Dichiarazione UNIVERSALE dei Diritti dell'Uomo

Art. 2:

1.      Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2.      Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Art.13:

1.      Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2.      Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

                  Art.14:

1.      Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2.      Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

                  Art.15:

1.      Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2.      Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.