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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

E' possibile fare ricorso e richiedere il riesame?

 

 

A)    Ricorso avverso il decreto di espulsione

Nel caso in cui al richiedente asilo non è riconosciuto lo status di rifugiato e non è stato conferito lo status umanitario il questore provvede all’espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell’art. 13 co. 4 (se straniero trattenuto in un CID o in un CPT) oppure l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio entro il termine di 15 giorni se prevista ai sensi dell’art 13 co 5 del T.U. 286/98 (straniero cui era stato rilasciato un P.d.S. per richiesta di asilo). Il suddetto provvedimento ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis, come modificato dal D.L. 241/2004, deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente, e solo a seguito della convalida il provvedimento diventa esecutivo (come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2004, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 5 bis D.lg. 25 luglio 1998 n. 286 "nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa"),

Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione entro il termine di 60 giorni. In questo caso la legge prevede l’ammissione dello straniero al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

B)     Ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato

Se l’espulsione - provvedimento consequenziale alla decisione negativa della Commissione nazionale, di cui all’art. 15 comma 5 del regolamento - può essere impugnata innanzi al giudice di pace, contro la decisione negativa della Commissione, il richiedente asilo sottoposto alla procedura semplificata può:

a)     impugnare il provvedimento di diniego dello status di rifugiato davanti al tribunale in composizione monocratica entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 1 ter, comma 6 D.L. 416/89); il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento. Il richiedente può però chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale sino all’esito del ricorso.

b)     richiedere il riesame della domanda alla Commissione territoriale (integrata per l’occasione da un membro della Commissione Nazionale) entro 5 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 16 D.P.R. 303/04 e art. 1 ter, comma 6 D.L. 416/89). In attesa del riesame l’interessato rimane nel centro di identificazione.

 

Il richiedente asilo sottoposto alla procedura ordinaria può impugnare la decisione della Commissione territoriale davanti al tribunale ordinario territorialmente competente, in tal caso la legge non indica un termine di impugnazione della decisione della commissione (art. 1 quater, comma 5 del decreto)

 

La possibilità di chiedere il riesame, infatti, è concessa solo a coloro che sono trattenuti nei CID, non ai richiedenti trattenuti nei CPT (straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento), i quali potranno solo ricorrere all’impugnazione di fronte al giudice ordinario in composizione monocratica nel termine di 15 giorni (art. 1 ter, comma 6 del decreto).

 

Il ricorso presentato al Tribunale civile non ha effetto sospensivo del provvedimento di espulsione.

Il ricorrente può, tuttavia, richiedere al prefetto competente che ha adottato il provvedimento di espulsione, l’autorizzazione a restare sul territorio nazionale fino a definizione della procedura di ricorso.

In caso di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a 60 giorni, rinnovabile nel caso in cui il Prefetto ritenga che persistano le condizioni che hanno consentito l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.