Direttiva
2003/9/CE del Consiglio
del 27 gennaio 2003
recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
63, primo comma, punto 1, lettera b),
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
visto il parere del Comitato delle regioni(4),
considerando quanto segue:
(1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo
comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo
dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze,
cercano legittimamente protezione nella Comunità.
(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16
ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo
comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della
convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951,
quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo così
il principio di non respingimento (non-refoulement).
(3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo
comune in materia di asilo dovrebbe includere a breve termine condizioni comuni
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo.
(4) Stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
costituisce un ulteriore passo nella direzione di una politica europea
sull'asilo.
(5) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno
rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione dell'articolo 1
e dell'articolo 18 di detta Carta.
(6) Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli
obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti e
che vietano le discriminazioni.
(7) Dovrebbero essere adottate norme minime in materia di accoglienza dei
richiedenti asilo che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello
di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.
(8) L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo
dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo
dovuti alla varietà delle condizioni di accoglienza.
(9) L'accoglienza di gruppi aventi particolari esigenze dovrebbe essere
configurata specificamente per rispondere a tali esigenze.
(10) L'accoglienza di richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento
dovrebbe essere configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in
tale situazione.
(11) Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali minime, che
prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone
che forniscono assistenza legale dovrebbero essere fornite informazioni su tali
organizzazioni e gruppi di persone.
(12) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere
contrastata prevedendo casi di riduzione o revoca delle condizioni di
accoglienza dei richiedenti asilo.
(13) Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la
cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti
asilo.
(14) È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità
competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, e dovrebbero
pertanto essere promosse relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri
di accoglienza.
(15) Discende dal concetto stesso di norme minime che gli Stati membri hanno
facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i
cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale
in uno Stato membro.
(16) In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le
disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame
delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita
dalla convenzione di Ginevra, presentata dai cittadini di paesi terzi e apolidi.
(17) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di
periodiche valutazioni.
(18) Poiché gli scopi dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non
possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono
dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere
meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base
al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(19) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del
18 agosto 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione
della presente direttiva.
(20) In applicazione dell'articolo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa
all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4
di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano
all'Irlanda.
(21) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente
direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua
applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
SCOPO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) "Convenzione di Ginevra": la convenzione del 28 luglio 1951
relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31
gennaio 1967;
b) "domanda di asilo": la domanda presentata da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide che può considerarsi una richiesta di protezione
internazionale ad uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte
le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo
che il cittadino di un paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro
tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda separata;
c) "richiedente" o "richiedente asilo": qualsiasi cittadino
di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito
alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva;
d) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del
richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si
trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di asilo:
i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di
matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la
legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione
delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
ii) i figli minori della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a
condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto
che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del
diritto nazionale;
e) "rifugiato": qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti
dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
f) "status di rifugiato": lo status riconosciuto da uno Stato membro
alle persone aventi la qualità di rifugiato ed ammesse in quanto tali nel
territorio di tale Stato membro;
g) "procedimenti" e "ricorsi": i procedimenti e i ricorsi
stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;
h) "minore non accompagnato": persone d'età inferiore ai diciotto
anni che entrino nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnate da
un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando
non siano effettivamente affidate ad un tale adulto; il termine include i minori
che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;
i) "condizioni di accoglienza": il complesso delle misure garantite
dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente
direttiva;
j) "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza
che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di
sussidi economici o buoni, nonché un sussidio per le spese giornaliere;
k) "trattenimento": il confinamento del richiedente asilo, da parte di
uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di
circolazione;
l) "centro di accoglienza": qualsiasi struttura destinata
all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli
apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno
Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in
qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari già definiti all'articolo
2, lettera d), se inclusi nella domanda di asilo a norma del diritto nazionale.
2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o
territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni
della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, sulle norme minime
per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri
che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli
stessi(5).
4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in
relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di
protezione diverse da quella conferita dalla convenzione di Ginevra per i
cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato.
Articolo 4
Disposizioni più favorevoli
Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più
favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti
stretti dei richiedenti asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano
dipendenti da loro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano
compatibili con la presente direttiva.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA
Articolo 5
Informazione
1. Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole
non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda d'asilo
all'autorità competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli
obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.
Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle
organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza
legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle
condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.
2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano
fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua che è ragionevole
presumere che il richiedente asilo comprenda. Se del caso, tali informazioni
possono anche essere fornite oralmente.
Articolo 6
Documentazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione
della domanda di asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia
rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo
o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel
territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in
esame.
Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio
dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa
situazione.
2. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo
quando il richiedente asilo è in stato di trattenimento e durante l'esame della
domanda di asilo presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento
volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare
legalmente nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante
l'esame della domanda di asilo, gli Stati membri possono rilasciare ai
richiedenti asilo altre prove documentali equivalenti al documento di cui al
paragrafo 1.
3. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità
del richiedente asilo.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti
asilo il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono
autorizzati a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro
interessato.
5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio
quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro
presenza in un altro Stato.
Articolo 7
Residenza e libera circolazione
1. I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato
membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area
assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un
campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della
presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente
asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per
il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda.
3. Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o di ordine pubblico,
gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo
nel rispetto della legislazione nazionale.
4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni
materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un
determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può
essere di carattere generale, è presa caso per caso e definita dalla
legislazione nazionale.
5. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo
un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai
paragrafi 2 e 4 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono
adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora
siano negative.
Il richiedente asilo non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle
autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.
6. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro
indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima
tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.
Articolo 8
Nucleo familiare
Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano
misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo
familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il
consenso del richiedente asilo.
Articolo 9
Esami medici
Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame
medico per ragioni di sanità pubblica.
Articolo 10
Scolarizzazione e istruzione dei minori
1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai
richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a
quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente
eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori.
Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.
Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al
sistema educativo pubblico.
Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata
nello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene
esaminata. Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere
all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la
maggiore età.
2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data
di presentazione della domanda di asilo da parte del minore o dei suoi genitori.
Questo periodo può essere esteso a un anno quando è impartita un'istruzione
specifica per facilitare l'accesso al sistema educativo.
3. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia
possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro può
offrire altre modalità d'insegnamento.
Articoli 11
Lavoro
1. Gli Stati membri stabiliscono un periodo a decorrere dalla data di
presentazione della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo non hanno
accesso al mercato del lavoro.
2. Se entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non è stata
presa una decisione in primo grado e il ritardo non può essere attribuito al
richiedente asilo, gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al
richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro.
3. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di
ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in
esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento
della notifica della decisione negativa sul ricorso.
4. Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri
possono dare la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi
in soggiorno regolare.
Articolo 12
Formazione professionale
Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti asilo alla
formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al
mercato del lavoro.
L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è
subordinato alla possibilità, per il richiedente asilo, di accedere al mercato
del lavoro conformemente all'articolo 11.
Articolo 13
Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e
all'assistenza sanitaria
1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle
condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di
asilo.
2. Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle condizioni materiali di
accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il
sostentamento dei richiedenti asilo.
Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla
specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, ai sensi
dell'articolo 17, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato
di trattenimento.
3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni
materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse,
alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a
garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad
assicurare il loro sostentamento.
4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a
contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e
dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del
paragrafo 3, qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse, ad
esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.
Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad
assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria
all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati
membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.
5. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in
forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure.
Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in
forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato in
conformità dei principi stabiliti nel presente articolo.
Articolo 14
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza
1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere
concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle
stesse:
a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l'esame della
domanda d'asilo presentata alla frontiera;
b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;
c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un
alloggio per i richiedenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati ai
sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia garantito quanto segue:
a) la tutela della vita familiare;
b) la possibilità di comunicare con i parenti, i consulenti giuridici nonché i
rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
e delle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dagli Stati membri.
Gli Stati membri prestano particolare attenzione alla prevenzione della violenza
all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1,
lettere a) e b).
3. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché i figli minori dei
richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro
genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in
base agli usi.
4. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una
struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati
membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti
giuridici del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.
5. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione
adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto
nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso
della loro attività.
6. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle
risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso
comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.
7. Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti asilo nonché ai
rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o
delle organizzazioni non governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato
membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle
altre strutture alloggiative, al fine di assistere tali richiedenti. Possono
essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei centri e
delle strutture e dei richiedenti asilo.
8. Gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle
condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente
articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:
- sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente
asilo,
- le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente articolo non siano
disponibili in una determinata area geografica,
- le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente
esaurite,
- il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di
frontiera.
Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.
Articolo 15
Assistenza sanitaria
1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la
necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di
pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie.
2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo,
ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari.
CAPO III
RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA
Articolo 16
Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza
1. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni di accoglienza nei
seguenti casi:
a) qualora il richiedente asilo
- lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza
informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o
- contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di
fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la
procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto
nazionale, o,
- abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.
Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente
all'autorità competente, viene presa una decisione debitamente motivata, basata
sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino delle concessione di tutte le
condizioni di accoglienza o di una parte di esse;
b) qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie,
beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di
accoglienza.
Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad
assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria
all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati
membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.
2. Uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza qualora un
richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato la sua domanda non
appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato
membro.
3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni
delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente
violenti.
4. Le decisioni di ridurre, revocare, o rifiutare le condizioni di accoglienza o
le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate in modo individuale,
obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla
particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto
concerne le persone contemplate all'articolo 17, tenendo conto del principio di
proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso
al pronto soccorso.
5. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non
siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa.
CAPO IV
DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI
Articolo 17
Principio generale
1. Nelle misure nazionali di attuazione delle disposizioni del capo II, relative
alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria, gli Stati
membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i
minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di
gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito
torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle persone riconosciute portatrici di
particolari esigenze in base ad una verifica individuale della loro situazione.
Articolo 18
Minori
1. Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale
nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente
direttiva concernenti i minori.
2. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i
minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento,
tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli
effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove
necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza
qualificata.
Articolo 19
Minori non accompagnati
1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la
necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore
legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo
incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma
adeguata di rappresentanza. Le autorità competenti effettuano periodiche
verifiche.
2. I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo, dal momento in cui
entrano nel territorio dello Stato membro ospite in cui la domanda d'asilo è
stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire,
sono alloggiati:
a) presso familiari adulti;
b) presso una famiglia affidataria;
c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
d) in altri alloggi idonei per i minori.
Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano
compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo.
Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del
prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua età e
del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono
limitati al minimo.
3. Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del minore non
accompagnato, si adoperano per rintracciare quanto prima i suoi familiari. Nei
casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi
parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la
raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste
persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo
la loro sicurezza.
4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto o
ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli
stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale,
all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero
venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.
Articolo 20
Vittime di tortura e di violenza
Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che hanno
subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario
trattamento per i danni provocati dagli atti sopra menzionati.
CAPO V
MEZZI DI RICORSO
Articolo 21
Mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni negative relative alla
concessione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni
adottate a norma dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti
asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto
nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o
revisione dinanzi a un organo giudiziario.
2. Le modalità di accesso all'assistenza legale in siffatti casi sono stabilite
dal diritto nazionale.
CAPO VI
AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA
Articolo 22
Cooperazione
Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati, suddivisi
per età e sesso, relativi al numero di persone alle quali si applicano le
condizioni di accoglienza e forniscono informazioni complete su tipo,
denominazione e forma dei documenti di cui all'articolo 6.
Articolo 23
Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo
Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale,
assicurano adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello
qualitativo delle condizioni di accoglienza.
Articolo 24
Personale e risorse
1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità
competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva
abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei
richiedenti asilo di entrambi i sessi.
2. Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per l'applicazione delle
disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Relazioni
Entro il 6 agosto 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo
all'occorrenza le necessarie modifiche.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai
fini della relazione, ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 22
entro il 6 febbraio 2006.
Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo
e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente
direttiva.
Articolo 26
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6
febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità
di tali riferimenti.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni
nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalle presente direttiva.
Articolo 27
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 28
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del
trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. Papandreou
(1) GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 286.
(2) Parere espresso il 25 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(3) GU C 48 del 21.2.2002, pag. 63.
(4) GU C 107 del 3.5.2002, pag. 85.
(5) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.