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PRINCIPI
FONDAMENTALI
Articolo
10
L’
ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’ effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non
è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
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