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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea
del
27
gennaio 2003,
recante norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti
asilo negli Stati membri;
Vista
la legge
31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento
di obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia
alle
Comunita' europee
- legge comunitaria 2003 che ha delegato il
Governo
a recepire
la citata
direttiva 2003/9/CE,
compresa
nell'elenco
di cui all'allegato A della medesima legge;
Visto
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
testo
unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione
e
norme sulla condizione dello straniero, e successive
modificazioni,
nonche'
il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto
del
Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto
il decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
28 febbraio 1990,
n. 39,
cosi' come
integrato
e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n.
303, recante
il regolamento relativo alle
procedure per
il
riconoscimento
dello status di rifugiato;
Vista
la legge
23 agosto 1988,
n. 400,
recante disciplina
dell'attivita'
di Governo
e ordinamento della Presidenza
del
Consiglio
dei Ministri;
Vista
la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione
del 27 maggio 2005;
Sulla
proposta del
Ministro per
le politiche comunitarie e del
Ministro
dell'interno, di concerto
con i
Ministri degli
affari
esteri,
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Finalita'
1. Il
presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative
all'accoglienza
degli stranieri
richiedenti il riconoscimento dello
status
di rifugiato nel territorio nazionale.
2.
Il presente
decreto non
si applica nell'ipotesi in cui sono
operative
le misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del
decreto
legislativo 7 aprile 2003,
n. 85, recante attuazione della
direttiva
2001/55/CE, relativa alla
concessione della protezione
temporanea
in caso
di afflusso
massiccio di
sfollati ed
alla
cooperazione
in ambito comunitario.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a)
«richiedente asilo»: lo
straniero
richiedente il
riconoscimento
dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione
di
Ginevra del
28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,
modificata
dal protocollo
di New
York del 31
gennaio 1967, resa
esecutiva
in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
b)
«straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea
e l'apolide;
c)
«domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status
di
rifugiato presentata
dallo straniero, ai sensi della Convenzione
di
Ginevra del
28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,
modificata
dal protocollo
di New
York del 31
gennaio 1967, resa
esecutiva
in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
d)
«Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il
riconoscimento
dello status di rifugiato;
e)
«minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli
anni
diciotto, che
si trova,
per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale,
privo di assistenza e rappresentanza legale;
f)
«familiare»: i
soggetti per
i quali
e' previsto
il
ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico
di
cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato:
«testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al
momento
della presentazione della domanda di asilo.
Art. 3.
Informazione
1. La
questura che
riceve la
domanda di
asilo ai
sensi
dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16
settembre 2004,
n. 303,
di seguito
denominato: «regolamento»
provvede,
entro un
termine non
superiore a quindici giorni dalla
presentazione,
all'informazione sulle condizioni di accoglienza del
richiedente
asilo, con la
consegna all'interessato dell'opuscolo di
cui
all'articolo 2, comma 6, del regolamento.
Art. 4.
Documentazione
1. Quando
non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai
sensi dell'articolo
1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n.
39,
di seguito
denominato: «decreto-legge»,
la questura rilascia,
entro
tre giorni
dalla presentazione della domanda, al medesimo un
attestato
nominativo, che certifica
la sua qualita' di richiedente
asilo,
nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda,
il
permesso di soggiorno
per richiesta
di asilo,
di cui
all'articolo
11, comma 1, lettera
a), del
decreto del Presidente
della
Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394,
recante regolamento di
attuazione
del testo unico.
2.
Quando e'
disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai
sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia
al
medesimo
un attestato
nominativo, che certifica la sua qualita' di
richiedente
asilo presente
nel centro di identificazione ovvero nel
centro
di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3,
comma
2, del regolamento.
3.
Le attestazioni
di cui
ai commi
1 e 2 non
certificano
l'identita'
del richiedente asilo.
Art. 5.
Misure
di accoglienza
1. Il
richiedente asilo
inviato nel
centro di identificazione
ovvero
nel centro
di permanenza temporanea e assistenza ai sensi
dell'articolo
1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture
in
cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le
disposizioni
del
regolamento.
2.
Il richiedente
asilo, cui
e' rilasciato il permesso
di
soggiorno,
che risulta
privo di mezzi
sufficienti a garantire una
qualita'
di vita
adeguata per
la salute
e per il sostentamento
proprio
e dei
propri familiari,
ha accesso, con i suoi familiari,
alle
misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.
3.
La valutazione
dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di
cui
al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei
mesi,
e'
effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del
Governo, in
base
ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti
dalla
direttiva del
Ministro dell'interno,
di cui all'articolo 4,
comma
3, del testo unico.
4.
L'accesso alle
misure di
accoglienza di
cui al comma 2 e'
garantito
a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato
la
domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma
2,
del testo
unico, decorrente dall'ingresso nel
territorio
nazionale.
Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente
nel
territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre
dal
verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.
5.
L'accesso alle
misure di
accoglienza e' disposto dal momento
della
presentazione della domanda
di asilo.
Eventuali interventi
assistenziali
e di
soccorso, precedenti alla presentazione della
domanda
di asilo,
sono attuati
a norma
delle disposizioni
del
decreto-legge
30 ottobre 1995, n.
451, convertito
dalla legge
29
dicembre 1995,
n. 563, e del relativo regolamento di attuazione,
adottato
con decreto
del Ministro
dell'interno 2 gennaio 1996, n.
233.
6.
Le misure
di accoglienza
hanno termine
al momento
della
comunicazione
della decisione
sulla domanda
di asilo,
ai sensi
dell'articolo
15, comma 3, del regolamento.
7.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in
caso
di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
domanda
d'asilo, il ricorrente
autorizzato a soggiornare
sul
territorio
nazionale ha
accesso all'accoglienza solo per il periodo
in
cui non
gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11,
comma
1, ovvero
nel caso
in cui
le condizioni
fisiche non gli
consentano
il lavoro.
Art. 6.
Accesso
all'accoglienza
1. Nelle
ipotesi di
cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente
asilo,
ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e
per
i
propri familiari, redige apposita richiesta, previa
dichiarazione,
al
momento della
presentazione della
domanda, di essere privo di
mezzi
sufficienti di sussistenza.
2.
La Prefettura
- Ufficio
territoriale del Governo, cui viene
trasmessa,
da parte della questura, la documentazione di cui al comma
1,
valutata, l'insufficienza
dei mezzi
di sussistenza,
ai sensi
dell'articolo
5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento
del Capo
del Dipartimento per liberta'
civili e
l'immigrazione
del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti
all'interno
del sistema
di protezione
dei richiedenti asilo e dei
rifugiati,
di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge.
3.
In caso
d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2,
l'accoglienza
e' disposta
nei centri d'identificazione ovvero nelle
strutture
allestite ai
sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
451,
convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, per il tempo
strettamente
necessario all'individuazione del
centro di
cui al
citato
comma. In
tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di
cui
all'articolo 9, comma 2, del regolamento.
4.
La Prefettura
- Ufficio
territoriale del
Governo provvede
all'invio
del richiedente
nella struttura
individuata, anche
avvalendosi
dei mezzi
di trasporto messi a disposizione dal centro
stesso.
Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.
5.
L'accoglienza e'
disposta nella
struttura individuata ed e'
subordinata
all'effettiva residenza del
richiedente in quella
struttura,
salvo il
trasferimento in altro centro, che puo' essere
disposto,
per motivate
ragioni, dalla
Prefettura -
Ufficio
territoriale
del Governo in
cui ha sede la struttura di accoglienza
che
ospita il richiedente.
6.
L'indirizzo della
struttura
di accoglienza, e' comunicato, a
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