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Circolare del Ministero dell’Interno
– n. 16/93 (24 aprile 1993). “Rifugiati -cessazione dello status”.
La Convenzione
di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n.722/1954, all'art.
1, lettera C, n.1,
stabilisce,
com'è noto, che essa cesserà di essere applicata al rifugiato
qualora abbia usufruito
nuovamente e
volontariamente della protezione del Paese di cui ha la
cittadinanza.
Con
riferimento a tale previsione, sono pervenute numerose segnalazioni
che hanno rappresentato
situazioni di
rifugiati che possono essere ricondotte alla normativa sopra
indicata.
I casi
ipotizzati hanno riguardato il rifugiato che:
1) ha chiesto,
al di fuori di una formale rinuncia allo status, la restituzione del
passaporto nazionale,
ritirato
all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento;
2) ha
ottenuto, dalle autorità del Paese dal quale era fuggito per
dichiarato timore di
persecuzione,
il passaporto nazionale in data posteriore a quella del
riconoscimento dello status,
anche se non
risulta si sia mai recato in detto Paese;
3) è tornato,
anche se per breve periodo, nel Paese di cui è cittadino utilizzando
il passaporto
nazionale;
4) si è recato
nel Paese di cui è cittadino, col documento di viaggio della
Convenzione di Ginevra,
rilasciato
dalla Questura con validità estesa a tutti i Paesi riconosciuti dal
Governo italiano.
Le fattispecie
descritte possono determinare il venir meno della condizione posta a
fondamento
del
riconoscimento e pertanto è sorto il problema giuridico
dell'attuazione della cessazione dello
status di
rifugiato.
Non
ricavandosi da alcuna norma, né di legge né di regolamento, le
modalità di attuazione della
cessazione
dello status, si è ritenuto opportuno chiedere il parere del
Consiglio di Stato, che si è
pronunciato in
modo conforme all'avviso espresso dal Dipartimento della P.S. e nei
termini qui di
seguito
riassunti.
La cessazione
dello status, in sintonia con i principi del nostro ordinamento, va
pronunciata con
procedimento
analogo ed inverso a quello seguito per il riconoscimento e con un
provvedimento
formale,
secondo le previsioni e le garanzie di cui agli artt. 5 della legge
39/1990 e 2 del D.P.R.
136/1990 per
il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il
procedimento dev’ essere iniziato ad istanza della Questura nel cui
territorio risiede l'interessato,
secondo la
disposizione di cui all'art. 1 comma 2, D.P.R. 136/1990.
Al rifugiato,
nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di cessazione
dello status, secondo la
previsione
dell'art. 5 del citato regolamento n.136/1990, può essere concesso
un permesso di
soggiorno ad
altro titolo, sempre che ne esistano i presupposti, in base alla
normativa sugli stranieri.
Ciò posto, si
impartiscono le istruzioni per la relativa attuazione.
La Questura,
venuta comunque a conoscenza (direttamente o, come avviene spesso,
attraverso
la
segnalazione della Polizia di Frontiera) che un rifugiato si trova
in una delle condizioni da cui
possa
discendere la cessazione dello status, promuove il procedimento di
cessazione.
A tale fine,
ai sensi dell'art. 1, n. 2 del D.P.R. 136/1990, raccoglie i dati, i
documenti prodotti o
comunque
acquisiti d'ufficio, redige un Verbale delle dichiarazioni
dell'interessato, e invia la
documentazione
istruttoria alla Direzione Generale dei Servizi Civili, che
provvederà a trasmetterla
alla
Commissione di cui all'art. 2 del citato D.P.R. 136, informando
questo Dipartimento. Tra la
documentazione
da acquisire, riveste particolare importanza la fotocopia delle
pagine essenziali
del
passaporto, specialmente di quelle contenenti visti di ingresso o di
uscita, fotocopia della
segnalazione
di imbarco o sbarco del rifugiato da parte della Polizia di
Frontiera, che di solito
comunica gli
estremi del documento di cui il rifugiato è in possesso, e ogni
altro elemento di prova
ritenuto utile
allo scopo.
La Direzione
Generale dei Servizi Civili, ricevuta la decisione formale della
Commissione, la
trasmetterà
alla Questura competente per la notifica all'interessato. Ad
avvenuta notifica del
provvedimento
formale di cessazione, la Questura procederà al ritiro,
all'interessato, del certificato
di
riconoscimento e del documento di viaggio della Convenzione di
Ginevra e provvederà, inoltre,
a rilasciare
allo straniero un permesso di soggiorno sulla base della normativa
della legge 39/1990
(per studio,
lavoro autonomo o subordinato, per motivi religiosi, familiari, per
iscrizione nelle liste di
collocamento)
sempre che, come sopra detto, ne abbia titolo.
In relazione
ai quesiti pervenuti, si forniscono alcune indicazioni di massima,
che consentono una
soluzione
univoca delle più frequenti ipotesi prospettate:
1) L'istanza
di restituzione del passaporto nazionale, da parte del rifugiato,
qualora contenga la
dichiarazione
espressa di rinunzia allo status, è di per sé sufficiente a produrre
gli effetti estintivi: il
passaporto
potrà essere restituito e sarà contestualmente ritirato il
certificato di riconoscimento che
con l'istanza
sarà trasmesso alla Direzione Generale dei Servizi Civili. In tal
caso non resta che
prendere atto
della manifestazione di volontà dell'interessato.
2) L'istanza
di restituzione del passaporto nazionale, che non contenga la
rinunzia allo status, dovrà
riportare la
dichiarazione che l'interessato conosce le conseguenze e cioè la
cessazione dello
status di
rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra: il passaporto sarà
restituito, sarà ritirato
eventualmente
il documento di viaggio e si inizierà il procedimento di cessazione
dello status
secondo i
criteri sopra esposti.
3) Il possesso
del passaporto nazionale rilasciato (o rinnovato) in data successiva
a quella del
riconoscimento, anche se l'interessato non risulta si sia mai recato
nello Stato di cui è cittadino, è
sufficiente
per avviare il procedimento di cessazione dello status;
4) Il possesso
del passaporto, rilasciato anteriormente al riconoscimento, darà
luogo al
procedimento
di cessazione soltanto quando risulti accertato in modo
inequivocabile che il
rifugiato sia
tornato, anche se per breve periodo, nello Stato di cui è cittadino.
5) Il possesso
del documento di viaggio, rilasciato dalla Questura in base agli
art. 28 della
Convenzione di
Ginevra e 21 della legge n.1185/1967, qualora risulti accertato che
sia stato
utilizzato dal
rifugiato per recarsi nel Paese di cui è cittadino, determinerà
ugualmente l'inizio del
procedimento
di cessazione.
Ciò posto, si
pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive ai Dirigenti
gli Uffici Stranieri per una
attenta
applicazione delle disposizioni di cui sopra.
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