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Articolo1
1.Ai
fini della procedura di cui al presente regolamento, l'ufficio di polizia di
frontiera, ricevuta l'istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato
ai sensi dell'art.1, comma 5, del DL 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con
modificazioni dalla legge
28 febbraio 1990, n.39, qualora
non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al comma 4 dello stesso art.1,
invita il richiedente ad eleggere domi8cilio ed a recarsi presso la Questura
competente per territorio e trasmettere alla stessa l'istanza ricevuta. In caso
di indigenti si provvede con foglio di viaggio.
2.
La questura raccoglie i dati sull'identità del richiedente la qualifica di
rifugiato e i documenti prodotti o comunque acquisiti anche d'ufficio, redige un
verbale delle dichiarazioni dell'interessato e, sempre che non risultino i
motivi ostativi di cui all'art.1, comma 4, del decreto legge sopra richiamato,
invia entro sette giorni tutta la documentazione istruttoria alla Commissione di
cui all'art.2, rilasciando al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo
valido sino alla definizione della procedura.
Articolo 2
1.La Commissione centrale per
il riconoscimento dello status di rifugiato è nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro
dell'Interno e degli Affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è
composta da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un funzionario del ministero degli affari esteri con
qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del
ministero dell'interno, di cui uno appartenente al dipartimento della pubblica
sicurezza ed uno alla direzione generale dei servizi civili, con qualifica non
inferiore a primo dirigente o equiparata. Alle riunioni della commissione
partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del delegato in Italia
dell'alto Commissariato delle nazioni unite per i rifugiati.
Articolo 3
1.Il
richiedente lo status di rifugiato, ove lo richieda, deve essere sentito
personalmente dalla Commissione. il richiedente ha diritto ad esprimersi nella propria
lingua e, ove questa non sia conosciuta da almeno un membro della Commissione,
ha diritto ad esprimersi in lingua francese o inglese o spagnola. Se non conosce
le predette lingue e, comunque, quando occorra la Commissione nomina un
interprete.
2.
la Commissione può altresì, ove lo ritenga opportuno, disporre d'ufficio
l'audizione del richiedente con le garanzie di cui al comma 1.
Articolo 4
1.
Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la commissione
rilascia apposito certificato.
2.
il questore rilascia allo straniero in possesso di detto certificato un permesso
di soggiorno nel territorio nazionale.
Articolo 5
1. Il richiedente al quale non
sia riconosciuto dalla commissione centrale di cui all'art.2 lo status di
rifugiato deve lasciare il territorio dello stato, nel rispetto dei limiti di
cui all'art.7, comma 6, del dl 41671989, convertito, con modificazioni, dalla
legge 39/90, salvo che venga ad esso concesso un permesso di soggiorno ad altro
titolo.
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