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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea
del
27
gennaio 2003,
recante norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti
asilo negli Stati membri;
Vista
la legge
31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento
di obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia
alle
Comunita' europee
- legge comunitaria 2003 che ha delegato il
Governo
a recepire
la citata
direttiva 2003/9/CE,
compresa
nell'elenco
di cui all'allegato A della medesima legge;
Visto
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
testo
unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione
e
norme sulla condizione dello straniero, e successive
modificazioni,
nonche'
il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto
del
Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto
il decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
28 febbraio 1990,
n. 39,
cosi' come
integrato
e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n.
303, recante
il regolamento relativo alle
procedure per
il
riconoscimento
dello status di rifugiato;
Vista
la legge
23 agosto 1988,
n. 400,
recante disciplina
dell'attivita'
di Governo
e ordinamento della Presidenza
del
Consiglio
dei Ministri;
Vista
la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione
del 27 maggio 2005;
Sulla
proposta del
Ministro per
le politiche comunitarie e del
Ministro
dell'interno, di concerto
con i
Ministri degli
affari
esteri,
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Finalita'
1. Il
presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative
all'accoglienza
degli stranieri
richiedenti il riconoscimento dello
status
di rifugiato nel territorio nazionale.
2.
Il presente
decreto non
si applica nell'ipotesi in cui sono
operative
le misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del
decreto
legislativo 7 aprile 2003,
n. 85, recante attuazione della
direttiva
2001/55/CE, relativa alla
concessione della protezione
temporanea
in caso
di afflusso
massiccio di
sfollati ed
alla
cooperazione
in ambito comunitario.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a)
«richiedente asilo»: lo
straniero
richiedente il
riconoscimento
dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione
di
Ginevra del
28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,
modificata
dal protocollo
di New
York del 31
gennaio 1967, resa
esecutiva
in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
b)
«straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea
e l'apolide;
c)
«domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status
di
rifugiato presentata
dallo straniero, ai sensi della Convenzione
di
Ginevra del
28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,
modificata
dal protocollo
di New
York del 31
gennaio 1967, resa
esecutiva
in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
d)
«Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il
riconoscimento
dello status di rifugiato;
e)
«minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli
anni
diciotto, che
si trova,
per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale,
privo di assistenza e rappresentanza legale;
f)
«familiare»: i
soggetti per
i quali
e' previsto
il
ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico
di
cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato:
«testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al
momento
della presentazione della domanda di asilo.
Art. 3.
Informazione
1. La
questura che
riceve la
domanda di
asilo ai
sensi
dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16
settembre 2004,
n. 303,
di seguito
denominato: «regolamento»
provvede,
entro un
termine non
superiore a quindici giorni dalla
presentazione,
all'informazione sulle condizioni di accoglienza del
richiedente
asilo, con la
consegna all'interessato dell'opuscolo di
cui
all'articolo 2, comma 6, del regolamento.
Art. 4.
Documentazione
1. Quando
non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai
sensi dell'articolo
1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n.
39,
di seguito
denominato: «decreto-legge»,
la questura rilascia,
entro
tre giorni
dalla presentazione della domanda, al medesimo un
attestato
nominativo, che certifica
la sua qualita' di richiedente
asilo,
nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda,
il
permesso di soggiorno
per richiesta
di asilo,
di cui
all'articolo
11, comma 1, lettera
a), del
decreto del Presidente
della
Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394,
recante regolamento di
attuazione
del testo unico.
2.
Quando e'
disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai
sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia
al
medesimo
un attestato
nominativo, che certifica la sua qualita' di
richiedente
asilo presente
nel centro di identificazione ovvero nel
centro
di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3,
comma
2, del regolamento.
3.
Le attestazioni
di cui
ai commi
1 e 2 non
certificano
l'identita'
del richiedente asilo.
Art. 5.
Misure
di accoglienza
1. Il
richiedente asilo
inviato nel
centro di identificazione
ovvero
nel centro
di permanenza temporanea e assistenza ai sensi
dell'articolo
1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture
in
cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le
disposizioni
del
regolamento.
2.
Il richiedente
asilo, cui
e' rilasciato il permesso
di
soggiorno,
che risulta
privo di mezzi
sufficienti a garantire una
qualita'
di vita
adeguata per
la salute
e per il sostentamento
proprio
e dei
propri familiari,
ha accesso, con i suoi familiari,
alle
misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.
3.
La valutazione
dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di
cui
al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei
mesi,
e'
effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del
Governo, in
base
ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti
dalla
direttiva del
Ministro dell'interno,
di cui all'articolo 4,
comma
3, del testo unico.
4.
L'accesso alle
misure di
accoglienza di
cui al comma 2 e'
garantito
a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato
la
domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma
2,
del testo
unico, decorrente dall'ingresso nel
territorio
nazionale.
Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente
nel
territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre
dal
verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.
5.
L'accesso alle
misure di
accoglienza e' disposto dal momento
della
presentazione della domanda
di asilo.
Eventuali interventi
assistenziali
e di
soccorso, precedenti alla presentazione della
domanda
di asilo,
sono attuati
a norma
delle disposizioni
del
decreto-legge
30 ottobre 1995, n.
451, convertito
dalla legge
29
dicembre 1995,
n. 563, e del relativo regolamento di attuazione,
adottato
con decreto
del Ministro
dell'interno 2 gennaio 1996, n.
233.
6.
Le misure
di accoglienza
hanno termine
al momento
della
comunicazione
della decisione
sulla domanda
di asilo,
ai sensi
dell'articolo
15, comma 3, del regolamento.
7.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in
caso
di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
domanda
d'asilo, il ricorrente
autorizzato a soggiornare
sul
territorio
nazionale ha
accesso all'accoglienza solo per il periodo
in
cui non
gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11,
comma
1, ovvero
nel caso
in cui
le condizioni
fisiche non gli
consentano
il lavoro.
Art. 6.
Accesso
all'accoglienza
1. Nelle
ipotesi di
cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente
asilo,
ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e
per
i
propri familiari, redige apposita richiesta, previa
dichiarazione,
al
momento della
presentazione della
domanda, di essere privo di
mezzi
sufficienti di sussistenza.
2.
La Prefettura
- Ufficio
territoriale del Governo, cui viene
trasmessa,
da parte della questura, la documentazione di cui al comma
1,
valutata, l'insufficienza
dei mezzi
di sussistenza,
ai sensi
dell'articolo
5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento
del Capo
del Dipartimento per liberta'
civili e
l'immigrazione
del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti
all'interno
del sistema
di protezione
dei richiedenti asilo e dei
rifugiati,
di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge.
3.
In caso
d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2,
l'accoglienza
e' disposta
nei centri d'identificazione ovvero nelle
strutture
allestite ai
sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
451,
convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, per il tempo
strettamente
necessario all'individuazione del
centro di
cui al
citato
comma. In
tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di
cui
all'articolo 9, comma 2, del regolamento.
4.
La Prefettura
- Ufficio
territoriale del
Governo provvede
all'invio
del richiedente
nella struttura
individuata, anche
avvalendosi
dei mezzi
di trasporto messi a disposizione dal centro
stesso.
Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.
5.
L'accoglienza e'
disposta nella
struttura individuata ed e'
subordinata
all'effettiva residenza del
richiedente in quella
struttura,
salvo il
trasferimento in altro centro, che puo' essere
disposto,
per motivate
ragioni, dalla
Prefettura -
Ufficio
territoriale
del Governo in
cui ha sede la struttura di accoglienza
che
ospita il richiedente.
6.
L'indirizzo della
struttura
di accoglienza, e' comunicato, a
cura
della Prefettura
- Ufficio
territoriale del
Governo, alla
Questura,
nonche' alla
Commissione territoriale e costituisce il
luogo
di residenza
del richiedente, valevole agli
effetti della
notifica
e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di
riconoscimento
dello status
di rifugiato, nonche' alle procedure
relative
all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E' nella
facolta'
del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al
proprio
difensore o consulente legale.
7.
Nei casi d'indisponibilita'
di posti nelle strutture di cui ai
commi
2 e 3, la
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga
il
contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera
c), del
decreto-legge.
L'erogazione del contributo
e' limitata
al tempo
strettamente
necessario ad acquisire
la disponibilita'
presso un
centro
di accoglienza e subordinata alla comunicazione del
domicilio
eletto
alla Prefettura
- Ufficio
territoriale del Governo che lo
eroga.
8.
Avverso il provvedimento di diniego delle misure di
accoglienza
e'
ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7.
Competenza
delle Commissioni territoriali
1. Competente
a conoscere
delle domande
d'asilo presentate dai
richiedenti
ammessi alle
misure di
accoglienza, ai
sensi
dell'articolo
5, comma 2, e' la
Commissione territoriale nella cui
circoscrizione
territoriale e' collocato
il centro individuato per
l'accoglienza.
2.
La documentazione
relativa alla
domanda d'asilo e' trasmessa
alla
Commissione territoriale competente
ai sensi del comma 1, nei
casi
in cui
quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo
l'articolo
12, comma 2, del regolamento.
Art. 8.
Accoglienza
di persone portatrici di esigenze particolari
1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle
esigenze dei
richiedenti
asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone
vulnerabili
quali minori,
disabili, anziani,
donne in
stato di
gravidanza,
genitori singoli
con figli minori, persone per le quali
e'
stato accertato
che hanno
subito torture, stupri o altre forme
gravi
di violenza psicologica, fisica o sessuale.
2.
Nei centri di identificazione sono previsti servizi
speciali di
accoglienza
delle persone
portatrici di
esigenze particolari,
stabiliti
dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione
con
la ASL
competente per
territorio, che
garantiscono misure
assistenziali
particolari ed un
adeguato supporto
psicologico,
finalizzato
all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo
8, comma 1, del regolamento.
3.
Nell'ambito del
sistema di protezione dei richiedenti asilo e
dei
rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono
attivati
servizi speciali
di accoglienza per i richiedenti asilo
portatori
di esigenze
particolari, che
tengano conto delle misure
assistenziali
da garantire
alla persona
in relazione
alle sue
specifiche
esigenze.
4.
L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata,
secondo
il
provvedimento del Tribunale
dei minorenni,
ad opera dell'ente
locale.
Nell'ambito dei servizi
del sistema
di protezione dei
richiedenti
asilo e dei
rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge,
gli enti
locali interessati possono prevedere
specifici
programmi di accoglienza
riservati ai
minori non
accompagnati,
richiedenti asilo e
rifugiati, che partecipano alla
ripartizione
del Fondo
nazionale per
le politiche
e i servizi
dell'asilo.
5.
Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base
delle
risorse
disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi
dell'asilo,
sentito il
Comitato per i minori, con l'Organizzazione
internazionale
delle migrazioni
(OIM) ovvero
con la Croce
Rossa
Italiana,
per l'attuazione
di programmi
diretti a rintracciare i
familiari
dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi e'
svolta
nel superiore
interesse dei
minori e con
l'obbligo della
assoluta
riservatezza, in modo
da tutelare
la sicurezza
del
richiedente
asilo.
Art.
9.
Modalita'
relative alle condizioni materiali di accoglienza
1. Salvo
per i
richiedenti ospitati
nei centri di
permanenza
temporanea
e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo
unico,
i richiedenti
asilo sono
alloggiati in
strutture che
garantiscono:
a)
la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
b)
la possibilita'
di comunicare con i parenti, gli avvocati,
nonche'
con i
rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite
per i
Rifugiati, di
seguito denominato
«ACNUR», ed
i
rappresentanti
delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11
del
regolamento.
2.
La Prefettura
- Ufficio
territoriale del
Governo, nel cui
territorio
e' collocato
il centro
di accoglienza
di cui
all'articolo
6, comma 2, dispone,
anche avvalendosi
dei servizi
sociali
del comune, i
necessari controlli per accertare la qualita'
dei
servizi erogati.
3.
Le persone
che lavorano
nei centri di accoglienza hanno una
formazione
adeguata alle
funzioni che esercitano nelle strutture di
assistenza
e sono
soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai
dati
e le notizie concernenti i richiedenti asilo.
4.
Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri
di
permanenza temporanea
e assistenza e dall'articolo
8 del
regolamento,
sono ammessi
nei centri, di cui all'articolo l-sexies
del
decreto-legge, gli avvocati,
i rappresentanti dell'ACNUR e le
associazioni
o gli
enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al
fine
di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.
Art. 10.
Assistenza
sanitaria e istruzione dei minori
1.
Salvo quanto
previsto dall'articolo
10 del
regolamento, i
richiedenti
asilo e
i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui
all'articolo
1-sexies del
decreto-legge, sono iscritti, a cura del
gestore
del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale,
ai
sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico.
2.
Fatto salvo
il periodo di
eventuale permanenza nel centro di
identificazione,
comunque non
superiore a
tre mesi,
i minori
richiedenti
asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti
all'obbligo
scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico.
Art. 11.
Lavoro
e formazione professionale
1. Qualora
la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata
entro
sei mesi
dalla presentazione della domanda ed il ritardo non
possa
essere attribuito
al richiedente asilo, il
permesso di
soggiorno
per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi
e
consente di
svolgere attivita'
lavorativa fino alla conclusione
della
procedura di riconoscimento.
2.
Il permesso
di soggiorno
rilasciato ai sensi del comma 1 non
puo'
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.
Il ritardo e'
attribuito al richiedente asilo, in particolare,
nei
seguenti casi:
a)
presentazione di
documenti e
certificazioni false relative
alla
sua identita'
o nazionalita' o, comunque,
attinenti agli
elementi
della domanda di asilo;
b)
rifiuto di fornire
le informazioni
necessarie per
l'accertamento
della sua identita' o nazionalita';
c)
mancata presentazione del
richiedente asilo all'audizione
davanti
l'organo di
esame della domanda, nonostante la convocazione
sia
stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo
del
domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.
4.
Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai
sensi
del
comma 1, puo'
continuare ad
usufruire delle
condizioni di
accoglienza,
erogate dai
servizi attivati ai
sensi
dell'articolo
1-sexies del
decreto-legge, nel centro assegnato e a
condizione
di contribuire
alle relative
spese. Il
gestore del
servizio
di accoglienza
determina l'entita'
e le modalita' di
riscossione
del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente
e
dei costi
dell'accoglienza erogata.
Il contributo
versato non
costituisce
corrispettivo del servizio
ed e'
utilizzato per
il
pagamento
delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente
che
lo versa.
5.
I richiedenti
asilo, inseriti
nei servizi, di cui
all'articolo
1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di
formazione
professionale, eventualmente previsti
dal programma
dell'ente
locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.
Art. 12.
Revoca
delle misure di accoglienza
1. Il
prefetto della
provincia in
cui ha
sede il centro
di
accoglienza
di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio
motivato
decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a)
mancata presentazione presso
la struttura individuata ovvero
abbandono
del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo,
senza
preventiva motivata comunicazione
alla Prefettura - Ufficio
territoriale
del Governo competente;
b)
mancata presentazione del
richiedente asilo all'audizione
davanti
l'organo di
esame della domanda, nonostante la convocazione
sia
stata comunicata presso il centro di accoglienza;
c)
presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
d)
accertamento della
disponibilita' del
richiedente asilo di
mezzi
economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
e)
violazione grave o
ripetuta delle
regole del
centro di
accoglienza
da parte
del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero
comportamenti
gravemente violenti.
2.
Nell'ipotesi di
cui al
comma 1,
lettera a), il gestore del
centro
e' tenuto
a comunicare, immediatamente, alla Prefettura -
Ufficio
territoriale del Governo
la mancata
presentazione o
l'abbandono
del centro
da parte del
richiedente asilo. Qualora il
richiedente
asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle
Forze
dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone,
con
decisione motivata,
sulla base
degli elementi
addotti dal
richiedente,
l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il
ripristino
e' disposto
soltanto se
la mancata
presentazione o
l'abbandono
sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.
3.
Nell'ipotesi di
cui al
comma 1,
lettera e), il gestore del
centro
deve trasmettere
alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo
una relazione sui fatti che possono dare luogo
all'eventuale
revoca,
entro tre giorni dal loro verificarsi.
4.
Il provvedimento
di revoca
delle misure
di accoglienza ha
effetto
dal momento
della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo
6,
comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso al
Tribunale
amministrativo regionale competente.
5.
Nell'ipotesi di
revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera
d),
il richiedente
asilo deve rimborsare al gestore del centro, che
ha
provveduto all'accoglienza, i
costi sostenuti
per le misure
precedentemente
erogate.
Art. 13.
Disposizioni
finanziarie
1. Per le
esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2
e
7, la
dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo
di cui all'articolo
1-septies del
decreto-legge e'
aumentata,
per l'anno
2005, di
euro 8.865.500 e, a decorrere dal
2006,
di euro 17.731.000.
2.
Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e'
autorizzata
la
spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e
di euro
124.800
a decorrere dal 2006.
3.
All'onere derivante
dall'attuazione del presente
decreto,
valutato
in euro
8.927.900 per
l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a
decorrere
dall'anno 2006, si provvede:
per
gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente
utilizzo
delle
risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie,
di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota
destinata
al processo normativo comunitario; i predetti importi sono
versati,
per ciascuno
di detti anni, all'entrata del bilancio dello
Stato
per essere
riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di
base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
a
decorrere
dall'anno
2008, si
provvede
ai sensi
dell'articolo
11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n.
468,
e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze
e' autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le
occorrenti
variazioni di bilancio.
4.
Con decreto
del Ministro
dell'interno, da
adottarsi entro
quarantacinque
giorni dalla
data di
pubblicazione del
presente
decreto
nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana,
si
provvede
all'eventuale armonizzazione delle
linee guida
e del
formulario,
di cui
all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del
decreto-legge,
con le
disposizioni del
presente decreto.
La
Conferenza
Unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28
agosto 1997,
n. 281,
esprime il suo
parere nel termine di cui
all'articolo
5, comma 1, del
regolamento. Con il medesimo decreto si
prevede
la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per
la
presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005,
da
parte degli
enti locali,
a carico del
Fondo nazionale per le
politiche
ed i
servizi dell'asilo. Per gli
anni successivi, la
ripartizione
del Fondo
avviene secondo
le modalita'
ed i tempi
previsti
dal decreto
del Ministro
dell'interno, di cui al citato
articolo
l-sexies del decreto-legge.
5.
Il sostegno
finanziario per le misure di accoglienza, erogato
nei
limiti delle
risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le
politiche
e i
servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al
limite
dell'80 per
cento previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2,
del
decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente,
con
riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a
persona,
con
decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia
e delle
finanze, che
per gli
anni 2005 e 2006 e'
adottato
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6.
Il Ministro
dell'economia e delle
finanze provvede
al
monitoraggio
degli oneri
di cui
al presente
decreto ai
fini
dell'adozione
dei
provvedimenti
correttivi
di cui
all'articolo
11-ter, comma
7, della
legge 5 agosto
1978, n. 468,
ovvero
delle misure
correttive da
assumere, ai
sensi
dell'articolo
11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli
eventuali decreti
adottati ai
sensi dell'articolo 7, secondo
comma,
n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data
di
entrata
in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma,
sono tempestivamente
trasmessi alle
Camere, corredati
da
apposite
relazioni illustrative.
Art. 14.
Disposizioni
transitorie
1. Le
disposizioni di
cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si
applicano
anche ai
richiedenti asilo
titolari di
permesso di
soggiorno,
la cui domanda
di asilo e' pendente alla data di entrata
in
vigore del presente decreto.
2.
Per i
richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e'
applicabile
l'articolo 1-bis,
comma 2,
del decreto-legge,
l'accoglienza
e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di
protezione
per richiedenti
asilo e
rifugiati, di
cui
all'articolo
1-sexies del
medesimo decreto-legge e nei limiti della
disponibilita'
gia' finanziata prima della data di entrata in vigore
del
presente decreto.
Art. 15.
Norme
finali
1. Fatto
salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il
presente
decreto entra
in vigore
novanta giorni
dopo la
sua
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella
Raccolta ufficiale
degli atti
normativi della
Repubblica
italiana.
E'
fatto obbligo
a chiunque
spetti di
osservarlo e
di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addi' 30 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
La
Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Pisanu,
Ministro dell'interno
Fini,
Ministro degli affari esteri
Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Siniscalco,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
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