le decisioni sulle
domande (art. 9 decreto procedure) vengono comunicate per iscritto
al richiedente, corredate da motivazioni di fatto e di diritto e da
indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
in caso di
impugnazione della decisione in sede giurisdizionale (art. 10 del
decreto procedure), allo straniero sono assicurate le stesse
garanzie previste nel procedimento per il riconoscimento della
protezione internazionale.
allo straniero o al
legale che lo rappresenta nonché all’avvocato di fiducia è
garantito, ai sensi dell’art. 17, l’accesso a tutte le informazioni
relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio
in sede di ricorso.
le disposizioni in
materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti
amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 si applicano
sia ai procedimenti per l’esame delle domande di protezione
internazionale che a quelle per il ricorso.
contro la decisione
della commissione territoriale, è ammesso ricorso
giurisdizionale entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di
distretto di corte d’appello in cui si trova la commissione
territoriale che ha pronunciato il provvedimento.
il ricorso è ammesso
anche nell’ipotesi in cui il richiedente abbia fatto domanda per il
riconoscimento dello status di rifugiato ed abbia ottenuto,
diversamente, la sola protezione sussidiaria.
in base alle
modifiche introdotte dal recente d. lgs. 159/2008 tanto nei casi di
trattenimento quanto in quelli di accoglienza disposti ai sensi
degli artt. 20 e 21, il ricorso e’ proposto, a pena di
inammissibilità, nei 15 giorni successivi alla comunicazione
del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di
distretto di corte d’appello in cui si trova il centro.
la proposizione del
ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è
accordata la protezione sussidiaria e avverso le decisioni di revoca
e cessazione degli status riconosciuti, ai sensi del comma 1
e 2 dell’art. 35 del decreto procedure, comporta la sospensione
dell’efficacia del provvedimento impugnato.
in base all'art. 35
commi. 7 e 8 del decreto procedure come modificato dal d. lgs.
159/08 la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del
provvedimento impugnato nei confronti di coloro che:
-
non sono stati ammessi
alla procedura di asilo, perché la loro domanda è stata ritenuta
inammissibile;
-
si trovano in condizioni
di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, ai
sensi dell’art. 21;
-
hanno presentato la
domanda di protezione internazionale dopo essere stati fermati per
aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o subito
dopo, oppure dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno
irregolare (art. 20 comma 1 lettere b e c);
-
si sono allontanati dal
centro di accoglienza senza giustificato motivo (art. 22 comma 2);
-
hanno ricevuto il
rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta
infondatezza, dovuta alla palese insussistenza dei relativi
presupposti ovvero quando risulta che l'istanza sia stata
depositata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un
provvedimento di espulsione o di respingimento.
in questi casi è
comunque ammessa la richiesta di sospensione del provvedimento al
tribunale quando ricorrano gravi e fondati motivi. in tal caso nei
5 giorni successivi al deposito, il tribunale decide con ordinanza
non impugnabile.
nel caso di una
decisione di sospensione da parte del giudice, al ricorrente viene
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne è
disposta l’accoglienza nei centri per richiedenti asilo.
il tribunale decide
con sentenza entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso, e quindi
può:
- rigettare il
ricorso;
-
riconoscere al
ricorrente lo status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;
avverso la decisione
del tribunale, il ricorrente ed il pubblico ministero possono
proporre reclamo alla corte d’appello, con ricorso da
depositarsi nella cancelleria della corte, a pena di decadenza,
entro 10 giorni dalla notificazione o comunicazione della
sentenza.
il reclamo, tuttavia,
non sospende gli effetti della sentenza impugnata.
la corte d’appello, su
istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile
che l’esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati
motivi.
contro la sentenza
della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione,
a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione
della sentenza.
ai sensi dell’art. 36
del decreto procedure, al richiedente asilo che ha proposto il
ricorso si applicano le garanzie previste dall’art. 11 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, tra cui il rilascio di un
permesso di soggiorno per richiesta di asilo, con diritto a svolgere
attività lavorativa, dopo 6 mesi dal deposito della richiesta di
protezione presso la questura, ed è rinnovabile sino all'adozione
della decisione in merito al ricorso.
il richiedente è
ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni
previste dal dpr 30 maggio 2002, n. 115. in ogni caso per
l’attestazione dei redditi prodotti all’estero è consentita
l’autocertificazione da parte del ricorrente.
avverso le decisioni
di revoca o di cessazione relative allo status di rifugiato e
di protezione sussidiaria, adottate dalla commissione nazionale, è
ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla
commissione territoriale che ha emesso il provvedimento con cui si è
riconosciuto lo status di cui è stata dichiarata la revoca o
la cessazione.
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