Gli Stati membri devono adattare le normative entro il 31 dicembre 2002 Sfollati, le regole per la protezione temporanea javascript:history.back()javascript:history.back()(Dir. 2001/55/CE) Con questa direttiva il Consiglio regola le norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e ne razionalizza la permanenza. La protezione temporanea vale per un anno, e può essere prorogata di un altro anno, con permessi semestrali. Il Consiglio, in particolari condizioni, può concedere un altro anno. La condizione cessa nel caso il Consiglio accerti la possibilità di un rimpatrio sicuro. Chi gode della protezione temporanea può partecipare a corsi di formazione e lavorare. Nel caso non abbia mezzi di sussistenza, lo Stato che lo ospita si deve adoperare per fargli ottenere una abitazione, deve fornirgli assistenza medica e contributi al sostentamento. Deve inoltre agevolare il ricongiungimento con i familiari ed assicurare l'istruzione scolastica ai minori. In qualsiasi momento chi è nelle condizioni di protezione temporanea può avanzare domanda di asilo. Gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2002, devono adeguare le proprie normative alla direttiva europea. (8 agosto 2001)
DIRETTIVA 2001/55/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2001sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
63,punto 2,lettere a)e b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1)L'elaborazione di una politica comune nel settore dell'asilo che preveda un
comune regime europeo di asilo costituisce un elemento fondamentale
dell'obiettivo, perseguito dall'Unione europea, della graduale realizzazione di
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle
circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.
(2)I casi di afflusso massiccio di sfollati che non possono ritornare nel loro
paese d'origine hanno assunto proporzioni più gravi negli ultimi anni in
Europa. In tali casi può essere necessario istituire un dispositivo eccezionale
che garantisca una tutela immediata e transitoria a tali persone.
(3)Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità hanno espresso
preoccupazione per la situazione degli sfollati
nell'ambito delle conclusioni relative agli sfollati a causa del conflitto
nell'ex Jugoslavia adottate dai ministri competenti per l'immigrazione nelle
riunioni tenute a Londra il 30 novembre ed il 1 dicembre 1992 ed a Copenaghen il
1 e 2 giugno 1993.
(4)Il Consiglio ha adottato, il 25 settembre 1995, una risoluzione relativa alla
ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a
titolo temporaneo degli sfollati, ed il 4 marzo 1996 una decisione 96/198/GAI su
una procedura di allarme e i emergenza relativa alla ripartizione degli oneri
per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli
sfollati.
(5)Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998
prevede la rapida adozione, conformemente alle disposizioni del trattato di
Amsterdam, delle norme minime necessarie per assicurare protezione temporanea
agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e i
misure volte a promuovere un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che
ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.
(6)Nelle conclusioni adottate in data 27 maggio 1999 sugli sfollati del Kosovo
il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a trarre le conseguenze
dalla risposta da essi data alla crisi del Kosovo al fine di emanare opportuni
provvedimenti a norma del trattato.
(7)Nella riunione straordinaria del 15 e del 16 ottobre 1999 il Consiglio
europeo di Tampere ha riconosciuto la necessità di un accordo basato sulla
solidarietà tra gli Stati membri in merito alla questione della protezione
temporanea degli sfollati.
(8)È pertanto necessario istituire norme minime sulla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e adottare
misure intese a garantire l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che
ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.
(9)Tali norme e misure sono correlate e interdipendenti sotto il profilo
dell'efficacia, della coerenza e della solidarietà ed in riferimento
all'esigenza, in particolare, di prevenire i movimenti secondari. Appare
pertanto opportuno adottarle nell'ambito di uno stesso atto giuridico.
(10)È necessario che la protezione temporanea sia compatibile con gli obblighi
internazionali assunti dagli Stati membri riguardo ai rifugiati. In particolare,
essa non deve pregiudicare il riconoscimento dello status di rifugiato previsto
dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei
rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967,che tutti
gli Stati membri hanno ratificato.
(11)È opportuno che venga rispettato il mandato conferito all'alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nei riguardi dei medesimi e i
altre persone bisognose di protezione internazionale e che sia data attuazione
alla dichiarazione n.17,allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam,
sull'articolo 63 del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui
devono essere istituite consultazioni con l'alto commissario delle Nazioni Unite
per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali competenti su questioni
relative alla politica in materia di asilo.
(12)Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri abbiano
facoltà di stabilire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per le
persone ammesse a fruire della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati.
(13)Dato il carattere eccezionale delle misure previste dalla presente direttiva
per far fronte ad un afflusso massiccio o a un imminente afflusso massiccio di
sfollati provenienti da paesi terzi che non sono in grado di ritornare nel loro
paese d'origine, la protezione offerta dovrebbe avere durata limitata.
(14)L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dovrebbe essere accertata
con decisione del Consiglio, obbligatoria in tutti gli Stati membri nei
confronti degli sfollati cui si riferisce. È altresì opportuno stabilire i
casi e modi in cui cessano gli effetti della decisione stessa.
(15)È opportuno definire gli obblighi incombenti agli Stati membri in ordine
alle condizioni di accoglienza e il soggiorno delle persone che godono della
protezione temporanea concessa nei casi di afflusso massiccio di sfollati. Tali
obblighi dovrebbero essere equi e conferire un'adeguata protezione ai soggetti
interessati.
(16)Per quanto riguarda il trattamento delle persone che godono di protezione
temporanea a norma della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati
dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono
parti che vietano le discriminazioni.
(17)Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare misure
adeguate a far sì che il trattamento dei dati personali rispetti gli standard
di protezione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995,relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
(18)In conformità degli obblighi internazionali degli Stati membri e delle
disposizioni del trattato, è opportuno adottare norme sull'accesso al
procedimento d'asilo nel contesto della protezione temporanea nel caso di
afflusso massiccio di sfollati.
(19)È opportuno definire i principi e le misure disciplinanti il ritorno nel
paese d'origine, nonché i provvedimenti che gli Stati membri devono adottare
nei confronti delle persone per le quali la protezione temporanea è giunta a
termine.
(20)È necessario prevedere un sistema di solidarietà inteso a promuovere
l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e
subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi in caso di afflusso
massiccio.
Tale sistema dovrebbe essere costituito da due parti. La prima riguarda gli
aspetti finanziari e la seconda l'accoglienza effettiva delle persone negli
Stati membri.
(21)L'applicazione della protezione temporanea dovrebbe essere accompagnata da
un'adeguata cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, di concerto con la
Commissione.
(22)È necessario definire i criteri di esclusione di talune persone dal
beneficio della protezione temporanea concesso in caso di afflusso massiccio di
sfollati.
(23)Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, ossia l'istituzione di norme
minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati nonché la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli
Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell'accoglienza degli stessi, non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e
degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario,
la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà enunciato
dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(24)A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del
27 settembre 2000, la propria volontà di partecipare all'adozione ed
applicazione della presente direttiva.
(25)In applicazione dell'articolo 1 i tale protocollo, l'Irlanda non partecipa
all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4
i detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano
all'Irlanda.
(26)La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente
direttiva e i conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua
applicazione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e i
promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli
sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a)"protezione temporanea ":la procedura di carattere eccezionale che
garantisce, nei casi di afflusso massiccio o i imminente afflusso massiccio di
sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese
d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in
particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far
fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto
funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri
richiedenti protezione;
b)"Convenzione di Ginevra ":la convenzione del 28 luglio 1951 relativa
allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio
1967;
c)"sfollati ":i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto
abbandonare il loro paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in
particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui
rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della
situazione nel paese stesso, anche rientranti nell'ambito d'applicazione
dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o i altre normative nazionali o
internazionali che conferiscono una protezione internazionale, ed in
particolare:
i)le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
ii)le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o
generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;
d)"afflusso massiccio ":l'arrivo nella Comunità di un numero
considerevole di sfollati, provenienti da un paese determinato o a una zona
geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia
agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione;
e)"rifugiati ":i cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi
dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
f)"minori non accompagnati ":i cittadini di paesi terzi o gli apolidi
di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri
senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base
alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una
persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza
accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri;
g)"titoli di soggiorno ":qualsiasi permesso o autorizzazione
rilasciati dalle autorità di un determinato Stato membro nelle forme previste
dalla legislazione nazionale, che consentano al cittadino di un paese terzo o
all'apolide di risiedere nel territorio dello Stato medesimo;
h)"richiedente il ricongiungimento ":un cittadino di un paese terzo
che gode della protezione temporanea in uno Stato membro, in forza di una
decisione ai sensi dell'articolo 5, che intende ricongiungersi ai suoi
familiari.
Articolo 3
1.La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra.
2.Gli Stati membri applicano la protezione temporanea nel rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dei loro obblighi in materia di
non respingimento.
3.L'istituzione,l'applicazione e la cessazione della protezione temporanea
formano oggetto di regolari consultazioni con l'alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR)e con altre organizzazioni internazionali
competenti.
4.La presente direttiva non si applica alle persone accolte in forza di regimi
di protezione temporanea prima della sua entrata in vigore.
5.La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di
istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che
godono della protezione temporanea.
CAPO II
Durata ed applicazione della protezione temporanea
Articolo 4
1.Fatto salvo l'articolo 6,la durata della protezione temporanea è pari ad un
anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6,paragrafo 1,lettera b),la
protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un
periodo massimo di un anno.
2.Qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il
Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della
Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli
Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta di prorogare detta
protezione temporanea di un anno.
Articolo 5
1.L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione
del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri
affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.
2.La proposta della Commissione contiene almeno i seguenti elementi:
a)la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applicherà la
protezione temporanea; b)la data di decorrenza della protezione temporanea;
c)una stima della portata dei movimenti degli sfollati.
3.La decisione del Consiglio determina, per gli sfollati a cui si riferisce,
l'applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea a norma
della presente direttiva. La decisione contiene almeno i seguenti elementi:
a)la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica la protezione
temporanea;
b)la data di decorrenza della protezione temporanea;
c)informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro capacità ricettiva;
d)informazioni fornite dalla Commissione, dall'UNHCR e a altre organizzazioni
internazionali competenti.
4.La decisione del Consiglio si fonda:
a)sull'esame della situazione e della portata dei movimenti degli sfollati;
b)sulla valutazione dell'opportunità di istituire la protezione temporanea,
tenuto conto della possibilità di attuare aiuti urgenti e interventi sul posto
o dell'insufficienza di queste misure;
c)sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'UNHCR
e a altre organizzazioni internazionali competenti.
5.La decisione del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo.
Articolo 6
1.La protezione temporanea cessa:
a)al raggiungimento della durata massima; oppure
b)in qualsiasi momento, per effetto di una decisione adottata dal Consiglio a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina
parimenti qualsiasi richiesta presentata da uno Stato membro affinché
sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.
2.La decisione del Consiglio si fonda sull'accertamento che la situazione nel
paese d'origine consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è
stata concessa la protezione temporanea, nel rispetto dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali nonché degli obblighi degli Stati membri in materia
di non respingimento. Essa viene comunicata al Parlamento europeo.
Articolo 7
1.Gli Stati membri possono ammettere alla protezione temporanea prevista nella
presente direttiva ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si
applica la decisione del Consiglio prevista all'articolo 5, qualora siano
sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine. Essi ne
informano immediatamente il Consiglio e la Commissione.
2.Le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 non si applicano qualora ci si
avvalga della possibilità di cui al paragrafo 1, ad eccezione del sostegno
strutturale previsto nel Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione
2000/596/CE, alle condizioni stabilite nella stessa.
CAPO III
Obblighi incombenti agli Stati membri nei confronti dei titolari della
protezione temporanea
Articolo 8
1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone che godono
della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno durante l'intero
periodo della stessa.
Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine.
2.Qualunque sia la durata di validità del titolo di soggiorno di cui al
paragrafo 1,il trattamento riconosciuto dagli Stati membri alle persone che
godono della protezione temporanea non può essere meno favorevole di quello
definito negli articoli da 9 a 16.
3.All'occorrenza gli Stati membri forniscono alle persone ammesse ad entrare nel
loro territorio ai fini della protezione temporanea qualsiasi agevolazione utile
per ottenere i visti prescritti compresi i visti di transito. Le formalità
devono essere ridotte al minimo in considerazione della situazione d'urgenza.
I visti dovrebbero essere gratuiti o avere un costo ridotto al minimo.
Articolo 9
Gli Stati membri forniscono alle persone che godono della protezione temporanea
un documento redatto in una lingua che possa essere da loro compresa, in cui
siano chiaramente enunciate le norme disciplinanti la protezione temporanea e a
esse pertinenti.
Articolo 10
Ai fini di una efficace applicazione della decisione del Consiglio di cui
all'articolo 5, gli Stati membri registrano i dati personali di cui all'allegato
II, lettera a), per le persone che godono di protezione temporanea nel loro
territorio.
Articolo 11
Uno Stato membro riammette una persona che gode della protezione temporanea nel
suo territorio qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel
territorio di un altro Stato membro nel periodo previsto dalla decisione del
Consiglio di cui all'articolo 5.Gli Stati membri, sulla base di un accordo
bilaterale, possono decidere di non applicare la presente disposizione.
Articolo 12
Gli Stati membri consentono alle persone che godono della protezione temporanea,
per un periodo non superiore alla durata di quest'ultima, di esercitare
qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della
normativa applicabile alla professione, nonché di partecipare ad attività
nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle
esperienze pratiche sul posto di lavoro. Per ragioni legate alle politiche in
materie di mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai
cittadini dell'UE, a quelli degli Stati vincolati dall'accordo sullo Spazio
economico europeo e anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente
e beneficiano di un'indennità di disoccupazione. Si applica la normativa
vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di
sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo,
nonché di ogni altra condizione di lavoro.
Articolo 13
1.Gli Stati membri provvedono affinché le persone che godono della protezione
temporanea vengano adeguatamente alloggiate o ricevano, se necessario, i mezzi
per ottenere un'abitazione.
2.Gli Stati membri prescrivono che le persone che godono della protezione
temporanea le quali non dispongano di risorse sufficienti ricevano l'aiuto
necessario in termini di assistenza sociale, di contributi al sostentamento e i
cure mediche. Fatto salvo il paragrafo 4,l'aiuto necessario per le cure mediche
comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento
essenziale delle malattie.
3.Qualora le persone che godono della protezione temporanea esercitino
un'attività di lavoro dipendente o autonomo si tiene conto, nella
quantificazione dell'aiuto necessario, della loro capacità di provvedere alle
proprie necessità.
4.Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza, in particolare medica,
alle persone che godono della protezione temporanea che presentino esigenze
particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito
torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.
Articolo 14
1.Gli Stati membri consentono alle persone di età inferiore a 18 anni che
godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei
cittadini dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono stabilire che
tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.
2.Gli Stati membri possono consentire agli adulti che godono della protezione
temporanea di accedere al sistema educativo generale.
Articolo 15
1.Ai fini del presente articolo, nel caso di famiglie già costituite nel paese
d'origine che sono state separate a causa di circostanze connesse all'afflusso
massiccio, si considerano facenti parte di una famiglia le seguenti persone:
a)il coniuge del richiedente il ricongiungimento o il partner non legato da
vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora
la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la
situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della
legge sugli stranieri; i figli o le figlie minorenni non sposati del richiedente
il ricongiungimento o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano
legittimi, naturali o adottati;
b)altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel
periodo in cui gli eventi hanno determinato l'afflusso massiccio e che erano
totalmente o parzialmente dipendenti dal richiedente il ricongiungimento in tale
periodo.
2.Qualora i familiari separati godano della protezione temporanea in Stati
membri differenti, questi ultimi ricongiungono i familiari qualora siano giunti
alla conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo
1,lettera a), tenendo conto dei desideri di tali familiari. Gli Stati membri
possono ricongiungere i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli
stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1,lettera b),tenendo
conto, caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora
il ricongiungimento non avesse luogo.
3.Qualora il richiedente il ricongiungimento goda della protezione temporanea in
uno Stato membro ed uno o più suoi familiari non si trovino ancora in uno Stato
membro, lo Stato membro in cui il richiedente il ricongiungimento gode della
protezione temporanea ricongiunge con lo stesso i familiari che hanno bisogno di
protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che i familiari
rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1,lettera a).Lo Stato membro
può ricongiungere con il richiedente il ricongiungimento i familiari che hanno
bisogno di protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che essi
rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b),tenendo conto,
caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il
ricongiungimento non avesse luogo.
4.Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri tengono conto del
superiore interesse dei minori.
5.Gli Stati membri interessati decidono, tenuto conto degli articoli 25 e 26,in
quale Stato membro avviene il ricongiungimento.
6.Ai familiari ricongiunti è accordato il titolo di soggiorno in virtù della
protezione temporanea Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo
fine. Il trasferimento dei familiari nel territorio di un altro Stato membro ai
fini del ricongiungimento di cui al paragrafo 2 comporta, nello Stato membro
abbandonato, il ritiro del titolo di soggiorno rilasciato e la cessazione degli
obblighi incombenti verso gli interessati in base alla protezione temporanea.
7.L'attuazione pratica del presente articolo può avvenire con la cooperazione
delle organizzazioni internazionali competenti.
8.Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione
temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui
all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.
Articolo 16
1.Gli Stati membri adottano quanto prima le misure necessarie affinché i minori
non accompagnati, ammessi alla protezione temporanea, siano rappresentati
mediante tutela legale o, se necessario, mediante rappresentanza assunta da
organizzazioni incaricate dell'assistenza e del benessere dei minori o mediante
qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.
2.Gli Stati membri provvedono affinché durante il periodo della protezione
temporanea i minori non accompagnati siano collocati:
a)presso componenti adulti della loro famiglia;
b)presso una famiglia ospitante;
c)in centri d'accoglienza per minori o in altri alloggi confacenti ai minori;
d)presso la persona che si è presa cura del minore durante la fuga.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire tale collocazione.
Il consenso dell'adulto o delle persone interessate è stabilito dagli Stati
membri. Si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e alla
maturità dello stesso.
CAPO IV
Accesso alla procedura in materia d'asilo nel contesto della protezione
temporanea
Articolo 17
1.Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado
di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo.
2.L'esame di qualsiasi domanda d'asilo non vagliata prima della fine del periodo
di protezione temporanea è portato a termine dopo la fine del periodo suddetto.
Articolo 18
Si applicano i criteri e le procedure per la determinazione dello Stato membro
competente per l'esame della domanda d'asilo.
In particolare, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo
presentata da una persona che gode della protezione temporanea ai sensi della
presente direttiva è lo Stato membro che ha accettato il trasferimento di tale
persona nel suo territorio.
Articolo 19
1.Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea
non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di
esame della domanda.
2.Fatto salvo l'articolo 28,gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona
ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione,
cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro
tipo di protezione in esito all'esame della domanda d'asilo, fruisca della
protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di
protezione.
CAPO V
Rimpatrio e provvedimenti successivi alla protezione temporanea
Articolo 20
Terminata la protezione temporanea, si applica la normativa vigente in materia
di protezione e i stranieri negli Stati membri, fatti salvi gli articoli 21,22 e
23.
Articolo 21
1.Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il
rimpatrio volontario delle persone per le quali la protezione temporanea sia in
corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono affinché disposizioni
che disciplinano il rimpatrio volontario delle persone che godono della
protezione temporanea garantiscano un rimpatrio nel rispetto della dignità
umana.
Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rimpatrio sia adottata con
piena cognizione di causa. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di
visite esplorative.
2.Fino a quando la protezione temporanea non sia giunta a termine, gli Stati
membri esaminano con predisposizione favorevole, in base alle circostanze nel
paese d'origine, le domande di ritorno nello Stato membro ospitante di persone
che hanno goduto della protezione temporanea e che abbiano esercitato il diritto
al rimpatrio volontario.
3.Al termine della protezione temporanea gli Stati membri possono disporre la
proroga, a titolo individuale, degli obblighi previsti dal CAPO III della
presente direttiva riguardo alle persone che abbiano goduto della protezione
temporanea e siano state ammesse a fruire di un programma di rimpatrio
volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio.
Articolo 22
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il rimpatrio
forzato delle persone la cui protezione temporanea è giunta a termine e che non
possono beneficiare dell'ammissione si svolga nel rispetto della dignità umana.
2.Per quanto riguarda i casi di rimpatrio forzato, gli Stati membri esaminano le
impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o non ragionevole
il rimpatrio in casi concreti.
Articolo 23
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle condizioni di
soggiorno delle persone che hanno fruito di una protezione temporanea e per le
quali, dato il loro stato di salute, non ci si può ragionevolmente attendere
che siano in condizioni di viaggiare; ad esempio, nel caso in cui l'interruzione
del trattamento causerebbe loro gravi ripercussioni negative. Dette persone,
fintantoché tale situazione perdura, non sono espulse.
2.Gli Stati membri possono consentire alle famiglie con minori che frequentano
la scuola in uno Stato membro di beneficiare di condizioni di soggiorno che
consentano ai minori in questione di portare a termine il periodo scolastico in
corso.
CAPO VI
Solidarietà
Articolo 24
Le misure previste dalla presente direttiva beneficiano del Fondo europeo per i
rifugiati istituito con decisione 2000/596/CE,nei termini determinati da
quest'ultima.
Articolo 25
1.Gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le persone
ammissibili alla protezione temporanea.
Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o generali.
Queste indicazioni sono inserite nella decisione del Consiglio di cui
all'articolo 5.Dopo l'adozione di tale decisione, gli Stati membri possono
indicare le eventuali capacità di accoglienza aggiuntive mediante comunicazione
rivolta al Consiglio ed alla Commissione. Tali indicazioni vengono rapidamente
comunicate all'UNHCR.
2.Gli Stati membri interessati accertano, in cooperazione con le organizzazioni
internazionali competenti, che le persone ammissibili definite nella decisione
del Consiglio di cui all'articolo 5,che non si trovino ancora nella Comunità,
abbiano manifestato la volontà di essere accolte nel loro territorio.
3.Qualora il numero delle persone ammissibili alla protezione temporanea dopo un
afflusso improvviso e massiccio superi la capacità d'accoglienza di cui al
paragrafo 1,il Consiglio esamina d'urgenza la situazione e prende i
provvedimenti appropriati, compresa la raccomandazione di un ulteriore sostegno
allo Stato membro interessato.
Articolo 26
1.Finché dura la protezione temporanea, gli Stati membri cooperano tra loro per
il trasferimento della residenza delle persone che godono della protezione
temporanea da uno Stato membro all'altro, a condizione che le persone
interessate abbiano espresso il loro consenso a tale trasferimento.
2.Lo Stato membro interessato comunica le domande di trasferimento agli altri
Stati membri e ne informa la Commissione e l'UNHCR. Gli Stati membri comunicano
allo Stato membro richiedente le loro capacità di accoglienza.
3.Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione
temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui
all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.
4.Il trasferimento da uno Stato membro all'altro determina la cessazione della
validità del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché degli
obblighi incombenti verso il titolare in base alla protezione temporanea in
questo Stato. Il nuovo Stato membro ospitante concede la protezione temporanea
alle persone trasferite.
5.Gli Stati membri usano il modello di lasciapassare contenuto nell'allegato I
per i trasferimenti tra Stati membri delle persone che godono della protezione
temporanea.
CAPO VII
Cooperazione amministrativa
Articolo 27
1.Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della
protezione temporanea, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto
nazionale e ne comunica l'indirizzo agli altri Stati membri ed alla Commissione.
Gli Stati membri adottano, di concerto con la Commissione, ogni disposizione
utile per la cooperazione diretta e lo scambio d'informazioni tra le autorità
competenti.
2.Gli Stati membri trasmettono periodicamente e nei termini più brevi possibili
i dati relativi al numero delle persone che godono della protezione temporanea
nonché qualsiasi informazione sulle disposizioni nazionali legislative,
regolamentari ed amministrative attinenti all'attuazione della protezione
stessa.
CAPO VIII
Disposizioni specifiche
Articolo 28
1.Gli Stati membri possono escludere una persona dal beneficio della protezione
temporanea qualora:
a)sussistano seri motivi per ritenere che abbia commesso quanto segue:
i)un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro
l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali elaborati per
stabilire disposizioni riguardo a tali crimini;
ii)un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di
accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di
persona ammessa alla protezione temporanea. La gravità della persecuzione
prevista va valutata in funzione della natura del reato di cui la persona in
questione è sospettata. Le azioni particolarmente crudeli, anche se commesse
per un presunto obiettivo politico, politica. Ciò vale tanto per coloro che
partecipano al reato
quanto per gli istigatori dello stesso;
iii)atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite;
b)sussistano motivi ragionevoli per considerarla un pericolo per la sicurezza
dello Stato membro ospitante o, in quanto condannata con sentenza passata in
giudicato per un reato particolarmente grave, un pericolo per la comunità dello
Stato membro ospitante.
2.I motivi d'esclusione di cui al paragrafo 1 devono attenere esclusivamente al
comportamento personale dell'interessato. Le decisioni o i provvedimenti
d'esclusione devono fondarsi sul principio della proporzionalità.
CAPO IX
Disposizioni finali
Articolo 29
Le persone che sono state escluse dal beneficio della protezione temporanea o
del ricongiungimento familiare da uno Stato membro hanno diritto a proporre
impugnativa nello Stato membro interessato.
Articolo 30
Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso
di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e
prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 31
1.Entro due anni dalla data di cui all'articolo 32, la Commissione presenta al
Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della
presente direttiva negli Stati membri proponendo, all'occorrenza, le necessarie
modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione
utile per la stesura della relazione.
2.Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1,la Commissione riferisce
al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva
negli Stati membri almeno ogni cinque anni.
Articolo 32
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31
dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
Articolo 33
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Articolo 34
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del
trattato che istituisce la Comunità europea.
ALLEGATO I
(…..)
Nota: Si tratta del Modello di lasciapassare per il trasferimento di persone che
godono della protezione temporanea.
ALLEGATO II
Le informazioni di cui agli articoli 10,15 e 26 della direttiva includono, per
quanto necessario, uno o più dei seguenti documenti o dati:
a)dati personali della persona in questione (cognome e nome, cittadinanza, luogo
e data di nascita, stato civile, legami di parentela);
b)documenti d'identità e i viaggio della persona in questione;
c)documenti che dimostrano legami familiari (certificato di matrimonio,
certificato di nascita, certificato d'adozione); d)altre informazioni essenziali
per accertare l'identità della persona o i suoi legami di parentela;
e)permessi di soggiorno o visti rilasciati dallo Stato membro alla persona in
questione, o decisioni con cui il permesso di soggiorno è stato rifiutato, e
documentazione su cui le decisioni si sono basate;
f)domande di permesso di soggiorno e i visto presentate dalla persona in
questione e il cui esame è in corso nello Stato membro ,con relativa fase
dell'iter in cui si trovano.
Lo Stato membro che fornisce le informazioni comunica qualsiasi rettifica delle
stesse allo Stato membro richiedente.