Convenzione
sullo statuto dei rifugiati
Conchiusa
a Ginevra il 28 luglio 1951
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1954
strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 gennaio 1955
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955
Preambolo
Le Alte
Parti Contraenti,
considerando
che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale hanno
affermato il principio che gli uomini, senza distinzioni, devono godere
dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali,
considerando
che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il
suo profondo interessamento per i rifugiati e che essa si è preoccupata
di garantire loro l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali nella maggiore misura possibile,
considerando
che è desiderabile rivedere e codificare gli accordi internazionali
anteriori sullo statuto dei rifugiati ed estendere l’applicazione di
tali accordi e la protezione in essi prevista mediante un nuovo accordo,
considerando
che dalla concessione del diritto d’asilo possano risultare oneri
eccezionalmente gravi per determinati paesi e che una soluzione
soddisfacente dei problemi di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite
ha riconosciuto l’importanza e il carattere internazionali non può
essere conseguita senza solidarietà internazionale,
esprimendo
il voto che tutti gli Stati, riconosciuto il carattere sociale e
umanitario del problema dei rifugiati, facciano il loro possibile per
evitare che tale problema divenga una causa di tensione fra Stati,
preso atto
che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati è incaricato
di vigilare all’applicazione delle convenzioni internazionali intese a
garantire la protezione dei rifugiati e che il coordinamento effettivo
delle misure prese per risolvere tale problema dipende dalla cooperazione
degli Stati con l’Alto Commissario,
hanno
convenuto le disposizioni seguenti:
Capo
I
Disposizioni
generali
Art. 1
Definizione del termine di "rifugiato"
A. Ai fini
della presente Convenzione, il termine di "rifugiato" è
applicabile:
-
1) a
chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli
accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in
applicazione delle convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio
1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o infine in applicazione
della Costituzione dell’Organizzazione internazionale per i
rifugiati;
- le decisioni prese
circa il riconoscimento della qualità dì rifugiato
dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo
svolgimento del suo mandato non impediscono il riconoscimento di
tale qualità a persone che adempiono le condizioni previste nel
paragrafo 2 del presente articolo;
-
2) a
chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel
giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua
religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato
gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato
di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non
vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque,
essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in
seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato,
non vuole ritornarvi.
- Se una persona
possiede più cittadinanze, l’espressione "Stato di cui
possiede la cittadinanza" riguarda ogni Stato di cui questa
persona possiede la cittadinanza. Non sono considerate private della
protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza le persone
che, senza motivi validi fondati su un timore giustificato,
rifiutano la protezione di uno Stato di cui posseggono la
cittadinanza.
-
B.
1. Agli effetti della presente Convenzione, possono essere considerati
"avvenimenti anteriori al I gennaio 1951" nel senso
dell’articolo 1, sezione A:
-
a)"avvenimenti
accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa";
-
b)"avvenimenti
accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove".
-
- Ciascuno Stato
Contraente, all’atto della firma, della ratificazione o
dell’accessione, farà una dichiarazione circa l’estensione che
esso intende attribuire a tale espressione per quanto riguarda gli
obblighi da esso assunti in virtù della presente Convenzione.
-
2.Ciascuno
Stato Contraente che si sia pronunciato per la definizione della
lettera a può in ogni tempo estendere i suoi obblighi pronunciandosi
per la definizione della lettera b mediante notificazione al
Segretario generale delle Nazioni Unite.
C. Una
persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce
più della presente Convenzione:
-
1.se ha
volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede
la cittadinanza;
-
2.se ha
volontariamente riacquistato la cittadinanza persa;
-
3.se ha
acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello
Stato di cui ha acquistato la cittadinanza; o
-
4.se è
volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva
lasciato o in cui non si era più recata per timore d’essere
perseguitata;
-
5.se,
cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come
rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la
protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza.
- Tuttavia, queste
disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel
paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far
valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la
cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori;
-
6.trattandosi
di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato
riconosciuto come apolide, egli è in grado di ritornare nello Stato
dei suo domicilio precedente.
- Tuttavia, queste
disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel
paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far
valere, per rifiutare di ritornare nello Stato dei loro domicilio
precedente, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori.
D. La
presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono
attualmente della protezione o dell’assistenza di un’organizzazione o
di un’istituzione delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Se tale
protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la
sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente
alle risoluzioni prese in merito dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente
Convenzione.
E. La
presente Convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere
delle autorità competenti dei loro Stato di domicilio hanno tutti i
diritti e gli obblighi di cittadini di detto Stato.
F. Le
disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone,
di cui vi sia serio motivo di sospettare che:
-
a)hanno
commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali
contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;
-
b)hanno
commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante
prima di essere ammesse come rifugiati;
-
c)si
sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle
Nazioni Unite.
Art. 2
Obblighi generali
Ogni
rifugiato ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono
separatamente l’obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti, come
pure alle misure prese per il mantenimento dell’ordine pubblico
Art. 3
Divieto delle discriminazioni
Gli Stati
Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai
rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al
paese d’origine
Art. 4
Religione
Gli Stati
Contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un
trattamento almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la
libertà di praticare la loro religione e la libertà d’istruzione
religiosa dei loro figli.
Art. 5
Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione
Le
disposizioni della presente Convenzione non riguardano gli altri diritti e
vantaggi concessi ai rifugiati indipendentemente dalla presente
Convenzione.
Art. 6
L’espressione "nelle stesse circostanze"
Agli
effetti della presente Convenzione, l’espressione "nelle stesse
circostanze" significa che l’interessato deve, per l’esercizio di
un diritto, adempiere tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti
la durata e le premesse per la dimora o il domicilio), nello stesso modo
come se non fosse un rifugiato. Sono escluse le condizioni che per la loro
natura non possono essere adempiute da un rifugiato.
Art. 7
Esenzione dalla condizione della reciprocità
1. Con
riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente
Convenzione, ciascuno Stato Contraente deve concedere ai rifugiati il
trattamento concesso agli stranieri in generale.
2. Dopo un
soggiorno di tre anni, tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio
degli Stati Contraenti, dell’esenzione dalla condizione della reciprocità
legislativa.
3. Ciascuno
Stato Contraente continua a concedere ai rifugiati i diritti e i vantaggi
cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla
data d’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.
4. Gli
Stati Contraenti devono esaminare con benevolenza la possibilità di
concedere ai rifugiati, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e
vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei
paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l’esenzione
dalla condizione della reciprocità a rifugiati che non adempiono le
condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.
5. Le
disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili
tanto ai diritti e ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22
della presente Convenzione quanto a quelli che non sono previsti nella
Convenzione.
Art. 8
Esenzione da misure straordinarie
Per quanto
concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la
persona, i beni o gli interessi dei cittadini di uno Stato determinato,
gli Stati Contraenti non le applicheranno ai rifugiati che siano
formalmente cittadini di detto Stato per il solo fatto di questa loro
cittadinanza. Gli Stati Contraenti che a motivo della loro legislazione
non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo
autorizzano in casi appropriati esenzioni a favore di tali rifugiati.
Art. 9
Misure provvisorie
Nessuna
disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato Contraente,
in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di
prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure
che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino
al momento in cui lo Stato Contraente di cui si tratta abbia accertato se
tale persona è effettivamente un rifugiato e se le misure prese devono
essere mantenute in suo confronto nell’interesse della sicurezza
nazionale.
Art. 10
Continuità della residenza
1. Se un
rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato e
trasportato sul territorio di uno Stato Contraente e vi risiede, la durata
di questo soggiorno forzato é computata come residenza regolare su detto
territorio.
2. Se un
rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato dal
territorio di uno Stato Contraente e vi è ritornato prima dell’entrata
in vigore della presente Convenzione per stabilirvi il suo domicilio, il
periodo che precede la deportazione e quello a essa successivo sono
considerati come un solo periodo ininterrotto per tutti i casi in cui è
richiesta una residenza ininterrotta.
Art. 11
Gente di mare rifugiata
Trattandosi
di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell’equipaggio di un
natante che inalbera la bandiera di uno Stato Contraente, questo Stato
deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali
rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di
viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in
particolare per agevolare loro la costituzione dei domicilio in un altro
paese.
Capo
II
Condizione
giuridica
Art. 12
Statuto personale
1. Lo
statuto personale di un rifugiato è determinato in base alla legge del
suo paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge
del paese di residenza.
2. I
diritti precedentemente acquisiti dal rifugiato e derivanti dal suo
statuto personale, in particolare quelli dipendenti dal matrimonio,
saranno rispettati da tutti gli Stati Contraenti, con riserva, se è il
caso, dell’adempimento delle formalità previste dalla legislazione di
ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato
avrebbe riconosciuto quand’anche l’interessato non fosse divenuto un
rifugiato.
Art. 13
Proprietà mobiliare e immobiliare
Gli Stati
Contraenti concedono a ciascun rifugiato il trattamento più favorevole
possibile e in ogni modo un trattamento pari almeno a quello concesso,
nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne
l’acquisto della proprietà mobiliare e immobiliare e i diritti a ciò
relativi, nonchè i contratti di locazione e altri concernenti la proprietà
mobiliare e immobiliare.
Art. 14
Proprietà intellettuale e industriale
In materia
di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di
disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, e in
materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e
scientifica, ciascun rifugiato fruisce nello Stato in cui ha la sua
residenza abituale, della protezione che è concessa ai cittadini di detto
paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati Contraenti, egli
fruisce della protezione che è concessa in detto territorio ai cittadini
dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.
Art. 15
Diritto d’associazione
Per ciò
che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e in
sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che
risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole
concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.
Art. 16
Diritto di adire i tribunali
1. Ciascun
rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente i
tribunali.
2. Nello
Stato Contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato
fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per
ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l’assistenza
giudiziaria e l’esenzione dalla cautiojudicatum solvi.
3. Negli
Stati Contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale,
egli fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2,
dello stesso trattamento che i cittadini dei paese in cui ha la sua
residenza abituale.
Capo
III
Attività
lucrativa
Art. 17
Professioni dipendenti
1. Gli
Stati Contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro
territorio il trattamento più favorevole, concesso nelle stesse
circostanze ai cittadini di uno Stato estero, per ciò che concerne
l’esercizio di un’attività professionale dipendente.
2. In ogni
caso, le misure restrittive concernenti gli stranieri o l’assunzione di
stranieri prese per la protezione dei mercato nazionale dei lavoro non
sono applicabili ai rifugiati che non vi erano già sottoposti dallo Stato
Contraente interessato alla data dell’entrata in vigore della presente
Convenzione, o che adempiono una delle seguenti condizioni:
-
a)risiedere
da tre anni nel paese;
-
b)avere
per coniuge una persona che possegga la cittadinanza dello Stato di
residenza. Un rifugiato non può far valere tale disposizione se ha
abbandonato il suo coniuge;
-
c)avere
uno o più figli che posseggano la cittadinanza dello Stato di
residenza.
3. Gli
Stati Contraenti esaminano con benevolenza se possono essere prese misure
intese a parificare ai diritti dei loro cittadini quelli di tutti i
rifugiati per quanto concerne l’esercizio delle professioni dipendenti,
segnatamente se si tratta di rifugiati che sono entrati sul loro
territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d’opera
oppure di un piano d’immigrazione
Art. 18
Professioni indipendenti
Gli Stati
Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro
territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un
trattamento non meno favorevole di quello concesso nelle stesse
circostanze agli stranieri in generale, per ciò che concerne
l’esercizio di una professione indipendente nell’agricoltura,
nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, come pure per la
costituzione di società commerciali e industriali.
Art. 19
Professioni liberali
1. Ciascuno
Stato Contraente concede ai rifugiati che risiedono regolarmente sul suo
territorio, sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità
competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione
liberale, il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un
trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse
circostanze, agli stranieri in generale.
2. Gli
Stati Contraenti faranno dei loro meglio, conformemente alle loro leggi e
costituzioni, per garantire lo stabilimento di tali rifugiati nei
territori non metropolitani, per i quali sono responsabili delle relazioni
internazionali.
Capo
IV
Benessere
sociale
Art. 20
Razionamento
Qualora
esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo
insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarsi, i
rifugiati saranno trattati come i cittadini dello Stato che entra in
considerazione.
Art. 21
Alloggio
In materia
di alloggi, gli Stati Contraenti concedono, per quanto siffatto problema
sia disciplinato da leggi e ordinanze o sia sottoposto al controllo delle
autorità pubbliche, ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro
territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un
trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse
circostanze, agli stranieri in generale.
Art. 22
Educazione pubblica
1. Gli
Stati Contraenti concedono ai rifugiati, in materia di scuola primaria, lo
stesso trattamento concesso ai loro cittadini.
2. Per ciò
che riguarda l’insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie,
segnatamente circa l’ammissione agli studi, il riconoscimento di
certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati
all’estero, l’esenzione delle tasse scolastiche e l’assegnazione di
borse di studio, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati il
trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non
meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli
stranieri in generale
Art. 23
Assistenza pubblica
In materia
di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati Contraenti concedono ai
rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso tratt.
Art. 24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale
1. Gli
Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul
loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò
che concerne:
-
a)la
retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno
parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari,
i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l’età
minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il
lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi
offerti dai contratti collettivi di lavoro, semprechè tali problemi
siano disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle
autorità amministrative;
-
b)la
sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei
lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie,
d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri
familiari, nonchè quelle relative a tutti gli altri rischi che,
conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema
di sicurezza sociale), con riserva:
-
(1)di
accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e
aspettative;
-
-
(11)delle
disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello
Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni
parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli
assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la
concessione di una rendita ordinaria.
2. I
diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un rifugiato in seguito a
un infortunio del lavoro o a una malattia professionale non sono lesi dal
fatto che l’avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato
Contraente.
3. Gli
Stati Contraenti estenderanno ai rifugiati i vantaggi degli accordi
conchiusi o che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la
conservazione dei diritti acquisiti o delle aspettative in materia di
sicurezza sociale, semprechè i rifugiati adempiano le condizioni previste
per i cittadini dei Paesi firmatari di siffatti accordi.
4. Gli
Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere ai
rifugiati, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in
vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati Contraenti e
Stati non contraenti.
amento
concesso ai loro cittadini.
Art. 24
Legislazione del lavoro e sicurezza sociale
1. Gli
Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul
loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò
che concerne:
a)la
retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte
della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi
pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l’età minima dei
lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle
donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai
contratti collettivi di lavoro, semprechè tali problemi siano
disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle autorità
amministrative;
b)la
sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei
lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie,
d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri
familiari, nonchè quelle relative a tutti gli altri rischi che,
conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di
sicurezza sociale), con riserva:
-
(1)di
accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e
aspettative;
-
(11)delle
disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello
Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni
parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli
assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la
concessione di una rendita ordinaria.
2. I
diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un rifugiato in seguito a
un infortunio del lavoro o a una malattia professionale non sono lesi dal
fatto che l’avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato
Contraente.
3. Gli
Stati Contraenti estenderanno ai rifugiati i vantaggi degli accordi
conchiusi o che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la
conservazione dei diritti acquisiti o delle aspettative in materia di
sicurezza sociale, semprechè i rifugiati adempiano le condizioni previste
per i cittadini dei Paesi firmatari di siffatti accordi.
4. Gli
Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere ai
rifugiati, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in
vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati Contraenti e
Stati non contraenti.
Art.
Capo V
Provvedimenti
amministrativi
25
Assistenza amministrativa
1. Se un
rifugiato ha normalmente bisogno, per l’esercizio di un diritto
dell’assistenza di autorità straniere cui egli non si può rivolgere,
gli Stati Contraenti sul cui territorio l’interessato risiede
vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro
proprie autorità sia da un’autorità internazionale.
2. Le
autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai
rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono
normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per
il loro tramite.
3. I
documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti
ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il
loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.
4. Con
riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse a favore degli
indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere
riscosse tasse; queste devono tuttavia essere moderate e corrispondere a
quelle riscosse dai cittadini dello Stato di cui si tratta per servizi
analoghi.
5. Le
disposizioni del presente articolo non toccano gli articoli 27 e 28.
Art. 26
Diritto di libero passaggio
Ciascuno
Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo
territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di
circolarvi liberamente, con le riserve previste dall’ordinamento
applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze, in generale.
Art. 27
Documenti d’identità
Gli Stati
Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che
risiedono sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio
valido.
Art. 28
Titoli di viaggio
1. Gli
Stati Contraenti rilasciano ai rifugiati che risiedono regolarmente sul
loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori
di tale territorio, semprechè non vi si oppongano motivi impellenti di
sicurezza nazionale o d’ordine pubblico; le disposizioni dell’Allegato
alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati
Contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a
qualsiasi altro rifugiato che si trovi sul loro territorio; essi
esamineranno con particolare attenzione i casi di rifugiati che,
trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento
di viaggio dal paese della loro residenza regolare.
2. I titoli
di viaggio rilasciati conformemente ad accordi internazionali anteriori
dalle Parti di siffatti accordi saranno riconosciuti dagli Stati
Contraenti e trattati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in
virtù del presente articolo.
Art. 29
Oneri fiscali
1. Gli
Stati Contraenti non devono riscuotere dai rifugiati imposte, tasse o
diritti di qualsiasi genere, diversi o d’importo superiore a quelli
riscossi dai loro cittadini in circostanze analoghe.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non vietano l’applicazione ai rifugiati
delle disposizioni di leggi e ordinanze concernenti le tasse dovute dagli
stranieri per il rilascio di documenti amministrativi, compresi i
documenti d’identità.
Art. 30
Trasferimento di averi
1. Ciascuno
Stato Contraente deve permettere ai rifugiati, conformemente alle sue
leggi e alle sue ordinanze, di trasferire gli averi che hanno introdotto
sul suo territorio, nel territorio di un altro paese in cui sono stati
ammessi per stabilirvisi.
2. Ciascuno
Stato Contraente esaminerà con benevolenza le domande di rifugiati che
desiderano ottenere l’autorizzazione di trasferire ogni altro loro avere
necessario alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati
ammessi per stabilirvisi.
Art. 31
Rifugiati che soggiornano irregolarmente nel paese ospitante
1. Gli
Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro
entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono
direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano
minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza
indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o
il loro soggiorno irregolari.
2. Gli
Stati Contraenti limitano gli spostamenti di tali rifugiati soltanto nella
misura necessaria. Tali limitazioni devono essere mantenute solo fintanto
che lo statuto di questi rifugiati nel paese che li ospita sia stato
regolato o essi siano riusciti a farsi ammettere in un altro paese. Gli
Stati Contraenti concedono a tali rifugiati un termine adeguato e tutte le
facilitazioni necessarie affinchè possano ottenere il permesso
d’entrata in un altro paese.
Art. 32
Espulsione
1. Gli
Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente
sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o
d’ordine pubblico.
2.
L’espulsione può essere eseguita soltanto in base a una decisione presa
conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato deve, se
motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongano, essere
ammesso a giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a
questo scopo davanti a un’autorità competente o davanti a una o più
persone specialmente designate dall’autorità competente.
3. Gli
Stati Contraenti assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli
permetta di farsi ammettere regolarmente in un altro paese.
Gli Stati
Contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne
che reputano necessarie.
Art. 33
Divieto d’espulsione e di rinvio al confine
1. Nessuno
Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato
verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà
sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della
sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue
opinioni politiche.
2. La
presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un
rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per
la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una
condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una
minaccia per la collettività di detto paese.
Art. 34
Naturalizzazione
Gli Stati
Contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e
la naturalizzazione dei rifugiati. Essi si sforzano in particolare di
accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto
possibile, le tasse e le spese della procedura.
Capo
VI
Disposizioni
esecutive e transitorie
Art. 35
Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite
1. Gli
Stati Contraenti s’impegnano a cooperare con l’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle
Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell’esercizio delle sue funzioni
e a facilitare in particolare il suo compito di sorveglianza
sull’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Allo
scopo di permettere all’Alto Commissario o a qualsiasi altra istituzione
delle Nazioni Unite che dovesse succedergli di presentare rapporti agli
organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati Contraenti s’impegnano
a fornire loro, nella forma appropriata, le informazioni e le indicazioni
statistiche richieste circa:
-
a) lo
statuto dei rifugiati;
-
b)
l’esecuzione della presente Convenzione, e
-
c) le
leggi, le ordinanze e i decreti che sono o entreranno in vigore per
quanto concerne i rifugiati.
Art. 36
Informazioni circa la legislazione interna
Gli Stati
Contraenti comunicano al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo
delle leggi e delle ordinanze emanate per garantire l’applicazione della
presente Convenzione.
Art. 37
Rapporto con le convenzioni anteriori
Salve
restando le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 28, la presente
Convenzione sostituisce, tra gli Stati Contraenti, gli accordi del 5
luglio 1922, del 31 maggio 1924, del 12 maggio 1926, del 30 giugno 1928 e
dei 30 luglio 1935, come pure le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10
febbraio 1938, il Protocollo del 14 settembre 1939 e l’Accordo del 15
ottobre 19461.
Capo
VII
Disposizioni
finali
Art. 38
Regolamento delle contestazioni
Per quanto
non possano essere regolate in altro modo, le contestazioni tra le Parti
della presente Convenzione concernenti la sua interpretazione o la sua
applicazione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti
interessate, alla Corte internazionale di Giustizia.
Art. 39
Firma, ratificazione e accessione
1. La
presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951
e, dopo tale data, sarà depositata presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite. Essa potrà essere firmata presso l’Ufficio europeo delle
Nazioni Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951, e potrà in seguito
nuovamente essere firmata alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.
2. La
presente Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati Membri
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure da ogni altro Stato
non membro invitato alla Conferenza di plenipotenziari sullo statuto dei
rifugiati e degli apolidi, o da qualsiasi Stato che l’Assemblea generale
abbia invitato a firmare. Essa dev’essere ratificata e gli strumenti di
ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite.
3. Gli
Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla
presente Convenzione a contare dal 28 luglio 1951. L’adesione avviene
con il deposito di uno strumento di accessione presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite.
Art. 40
Campo d’applicazione territoriale
1. Ogni
Stato può, all’atto della firma, della ratificazione e
dell’accessione, dichiarare che la presente Convenzione sarà
applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo
internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione
ha effetto a contare dall’entrata in vigore della Convenzione per detto
Stato.
2. In
seguito, l’estensione dell’applicazione può avvenire in ogni tempo
mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite; essa
avrà effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in cui il
Segretario generale delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione
oppure alla data d’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato
se quest’ultima data è posteriore.
3. Per ciò
che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà
applicabile alla data della firma, della ratificazione o
dell’accessione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di
prendere il più presto possibile le misure necessarie per l’estensione
dell’applicazione a detti territori, con riserva dei consenso dei
Governi di tali territori qualora ciò fosse richiesto per motivi
costituzionali.
Art. 41
Clausola federale
Nel caso di
Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicabili le seguenti
disposizioni:
-
a) per
quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui
applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del
Governo federale sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati
federativi;
-
b) per
quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui
applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province
o cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù
del sistema costituzionale della federazione a prendere misure
legislative, il Governo federale comunicherà detti articoli, nel più
breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità
competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
-
c) uno
Stato federativo che è Parte della presente Convenzione, comunica, a
domanda di qualsiasi altro Stato Contraente trasmessagli dal
Segretario generale delle Nazioni Unite, un’esposizione della
legislazione e della prassi in vigore nella Federazione e nei suoi
singoli Stati per ciò che concerne l’una o l’altra disposizione
della Convenzione; nell’esposizione dev’essere indicato in quale
misura la disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù
di un atto legislativo o in altro modo.
Art. 42
Riserve
1.
All’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, ciascuno
Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione,
eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 a 44 compreso.
2. Ciascuno
Stato Contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1
del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione
scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 43
Entrata in vigore
1. La
presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data del
deposito dei sesto strumento di ratificazione o di accessione.
2. Per
ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo
il deposito del sesto strumento di ratificazione o di accessione, essa
entra in vigore novanta giorni dopo la data dei deposito dello strumento
di ratificazione o di accessione da parte di detto Stato.
Art. 44
Disdetta
1. Ciascuno
Stato Contraente può disdire la presente Convenzione in ogni tempo
mediante notificazione scritta della disdetta al Segretario generale delle
Nazioni Unite.
2. La
disdetta ha effetto per lo Stato interessato un anno dopo la data in cui
è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Ciascuno
Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente
all’articolo 40 può comunicare successivamente al Segretario generale
delle Nazioni Unite che la Convenzione non è più applicabile ai
territori indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione
cessa di essere applicabile ai territori di cui si tratta un anno dopo la
data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.
Art. 45
Revisione
1. Ciascuno
Stato Contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al
Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della
presente Convenzione.
2.
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite propone, se è il caso, le
misure che devono essere prese circa siffatta domanda.
Art. 46
Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite
Il
Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri
delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 39:
-
a) le
dichiarazioni e le notificazioni previste nella lettera B
dell’articolo 1;
-
b) le
firme, ratificazioni e accessioni previste nell’articolo 39;
-
c) le
dichiarazioni e le notificazioni previste nell’articolo 40;
-
d) le
riserve fatte o ritirate conformemente all’articolo 42;
-
e) la
data d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente
all’ articolo 43;
-
f) le
disdette e le notificazioni previste nell’articolo 44;
-
g) le
domande di revisione previste nell’articolo 45.
In fede di
che, i
sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei
loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.
Fatto a
Ginevra, il 28 luglio mille novecento cinquant’uno, in un solo
esemplare, i cui testi inglese e francese fanno parimente fede, e che sarà
depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; copie
certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle
Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 39.
(Seguono le
firme) |