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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

COME VIENE DETERMINATO LO STATO COMPETENTE AD ANALIZZARE LA DOMANDA D’ASILO?

Dal 1 settembre 1997 è in vigore in Italia la Convenzione di Dublino relativa alla determinazione dello Stato  competente per l’esame della richiesta dello Status di Rifugiato (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia).

Dal 18 febbraio 2003 Regolamento “Dublino II” (CE) n. 343/2003.

Il Regolamento garantisce ad ogni richiedente lo status di rifugiato che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro dell’Unione Europea, in modo da evitare che egli sia successivamente mandato da uno Stato membro all’altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua richiesta d’asilo.

Tale Convenzione, e il successivo Regolamento, sono diretti a risolvere il problema costituito dai c.d. "rifugiati in orbita", cioè quei richiedenti l'asilo rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l'esame della loro domanda di asilo.

Casi in cui l’ITALIA È COMPETENTE ad esaminare una richiesta di riconoscimento dello status.

1.       PRESENZA IN ITALIA DI PARENTI – moglie o marito, figli minorenni, genitori se il richiedente è minore, riconosciuti rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra, in caso di consenso esplicito da parte degli interessati

2.     INGRESSO IN ITALIA con permesso di soggiorno o visto italiano

3.     INGRESSO IRREGOLARE – senza documenti o senza visto se richiesto- in uno dei paesi dell’Unione Europea attraverso l’Italia. In questo caso l’Italia diviene responsabile in quanto PRIMO PAESE D’INGRESSO.

I parametri individuati dal Regolamento per stabilire la competenza di uno Stato hanno carattere oggettivo e possono essere considerati portatori di un unico principio: lo Stato che permette l'ingresso, regolare o meno, del richiedente asilo nell'ambito del territorio dell'Unione è quello responsabile dell'esame dell'istanza, indipendentemente da dove la stessa sia presentata.

Tale impostazione è mitigata solo in ipotesi marginali: qualora ad un membro della famiglia del richiedente asilo (solo il coniuge o i figli minori) sia già stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, da parte di uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato sarà competente anche per l'esame della domanda del suo congiunto, purché quest'ultimo lo desideri.

Inoltre, ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base ai criteri previsti dalla Convenzione, può esaminare, per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, a richiesta dello Stato membro che l'abbia ricevuta, una domanda di asilo, a condizione che il richiedente l'asilo lo desideri.

Infine, con riguardo alle istanze presentate sul suo territorio, ogni Paese conserva il potere discrezionale di ritenersi competente anche in ordine a casi che, in base alla Convenzione non gli spetterebbero.

Lo Stato che riceve la richiesta può rifiutarla ove non ritenga provato il passaggio dell'interessato attraverso il suo territorio. A fronte di un rifiuto è sempre possibile richiedere allo Stato che non ha accettato di rivedere la sua posizione, purché sussistano elementi di prova che rendano immotivato il rifiuto. In ogni caso non sussiste un autorità sovraordinata che possa dirimere un disaccordo su casi specifici.