A) Ricorso avverso
il decreto di espulsione
Nel caso in cui al richiedente asilo non è riconosciuto lo status di
rifugiato e non è stato conferito lo status umanitario il questore
provvede all’espulsione con accompagnamento alla frontiera ai
sensi dell’art. 13 co. 4 (se straniero trattenuto in un CID o in un
CPT) oppure l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il
territorio entro il termine di 15 giorni se prevista ai sensi
dell’art 13 co 5 del T.U. 286/98 (straniero cui era stato rilasciato
un P.d.S. per richiesta di asilo). Il suddetto provvedimento ai
sensi dell’art. 13, comma 5 bis, come modificato dal D.L. 241/2004,
deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente
competente, e solo a seguito della convalida il provvedimento
diventa esecutivo (come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 222 del 2004, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 5 bis D.lg. 25
luglio 1998 n. 286 "nella parte in cui non prevede che il giudizio
di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima
dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera,
con le garanzie della difesa"),
Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato
ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede
l’autorità che ha disposto l’espulsione entro il termine di 60
giorni. In questo caso la legge prevede l’ammissione dello
straniero al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
B) Ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di
rifugiato
Se
l’espulsione - provvedimento consequenziale alla decisione negativa
della Commissione nazionale, di cui all’art. 15 comma 5 del
regolamento - può essere impugnata innanzi al giudice di pace,
contro la decisione negativa della Commissione, il richiedente
asilo sottoposto alla procedura semplificata può:
a)
impugnare il provvedimento di diniego
dello status di rifugiato davanti al tribunale in composizione
monocratica entro 15 giorni dalla comunicazione della
decisione (art. 1 ter, comma 6 D.L. 416/89); il ricorso non sospende
il provvedimento di allontanamento. Il richiedente può però chiedere
al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul
territorio nazionale sino all’esito del ricorso.
b)
richiedere il
riesame della domanda alla Commissione territoriale
(integrata per l’occasione da un membro della Commissione Nazionale)
entro 5 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 16 D.P.R.
303/04 e art. 1 ter, comma 6 D.L. 416/89). In attesa del riesame
l’interessato rimane nel centro di identificazione.
Il richiedente
asilo sottoposto alla procedura ordinaria può impugnare la decisione
della Commissione territoriale davanti al tribunale ordinario
territorialmente competente,
in tal caso la legge non indica un termine di impugnazione
della decisione della commissione (art. 1 quater, comma 5 del
decreto)
La possibilità di
chiedere il riesame,
infatti, è concessa solo a coloro che sono trattenuti nei CID,
non ai richiedenti trattenuti nei CPT (straniero già
destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento), i
quali potranno solo ricorrere all’impugnazione di fronte al giudice
ordinario in composizione monocratica nel termine di 15 giorni (art.
1 ter, comma 6 del decreto).
Il
ricorso presentato al Tribunale civile non ha effetto sospensivo del
provvedimento di espulsione.
Il
ricorrente può, tuttavia, richiedere al prefetto competente
che ha adottato il provvedimento di espulsione, l’autorizzazione
a restare sul territorio nazionale fino a definizione della
procedura di ricorso.
In
caso di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale, il
questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a
60 giorni, rinnovabile nel caso in cui il Prefetto ritenga che
persistano le condizioni che hanno consentito l’autorizzazione a
permanere sul territorio nazionale.
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