CIR

 Consiglio Italiano per i Rifugiati onlus 

Via del Velabro 5/A
00186 Roma
Tel.06-69200114
Fax.06-69200116

p.iva 04132611007

C.f. 96150030581
cir@cir-onlus.org

Chi siamo Presidente Direzione e Struttura Bilancio Dove siamo COME AIUTARE  CONTATTI Home  

ATTIVITA'

Cosa facciamo

Utenza CIR

Rapporti annuali

 

PROGETTI

Servizi sul territorio

Integrazione

Gruppi vulnerabili

Collaborazioni Internazionali

 

 

I RIFUGIATI

Chi è un rifugiato

Glossario

Quadro statistico

Le storie

 

DIRITTI

La procedura in Italia

Informazioni pratiche

Archivio giuridico

Giurisprudenza

 

 

COMUNICAZIONE

Ufficio Stampa 

Comunicati news

Pubblicazioni

Interviste

Gallerie fotografiche

 

 

FORMAZIONE

Corsi e Master

 

COLLABORA CON NOI

 

LINK

 

Segui il CIR su

 

 

______________

 

Risoluzione consigliata 1024x768

webmaster

Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

e’ possibile fare ricorso avverso la decisione della commissione territoriale ?

 

 

le decisioni sulle domande (art. 9 decreto procedure) vengono comunicate per iscritto al richiedente, corredate da motivazioni di fatto e di diritto e da indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

in caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale (art. 10 del decreto procedure), allo straniero sono assicurate le stesse garanzie previste nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.

 

allo straniero o al legale che lo rappresenta nonché all’avvocato di fiducia è garantito, ai sensi dell’art. 17, l’accesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso.

le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 si applicano sia ai procedimenti per l’esame delle domande di protezione internazionale che a quelle per il ricorso.

 

contro la decisione della commissione territoriale, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui si trova la commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento.

il ricorso è ammesso anche nell’ipotesi in cui il richiedente abbia fatto domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato ed abbia ottenuto, diversamente, la sola protezione sussidiaria.

 

 in base alle modifiche introdotte dal recente d. lgs. 159/2008 tanto nei casi di trattenimento quanto in quelli di accoglienza disposti ai sensi degli artt. 20 e 21, il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilità, nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui si trova il centro.

 

la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria e avverso le decisioni di revoca e cessazione degli status riconosciuti, ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 35 del decreto procedure, comporta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

 

in base all'art. 35 commi. 7 e 8 del decreto procedure come modificato dal  d. lgs. 159/08  la proposizione del ricorso non sospende  l'efficacia del provvedimento impugnato nei confronti di coloro che:

 

-          non sono stati ammessi alla procedura di asilo, perché la loro domanda è stata ritenuta inammissibile;

 

-          si trovano in condizioni di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell’art. 21;

 

-          hanno presentato la domanda di protezione internazionale dopo essere stati fermati  per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o subito dopo, oppure dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare (art. 20 comma 1 lettere b e c);

 

-          si sono allontanati dal centro di accoglienza senza giustificato motivo (art. 22 comma 2);

 

-          hanno ricevuto il rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, dovuta alla palese insussistenza dei relativi presupposti ovvero quando risulta che l'istanza sia stata  depositata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

 

in questi casi è comunque ammessa la richiesta di sospensione del provvedimento al tribunale quando ricorrano gravi e fondati motivi.  in tal caso nei 5 giorni successivi al deposito, il tribunale decide con ordinanza non impugnabile.

 

nel caso di una decisione di sospensione da parte del giudice, al ricorrente viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne è disposta l’accoglienza nei centri per richiedenti asilo.

 

il tribunale decide con sentenza entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso,  e quindi può:

 

-    rigettare il ricorso;

-          riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

 

avverso la decisione del tribunale, il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d’appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

il reclamo, tuttavia, non sospende gli effetti della sentenza impugnata.

 

la corte d’appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.

 

contro la sentenza della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

 

ai sensi dell’art. 36 del decreto procedure, al richiedente asilo che ha proposto il ricorso si applicano le garanzie previste dall’art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, tra cui il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, con diritto a svolgere attività lavorativa, dopo 6 mesi dal deposito della richiesta di protezione presso la questura, ed è rinnovabile sino all'adozione della decisione in merito al ricorso. 

 

il richiedente è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal dpr 30 maggio 2002, n. 115. in ogni caso per l’attestazione dei redditi prodotti all’estero è consentita l’autocertificazione da parte del ricorrente.

 

avverso le decisioni di revoca o di cessazione relative allo status di rifugiato e di protezione sussidiaria, adottate dalla commissione nazionale, è ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla commissione territoriale che ha emesso il provvedimento con cui si è riconosciuto lo status di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione.