno
per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell’art.
11, comma 1, lett. c) ter, del DPR n.394/99 e succ. mod.
Tenendo conto delle
esigenze umanitarie dei cittadini appartenenti ai paesi del Nord
Africa, che il citato decreto ha riconosciuto mirando a farvi
fronte, alcune previsioni contenute nel suddetto testo normativo
appaiono dubbie e meriterebbero, a giudizio del CIR, di un’ulteriore
considerazione.
In primo luogo,
suscita perplessità la scelta di indicare il 5 aprile quale data
entro la quale i cittadini provenienti dal Nord Africa debbano aver
fatto ingresso in Italia al fine di poter godere della protezione
umanitaria riconosciuta nel citato DPCM.
Dalle informazioni
disponibili, non risulta infatti che le condizioni nei Paesi
nordafricani, che hanno determinato la necessità di protezione
umanitaria dei propri cittadini, abbiano subito un netto
miglioramento in seguito al 5 aprile.
Viceversa la
fissazione di un siffatto limite sembrerebbe voler indicare che,
successivamente al 5 aprile, i Paesi del Nord Africa abbiano subìto
un mutamento delle proprie condizioni tale da non determinare una
necessità di protezione, seppur temporanea, dai cittadini
provenienti da quest’area.
A conferma
dell’assenza di tale mutamento sembrano porsi tanto il perpetrarsi
di sbarchi di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa,
quanto il protrarsi di alcune delle situazioni di crisi in atto in
quell’area.
Negare ai cittadini
provenienti da questi Paesi giunti in Italia in seguito alla
mezzanotte del 5 aprile 2011 appare – prosegue il CIR - quindi una
decisione priva di argomentazioni fondate. Allo stesso modo appare
meritevole di un’ulteriore riflessione la previsione in base alla
quale la richiesta del permesso di soggiorno per protezione
umanitaria deve avvenire entro 8 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
In un contesto di
grande emergenza, quale quello che sta caratterizzando l’Italia in
questi mesi, otto giorni appaiono come un arco temporale limitato
nel quale fornire informazioni complete ai soggetti interessati
circa le caratteristiche e le modalità di rilascio del suddetto
permesso di soggiorno. Appare, infatti, probabile che non tutti i
cittadini provenienti dal Nord Africa abbiano avuto modo di
conoscere e di usufruire della facoltà loro riconosciuta. Tale
circostanza impone una riflessione, in quanto mal si comprende
perché una volta riconosciuti a dei soggetti alcuni diritti non si
conceda loro contestualmente le condizioni necessarie per il loro
godimento.
Alla luce di quanto
detto, il CIR ritiene opportuno che le previsioni di cui sopra
fossero oggetto di una integrazione, nell’ottica di riconoscere il
diritto a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno
umanitario di cui al DPCM a tutti i cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa che hanno continuato a giungere in Italia
successivamente al 5 aprile e che continueranno a farlo, senza la
necessità di indicare a priori un limite temporale. Quando
avverranno le condizioni per porre fine al riconoscimento della
protezione temporanea, si dovrebbe emanare un successivo decreto con
l’indicazione chiara del limite temporale, come peraltro già
avvenuto nella crisi del Kosovo.
Sarebbe, inoltre,
auspicabile – prosegue il CIR- che il termine di otto giorni di cui
sopra fosse prorogato, al fine di permettere a tutti i soggetti
aventi diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del
decreto, di poterne usufruire.
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