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Decreto- legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n.39
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Articolo
1
(rifugiati)
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione
della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'art.17 della
legge 23 agosto 1988, n.400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame
delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di
quanto disposto nel comma 1.
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