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D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
Con
riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
-
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 marzo 1999, n. 23/99;
Circ. 30 marzo
1999,
n. 27/99; Circ. 12 aprile 1999, n. 31/99;
-
Ministero della sanità: Circ. 31 marzo 1999, n. 400.3/114.9/1290;
-
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 dicembre 1998, n.
258; Circ. 26 marzo
1999,
n. 67; Circ. 3 giugno 1999, n. 123.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1,
della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di
un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate
tra loro e con de norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le codifiche
a al fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge
n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle
dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le
disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno
1998;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24
luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del
Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto:
TITOLO I
Princìpi generali
Articolo 1
Ambito di applicazione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
1)
1. Il presente testo unico, in
attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica,
salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non
si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto
si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della
legge 6 marzo 1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di
legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa
da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli
istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni
interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza
legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente
testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme
vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione
del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo
schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato
anche in mancanza del parere.
Articolo 2
Diritti e doveri dello
straniero.
(legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque
presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle
convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi
in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in
attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con
legge 10 aprile 1981, n. 158 (4), garantisce a tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente
soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è
riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione
allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua
comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si
esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto
internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità
giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale
hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a
cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale,
di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status
personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero
urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza
documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere
trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di
asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali
stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire
situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a
speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
9. Lo straniero presente nel
territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti
dalla normativa vigente.
Articolo 3
Politiche migratorie.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
3)
1. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento.
Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della
Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui
risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento
programmatico.
2. Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione
con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali,
con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone
di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato,
nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre
i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri
residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali
delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede
ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le
competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei
criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1,
le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20. I visti
di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono
rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle
quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi
del presente testo unico nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento
dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio,
alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona umana.
6. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per
l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali
dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i
trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno
dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione
delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al
comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui
sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento
programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del
parere.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il
soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo I - Disposizioni
sull'ingresso e il soggiorno
Articolo 4
Ingresso nel territorio dello
Stato.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
4)
1. L'ingresso nel territorio
dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o
documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può
avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza
maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è
rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di
origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a
tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio
del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i
diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in
Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con
provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato all'interessato
unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in
possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi
di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla
base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3,
comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti
accordi.
4. L'ingresso in Italia può
essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a
quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari
esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco
dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel
territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi,
salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il
periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e
quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi
motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
7. L'ingresso è comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il
regolamento di attuazione.
Articolo 5
Permesso di soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
5)
1. Possono soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo
4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati
a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve
essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione,
al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni
lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le
attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il
regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa
di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di
culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e
religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di
soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal
presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per
visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per
lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono
tale estensione;
c) superiore ad un anno, in
relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali;
d) superiore a due anni, per
lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità
specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di
soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in
cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il
rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il
suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato,
esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del
permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non
soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del
permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono
tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini
di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione
di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello
Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la
ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in
attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16
dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno è
rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da
rilasciare in applicazione del presente testo unico.
Articolo 6
Facoltà ed obblighi inerenti al
soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 144, comma 2°, e 148)
1. Il permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per
essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per
motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i
provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo
e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici
servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8,
devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di
interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato
motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o
la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a
lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di
dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere
sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni
e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito
nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in
comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.
Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di
pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza
pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni
anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal
regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera
abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà
comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al
comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di
identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo
approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di
cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
Articolo 7
Obblighi dell'ospitante e del
datore di lavoro.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo,
dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o
lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la
proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel
territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende,
oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli
estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata,
ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Articolo 8
Disposizioni particolari.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
art. 149)
1. Le disposizioni del presente
capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e
consolare.
Articolo 9
Carta di soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
7)
1. Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di
rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di
soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di
soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può
essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è
rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente
ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale, o
pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto
la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il
questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non
definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere
disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è
rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di
soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per
lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio
dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello
Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle
prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
disposto;
d) partecipare alla vita
pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento
e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a
Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare
della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo
per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo
stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che
sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Capo II - Controllo delle
frontiere, respingimento ed espulsione
Articolo 10
Respingimento.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
8)
1. La polizia di frontiera
respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i
requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello
Stato.
2. Il respingimento con
accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti
degli stranieri:
a) che entrando nel territorio
dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o
subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui
al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di
pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto
alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che
deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso
dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1,
2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti
dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento
dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è
prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al
presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 11
Potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
9)
1. Il Ministro dell'interno e il
Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti
dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che
riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione
delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di
confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla
frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i
prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti
delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed
i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle
direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari
esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti
ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia
dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo,
le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle
autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilità
funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
5. Per le finalità di cui al
comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di
interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono
adottati di concerto con il Ministro competente.
6. Presso i valichi di frontiera
sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e
assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare
ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi
sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.
Articolo 12
Disposizioni contro le
immigrazioni clandestine.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
10)
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire
l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le
attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti
degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello
Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1
è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero
riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è
commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di
documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e
della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito
l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al
fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è
della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del
presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1
e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo
di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai
commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità
dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione
fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o
terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei
rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui al presente comma, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più
gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della
licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa
italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
7. Nel corso di operazioni di
polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime
doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di
tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati
previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è
redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto
ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice
di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso
di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati
previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,
agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di
polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per
finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. I beni acquisiti dallo
Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso
ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono
assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, non possono essere
alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
9. Le somme di denaro confiscate
a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei
medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati
alla collaborazione e alla assistenza tecnicooperativa con le forze di polizia
dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
Articolo 13
Espulsione amministrativa.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
11)
1. Per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal
prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio
dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai
sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel
territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il
permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più
di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle
categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (15), come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione è disposta in
ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura
detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale.
Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la
misura di cui all'articolo 14, comma 1.
4. L'espulsione è eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando
lo straniero:
a) è espulso ai sensi del comma
1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine
fissato con l'intimazione;
b) è espulso ai sensi del comma
2, lett. c) e il prefetto rilevi, sulla base delle circostanze obiettive, il
concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
5. Si procede altresì
all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero
espulso del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido
documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale,
familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi,
l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro
il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e
per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione
è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la
misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto
di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il
provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad
una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di
espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di
trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso, a cui deve essere
allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui
ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma l
dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale
misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito
del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi
8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione
con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di
destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali
casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla
presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che
provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato
e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di
espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non
può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due
mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma
13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai
commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore
a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello
Stato.
15. Le disposizioni di cui al
comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma
10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Articolo l3-bis
Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio.
1. Se il ricorso di cui
all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in
camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso
presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il
provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità
che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il
decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di
funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel
procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e
la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è
reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.
Articolo 14
Esecuzione dell'espulsione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
12)
1. Quando non è possibile
eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera
ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero,
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per
la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Lo straniero è trattenuto
nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6,
è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui
si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga
sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo,
convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la
permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta
del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di
ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento
all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore
esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone
comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida
e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi
della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento
anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali
che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal
regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto
disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura
di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno
promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.
Articolo 15
Espulsione a titolo di misura di
sicurezza.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
13)
1. Fuori dei casi previsti dal
codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia
condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Articolo 16
Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva della detenzione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
14)
1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale
né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione è eseguita dal
questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all'articolo 13, comma 4.
Articolo 17
Diritto di difesa.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
15)
1. Lo straniero sottoposto a
procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua
presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell'imputato o del difensore.
Capo III - Disposizioni di
carattere umanitario
Articolo 18
Soggiorno per motivi di
protezione sociale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
16)
1. Quando, nel corso di
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti
di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni
di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano
concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi
ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere
di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di
attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente
preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi
controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione
sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno
rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o
comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e
allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un
rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato
per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con
le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di
soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della
Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni,
allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal
presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10
miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Articolo 19
Divieti di espulsione e di
respingimento.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
17)
1. In nessun caso può disporsi
l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere
oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita
l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei
confronti:
a) degli stranieri minori di
anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso
della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi
con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Articolo 20
Misure straordinarie di
accoglienza per eventi eccezionali.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
18)
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari
esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo
unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento
sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
Disciplina del lavoro
Articolo 21
Determinazione dei flussi di
ingresso.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto
1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. L'ingresso nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di
cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti altresì assegnate in via
preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso
accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle
procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti
appositi accordi in materia di
flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in
Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per
l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del
rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono
prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono
tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento
dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale,
nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea
iscritti nelle liste di collocamento.
5. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che
intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese,
specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati
dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le
modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o
accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre
progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi
di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie
dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti
pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per
altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione
prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte
e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le
modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal
presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
Articolo 22
Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335,
art. 3, comma 13)
1. Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in
Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con
uno straniero residente all'estero deve presentare all'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il
datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può
richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste
di cui all'art. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel
regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda
di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea
documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni
offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a
quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3,
l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo
le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con
quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro
subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del
rilascio.
6. Salvo quanto previsto
dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla
osta provvisorio della questura competente.
7. Le questure forniscono
all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative
ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre
Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di
apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate.
8. Il datore di lavoro deve
altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro
stipulato con lo straniero.
9. La perdita del posto di
lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i
suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce
le modalità di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai
fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che
occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni.
11. Salvo quanto previsto, per i
lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigilanza di un accordo
di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività
lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro
favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli
istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare
attività di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per
singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma
del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
Articolo 23
Prestazione di garanzia per
l'accesso al lavoro.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
21)
1. Il cittadino italiano o
straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di
uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve
presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
3, comma 4, apposita richiesta normativa, alla questura della provincia di
residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio
del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente
assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e
l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione
all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso,
nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di
attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere
utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa
consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso
di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le
garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni
professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti
nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti
patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può
prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle
associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.
3. la prestazione di garanzia
per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento
di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie
che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso
per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di
lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata
sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i
requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
Articolo 24
Lavoro stagionale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
22)
1. Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornate in Italia, o le associazioni di categoria
per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la
richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte
nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni
dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro
stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi,
o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori
di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di
precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto
regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le
condizioni.
5. Le Commissioni regionali per
l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei
deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che
occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22,
comma 10.
Articolo 25
Previdenza e assistenza per i
lavoratori stagionali.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
23)
1. In considerazione della
durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti
forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
settori di attività:
a) assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le
malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei
contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura
pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle
modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad
interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui
all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità
degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il
settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma
1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11,
concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello
Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia
regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai
lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. È fatta salva la
possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo
ingresso.
Articolo 26
Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
24)
1. L'ingresso in Italia dei
lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono
esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro
autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività
non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che
intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale,
artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse
adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di
essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio
della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione
in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non
appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea
sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di
importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornati nel territorio
dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme
più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica
o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo
ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività
che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per
lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si
riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21.
6. Le procedure di cui al comma
5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per
lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve
essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
Articolo 27
Ingresso per lavoro in casi
particolari.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi
per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote
di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per
ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale
altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di
uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di
attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o
di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di
scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e
ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o
un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e
di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari
aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a
soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei
di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di
organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o
compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati
nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti
regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali
siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel
territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede
in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n.
1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso
circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico
per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e
musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti
musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati
a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme
di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività
di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari".
2. In deroga alle disposizioni
del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla
realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione
rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento
dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di
personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori
a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività
lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore
di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in
materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le
modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le
disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo
svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui
all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei
lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o
consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei
lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli
Stati confinanti.
TITOLO IV
Diritto all'unità familiare e
tutela dei minori
Articolo 28
Diritto all'unità familiare.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
26)
1. Il diritto a mantenere o a
riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di
cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo
unico o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere |