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La Convenzione di Schengen

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi, in appresso denominati Parti contraenti, basandosi sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, avendo deciso di dare attuazione alla volontà manifestata in tale Accordo di giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere, considerando che il Trattato che istituisce le Comunità europee, completato dall'Atto Unico europeo, prevede che il mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere, considerando che il fine perseguito dalle Parti contraenti coincide con questo obiettivo, senza pregiudicare le misure che saranno adottate in applicazione delle disposizioni del Trattato, considerando che per realizzare tale volontà sono richieste una serie di misure appropriate ed una stretta cooperazione tra le Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:

 


TITOLO PRIMO
Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

Frontiere interne:
le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;

Frontiere esterne:
le frontiere terrestri e marittime, nonchè gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;

Volo interno:
qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;

Paese terzo:
qualunque Stato diverso dalle "Parti contraenti";

Straniero:
chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;

Straniero segnalato ai fini della non ammissione:
Tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d' informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;

Valico di frontiera:
ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

Controllo di frontiera:
il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;

Vettore:
ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;

Titolo di soggiorno:
l`autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.

Domanda di asilo:
ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo Status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;

Richiedente l`asilo:
ogni straniero che ha presentato una richiesta di asilo ai sensi della presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione definitiva;

Esame di una domanda d`asilo:
l'insieme delle procedure d'esame, di decisione e delle misure adottate in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa la determinazione della Parte contraente competente per l'esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

TITOLO II
Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone

CAPITOLO PRIMO
Passaggio delle frontiere interne

Articolo 2

1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il piu` rapidamente possibile le altre Parti contraenti.

3. La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, nè l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, nè l'obbligo di essere in possesso, di portare con sè e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente.

4. I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

CAPITOLO SECONDO
Passaggio delle frontiere esterne

Articolo 3

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il Comitato esecutivo adotta disposizioni piu` dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonchè le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.

Articolo 4

1. Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all` entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.

2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.

4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.

Articolo 5

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l`ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

a. essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;

b. essere in possesso di un visto valido, se richiesto;

c. esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d. non essere segnalato ai fini della non ammissione;

e. non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.

2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.
Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo nè a quelle dell'articolo 18.

3. E' ammesso in transito lo straniero titolare di un`autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.

Articolo 6

1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori delle Parti contraenti.

2. I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:

a. Il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione.

b. Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l`identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio.

c. All'ingresso, gli stranieri devono essere sotto posti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).

d. All'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse di tutte le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti.
Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.

e. Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita.

3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.

4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.

5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.

Articolo 7

Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniforme del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.

Articolo 8

Il Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle frontiere.

CAPITOLO TERZO
Visti

Sezione 1
Visti per i soggiorni di breve durata

Articolo 9

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti contraenti si impegnano a proseguire di comune accordo l`armonizzazione della loro politica in materia di visti.

2. Per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della firma della presente Convenzione e dopo tale firma, il regime dei visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti. Una Parte contraente può derogare in via eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo per motivi imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione urgente. Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e, nella sua decisione,tenere conto dei loro interessi nonchè delle conseguenze della decisione stessa.

Articolo 10

1. E' istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.

2. Fino all'istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali, semprechè il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni pertinenti del presente Capitolo.

3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente Capitolo.

Articolo 11

Il visto istituito all'articolo 10 può essere:
a. un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purchè nè la durata di un soggiorno ininterrotto, nè il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;

b. un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente piu` volte sul territorio delle Parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purchè la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.

Articolo 12

1. Il visto uniforme istituito all'articolo 10, paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti e, se del caso, dalle autorità delle Parti contraenti designate conformemente all'articolo 17.

2. La Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in linea di principio, quella della destinazione principale. Se non è possibile stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea di massima, dalla sede diplomatica o consolare della Parte contraente in cui avviene il primo ingresso.

3. Il Comitato esecutivo specifica le modalità d'applicazione ed in particolare i criteri per determinare la destinazione principale.

Articolo 13

1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.

2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultimo. Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.

Articolo 14

1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o piu` Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.

2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o piu` Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.

Articolo 15

In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.

Articolo 16

Se una Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale Parte che dovrà informarne le altre Parti contraenti.

Articolo 17

1. Il Comitato esecutivo adotta le norme comuni per l' esame delle domande di visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove situazioni e circostanze.

2. Il Comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di un visto è subordinato alla consultazione dell'autorità centrale della Parte contraente adita nonchè, se del caso, delle autorità centrali delle altre Parti contraenti.

3. Il Comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie relative ai punti seguenti:
a. documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;

b. autorità incaricate del rilascio dei visti;

c. condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;

d. forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti da riscuotere per il rilascio;

e. condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle lettere c e d, nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti;

f. modalità di limitazione della validità territoriale dei visti;

g. principi per l'elaborazione di un elenco comune degli stranieri segnalati ai fini della non ammissione, fatto salvo l'articolo 96.

Sezione 2
Visti per soggiorni di lunga durata

Articolo 18

1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione. Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, d ed e, ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente sul cui territorio desidera transitare.

CAPITOLO QUARTO
Condizioni di circolazione degli stranieri

Articolo 19

1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.

2. Fino all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del Capitolo 3 del presente Titolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell`articolo 22.

Articolo 20

1. Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 21

1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purchè tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e non figurino nell' elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente interessata.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.

3. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell' articolo 22.

Articolo 22

1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.

2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si recano nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti all'obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.

Articolo 23

1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi piu` le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.

2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.

3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale legislazione l'allontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio.

4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al diritto di asilo nè all'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nè alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.

Articolo 24

Fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'obbligo di allontanamento previsto all'articolo 23, ove detto allontanamento non possa avvenire a spese dello straniero.

CAPITOLO QUINTO
Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione

Articolo 25

1. Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali.
Se il titolo di soggiorno. viene rilasciato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest`ultima ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.

2. Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato si fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.

Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest` ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

CAPITOLO SESTO
Misure di accompagnamento

Articolo 26

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:

a. Se ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel territorio di una Parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero. nel Paese terzo dal quale è stato trasportato, nel Paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro Paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione.

b. Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nei territori delle Parti contraenti.

2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b e del paragrafo 2 si applicano ai vettori di gruppi. che effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullmann, ad eccezione del traffico frontaliero.

Articolo 27

1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.

2. Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di un'altra Parte contraente, essa ne informa quest`ultima.

3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad un'altra Parte contraente di perseguire i fatti indicati nel paragrafo 1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle autorità competenti, le disposizioni legislative violate.

CAPITOLO SETTIMO
Responsabilità per l'esame delle domande di asilo

Articolo 28

Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione geografica della sfera d'applicazione di tali strumenti, e ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per la loro applicazione.

Articolo 29

1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'esame di ogni domanda di asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.

2. Tale obbligo non implica che una Parte contraente debba autorizzare in tutti i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio territorio.
Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di respingere o di allontanare un richiedente asilo verso uno Stato terzo, conformemente alle proprie disposizioni nazionali ed ai propri obblighi internazionali.

3. Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda di asilo, soltanto una Parte contraente è competente per l'esame della domanda. Tale Parte contraente è determinata in base ai criteri stabiliti nell' articolo 30.

4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni Parte contraente conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprattutto alla legislazione nazionale, di esaminare una domanda d'asilo anche se la responsabilità ai sensi della presente Convenzione, incombe ad un'altra Parte contraente.

Articolo 30

1. La Parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo determinata nel modo seguente:

a. Se una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è responsabile per l'esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro autorizzazione di un' altra Parte contraente è competente la Parte contraente che ha dato l`autorizzazione.

b. Se piu` Parti contraenti hanno accordato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è responsabile la Parte contraente che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno avente la scadenza piu` lontana.

c. Fintantochè il richiedente asilo non ha lasciato i territori delle Parti contraenti, la responsabilità definita conformemente alle lettere a e b sussiste anche se la durata di validità del visto, quale ne sia la natura, o del documento di soggiorno è scaduta. Se il richiedente l'asilo ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il rilascio del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la responsabilità conformemente alle lettere a e b, a meno che, nel frattempo essi siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali.

d. Se il richiedente l'asilo è esonerato dall'obbligo del visto da parte delle Parti contraenti, è responsabile la Parte Contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato nei territori delle Parti contraenti.
Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora il richiedente l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di talune Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le disposizioni delle lettere a, b e c, la Parte contraente dalle cui frontier e esterne il richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori delle Parti contraenti.
Se la domanda d'asilo è presentata ad una Parte contraente che ha rilasciato al richiedente un visto di transito - indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti - e se il visto di transito è stato rilasciato dopo che il paese di transito si è assicurato presso le autorità consolari o diplomatiche della Parte contraente di destinazione che il richiedente l'asilo soddisfa le condizioni di ingresso nella Parte contraente di destinazione, quest'ultima è competente per l'esame della domanda.

e. Se il richiedente l'asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti senza essere in possesso. di uno o piu` documenti che consentono di varcare la frontiera, stabiliti dal Comitato esecutivo, responsabile la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti.

f. Se uno straniero la cui domanda d'asilo è già all'esame di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è responsabile la Parte contraente presso la quale la domanda è in corso di esame.

g. Se uno straniero la cui domanda di asilo è già stata oggetto di decisione definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è competente la Parte contraente che ha esaminato la precedente domanda semprechè il richiedente non abbia lasciato i territori delle Parti contraenti.

2. Se una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in applicazione dell` articolo 29, paragrafo 4, la Parte contraente responsabile ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, è liberata dai propri obblighi.

3. Se la Parte contraente responsabile non può essere designata in base ai criteri stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è responsabile la Parte contraente presso la quale è stata presentata la domanda di asilo.

Articolo 31

1. Le Parti contraenti cercheranno di stabilire al piu` presto quale di esse è responsabile per l'esame di una domanda di asilo.

2. Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi dell'articolo 30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna nel suo territorio, detta Parte contraente può chiedere alla Parte contraente responsabile di accettare il richiedente per esaminare la domanda.

3. La Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare il richiedente l'asilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata entro sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo. Se entro tale termine la richiesta non viene effettuata, la Parte contraente presso la quale la domanda di asilo è stata presentata è competente per il suo esame.

Articolo 32

La Parte contraente è responsabile per l'esame della domanda di asilo effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.

Articolo 33

1. Qualora il richiedente l'asilo si trovi irregolarmente nel territorio di un'altra Parte contraente durante la procedura di asilo, la Parte contraente responsabile è tenuta a riaccettarlo.

2. Il paragrafo 1 non si applica allorchè l'altra Parte contraente ha accordato al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno con validità superiore o pari a un anno. In questo caso la competenza per l'istruzione della domanda è trasferita all'altra Parte contraente.

Articolo 34

1. La Parte contraente responsabile è tenuta a riaccogliere lo straniero la cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e che si sia recato nel territorio di un'altra Parte contraente senza essere autorizzato a soggiornarvi.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se la Parte contraente responsabile abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori delle Parti contraenti.

Articolo 35

1. La Parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo status di rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno è tenuta ad assumere la responsabilità dell'esame della domanda di asilo di un membro della sua famiglia, semprechè gli interessati siano consenzienti.

2. Sono membri della famiglia ai sensi del paragrafo 1 il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai diciotto anni oppure, se il rifugiato è celibe o nubile di età inferiore ai diciotto anni, il padre o la madre.

Articolo 36

Ciascuna Parte contraente responsabile dell'esame della domanda di asilo può, per motivi umanitari, basati in particolare su motivi familiari o culturali, chiedere ad un'altra Parte contraente di accettare tale responsabilità semprechè l'interessato lo desideri. La Parte contraente sollecitata valuta se può accogliere o no detta richiesta.

Articolo 37

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano reciprocamente quanto piu` presto possibile le informazioni riguardanti:

a. le nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del diritto di asilo o del trattamento dei richiedenti l'asilo, al piu` tardi al momento della loro entrata in vigore;

b. i dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti l'asilo, indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili, le decisioni relative a domande di asilo;

c. l'emergere o l'aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti l'asilo e le informazioni di cui dispongono al riguardo;

d. le decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.

2. Le Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di provenienza dei richiedenti l'asilo, per poterne effettuare una valutazione comune.

3. Ogni indicazione fornita da una Parte contraente in merito al trattamento riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere rispettata dalle altre Parti contraenti.

Articolo 38

1. Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contraente che ne fa richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente l'asilo necessari allo scopo:

- di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo;
- di esaminare la domanda di asilo:
- di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.

2. Tali dati possono riguardare esclusivamente

a. l'identità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari)

b. i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, durata della validità, date di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio ecc.);

c. gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente;

d. i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

e. i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte contraente;

f. il luogo in cui è stata presentata la domanda di asilo;

g. se del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura, il contenuto della decisione presa.

3. Inoltre, una Parte contraente può chiedere ad un'altra Parte contraente di comunicarle i motivi addotti dal richiedente l'asilo a sostegno della propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. La Parte contraente richiesta valuta la possibilità di dar seguito alla richiesta ad essa presentata. La comunicazione di tali informazioni è subordinata in ogni caso all'assenso del richiedente l'asilo.

4. Lo scambio di dati avviene a richiesta di una Parte contraente e può essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione è comunicata da ciascuna Parte contraente al Comitato esecutivo.

5. I dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al paragrafo 1. Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità ed alle giurisdizioni incaricate:

- di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo;
- dell'esame della domanda;
- dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.

6. La Parte contraente che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualitá.
Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie ne sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni o eliminarle.

7. Un richiedente l'asilo ha il diritto di farsi comunicare, a richiesta, le informazioni scambiate che lo riguardano, fintantochè sono disponibili.
Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o l`eliminazione. Le correzioni sono effettuate secondo le modalità di cui al paragrafo 6.

8. In ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e la rice zione delle informazioni scambiate sono messe agli atti.

9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dalla Parte contraente interessata.

10. In ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione che il diritto della Parte contraente cui sono destinate riserva a informazioni di tipo analogo.

11. Se i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra maniera, ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate per garantire l'osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se una Parte contraente dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 essa può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.

12. Se una o piu` Parti contraenti desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l'informatizzazione è ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che dia attuazione ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno affidato ad un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e dell'uso dei dati trasmessi conformemente alla presente Convenzione.

TITOLO III
Polizia e sicurezza

CAPITOLO PRIMO
Cooperazione tra forze di polizia

Articolo 39

1. Le Parti contraenti si impegnano a far si` che i rispettivi servizi di polizia si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, semprechè la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi l'applicazione di misure coercitive da parte della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità competenti.

2. Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti della Parte contraente richiesta.

3. La domanda di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna Parte contraente, dalla cooperazione internazionale fra polizie.
Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della Parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente. In questi casi, l'autorità di polizia richiedente avverte al piu` presto della sua domanda diretta l'organo centrale incaricato, nella Parte contraente richiesta della cooperazione internazionale fra polizie.

4. Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.

5. Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali piu` completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno una frontiera comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di tali accordi.

Articolo 40

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nell`ambito di indagine giudiziaria tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un'altra Parte contraente se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.
A richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente nel cui territorio viene effettuata.
La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuna delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.

2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione preventiva dell'altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre frontiera di una persona che si presume abbia commesso reati elencati nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:

a. Durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente comunicato all'autorità della Parte contraente di cui al paragrafo 5 nel territorio della quale l'osservazione continua;

b. Sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 con l`indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.
L'osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione di cui alla lettera a. ovvero della richiesta di cui alla lettera b. oppure se non è stata ottenuta l `autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.

3. L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali:

a. Gli agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.

b. Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la osservazione gli agenti saranno muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata.

c. Gli agenti addetti all'osservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

d. Durante l'osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le armi d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa.

e. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

f. Gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare nè arrestare la persona che ne è oggetto.

g. Ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte contraente nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all'osservazione.

h. Se le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, nonchè alle procedure giudiziarie.

4. Gli agenti di cui a paragrafi 1 e 2 sono:

- per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della "police judiciaire près les parquets", della "gendarmerie" e della "police communale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti dello "Zollfahdungsdienst" (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie nationale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della " gendarmerie" e della "police" nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della "Rijkspolitie" e della "Gemeentepolitie" nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del servizio fiscale di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi doganali per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

5. L'autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:

- per quanto riguarda il Regno del Belgio: il Commissariat gènèral de la Police Judiciaire;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Bundeskriminalamt;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale de la Police Judiciaire;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Procureur gènèral d'Etat;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier van Justitie competente per l'osservazione transfrontiera.

6. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione dell'articolo stesso.

7. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per uno dei reati seguenti:

- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 41

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un'altra Parte contraente quando le autorità competenti dell'altra Parte contraente non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti all'articolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà sia evasa.
Al piu` tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio esso avviene. L'inseguimento cessa non appena la Parte contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta degli agenti impegnati nell'inseguimento le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto.
L'inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale definita con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:

a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona.

b. Se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell`inseguimento pos sono fermare la persona inseguita fino a quando gli agenti della Parte contraente nel cui territorio avviene l'nseguimento, che dovranno essere informati senza ritardo, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.

3. L'inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui al paragrafo 9:

a. in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;

b. senza limiti di spazio o di tempo.

4. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti determinano i reati di cui al paragrafo 1 in base ad uno dei modi seguenti:

a. I seguenti reati:

- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
- reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.

5. I reati che possono dar luogo ad estradizione.
L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:

a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.

b. L'inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri.

c. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

d. Gli agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono - essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

e. Gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza: il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa.

f. Al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2, lettera b, potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti in suo possesso potranno essere sequestrati.

g. Dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1,2 e 3 gli agenti impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione a richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita.

h. Le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti impegnata nell'inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della Parte contraente nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento, il loro apporto all'indagine conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie

6. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2 sia stata arrestata dalle competenti autorità locali può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.
Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui territorio è stata arrestata, sarà messa in libertà al piu` tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00, a meno che le competenti autorità locali abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione

7. Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:

- per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della police judiciaire près les parquets della "gendarmerie" e della "police communale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del traffico illecito stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti del Zollfahndungsdienst (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero.
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie nationale" nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della "gendarmerie" e della "police" nonchè alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,il traffico di armi ed esplosivi ed, il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della "Rijfispolitie" e della "Gemeentepolitie nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari del servizio fiscale di informazioni e di ricerca competenti in materia di dazi, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

8. Il presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate, l'applicazione dell'articolo 37 del Trattato Benelux sull`estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 modificato dal protocollo dell` 11 maggio 1974.

9. All'atto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti con cui ha una frontiera comune.
Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un'altra, purchè quest'ultima non restringa la portata della precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi applicabili da una parte e dell' altra delle frontiere interne.

10. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione del presente articolo.

Articolo 42

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti in missione nel territorio di un'altra Parte contraente sono assimilati agli agenti di quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero subire o commettere.

Articolo 43

1. Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente convenzione, gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un'altra Parte contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano.

2. La Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni ai cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio di un'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da essa subiti ad un'altra Parte contraente.

Articolo 44

1. Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, le Parti contraenti installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la trasmissione in tempo utile di informazioni nell'ambito dell'osservazione e dell'inseguimento transfrontalieri.

2. Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno in particolare le seguenti possibilità:

a. scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento dotati del materiale radio appropriato;

b. l'ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di frontiera;

c. la creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia e doganali che operano nelle zone stesse;

d. coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di comunicazione, nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione normalizzati e compatibili.

Articolo 45

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che:

a. il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinchè gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido;

b. le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, semprechè esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dalla legislazione nazionale.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.

Articolo 46

1. In casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esserci invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest'ultima ai fini dell` assistenza per la repressione di futuri reati, della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

2. Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione nelle regioni frontaliere di cui all'articolo 39, paragrafo 4, per il tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire direttamente tra le autorità di polizia interessate, salvo disposizioni nazionali contrarie.
L'organo centrale ne è avvertito quanto prima.

Articolo 47

1. Le Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono il distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di collegamento di una Parte contraente presso i servizi di polizia dell'altra Parte contraente.

2. Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza:

a. in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva contro la criminalità;

b. nell'esecuzione di richieste di mutua assistenza giudiziaria e frapolizie in materia penale;

c. per le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.

3. I funzionari di collegamento hanno il compito di formulare pareri e fornire assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure di Polizia. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell'ambito delle istruzioni loro impartite dalla Parte contraente d'origine e dalla Parte contraente presso la quale sono distaccati. Essi fanno regolarmente rapporto al capo del servizio di polizia presso il quale sono distaccati.

4. Le Parti contraenti possono convenire, in ambito bilaterale o multilaterale, che i funzionari di collegamento di una Parte contraente distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o piu` altre Parti contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni ad altre Parti contraenti, a richiesta o di propria iniziativa, e svolgono compiti per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti contraenti si informano reciprocamente, delle loro intenzioni riguardo al distacco di funzionari di collegamento in Stati terzi.

CAPITOLO SECONDO
Assistenza giudiziaria in materia penale

Articolo 48

1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux, il capitolo Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell` 11 maggio 1 974 e a facilitare l`applicazione di detti accordi.

2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni piu` favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.

Articolo 49

L'assistenza giudiziaria è accordata anche:

a. in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;

b. in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;

c. nelle procedure di grazia;

d. nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione penale.

e. per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un'ammenda o del pagamento delle spese del procedimento;

f. per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza.

Articolo 50

1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al Trattato di cui all'articolo 48, l`assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l' Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonchè quelle di cui all'articolo 2 del regolamento del Consiglio 1468/81/CEE del 19 maggio 1981.

2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.

3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere nè utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.

4. L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o, se il, valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100.000 ECU, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente richiedente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.

Articolo 51

Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:

a. il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due Parti contraente con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.

1. L`esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente richiesta.

Articolo 52

1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.

2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest`altra lingua.

3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non può, quand'anche la citazione contenesse ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o mis