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Dal
1 settembre 1997 è in vigore in Italia la Convenzione
di Dublino relativa alla determinazione dello Stato
competente per l’esame della richiesta dello Status di
Rifugiato (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito,
Spagna e Svezia).
Dal
18 febbraio 2003 Regolamento
“Dublino II” (CE) n. 343/2003.
Il
Regolamento garantisce ad ogni richiedente lo status di rifugiato che la
sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro dell’Unione Europea,
in modo da evitare che egli sia successivamente mandato da uno Stato
membro all’altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua
richiesta d’asilo.
Tale
Convenzione, e il successivo Regolamento, sono diretti a risolvere il
problema costituito dai c.d. "rifugiati in orbita", cioè quei
richiedenti l'asilo rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che
nessuno di questi Stati si riconosca competente per l'esame della loro
domanda di asilo.
Casi
in cui l’ITALIA È COMPETENTE ad esaminare una richiesta di
riconoscimento dello status.
1.
PRESENZA IN ITALIA DI PARENTI – moglie o marito, figli
minorenni, genitori se il richiedente è minore, riconosciuti rifugiati
secondo la Convenzione di Ginevra, in caso di consenso esplicito da
parte degli interessati
2.
INGRESSO IN ITALIA con permesso di soggiorno o visto italiano
3.
INGRESSO IRREGOLARE – senza documenti o senza visto se
richiesto- in uno dei paesi dell’Unione Europea attraverso l’Italia.
In questo caso l’Italia diviene responsabile in quanto PRIMO PAESE
D’INGRESSO.
I
parametri individuati dal Regolamento per stabilire la competenza di uno
Stato hanno carattere oggettivo e possono essere considerati portatori
di un unico principio: lo Stato che permette l'ingresso, regolare o
meno, del richiedente asilo nell'ambito del territorio dell'Unione è
quello responsabile dell'esame dell'istanza, indipendentemente da dove
la stessa sia presentata.
Tale
impostazione è mitigata solo in ipotesi marginali: qualora ad un membro
della famiglia del richiedente asilo (solo il coniuge o i figli minori)
sia già stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 1951, da parte di uno Stato membro ove
risiede legalmente, questo Stato sarà competente anche per l'esame
della domanda del suo congiunto, purché quest'ultimo lo desideri.
Inoltre,
ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base ai
criteri previsti dalla Convenzione, può esaminare, per motivi
umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, a
richiesta dello Stato membro che l'abbia ricevuta, una domanda di asilo,
a condizione che il richiedente l'asilo lo desideri.
Infine,
con riguardo alle istanze presentate sul suo territorio, ogni Paese
conserva il potere discrezionale di ritenersi competente anche in ordine
a casi che, in base alla Convenzione non gli spetterebbero.
Lo
Stato che riceve la richiesta può rifiutarla ove non ritenga provato il
passaggio dell'interessato attraverso il suo territorio. A fronte di un
rifiuto è sempre possibile richiedere allo Stato che non ha accettato
di rivedere la sua posizione, purché sussistano elementi di prova che
rendano immotivato il rifiuto. In ogni caso non sussiste un autorità
sovraordinata che possa dirimere un disaccordo su casi specifici. |