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Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 168 del 21-07-2005

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 140

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Pag. 3

 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista  la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del

27  gennaio  2003,  recante norme minime relative all'accoglienza dei

richiedenti asilo negli Stati membri;

  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per

l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia

alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2003 che ha delegato il

Governo   a   recepire   la   citata  direttiva  2003/9/CE,  compresa

nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge;

  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo

unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni,

nonche'  il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n.  39,  cosi' come

integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,

n.  303,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per il

riconoscimento dello status di rifugiato;

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina

dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 maggio 2005;

  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del

Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari

esteri,  del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle

finanze;

 

                                Emana

 

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

 

                              Finalita'

 

  1.  Il  presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative

all'accoglienza  degli  stranieri richiedenti il riconoscimento dello

status di rifugiato nel territorio nazionale.

  2.  Il  presente  decreto  non  si applica nell'ipotesi in cui sono

operative  le  misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del

decreto  legislativo  7 aprile  2003, n. 85, recante attuazione della

direttiva  2001/55/CE,  relativa  alla  concessione  della protezione

temporanea  in  caso  di  afflusso  massiccio  di  sfollati  ed  alla

cooperazione in ambito comunitario.

 

                               Art. 2.

                             Definizioni

 

  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

    a) «richiedente    asilo»:    lo    straniero    richiedente   il

riconoscimento  dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione

di  Ginevra  del  28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,

modificata  dal  protocollo  di  New  York  del 31 gennaio 1967, resa

esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

    b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione

europea e l'apolide;

    c) «domanda  di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status

di  rifugiato  presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione

di  Ginevra  del  28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,

modificata  dal  protocollo  di  New  York  del 31 gennaio 1967, resa

esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

    d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il

riconoscimento dello status di rifugiato;

    e) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli

anni  diciotto,  che  si  trova,  per qualsiasi causa, nel territorio

nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

    f) «familiare»:   i   soggetti   per   i  quali  e'  previsto  il

ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico

di  cui  al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, di seguito

denominato: «testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al

momento della presentazione della domanda di asilo.

 

                               Art. 3.

                            Informazione

 

  1.   La   questura   che  riceve  la  domanda  di  asilo  ai  sensi

dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

16 settembre  2004,  n.  303,  di  seguito  denominato: «regolamento»

provvede,  entro  un  termine  non  superiore a quindici giorni dalla

presentazione,  all'informazione  sulle condizioni di accoglienza del

richiedente  asilo,  con la consegna all'interessato dell'opuscolo di

cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.

 

                               Art. 4.

                           Documentazione

 

  1.  Quando  non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,

ai  sensi  dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.

416,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.

39,  di  seguito  denominato:  «decreto-legge», la questura rilascia,

entro  tre  giorni  dalla presentazione della domanda, al medesimo un

attestato  nominativo,  che  certifica la sua qualita' di richiedente

asilo, nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda,

il   permesso   di   soggiorno   per   richiesta  di  asilo,  di  cui

all'articolo 11,  comma  1,  lettera  a),  del decreto del Presidente

della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  recante regolamento di

attuazione del testo unico.

  2.  Quando  e'  disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai

sensi  dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al

medesimo  un  attestato  nominativo, che certifica la sua qualita' di

richiedente  asilo  presente nel centro di identificazione ovvero nel

centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3,

comma 2, del regolamento.

  3.  Le  attestazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  certificano

l'identita' del richiedente asilo.

 

                               Art. 5.

                        Misure di accoglienza

 

  1.  Il  richiedente  asilo  inviato  nel  centro di identificazione

ovvero  nel  centro  di  permanenza  temporanea e assistenza ai sensi

dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture

in  cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni

del regolamento.

  2.   Il  richiedente  asilo,  cui  e'  rilasciato  il  permesso  di

soggiorno,  che  risulta  privo  di mezzi sufficienti a garantire una

qualita'  di  vita  adeguata  per  la  salute  e per il sostentamento

proprio  e  dei  propri  familiari, ha accesso, con i suoi familiari,

alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.

  3.  La  valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di

cui  al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi,

e'  effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in

base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti

dalla  direttiva  del  Ministro  dell'interno, di cui all'articolo 4,

comma 3, del testo unico.

  4.  L'accesso  alle  misure  di  accoglienza  di  cui al comma 2 e'

garantito  a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato

la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma

2,   del   testo   unico,  decorrente  dall'ingresso  nel  territorio

nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente

nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre

dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.

  5.  L'accesso  alle  misure  di accoglienza e' disposto dal momento

della  presentazione  della  domanda  di  asilo. Eventuali interventi

assistenziali  e  di  soccorso,  precedenti  alla presentazione della

domanda  di  asilo,  sono  attuati  a  norma  delle  disposizioni del

decreto-legge   30 ottobre  1995,  n.  451,  convertito  dalla  legge

29 dicembre  1995,  n. 563, e del relativo regolamento di attuazione,

adottato  con  decreto  del  Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n.

233.

  6.  Le  misure  di  accoglienza  hanno  termine  al  momento  della

comunicazione  della  decisione  sulla  domanda  di  asilo,  ai sensi

dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.

  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in

caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della

domanda   d'asilo,   il  ricorrente  autorizzato  a  soggiornare  sul

territorio  nazionale  ha accesso all'accoglienza solo per il periodo

in  cui  non  gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11,

comma  1,  ovvero  nel  caso  in  cui  le  condizioni fisiche non gli

consentano il lavoro.

 

                               Art. 6.

                       Accesso all'accoglienza

 

  1.  Nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente

asilo,  ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per

i  propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione,

al  momento  della  presentazione  della  domanda, di essere privo di

mezzi sufficienti di sussistenza.

  2.  La  Prefettura  -  Ufficio  territoriale del Governo, cui viene

trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma

1,  valutata,  l'insufficienza  dei  mezzi  di  sussistenza, ai sensi

dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con

provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  per  liberta'  civili  e

l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti

all'interno  del  sistema  di  protezione dei richiedenti asilo e dei

rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge.

  3.  In  caso  d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2,

l'accoglienza  e'  disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle

strutture  allestite  ai  sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.

451,  convertito  dalla  legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo

strettamente  necessario  all'individuazione  del  centro  di  cui al

citato  comma.  In  tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.

  4.  La  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo provvede

all'invio   del   richiedente   nella  struttura  individuata,  anche

avvalendosi  dei  mezzi  di trasporto messi a disposizione dal centro

stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.

  5.  L'accoglienza  e'  disposta  nella  struttura individuata ed e'

subordinata   all'effettiva   residenza  del  richiedente  in  quella

struttura,  salvo  il  trasferimento in altro centro, che puo' essere

disposto,   per   motivate   ragioni,   dalla  Prefettura  -  Ufficio

territoriale  del  Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza

che ospita il richiedente.

  6.  L'indirizzo  della  struttura  di accoglienza, e' comunicato, a