La
Convenzione di Schengen
Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
governi degli stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica
Federale di Germania e della Repubblica Francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
Il
Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica
francese, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi, in
appresso denominati Parti contraenti, basandosi sull'Accordo di Schengen
del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, avendo deciso di dare attuazione alla volontà
manifestata in tale Accordo di giungere alla soppressione dei controlli
sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il
trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere,
considerando che il Trattato che istituisce le Comunità europee,
completato dall'Atto Unico europeo, prevede che il mercato interno
comporta uno spazio interno senza frontiere, considerando che il fine
perseguito dalle Parti contraenti coincide con questo obiettivo, senza
pregiudicare le misure che saranno adottate in applicazione delle
disposizioni del Trattato, considerando che per realizzare tale volontà
sono richieste una serie di misure appropriate ed una stretta
cooperazione tra le Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:
TITOLO
PRIMO
Definizioni
Articolo
1
Ai
sensi della presente Convenzione, si intende per:
Frontiere
interne:
le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti
adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti
regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di
altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo
in porti situati al di fuori di tali territori;
Frontiere
esterne:
le frontiere terrestri e marittime, nonchè gli aeroporti ed i porti
marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;
Volo
interno:
qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti
contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio
sul territorio di uno Stato terzo;
Paese
terzo:
qualunque Stato diverso dalle "Parti contraenti";
Straniero:
chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;
Straniero
segnalato ai fini della non ammissione:
Tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema
d' informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;
Valico
di frontiera:
ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio
delle frontiere esterne;
Controllo
di frontiera:
il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra
ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la
frontiera;
Vettore:
ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo
professionale, per via aerea, marittima o terrestre;
Titolo
di soggiorno:
l`autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte
contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio.
Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno
nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda
di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.
Domanda
di asilo:
ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da uno
straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte
contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità
di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 relativa allo Status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo
di New York del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di
un diritto di soggiorno;
Richiedente
l`asilo:
ogni straniero che ha presentato una richiesta di asilo ai sensi della
presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione
definitiva;
Esame
di una domanda d`asilo:
l'insieme delle procedure d'esame, di decisione e delle misure adottate
in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di
asilo, esclusa la determinazione della Parte contraente competente per
l'esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della
presente Convenzione.
TITOLO
II
Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle
persone
CAPITOLO
PRIMO
Passaggio delle frontiere interne
Articolo
2
1. Le
frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza
che venga effettuato il controllo delle persone.
2.
Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una
Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti
contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere
interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla
situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale
s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le
misure necessarie e ne informa il piu` rapidamente possibile le altre
Parti contraenti.
3. La
soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non
pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, nè
l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità
competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte
contraente in tutto il suo territorio, nè l'obbligo di essere in
possesso, di portare con sè e di esibire titoli e documenti previsti
dalla legislazione di detta Parte contraente.
4. I
controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni
pertinenti della presente Convenzione.
CAPITOLO
SECONDO
Passaggio delle frontiere esterne
Articolo
3
1. Le
frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio,
soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite.
Il Comitato esecutivo adotta disposizioni piu` dettagliate e stabilisce
le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera,
nonchè le norme applicabili a categorie particolari di traffico
marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.
2. Le
Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di
passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei
valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.
Articolo
4
1. Le
Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un
volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni,
saranno preliminarmente sottoposti, all` entrata, ad un controllo delle
persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno.
I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a
destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti,
all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano
nell'aeroporto di partenza del volo esterno.
2. Le
Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli
possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo
1.
3. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei
bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente
nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza
iniziale.
4. Fino
alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in
deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i
voli interni.
Articolo
5
1. Per
un soggiorno non superiore a tre mesi, l`ingresso nel territorio delle
Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le
condizioni seguenti:
a.
essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano
di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;
b.
essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
c.
esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le
condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza
sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il
ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato
nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di
ottenere legalmente detti mezzi;
d. non
essere segnalato ai fini della non ammissione;
e. non
essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza
nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.
2.
L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato
allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una
Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per
motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi
internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio
della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti
contraenti.
Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari
relative al diritto di asilo nè a quelle dell'articolo 18.
3. E'
ammesso in transito lo straniero titolare di un`autorizzazione di
soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti
contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli
non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte
contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.
Articolo
6
1. La
circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al
controllo delle autorità competenti. Il controllo effettuato in base a
principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della
legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti
contraenti e per i territori delle Parti contraenti.
2. I
principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:
a. Il
controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti
di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro
e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce
per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti.
Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle
persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna
Parte contraente in conformità con la propria legislazione,
specialmente per quanto riguarda la perquisizione.
b.
Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di
accertarne l`identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio.
c.
All'ingresso, gli stranieri devono essere sotto posti ad un controllo
approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).
d.
All'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse di tutte
le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di
individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine
pubblico delle Parti contraenti.
Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.
e. Se
per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli,
devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo
della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima,
sul controllo all'uscita.
3. Le
autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle
frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene
effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di
apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le
persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità
della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.
4. Le
Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato e in
numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle
frontiere esterne.
5. Un
controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.
Articolo
7
Le
Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e
continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e
delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le
informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi
individuali, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione;
armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi
incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento
uniforme del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può
realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.
Articolo
8
Il
Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità
pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle
frontiere.
CAPITOLO
TERZO
Visti
Sezione
1
Visti per i soggiorni di breve durata
Articolo
9
1. Le
Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto
riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei
visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti
contraenti si impegnano a proseguire di comune accordo l`armonizzazione
della loro politica in materia di visti.
2. Per
quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un
regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della
firma della presente Convenzione e dopo tale firma, il regime dei visti
potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le
Parti contraenti. Una Parte contraente può derogare in via eccezionale
al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo per motivi
imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione urgente.
Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e, nella sua
decisione,tenere conto dei loro interessi nonchè delle conseguenze
della decisione stessa.
Articolo
10
1. E'
istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle
Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata
dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre
mesi.
2. Fino
all'istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i
rispettivi visti nazionali, semprechè il loro rilascio avvenga in base
a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni
pertinenti del presente Capitolo.
3. In
deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si
riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in
base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni
pertinenti del presente Capitolo.
Articolo
11
Il
visto istituito all'articolo 10 può essere:
a. un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purchè nè la
durata di un soggiorno ininterrotto, nè il totale dei soggiorni
successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla
data del primo ingresso;
b. un
visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o
eccezionalmente piu` volte sul territorio delle Parti contraenti per
recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purchè la durata di ogni
transito non sia superiore a cinque giorni.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre
considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto
valido unicamente per il suo territorio.
Articolo
12
1. Il
visto uniforme istituito all'articolo 10, paragrafo 1 è rilasciato
dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti e, se
del caso, dalle autorità delle Parti contraenti designate conformemente
all'articolo 17.
2. La
Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in linea di
principio, quella della destinazione principale. Se non è possibile
stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea
di massima, dalla sede diplomatica o consolare della Parte contraente in
cui avviene il primo ingresso.
3. Il
Comitato esecutivo specifica le modalità d'applicazione ed in
particolare i criteri per determinare la destinazione principale.
Articolo
13
1.
Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.
2. La
durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a
quella del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultimo.
Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di
origine o di entrare in un paese terzo.
Articolo
14
1.
Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se
quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il
documento di viaggio è valido soltanto per una o piu` Parti contraenti,
il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.
2.
Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o
piu` Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di
autorizzazione sostitutiva del visto.
Articolo
15
In
linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere
rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso
stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
Articolo
16
Se una
Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati
nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e
rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni
di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto
visto sarà limitata al territorio di tale Parte che dovrà informarne
le altre Parti contraenti.
Articolo
17
1. Il
Comitato esecutivo adotta le norme comuni per l' esame delle domande di
visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove
situazioni e circostanze.
2. Il
Comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di un
visto è subordinato alla consultazione dell'autorità centrale della
Parte contraente adita nonchè, se del caso, delle autorità centrali
delle altre Parti contraenti.
3. Il
Comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie relative ai
punti seguenti:
a. documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;
b.
autorità incaricate del rilascio dei visti;
c.
condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;
d.
forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti da riscuotere
per il rilascio;
e.
condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle lettere c
e d, nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti;
f.
modalità di limitazione della validità territoriale dei visti;
g.
principi per l'elaborazione di un elenco comune degli stranieri
segnalati ai fini della non ammissione, fatto salvo l'articolo 96.
Sezione
2
Visti per soggiorni di lunga durata
Articolo
18
1. I
visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati
da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione.
Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal
territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della
Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi
le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a,
d ed e, ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate
dalla Parte contraente sul cui territorio desidera transitare.
CAPITOLO
QUARTO
Condizioni di circolazione degli stranieri
Articolo
19
1. Gli
stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel
territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente
nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità
del visto, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.
2. Fino
all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto
rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel
territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio
di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per
tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè
soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettere a, c, d ed e.
3. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui
validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle
disposizioni del Capitolo 3 del presente Titolo.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le
disposizioni dell`articolo 22.
Articolo
20
1. Gli
stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare
liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima
di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data
del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte
contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero
nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione
delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata
in vigore della presente Convenzione.
3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le
disposizioni dell'articolo 22.
Articolo
21
1. Gli
stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle
Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di
viaggio, purchè tali documenti siano in corso di validità, circolare
liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle
altre Parti contraenti, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e non figurino
nell' elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente
interessata.
2. Il
paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di
un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle
Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte
contraente.
3. Le
Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti
che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di
autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai
sensi del presente articolo.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le
disposizioni dell' articolo 22.
Articolo
22
1. Gli
stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti
contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni
fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della
Parte contraente nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può
essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia
all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere
dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.
2. Gli
stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si
recano nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti
all'obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.
3.
Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.
Articolo
23
1. Lo
straniero che non soddisfa o che non soddisfi piu` le condizioni di
soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti
contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i
territori delle Parti contraenti.
2. Lo
straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione
di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra
Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale
Parte contraente.
3.
Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il
territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di
sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza
dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio
della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni
previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in
applicazione di tale legislazione l'allontanamento non è consentito, la
Parte contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare
nel suo territorio.
4.
L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il
paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale
egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti
degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.
5. Le
disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali
relative al diritto di asilo nè all'applicazione della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nè alle
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 33,
paragrafo 1 della presente Convenzione.
Articolo
24
Fatti
salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti
dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli
squilibri finanziari che possono risultare dall'obbligo di
allontanamento previsto all'articolo 23, ove detto allontanamento non
possa avvenire a spese dello straniero.
CAPITOLO
QUINTO
Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione
Articolo
25
1.
Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno
ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta
preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e
tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà
accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in
conseguenza di obblighi internazionali.
Se il titolo di soggiorno. viene rilasciato, la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest`ultima ma può
tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone
segnalate.
2.
Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in
corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato
si fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la
segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno
per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo
stesso.
Se il
documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest` ultima, ma può
tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle
persone segnalate.
CAPITOLO
SESTO
Misure di accompagnamento
Articolo
26
1.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti
contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni
nazionali le seguenti regole:
a. Se
ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel territorio di una Parte
contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via
aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a
proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della
frontiera, egli deve ricondurre lo straniero. nel Paese terzo dal quale
è stato trasportato, nel Paese terzo che ha rilasciato il documento di
viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro Paese
terzo in cui sia garantita la sua ammissione.
b. Il
vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che
lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei
documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nei territori delle Parti
contraenti.
2.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto
del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad
istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via
aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri
che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1, lettera b e del paragrafo 2 si applicano
ai vettori di gruppi. che effettuano collegamenti stradali
internazionali con autopullmann, ad eccezione del traffico frontaliero.
Articolo
27
1. Le
Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei
confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno
straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte
contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente
relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.
2.
Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel
paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di
un'altra Parte contraente, essa ne informa quest`ultima.
3. La
Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad
un'altra Parte contraente di perseguire i fatti indicati nel paragrafo
1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle
autorità competenti, le disposizioni legislative violate.
CAPITOLO
SETTIMO
Responsabilità per l'esame delle domande di asilo
Articolo
28
Le
Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna
restrizione geografica della sfera d'applicazione di tali strumenti, e
ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per la loro
applicazione.
Articolo
29
1. Le
Parti contraenti si impegnano a garantire l'esame di ogni domanda di
asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.
2. Tale
obbligo non implica che una Parte contraente debba autorizzare in tutti
i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio
territorio.
Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di respingere o di
allontanare un richiedente asilo verso uno Stato terzo, conformemente
alle proprie disposizioni nazionali ed ai propri obblighi
internazionali.
3.
Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda
di asilo, soltanto una Parte contraente è competente per l'esame della
domanda. Tale Parte contraente è determinata in base ai criteri
stabiliti nell' articolo 30.
4.
Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni Parte contraente
conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprattutto alla
legislazione nazionale, di esaminare una domanda d'asilo anche se la
responsabilità ai sensi della presente Convenzione, incombe ad un'altra
Parte contraente.
Articolo
30
1. La
Parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo
determinata nel modo seguente:
a. Se
una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto,
quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è responsabile
per l'esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro
autorizzazione di un' altra Parte contraente è competente la Parte
contraente che ha dato l`autorizzazione.
b. Se
piu` Parti contraenti hanno accordato al richiedente l'asilo un visto,
quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è responsabile la
Parte contraente che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno
avente la scadenza piu` lontana.
c.
Fintantochè il richiedente asilo non ha lasciato i territori delle
Parti contraenti, la responsabilità definita conformemente alle lettere
a e b sussiste anche se la durata di validità del visto, quale ne sia
la natura, o del documento di soggiorno è scaduta. Se il richiedente
l'asilo ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il rilascio
del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la
responsabilità conformemente alle lettere a e b, a meno che, nel
frattempo essi siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali.
d. Se
il richiedente l'asilo è esonerato dall'obbligo del visto da parte
delle Parti contraenti, è responsabile la Parte Contraente dalle cui
frontiere esterne il richiedente è entrato nei territori delle Parti
contraenti.
Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora il
richiedente l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di
talune Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le
disposizioni delle lettere a, b e c, la Parte contraente dalle cui
frontier e esterne il richiedente è entrato con dispensa dal visto nei
territori delle Parti contraenti.
Se la domanda d'asilo è presentata ad una Parte contraente che ha
rilasciato al richiedente un visto di transito - indipendentemente dal
fatto che il richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti
- e se il visto di transito è stato rilasciato dopo che il paese di
transito si è assicurato presso le autorità consolari o diplomatiche
della Parte contraente di destinazione che il richiedente l'asilo
soddisfa le condizioni di ingresso nella Parte contraente di
destinazione, quest'ultima è competente per l'esame della domanda.
e. Se
il richiedente l'asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti
senza essere in possesso. di uno o piu` documenti che consentono di
varcare la frontiera, stabiliti dal Comitato esecutivo, responsabile la
Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è
entrato nei territori delle Parti contraenti.
f. Se
uno straniero la cui domanda d'asilo è già all'esame di una delle
Parti contraenti presenta una nuova domanda, è responsabile la Parte
contraente presso la quale la domanda è in corso di esame.
g. Se
uno straniero la cui domanda di asilo è già stata oggetto di decisione
definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una nuova
domanda, è competente la Parte contraente che ha esaminato la
precedente domanda semprechè il richiedente non abbia lasciato i
territori delle Parti contraenti.
2. Se
una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in
applicazione dell` articolo 29, paragrafo 4, la Parte contraente
responsabile ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, è liberata
dai propri obblighi.
3. Se
la Parte contraente responsabile non può essere designata in base ai
criteri stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è responsabile la Parte
contraente presso la quale è stata presentata la domanda di asilo.
Articolo
31
1. Le
Parti contraenti cercheranno di stabilire al piu` presto quale di esse
è responsabile per l'esame di una domanda di asilo.
2.
Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi dell'articolo
30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna
nel suo territorio, detta Parte contraente può chiedere alla Parte
contraente responsabile di accettare il richiedente per esaminare la
domanda.
3. La
Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare il richiedente
l'asilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata entro
sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo. Se
entro tale termine la richiesta non viene effettuata, la Parte
contraente presso la quale la domanda di asilo è stata presentata è
competente per il suo esame.
Articolo
32
La
Parte contraente è responsabile per l'esame della domanda di asilo
effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.
Articolo
33
1.
Qualora il richiedente l'asilo si trovi irregolarmente nel territorio di
un'altra Parte contraente durante la procedura di asilo, la Parte
contraente responsabile è tenuta a riaccettarlo.
2. Il
paragrafo 1 non si applica allorchè l'altra Parte contraente ha
accordato al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno con validità
superiore o pari a un anno. In questo caso la competenza per
l'istruzione della domanda è trasferita all'altra Parte contraente.
Articolo
34
1. La
Parte contraente responsabile è tenuta a riaccogliere lo straniero la
cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e che si sia
recato nel territorio di un'altra Parte contraente senza essere
autorizzato a soggiornarvi.
2.
Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se la Parte contraente
responsabile abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori
delle Parti contraenti.
Articolo
35
1. La
Parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo status di
rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno è tenuta ad
assumere la responsabilità dell'esame della domanda di asilo di un
membro della sua famiglia, semprechè gli interessati siano
consenzienti.
2. Sono
membri della famiglia ai sensi del paragrafo 1 il coniuge o il figlio
non sposato di età inferiore ai diciotto anni oppure, se il rifugiato
è celibe o nubile di età inferiore ai diciotto anni, il padre o la
madre.
Articolo
36
Ciascuna
Parte contraente responsabile dell'esame della domanda di asilo può,
per motivi umanitari, basati in particolare su motivi familiari o
culturali, chiedere ad un'altra Parte contraente di accettare tale
responsabilità semprechè l'interessato lo desideri. La Parte
contraente sollecitata valuta se può accogliere o no detta richiesta.
Articolo
37
1. Le
autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano reciprocamente
quanto piu` presto possibile le informazioni riguardanti:
a. le
nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del diritto di
asilo o del trattamento dei richiedenti l'asilo, al piu` tardi al
momento della loro entrata in vigore;
b. i
dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti l'asilo,
indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili, le
decisioni relative a domande di asilo;
c.
l'emergere o l'aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti l'asilo
e le informazioni di cui dispongono al riguardo;
d. le
decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.
2. Le
Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella
raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di provenienza dei
richiedenti l'asilo, per poterne effettuare una valutazione comune.
3. Ogni
indicazione fornita da una Parte contraente in merito al trattamento
riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere rispettata
dalle altre Parti contraenti.
Articolo
38
1.
Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contraente che
ne fa richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente
l'asilo necessari allo scopo:
- di
determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda
di asilo;
- di esaminare la domanda di asilo:
- di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.
2. Tali
dati possono riguardare esclusivamente
a.
l'identità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome,
soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e
precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari)
b. i
documenti d'identità e di viaggio (riferimento, durata della validità,
date di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio
ecc.);
c. gli
altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente;
d. i
luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
e. i
documenti di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte contraente;
f. il
luogo in cui è stata presentata la domanda di asilo;
g. se
del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo precedente,
la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della
procedura, il contenuto della decisione presa.
3.
Inoltre, una Parte contraente può chiedere ad un'altra Parte contraente
di comunicarle i motivi addotti dal richiedente l'asilo a sostegno della
propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi
confronti. La Parte contraente richiesta valuta la possibilità di dar
seguito alla richiesta ad essa presentata. La comunicazione di tali
informazioni è subordinata in ogni caso all'assenso del richiedente
l'asilo.
4. Lo
scambio di dati avviene a richiesta di una Parte contraente e può
essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione è
comunicata da ciascuna Parte contraente al Comitato esecutivo.
5. I
dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al
paragrafo 1. Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità ed
alle giurisdizioni incaricate:
- di
determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda
di asilo;
- dell'esame della domanda;
- dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.
6. La
Parte contraente che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualitá.
Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che
non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie
ne sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali
informazioni o eliminarle.
7. Un
richiedente l'asilo ha il diritto di farsi comunicare, a richiesta, le
informazioni scambiate che lo riguardano, fintantochè sono disponibili.
Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero
dovuto essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o
l`eliminazione. Le correzioni sono effettuate secondo le modalità di
cui al paragrafo 6.
8. In
ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e la rice zione
delle informazioni scambiate sono messe agli atti.
9.
Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di
conservarli deve essere valutata al momento opportuno dalla Parte
contraente interessata.
10. In
ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa
protezione che il diritto della Parte contraente cui sono destinate
riserva a informazioni di tipo analogo.
11. Se
i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra
maniera, ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate per
garantire l'osservanza del presente articolo mediante controlli
efficaci. Se una Parte contraente dispone di un servizio del tipo di
quello menzionato al paragrafo 12 essa può incaricare tale servizio di
assumere i compiti di controllo.
12. Se
una o piu` Parti contraenti desiderano informatizzare il trattamento di
tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3,
l'informatizzazione è ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno
adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che dia
attuazione ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28
gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento
automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno affidato ad
un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento
e dell'uso dei dati trasmessi conformemente alla presente Convenzione.
TITOLO
III
Polizia e sicurezza
CAPITOLO
PRIMO
Cooperazione tra forze di polizia
Articolo
39
1. Le
Parti contraenti si impegnano a far si` che i rispettivi servizi di
polizia si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro
i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della
ricerca di fatti punibili, semprechè la legislazione nazionale non
riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua
esecuzione non implichi l'applicazione di misure coercitive da parte
della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste
non sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono
alle autorità competenti.
2. Le
informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi
delle disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte
contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle
indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti
della Parte contraente richiesta.
3. La
domanda di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime
possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna
Parte contraente, dalla cooperazione internazionale fra polizie.
Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di
cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della
Parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti
della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente.
In questi casi, l'autorità di polizia richiedente avverte al piu`
presto della sua domanda diretta l'organo centrale incaricato, nella
Parte contraente richiesta della cooperazione internazionale fra
polizie.
4.
Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da
accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.
5. Le
disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali
piu` completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno una
frontiera comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di
tali accordi.
Articolo
40
1. Gli
agenti di una delle Parti contraenti che, nell`ambito di indagine
giudiziaria tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si
presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar
luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione
nel territorio di un'altra Parte contraente se quest'ultima ha
autorizzato l'osservazione transfrontiera in base ad una domanda di
assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può
essere accompagnata da condizioni.
A richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte
contraente nel cui territorio viene effettuata.
La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del
presente paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da
ciascuna delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere
l'autorizzazione richiesta.
2. Nel
caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione
preventiva dell'altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli
agenti incaricati sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre
frontiera di una persona che si presume abbia commesso reati elencati
nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:
a.
Durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà
immediatamente comunicato all'autorità della Parte contraente di cui al
paragrafo 5 nel territorio della quale l'osservazione continua;
b. Sarà
trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria
conformemente al paragrafo 1 con l`indicazione dei motivi che
giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione
preventiva.
L'osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui
territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della
comunicazione di cui alla lettera a. ovvero della richiesta di cui alla
lettera b. oppure se non è stata ottenuta l `autorizzazione entro
cinque ore dal passaggio della frontiera.
3.
L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto
alle seguenti condizioni generali:
a. Gli
agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni del
presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui
territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle
autorità localmente competenti.
b.
Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la osservazione gli
agenti saranno muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è
stata accordata.
c. Gli
agenti addetti all'osservazione debbono essere in grado di provare in
qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
d.
Durante l'osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le
armi d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte
richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa.
e.
L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è
vietato.
f. Gli
agenti addetti all'osservazione non possono fermare nè arrestare la
persona che ne è oggetto.
g. Ogni
operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte
contraente nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta
la comparizione personale degli agenti addetti all'osservazione.
h. Se
le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo
l'osservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente cui
appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto
all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato,
nonchè alle procedure giudiziarie.
4. Gli
agenti di cui a paragrafi 1 e 2 sono:
- per
quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della "police
judiciaire près les parquets", della "gendarmerie" e
della "police communale", nonchè, alle condizioni fissate da
accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per
quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed
esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti
della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i
settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e
del traffico di armi, gli agenti dello "Zollfahdungsdienst"
(servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari
del pubblico ministero;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria della "police nationale" e della
"gendarmerie nationale", nonchè, alle condizioni fissate da
accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per
quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed
esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della
" gendarmerie" e della "police" nonchè, alle
condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo
6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse
con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il
traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti
tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della "Rijkspolitie"
e della "Gemeentepolitie" nonchè, alle condizioni fissate da
appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del
servizio fiscale di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi
doganali per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il
traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti
tossici e nocivi;
5.
L'autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:
- per
quanto riguarda il Regno del Belgio: il Commissariat gènèral de la
Police Judiciaire;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il
Bundeskriminalamt;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale de
la Police Judiciaire;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Procureur gènèral
d'Etat;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier
van Justitie competente per l'osservazione transfrontiera.
6. Le
Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo
d'applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni
supplementari in esecuzione dell'articolo stesso.
7.
L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per
uno dei reati seguenti:
-
assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Articolo
41
1. Gli
agenti di una delle Parti contraenti che nel proprio paese inseguono una
persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al
paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati,
sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione
preventiva nel territorio di un'altra Parte contraente quando le autorità
competenti dell'altra Parte contraente non hanno potuto essere
previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la
particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti
all'articolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul
posto in tempo per riprendere l'inseguimento.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che
si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena
privativa della libertà sia evasa.
Al piu` tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti
impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti della
Parte contraente nel cui territorio esso avviene. L'inseguimento cessa
non appena la Parte contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo
richiede. A richiesta degli agenti impegnati nell'inseguimento le
autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per
verificarne l'identità o procedere al suo arresto.
L'inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale
definita con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:
a. Gli
agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la
persona.
b. Se
non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e
se le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza
rapidamente, gli agenti impegnati nell`inseguimento pos sono fermare la
persona inseguita fino a quando gli agenti della Parte contraente nel
cui territorio avviene l'nseguimento, che dovranno essere informati
senza ritardo, non possano verificarne l'identità o procedere al suo
arresto.
3.
L'inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo
una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui
al paragrafo 9:
a. in
una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della
frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;
b.
senza limiti di spazio o di tempo.
4.
Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti
determinano i reati di cui al paragrafo 1 in base ad uno dei modi
seguenti:
a. I
seguenti reati:
-
assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
- reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite
gravi.
5. I
reati che possono dar luogo ad estradizione.
L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni
generali:
a. Gli
agenti impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni
del presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui
territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità
localmente competenti.
b.
L'inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri.
c.
L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è
vietato.
d. Gli
agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per
l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il
fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è
vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati
privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono - essere
in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
e. Gli
agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza:
il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa.
f. Al
fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la
persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2,
lettera b, potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza;
durante il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti
in suo possesso potranno essere sequestrati.
g. Dopo
ogni operazione di cui ai paragrafi 1,2 e 3 gli agenti impegnati
nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente
competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le
operazioni e fanno rapporto sulla loro missione a richiesta di tali
autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano
state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa
condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato
all'arresto della persona inseguita.
h. Le
autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti impegnata
nell'inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della Parte
contraente nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento, il loro
apporto all'indagine conseguente all'operazione alla quale hanno
partecipato, comprese le procedure giudiziarie
6. La
persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2 sia stata
arrestata dalle competenti autorità locali può, indipendentemente
dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono
applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.
Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui
territorio è stata arrestata, sarà messa in libertà al piu` tardi
entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le
ore 9.00, a meno che le competenti autorità locali abbiano
preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto
provvisorio a scopo di estradizione
7. Gli
agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:
- per
quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della police judiciaire près
les parquets della "gendarmerie" e della "police
communale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali
appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si
riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi ed esplosivi
ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti
della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i
settori del traffico illecito stupefacenti e sostanze psicotrope e del
traffico di armi, gli agenti del Zollfahndungsdienst (servizio di
ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico
ministero.
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria della "police nationale" e della
"gendarmerie nationale" nonchè, alle condizioni fissate da
accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per
ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed
esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della
"gendarmerie" e della "police" nonchè alle
condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo
10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni
connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope,il traffico di armi ed esplosivi ed, il trasporto illecito di
rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della
"Rijfispolitie" e della "Gemeentepolitie nonchè, alle
condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo
10, i funzionari del servizio fiscale di informazioni e di ricerca
competenti in materia di dazi, per ciò che si riferisce alle loro
attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e
sostanze psicotrope, il traffico d'armi e di esplosivi ed il trasporto
illecito di rifiuti tossici e nocivi.
8. Il
presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate,
l'applicazione dell'articolo 37 del Trattato Benelux sull`estradizione e
la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962
modificato dal protocollo dell` 11 maggio 1974.
9.
All'atto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte
contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle
disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione
dell'inseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti
con cui ha una frontiera comune.
Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria
dichiarazione con un'altra, purchè quest'ultima non restringa la
portata della precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle
Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi
applicabili da una parte e dell' altra delle frontiere interne.
10. Le
Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo
d'applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari in
esecuzione del presente articolo.
Articolo
42
Nel
corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti in
missione nel territorio di un'altra Parte contraente sono assimilati
agli agenti di quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che
dovessero subire o commettere.
Articolo
43
1.
Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente convenzione,
gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un'altra
Parte contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da
essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto
della Parte contraente nel cui territorio operano.
2. La
Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni ai cui al
paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni
applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La
Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio
di un'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima le
somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4.
Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad
eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte contraente
rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso
dell'importo dei danni da essa subiti ad un'altra Parte contraente.
Articolo
44
1.
Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto
delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, le Parti
contraenti installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee
telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare
la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la
trasmissione in tempo utile di informazioni nell'ambito
dell'osservazione e dell'inseguimento transfrontalieri.
2.
Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno
in particolare le seguenti possibilità:
a.
scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento dotati
del materiale radio appropriato;
b.
l'ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di
frontiera;
c. la
creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia e doganali che
operano nelle zone stesse;
d.
coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di
comunicazione, nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione
normalizzati e compatibili.
Articolo
45
1. Le
Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per
garantire che:
a. il
responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto
vigilino affinchè gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle
altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee
eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un
gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e
provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido;
b. le
schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle
autorità competenti o trasmesse a queste ultime, semprechè esse lo
reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far
luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se
diversamente disposto dalla legislazione nazionale.
2. La
disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone
alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di
locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.
Articolo
46
1. In
casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto della
propria legislazione nazionale e senza esserci invitata, comunicare alla
Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti
per quest'ultima ai fini dell` assistenza per la repressione di futuri
reati, della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e
la sicurezza pubblica.
2. Lo
scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione
nelle regioni frontaliere di cui all'articolo 39, paragrafo 4, per il
tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente
urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può
avvenire direttamente tra le autorità di polizia interessate, salvo
disposizioni nazionali contrarie.
L'organo centrale ne è avvertito quanto prima.
Articolo
47
1. Le
Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono il
distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di
collegamento di una Parte contraente presso i servizi di polizia
dell'altra Parte contraente.
2.
Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o
indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le
Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza:
a. in
forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva
contro la criminalità;
b.
nell'esecuzione di richieste di mutua assistenza giudiziaria e
frapolizie in materia penale;
c. per
le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità
incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.
3. I
funzionari di collegamento hanno il compito di formulare pareri e
fornire assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure
di Polizia. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell'ambito
delle istruzioni loro impartite dalla Parte contraente d'origine e dalla
Parte contraente presso la quale sono distaccati. Essi fanno
regolarmente rapporto al capo del servizio di polizia presso il quale
sono distaccati.
4. Le
Parti contraenti possono convenire, in ambito bilaterale o
multilaterale, che i funzionari di collegamento di una Parte contraente
distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o
piu` altre Parti contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di
collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni ad
altre Parti contraenti, a richiesta o di propria iniziativa, e svolgono
compiti per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti
contraenti si informano reciprocamente, delle loro intenzioni riguardo
al distacco di funzionari di collegamento in Stati terzi.
CAPITOLO
SECONDO
Assistenza giudiziaria in materia penale
Articolo
48
1. Le
disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione
europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica
Benelux, il capitolo Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua
assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale
modificato dal Protocollo dell` 11 maggio 1 974 e a facilitare
l`applicazione di detti accordi.
2. Il
disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle
disposizioni piu` favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le
Parti contraenti.
Articolo
49
L'assistenza
giudiziaria è accordata anche:
a. in
procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di
entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a
regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può
dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in
particolare, in materia penale;
b. in
procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da
provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne
ingiustificate;
c.
nelle procedure di grazia;
d.
nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio
della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione
definitiva sull'azione penale.
e. per
la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un'ammenda o
del pagamento delle spese del procedimento;
f. per
misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione
dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione
condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o
delle misure di sicurezza.
Articolo
50
1. Le
Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla
Convenzione ed al Trattato di cui all'articolo 48, l`assistenza
giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di accise, d'imposta sul valore aggiunto e di
dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme
stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il
Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l' Italia, il
Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra
amministrazioni doganali, nonchè quelle di cui all'articolo 2 del
regolamento del Consiglio 1468/81/CEE del 19 maggio 1981.
2. Le
domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere
respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise
sulle merci oggetto della domanda.
3. La
Parte contraente richiedente non può trasmettere nè utilizzare le
informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente
richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti
diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso
della Parte contraente richiesta.
4.
L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere
rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo
parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o, se il,
valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione
rappresenta un valore non superiore a 100.000 ECU, a meno che
l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona
dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte
contraente richiedente.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando
l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente
di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità
amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità
giudiziaria.
Articolo
51
Le
Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo
di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a. il
fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al
diritto delle due Parti contraente con pena privativa della libertà o
misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di
almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di una delle due Parti
contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra
Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da
autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso
davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia
penale.
1.
L`esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte
contraente richiesta.
Articolo
52
1.
Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento
direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di
un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato
esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal
modo.
2. Se
vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua
nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti
importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue
della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se
l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto
un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo -
deve essere tradotto in quest`altra lingua.
3. Il
perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa
per posta, non può, quand'anche la citazione contenesse ingiunzioni,
essere sottoposto a sanzioni o mis |