La
Convenzione di Schengen
Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
governi degli stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica
Federale di Germania e della Repubblica Francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
Il
Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica
francese, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi, in
appresso denominati Parti contraenti, basandosi sull'Accordo di Schengen
del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, avendo deciso di dare attuazione alla volontà
manifestata in tale Accordo di giungere alla soppressione dei controlli
sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il
trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere,
considerando che il Trattato che istituisce le Comunità europee,
completato dall'Atto Unico europeo, prevede che il mercato interno
comporta uno spazio interno senza frontiere, considerando che il fine
perseguito dalle Parti contraenti coincide con questo obiettivo, senza
pregiudicare le misure che saranno adottate in applicazione delle
disposizioni del Trattato, considerando che per realizzare tale volontà
sono richieste una serie di misure appropriate ed una stretta
cooperazione tra le Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:
TITOLO
PRIMO
Definizioni
Articolo
1
Ai
sensi della presente Convenzione, si intende per:
Frontiere
interne:
le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti
adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti
regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di
altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo
in porti situati al di fuori di tali territori;
Frontiere
esterne:
le frontiere terrestri e marittime, nonchè gli aeroporti ed i porti
marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;
Volo
interno:
qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti
contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio
sul territorio di uno Stato terzo;
Paese
terzo:
qualunque Stato diverso dalle "Parti contraenti";
Straniero:
chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;
Straniero
segnalato ai fini della non ammissione:
Tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema
d' informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;
Valico
di frontiera:
ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio
delle frontiere esterne;
Controllo
di frontiera:
il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra
ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la
frontiera;
Vettore:
ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo
professionale, per via aerea, marittima o terrestre;
Titolo
di soggiorno:
l`autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte
contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio.
Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno
nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda
di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.
Domanda
di asilo:
ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da uno
straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte
contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità
di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 relativa allo Status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo
di New York del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di
un diritto di soggiorno;
Richiedente
l`asilo:
ogni straniero che ha presentato una richiesta di asilo ai sensi della
presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione
definitiva;
Esame
di una domanda d`asilo:
l'insieme delle procedure d'esame, di decisione e delle misure adottate
in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di
asilo, esclusa la determinazione della Parte contraente competente per
l'esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della
presente Convenzione.
TITOLO
II
Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle
persone
CAPITOLO
PRIMO
Passaggio delle frontiere interne
Articolo
2
1. Le
frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza
che venga effettuato il controllo delle persone.
2.
Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una
Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti
contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere
interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla
situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale
s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le
misure necessarie e ne informa il piu` rapidamente possibile le altre
Parti contraenti.
3. La
soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non
pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, nè
l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità
competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte
contraente in tutto il suo territorio, nè l'obbligo di essere in
possesso, di portare con sè e di esibire titoli e documenti previsti
dalla legislazione di detta Parte contraente.
4. I
controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni
pertinenti della presente Convenzione.
CAPITOLO
SECONDO
Passaggio delle frontiere esterne
Articolo
3
1. Le
frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio,
soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite.
Il Comitato esecutivo adotta disposizioni piu` dettagliate e stabilisce
le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera,
nonchè le norme applicabili a categorie particolari di traffico
marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.
2. Le
Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di
passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei
valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.
Articolo
4
1. Le
Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un
volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni,
saranno preliminarmente sottoposti, all` entrata, ad un controllo delle
persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno.
I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a
destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti,
all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano
nell'aeroporto di partenza del volo esterno.
2. Le
Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli
possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo
1.
3. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei
bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente
nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza
iniziale.
4. Fino
alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in
deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i
voli interni.
Articolo
5
1. Per
un soggiorno non superiore a tre mesi, l`ingresso nel territorio delle
Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le
condizioni seguenti:
a.
essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano
di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;
b.
essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
c.
esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le
condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza
sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il
ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato
nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di
ottenere legalmente detti mezzi;
d. non
essere segnalato ai fini della non ammissione;
e. non
essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza
nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.
2.
L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato
allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una
Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per
motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi
internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio
della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti
contraenti.
Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari
relative al diritto di asilo nè a quelle dell'articolo 18.
3. E'
ammesso in transito lo straniero titolare di un`autorizzazione di
soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti
contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli
non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte
contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.
Articolo
6
1. La
circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al
controllo delle autorità competenti. Il controllo effettuato in base a
principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della
legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti
contraenti e per i territori delle Parti contraenti.
2. I
principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:
a. Il
controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti
di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro
e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce
per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti.
Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle
persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna
Parte contraente in conformità con la propria legislazione,
specialmente per quanto riguarda la perquisizione.
b.
Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di
accertarne l`identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio.
c.
All'ingresso, gli stranieri devono essere sotto posti ad un controllo
approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).
d.
All'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse di tutte
le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di
individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine
pubblico delle Parti contraenti.
Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.
e. Se
per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli,
devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo
della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima,
sul controllo all'uscita.
3. Le
autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle
frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene
effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di
apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le
persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità
della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.
4. Le
Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato e in
numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle
frontiere esterne.
5. Un
controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.
Articolo
7
Le
Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e
continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e
delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le
informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi
individuali, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione;
armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi
incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento
uniforme del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può
realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.
Articolo
8
Il
Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità
pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle
frontiere.
CAPITOLO
TERZO
Visti
Sezione
1
Visti per i soggiorni di breve durata
Articolo
9
1. Le
Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto
riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei
visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti
contraenti si impegnano a proseguire di comune accordo l`armonizzazione
della loro politica in materia di visti.
2. Per
quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un
regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della
firma della presente Convenzione e dopo tale firma, il regime dei visti
potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le
Parti contraenti. Una Parte contraente può derogare in via eccezionale
al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo per motivi
imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione urgente.
Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e, nella sua
decisione,tenere conto dei loro interessi nonchè delle conseguenze
della decisione stessa.
Articolo
10
1. E'
istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle
Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata
dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre
mesi.
2. Fino
all'istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i
rispettivi visti nazionali, semprechè il loro rilascio avvenga in base
a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni
pertinenti del presente Capitolo.
3. In
deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si
riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in
base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni
pertinenti del presente Capitolo.
Articolo
11
Il
visto istituito all'articolo 10 può essere:
a. un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purchè nè la
durata di un soggiorno ininterrotto, nè il totale dei soggiorni
successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla
data del primo ingresso;
b. un
visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o
eccezionalmente piu` volte sul territorio delle Parti contraenti per
recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purchè la durata di ogni
transito non sia superiore a cinque giorni.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre
considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto
valido unicamente per il suo territorio.
Articolo
12
1. Il
visto uniforme istituito all'articolo 10, paragrafo 1 è rilasciato
dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti e, se
del caso, dalle autorità delle Parti contraenti designate conformemente
all'articolo 17.
2. La
Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in linea di
principio, quella della destinazione principale. Se non è possibile
stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea
di massima, dalla sede diplomatica o consolare della Parte contraente in
cui avviene il primo ingresso.
3. Il
Comitato esecutivo specifica le modalità d'applicazione ed in
particolare i criteri per determinare la destinazione principale.
Articolo
13
1.
Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.
2. La
durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a
quella del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultimo.
Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di
origine o di entrare in un paese terzo.
Articolo
14
1.
Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se
quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il
documento di viaggio è valido soltanto per una o piu` Parti contraenti,
il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.
2.
Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o
piu` Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di
autorizzazione sostitutiva del visto.
Articolo
15
In
linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere
rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso
stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
Articolo
16
Se una
Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati
nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e
rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni
di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto
visto sarà limitata al territorio di tale Parte che dovrà informarne
le altre Parti contraenti.
Articolo
17
1. Il
Comitato esecutivo adotta le norme comuni per l' esame delle domande di
visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove
situazioni e circostanze.
2. Il
Comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di un
visto è subordinato alla consultazione dell'autorità centrale della
Parte contraente adita nonchè, se del caso, delle autorità centrali
delle altre Parti contraenti.
3. Il
Comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie relative ai
punti seguenti:
a. documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;
b.
autorità incaricate del rilascio dei visti;
c.
condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;
d.
forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti da riscuotere
per il rilascio;
e.
condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle lettere c
e d, nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti;
f.
modalità di limitazione della validità territoriale dei visti;
g.
principi per l'elaborazione di un elenco comune degli stranieri
segnalati ai fini della non ammissione, fatto salvo l'articolo 96.
Sezione
2
Visti per soggiorni di lunga durata
Articolo
18
1. I
visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati
da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione.
Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal
territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della
Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi
le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a,
d ed e, ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate
dalla Parte contraente sul cui territorio desidera transitare.
CAPITOLO
QUARTO
Condizioni di circolazione degli stranieri
Articolo
19
1. Gli
stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel
territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente
nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità
del visto, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.
2. Fino
all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto
rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel
territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio
di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per
tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè
soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettere a, c, d ed e.
3. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui
validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle
disposizioni del Capitolo 3 del presente Titolo.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le
disposizioni dell`articolo 22.
Articolo
20
1. Gli
stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare
liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima
di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data
del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte
contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero
nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione
delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata
in vigore della presente Convenzione.
3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le
disposizioni dell'articolo 22.
Articolo
21
1. Gli
stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle
Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di
viaggio, purchè tali documenti siano in corso di validità, circolare
liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle
altre Parti contraenti, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e non figurino
nell' elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente
interessata.
2. Il
paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di
un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle
Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte
contraente.
3. Le
Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti
che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di
autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai
sensi del presente articolo.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le
disposizioni dell' articolo 22.
Articolo
22
1. Gli
stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti
contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni
fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della
Parte contraente nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può
essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia
all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere
dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.
2. Gli
stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si
recano nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti
all'obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.
3.
Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.
Articolo
23
1. Lo
straniero che non soddisfa o che non soddisfi piu` le condizioni di
soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti
contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i
territori delle Parti contraenti.
2. Lo
straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione
di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra
Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale
Parte contraente.
3.
Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il
territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di
sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza
dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio
della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni
previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in
applicazione di tale legislazione l'allontanamento non è consentito, la
Parte contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare
nel suo territorio.
4.
L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il
paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale
egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti
degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.
5. Le
disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali
relative al diritto di asilo nè all'applicazione della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nè alle
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 33,
paragrafo 1 della presente Convenzione.
Articolo
24
Fatti
salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti
dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli
squilibri finanziari che possono risultare dall'obbligo di
allontanamento previsto all'articolo 23, ove detto allontanamento non
possa avvenire a spese dello straniero.
CAPITOLO
QUINTO
Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione
Articolo
25
1.
Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno
ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta
preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e
tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà
accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in
conseguenza di obblighi internazionali.
Se il titolo di soggiorno. viene rilasciato, la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest`ultima ma può
tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone
segnalate.
2.
Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in
corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato
si fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la
segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno
per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo
stesso.
Se il
documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest` ultima, ma può
tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle
persone segnalate.
CAPITOLO
SESTO
Misure di accompagnamento
Articolo
26
1.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti
contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni
nazionali le seguenti regole:
a. Se
ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel territorio di una Parte
contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via
aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a
proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della
frontiera, egli deve ricondurre lo straniero. nel Paese terzo dal quale
è stato trasportato, nel Paese terzo che ha rilasciato il documento di
viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro Paese
terzo in cui sia garantita la sua ammissione.
b. Il
vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che
lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei
documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nei territori delle Parti
contraenti.
2.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto
del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad
istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via
aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri
che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1, lettera b e del paragrafo 2 si applicano
ai vettori di gruppi. che effettuano collegamenti stradali
internazionali con autopullmann, ad eccezione del traffico frontaliero.
Articolo
27
1. Le
Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei
confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno
straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte
contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente
relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.
2.
Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel
paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di
un'altra Parte contraente, essa ne informa quest`ultima.
3. La
Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad
un'altra Parte contraente di perseguire i fatti indicati nel paragrafo
1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle
autorità competenti, le disposizioni legislative violate.
CAPITOLO
SETTIMO
Responsabilità per l'esame delle domande di asilo
Articolo
28
Le
Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna
restrizione geografica della sfera d'applicazione di tali strumenti, e
ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per la loro
applicazione.
Articolo
29
1. Le
Parti contraenti si impegnano a garantire l'esame di ogni domanda di
asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.
2. Tale
obbligo non implica che una Parte contraente debba autorizzare in tutti
i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio
territorio.
Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di respingere o di
allontanare un richiedente asilo verso uno Stato terzo, conformemente
alle proprie disposizioni nazionali ed ai propri obblighi
internazionali.
3.
Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda
di asilo, soltanto una Parte contraente è competente per l'esame della
domanda. Tale Parte contraente è determinata in base ai criteri
stabiliti nell' articolo 30.
4.
Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni Parte contraente
conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprattutto alla
legislazione nazionale, di esaminare una domanda d'asilo anche se la
responsabilità ai sensi della presente Convenzione, incombe ad un'altra
Parte contraente.
Articolo
30
1. La
Parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo
determinata nel modo seguente:
a. Se
una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto,
quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è responsabile
per l'esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro
autorizzazione di un' altra Parte contraente è competente la Parte
contraente che ha dato l`autorizzazione.
b. Se
piu` Parti contraenti hanno accordato al richiedente l'asilo un visto,
quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è responsabile la
Parte contraente che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno
avente la scadenza piu` lontana.
c.
Fintantochè il richiedente asilo non ha lasciato i territori delle
Parti contraenti, la responsabilità definita conformemente alle lettere
a e b sussiste anche se la durata di validità del visto, quale ne sia
la natura, o del documento di soggiorno è scaduta. Se il richiedente
l'asilo ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il rilascio
del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la
responsabilità conformemente alle lettere a e b, a meno che, nel
frattempo essi siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali.
d. Se
il richiedente l'asilo è esonerato dall'obbligo del visto da parte
delle Parti contraenti, è responsabile la Parte Contraente dalle cui
frontiere esterne il richiedente è entrato nei territori delle Parti
contraenti.
Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora il
richiedente l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di
talune Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le
disposizioni delle lettere a, b e c, la Parte contraente dalle cui
frontier e esterne il richiedente è entrato con dispensa dal visto nei
territori delle Parti contraenti.
Se la domanda d'asilo è presentata ad una Parte contraente che ha
rilasciato al richiedente un visto di transito - indipendentemente dal
fatto che il richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti
- e se il visto di transito è stato rilasciato dopo che il paese di
transito si è assicurato presso le autorità consolari o diplomatiche
della Parte contraente di destinazione che il richiedente l'asilo
soddisfa le condizioni di ingresso nella Parte contraente di
destinazione, quest'ultima è competente per l'esame della domanda.
e. Se
il richiedente l'asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti
senza essere in possesso. di uno o piu` documenti che consentono di
varcare la frontiera, stabiliti dal Comitato esecutivo, responsabile la
Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è
entrato nei territori delle Parti contraenti.
f. Se
uno straniero la cui domanda d'asilo è già all'esame di una delle
Parti contraenti presenta una nuova domanda, è responsabile la Parte
contraente presso la quale la domanda è in corso di esame.
g. Se
uno straniero la cui domanda di asilo è già stata oggetto di decisione
definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una nuova
domanda, è competente la Parte contraente che ha esaminato la
precedente domanda semprechè il richiedente non abbia lasciato i
territori delle Parti contraenti.
2. Se
una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in
applicazione dell` articolo 29, paragrafo 4, la Parte contraente
responsabile ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, è liberata
dai propri obblighi.
3. Se
la Parte contraente responsabile non può essere designata in base ai
criteri stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è responsabile la Parte
contraente presso la quale è stata presentata la domanda di asilo.
Articolo
31
1. Le
Parti contraenti cercheranno di stabilire al piu` presto quale di esse
è responsabile per l'esame di una domanda di asilo.
2.
Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi dell'articolo
30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna
nel suo territorio, detta Parte contraente può chiedere alla Parte
contraente responsabile di accettare il richiedente per esaminare la
domanda.
3. La
Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare il richiedente
l'asilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata entro
sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo. Se
entro tale termine la richiesta non viene effettuata, la Parte
contraente presso la quale la domanda di asilo è stata presentata è
competente per il suo esame.
Articolo
32
La
Parte contraente è responsabile per l'esame della domanda di asilo
effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.
Articolo
33
1.
Qualora il richiedente l'asilo si trovi irregolarmente nel territorio di
un'altra Parte contraente durante la procedura di asilo, la Parte
contraente responsabile è tenuta a riaccettarlo.
2. Il
paragrafo 1 non si applica allorchè l'altra Parte contraente ha
accordato al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno con validità
superiore o pari a un anno. In questo caso la competenza per
l'istruzione della domanda è trasferita all'altra Parte contraente.
Articolo
34
1. La
Parte contraente responsabile è tenuta a riaccogliere lo straniero la
cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e che si sia
recato nel territorio di un'altra Parte contraente senza essere
autorizzato a soggiornarvi.
2.
Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se la Parte contraente
responsabile abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori
delle Parti contraenti.
Articolo
35
1. La
Parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo status di
rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno è tenuta ad
assumere la responsabilità dell'esame della domanda di asilo di un
membro della sua famiglia, semprechè gli interessati siano
consenzienti.
2. Sono
membri della famiglia ai sensi del paragrafo 1 il coniuge o il figlio
non sposato di età inferiore ai diciotto anni oppure, se il rifugiato
è celibe o nubile di età inferiore ai diciotto anni, il padre o la
madre.
Articolo
36
Ciascuna
Parte contraente responsabile dell'esame della domanda di asilo può,
per motivi umanitari, basati in particolare su motivi familiari o
culturali, chiedere ad un'altra Parte contraente di accettare tale
responsabilità semprechè l'interessato lo desideri. La Parte
contraente sollecitata valuta se può accogliere o no detta richiesta.
Articolo
37
1. Le
autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano reciprocamente
quanto piu` presto possibile le informazioni riguardanti:
a. le
nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del diritto di
asilo o del trattamento dei richiedenti l'asilo, al piu` tardi al
momento della loro entrata in vigore;
b. i
dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti l'asilo,
indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili, le
decisioni relative a domande di asilo;
c.
l'emergere o l'aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti l'asilo
e le informazioni di cui dispongono al riguardo;
d. le
decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.
2. Le
Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella
raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di provenienza dei
richiedenti l'asilo, per poterne effettuare una valutazione comune.
3. Ogni
indicazione fornita da una Parte contraente in merito al trattamento
riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere rispettata
dalle altre Parti contraenti.
Articolo
38
1.
Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contraente che
ne fa richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente
l'asilo necessari allo scopo:
- di
determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda
di asilo;
- di esaminare la domanda di asilo:
- di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.
2. Tali
dati possono riguardare esclusivamente
a.
l'identità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome,
soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e
precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari)
b. i
documenti d'identità e di viaggio (riferimento, durata della validità,
date di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio
ecc.);
c. gli
altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente;
d. i
luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
e. i
documenti di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte contraente;
f. il
luogo in cui è stata presentata la domanda di asilo;
g. se
del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo precedente,
la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della
procedura, il contenuto della decisione presa.
3.
Inoltre, una Parte contraente può chiedere ad un'altra Parte contraente
di comunicarle i motivi addotti dal richiedente l'asilo a sostegno della
propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi
confronti. La Parte contraente richiesta valuta la possibilità di dar
seguito alla richiesta ad essa presentata. La comunicazione di tali
informazioni è subordinata in ogni caso all'assenso del richiedente
l'asilo.
4. Lo
scambio di dati avviene a richiesta di una Parte contraente e può
essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione è
comunicata da ciascuna Parte contraente al Comitato esecutivo.
5. I
dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al
paragrafo 1. Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità ed
alle giurisdizioni incaricate:
- di
determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda
di asilo;
- dell'esame della domanda;
- dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.
6. La
Parte contraente che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualitá.
Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che
non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie
ne sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali
informazioni o eliminarle.
7. Un
richiedente l'asilo ha il diritto di farsi comunicare, a richiesta, le
informazioni scambiate che lo riguardano, fintantochè sono disponibili.
Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero
dovuto essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o
l`eliminazione. Le correzioni sono effettuate secondo le modalità di
cui al paragrafo 6.
8. In
ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e la rice zione
delle informazioni scambiate sono messe agli atti.
9.
Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di
conservarli deve essere valutata al momento opportuno dalla Parte
contraente interessata.
10. In
ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa
protezione che il diritto della Parte contraente cui sono destinate
riserva a informazioni di tipo analogo.
11. Se
i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra
maniera, ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate per
garantire l'osservanza del presente articolo mediante controlli
efficaci. Se una Parte contraente dispone di un servizio del tipo di
quello menzionato al paragrafo 12 essa può incaricare tale servizio di
assumere i compiti di controllo.
12. Se
una o piu` Parti contraenti desiderano informatizzare il trattamento di
tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3,
l'informatizzazione è ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno
adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che dia
attuazione ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28
gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento
automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno affidato ad
un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento
e dell'uso dei dati trasmessi conformemente alla presente Convenzione.
TITOLO
III
Polizia e sicurezza
CAPITOLO
PRIMO
Cooperazione tra forze di polizia
Articolo
39
1. Le
Parti contraenti si impegnano a far si` che i rispettivi servizi di
polizia si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro
i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della
ricerca di fatti punibili, semprechè la legislazione nazionale non
riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua
esecuzione non implichi l'applicazione di misure coercitive da parte
della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste
non sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono
alle autorità competenti.
2. Le
informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi
delle disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte
contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle
indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti
della Parte contraente richiesta.
3. La
domanda di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime
possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna
Parte contraente, dalla cooperazione internazionale fra polizie.
Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di
cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della
Parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti
della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente.
In questi casi, l'autorità di polizia richiedente avverte al piu`
presto della sua domanda diretta l'organo centrale incaricato, nella
Parte contraente richiesta della cooperazione internazionale fra
polizie.
4.
Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da
accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.
5. Le
disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali
piu` completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno una
frontiera comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di
tali accordi.
Articolo
40
1. Gli
agenti di una delle Parti contraenti che, nell`ambito di indagine
giudiziaria tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si
presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar
luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione
nel territorio di un'altra Parte contraente se quest'ultima ha
autorizzato l'osservazione transfrontiera in base ad una domanda di
assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può
essere accompagnata da condizioni.
A richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte
contraente nel cui territorio viene effettuata.
La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del
presente paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da
ciascuna delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere
l'autorizzazione richiesta.
2. Nel
caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione
preventiva dell'altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli
agenti incaricati sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre
frontiera di una persona che si presume abbia commesso reati elencati
nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:
a.
Durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà
immediatamente comunicato all'autorità della Parte contraente di cui al
paragrafo 5 nel territorio della quale l'osservazione continua;
b. Sarà
trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria
conformemente al paragrafo 1 con l`indicazione dei motivi che
giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione
preventiva.
L'osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui
territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della
comunicazione di cui alla lettera a. ovvero della richiesta di cui alla
lettera b. oppure se non è stata ottenuta l `autorizzazione entro
cinque ore dal passaggio della frontiera.
3.
L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto
alle seguenti condizioni generali:
a. Gli
agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni del
presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui
territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle
autorità localmente competenti.
b.
Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la osservazione gli
agenti saranno muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è
stata accordata.
c. Gli
agenti addetti all'osservazione debbono essere in grado di provare in
qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
d.
Durante l'osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le
armi d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte
richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa.
e.
L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è
vietato.
f. Gli
agenti addetti all'osservazione non possono fermare nè arrestare la
persona che ne è oggetto.
g. Ogni
operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte
contraente nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta
la comparizione personale degli agenti addetti all'osservazione.
h. Se
le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo
l'osservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente cui
appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto
all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato,
nonchè alle procedure giudiziarie.
4. Gli
agenti di cui a paragrafi 1 e 2 sono:
- per
quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della "police
judiciaire près les parquets", della "gendarmerie" e
della "police communale", nonchè, alle condizioni fissate da
accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per
quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed
esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti
della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i
settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e
del traffico di armi, gli agenti dello "Zollfahdungsdienst"
(servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari
del pubblico ministero;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria della "police nationale" e della
"gendarmerie nationale", nonchè, alle condizioni fissate da
accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per
quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed
esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della
" gendarmerie" e della "police" nonchè, alle
condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo
6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse
con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il
traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti
tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della "Rijkspolitie"
e della "Gemeentepolitie" nonchè, alle condizioni fissate da
appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del
servizio fiscale di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi
doganali per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il
traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti
tossici e nocivi;
5.
L'autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:
- per
quanto riguarda il Regno del Belgio: il Commissariat gènèral de la
Police Judiciaire;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il
Bundeskriminalamt;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale de
la Police Judiciaire;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Procureur gènèral
d'Etat;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier
van Justitie competente per l'osservazione transfrontiera.
6. Le
Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo
d'applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni
supplementari in esecuzione dell'articolo stesso.
7.
L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per
uno dei reati seguenti:
-
assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Articolo
41
1. Gli
agenti di una delle Parti contraenti che nel proprio paese inseguono una
persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al
paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati,
sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione
preventiva nel territorio di un'altra Parte contraente quando le autorità
competenti dell'altra Parte contraente non hanno potuto essere
previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la
particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti
all'articolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul
posto in tempo per riprendere l'inseguimento.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che
si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena
privativa della libertà sia evasa.
Al piu` tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti
impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti della
Parte contraente nel cui territorio esso avviene. L'inseguimento cessa
non appena la Parte contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo
richiede. A richiesta degli agenti impegnati nell'inseguimento le
autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per
verificarne l'identità o procedere al suo arresto.
L'inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale
definita con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:
a. Gli
agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la
persona.
b. Se
non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e
se le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza
rapidamente, gli agenti impegnati nell`inseguimento pos sono fermare la
persona inseguita fino a quando gli agenti della Parte contraente nel
cui territorio avviene l'nseguimento, che dovranno essere informati
senza ritardo, non possano verificarne l'identità o procedere al suo
arresto.
3.
L'inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo
una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui
al paragrafo 9:
a. in
una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della
frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;
b.
senza limiti di spazio o di tempo.
4.
Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti
determinano i reati di cui al paragrafo 1 in base ad uno dei modi
seguenti:
a. I
seguenti reati:
-
assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
- reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite
gravi.
5. I
reati che possono dar luogo ad estradizione.
L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni
generali:
a. Gli
agenti impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni
del presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui
territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità
localmente competenti.
b.
L'inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri.
c.
L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è
vietato.
d. Gli
agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per
l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il
fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è
vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati
privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono - essere
in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
e. Gli
agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza:
il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa.
f. Al
fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la
persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2,
lettera b, potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza;
durante il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti
in suo possesso potranno essere sequestrati.
g. Dopo
ogni operazione di cui ai paragrafi 1,2 e 3 gli agenti impegnati
nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente
competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le
operazioni e fanno rapporto sulla loro missione a richiesta di tali
autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano
state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa
condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato
all'arresto della persona inseguita.
h. Le
autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti impegnata
nell'inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della Parte
contraente nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento, il loro
apporto all'indagine conseguente all'operazione alla quale hanno
partecipato, comprese le procedure giudiziarie
6. La
persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2 sia stata
arrestata dalle competenti autorità locali può, indipendentemente
dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono
applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.
Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui
territorio è stata arrestata, sarà messa in libertà al piu` tardi
entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le
ore 9.00, a meno che le competenti autorità locali abbiano
preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto
provvisorio a scopo di estradizione
7. Gli
agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:
- per
quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della police judiciaire près
les parquets della "gendarmerie" e della "police
communale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali
appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si
riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi ed esplosivi
ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti
della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i
settori del traffico illecito stupefacenti e sostanze psicotrope e del
traffico di armi, gli agenti del Zollfahndungsdienst (servizio di
ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico
ministero.
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria della "police nationale" e della
"gendarmerie nationale" nonchè, alle condizioni fissate da
accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per
ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed
esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della
"gendarmerie" e della "police" nonchè alle
condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo
10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni
connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope,il traffico di armi ed esplosivi ed, il trasporto illecito di
rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della
"Rijfispolitie" e della "Gemeentepolitie nonchè, alle
condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo
10, i funzionari del servizio fiscale di informazioni e di ricerca
competenti in materia di dazi, per ciò che si riferisce alle loro
attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e
sostanze psicotrope, il traffico d'armi e di esplosivi ed il trasporto
illecito di rifiuti tossici e nocivi.
8. Il
presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate,
l'applicazione dell'articolo 37 del Trattato Benelux sull`estradizione e
la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962
modificato dal protocollo dell` 11 maggio 1974.
9.
All'atto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte
contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle
disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione
dell'inseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti
con cui ha una frontiera comune.
Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria
dichiarazione con un'altra, purchè quest'ultima non restringa la
portata della precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle
Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi
applicabili da una parte e dell' altra delle frontiere interne.
10. Le
Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo
d'applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari in
esecuzione del presente articolo.
Articolo
42
Nel
corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti in
missione nel territorio di un'altra Parte contraente sono assimilati
agli agenti di quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che
dovessero subire o commettere.
Articolo
43
1.
Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente convenzione,
gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un'altra
Parte contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da
essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto
della Parte contraente nel cui territorio operano.
2. La
Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni ai cui al
paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni
applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La
Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio
di un'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima le
somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4.
Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad
eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte contraente
rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso
dell'importo dei danni da essa subiti ad un'altra Parte contraente.
Articolo
44
1.
Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto
delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, le Parti
contraenti installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee
telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare
la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la
trasmissione in tempo utile di informazioni nell'ambito
dell'osservazione e dell'inseguimento transfrontalieri.
2.
Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno
in particolare le seguenti possibilità:
a.
scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento dotati
del materiale radio appropriato;
b.
l'ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di
frontiera;
c. la
creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia e doganali che
operano nelle zone stesse;
d.
coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di
comunicazione, nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione
normalizzati e compatibili.
Articolo
45
1. Le
Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per
garantire che:
a. il
responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto
vigilino affinchè gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle
altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee
eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un
gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e
provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido;
b. le
schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle
autorità competenti o trasmesse a queste ultime, semprechè esse lo
reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far
luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se
diversamente disposto dalla legislazione nazionale.
2. La
disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone
alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di
locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.
Articolo
46
1. In
casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto della
propria legislazione nazionale e senza esserci invitata, comunicare alla
Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti
per quest'ultima ai fini dell` assistenza per la repressione di futuri
reati, della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e
la sicurezza pubblica.
2. Lo
scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione
nelle regioni frontaliere di cui all'articolo 39, paragrafo 4, per il
tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente
urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può
avvenire direttamente tra le autorità di polizia interessate, salvo
disposizioni nazionali contrarie.
L'organo centrale ne è avvertito quanto prima.
Articolo
47
1. Le
Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono il
distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di
collegamento di una Parte contraente presso i servizi di polizia
dell'altra Parte contraente.
2.
Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o
indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le
Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza:
a. in
forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva
contro la criminalità;
b.
nell'esecuzione di richieste di mutua assistenza giudiziaria e
frapolizie in materia penale;
c. per
le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità
incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.
3. I
funzionari di collegamento hanno il compito di formulare pareri e
fornire assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure
di Polizia. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell'ambito
delle istruzioni loro impartite dalla Parte contraente d'origine e dalla
Parte contraente presso la quale sono distaccati. Essi fanno
regolarmente rapporto al capo del servizio di polizia presso il quale
sono distaccati.
4. Le
Parti contraenti possono convenire, in ambito bilaterale o
multilaterale, che i funzionari di collegamento di una Parte contraente
distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o
piu` altre Parti contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di
collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni ad
altre Parti contraenti, a richiesta o di propria iniziativa, e svolgono
compiti per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti
contraenti si informano reciprocamente, delle loro intenzioni riguardo
al distacco di funzionari di collegamento in Stati terzi.
CAPITOLO
SECONDO
Assistenza giudiziaria in materia penale
Articolo
48
1. Le
disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione
europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica
Benelux, il capitolo Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua
assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale
modificato dal Protocollo dell` 11 maggio 1 974 e a facilitare
l`applicazione di detti accordi.
2. Il
disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle
disposizioni piu` favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le
Parti contraenti.
Articolo
49
L'assistenza
giudiziaria è accordata anche:
a. in
procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di
entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a
regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può
dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in
particolare, in materia penale;
b. in
procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da
provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne
ingiustificate;
c.
nelle procedure di grazia;
d.
nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio
della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione
definitiva sull'azione penale.
e. per
la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un'ammenda o
del pagamento delle spese del procedimento;
f. per
misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione
dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione
condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o
delle misure di sicurezza.
Articolo
50
1. Le
Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla
Convenzione ed al Trattato di cui all'articolo 48, l`assistenza
giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di accise, d'imposta sul valore aggiunto e di
dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme
stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il
Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l' Italia, il
Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra
amministrazioni doganali, nonchè quelle di cui all'articolo 2 del
regolamento del Consiglio 1468/81/CEE del 19 maggio 1981.
2. Le
domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere
respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise
sulle merci oggetto della domanda.
3. La
Parte contraente richiedente non può trasmettere nè utilizzare le
informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente
richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti
diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso
della Parte contraente richiesta.
4.
L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere
rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo
parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o, se il,
valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione
rappresenta un valore non superiore a 100.000 ECU, a meno che
l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona
dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte
contraente richiedente.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando
l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente
di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità
amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità
giudiziaria.
Articolo
51
Le
Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo
di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a. il
fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al
diritto delle due Parti contraente con pena privativa della libertà o
misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di
almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di una delle due Parti
contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra
Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da
autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso
davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia
penale.
1.
L`esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte
contraente richiesta.
Articolo
52
1.
Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento
direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di
un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato
esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal
modo.
2. Se
vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua
nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti
importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue
della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se
l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto
un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo -
deve essere tradotto in quest`altra lingua.
3. Il
perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa
per posta, non può, quand'anche la citazione contenesse ingiunzioni,
essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che
successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della
Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L'autorità
che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano
ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del
Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in
materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'
11 maggio 1974.
4. Se
il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria è
punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come
infrazione a regolamenti perseguiti da autorità amministrative la cui
decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione
competente, in particolare in materia penale, l'invio degli atti del
procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle
disposizioni del paragrafo 1.
5. In
deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti attenti
alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità
giudiziarie della Parte contraente richiesta, se l'indirizzo del
destinatario è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente esige
che la notificazione sia fatta alla persona.
Articolo
53
1. Le
domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra
le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le
risposte.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di
inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia all`altro o
per il tramite degli uffici centrali nazionali dell`Organizzazione
internazionale di polizia criminale.
3. Le
domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di
arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure
privative della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati
relativi al casellario giudiziario debbono essere effettuati per il
tramite dei Ministeri della giustizia.
4. Ai
sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della giustizia
s'intende, per la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale
della giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati
federati.
5. Le
denuncie ai fini dell` instaurazione di procedimenti per infrazioni alla
legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente
all'articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o all'articolo 42 del
Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in
materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo
dell`11 maggio 1974 possono essere inviate direttamente dalle autorità
giudiziarie della Parte contraente richiedente alle autorità
giudiziarie della Parte contraente richiesta.
CAPITOLO
TERZO
Applicazione del principio Ne bis in idem
Articolo
54
Una
persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte
contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i
medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di
condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di
esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di
condanna, non possa piu` essere eseguita.
Articolo
55
1. Una
Parte contraente può, al momento della ratifica, dell` accettazione o
dell`approvazione della presente Convenzione dichiarare di non essere
vincolata dall' articolo 54 in uno o piu` dei seguenti casi:
a.
quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo
territorio in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione
non si applica se i, fatti sono avvenuti in parte sul territorio della
Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata;
b.
quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato
contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di
quella Parte contraente;
c.
quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stata commessi da
un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei
doveri del suo ufficio.
2. Una
Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione
all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b. preciserà le
categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.
3. Una
Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la dichiarazione
relativamente ad una o piu` delle eccezioni di cui al paragrafo 1.
Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del
paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si
tratta, ha, per gli stessi fatti, richiesto l`instaurazione del
procedimento penale all'altra Parte contraente o concesso estradizione
della persona in questione.
Articolo
56
Se in
una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro
una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i
medesimi fatti in un'altra Parte contraente, ogni periodo di privazione
della libertà scontato sul territorio di quest` ultima Parte contraente
per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente
inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge
nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che
siano state eseguite.
Articolo
57
1.
Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le
autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere
che l`imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già
stata giudicata in un'altra Parte contraente con sentenza definitiva,
tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le
informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente
sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.
2. Le
informazioni richieste saranno fornite al piu` presto possibile e
saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve
continuare.
3.
Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della firma, della
ratifica, dell`accettazione o dell`approvazione della presente
Convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le
informazioni di cui al presente articolo.
Articolo
58
Le
precedenti disposizioni non sono di ostacolo all`applicazione di
disposizioni nazionali piu` ampie, concernenti l'effetto "ne bis in
idem" attribuito a decisioni giudiziarie straniere.
CAPITOLO
QUARTO
Estradizione
Articolo
59
1. Le
disposizioni del presente Capitolo mirano a completare la Convenzione
europea di estradizione del 13 settembre 1957 nonchè, nelle relazioni
tra le Parti contraenti membri dell` Unione economica Benelux, il
capitolo 1 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza
giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal
Protocollo dell' 11 maggio 1974 ed a facilitare l`applicazione di detti
accordi.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l`applicazione delle
disposizioni piu` favorevoli degli accordi bilaterali vigenti tra le
Parti contraenti.
Articolo
60
Nelle
relazioni tra due Parti contraenti, di cui una non sia parte della
Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, le
disposizioni di detta Convenzione si applicano tenendo conto delle
riserve e delle dichiarazioni depositate sia in sede di ratifica di tale
Convenzione sia, per le Parti contraenti che non sono parti della
Convenzione, in sede di ratifica, approvazione o accettazione della
presente Convenzione.
Articolo
61
La
Repubblica francese si impegna ad estradare, a richiesta di una delle
Parti contraenti, le persone perseguite per fatti puniti dalla
legislazione francese con una pena o misura di sicurezza privativa della
libertà per una durata massima di almeno due anni e dalla legge della
Parte contraente richiedente con una pena o misura di sicurezza
privativa della libertà per una durata massima di almeno un anno.
Articolo
62
1.In
materia di sospensione della prescrizione sono applicabili soltanto le
disposizioni della Parte contraente richiedente.
2.
Un'amnistia pronunciata dalla Parte contraente richiesta non osta
all`estradizione, salvo che il reato rientri nella giurisdizione di
quella Parte contraente.
3. La
mancanza di querela o di richiesta ufficiale di instaurazione del
procedimento qualora siano necessarie solo a norma della legislazione
della Parte contraente richiesta non fa venir meno l'obbligo di
estradare.
Articolo
63
Le
Parti contraenti si impegnano, conformemente alla Convenzione ed al
Trattato citati all` articolo 59, ad estradare fra di loro le persone
perseguite dalle autorità giudiziarie della Parte contraente
richiedente per una delle infrazioni di cui all` articolo 50, paragrafo
1 o da esse ricercate ai fini dell`esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza pronunciata per tale infrazione.
Articolo
64
Una
segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen, effettuata
conformemente all'articolo 95, ha il medesimo effetto di una domanda di
arresto provvisorio ai sensi dell' articolo 16 della Convenzione europea
di estradizione del 13 settembre 1957, o dell'articolo 15 del Trattato
Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia
penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo del 1^ maggio
1974.
Articolo
65
1.
Fatta salva la facoltà di ricorrere alla via diplomatica, le domande di
estradizione e di transito sono inviate dal Ministero competente della
Parte contraente richiedente al Ministero competente della Parte
contraente richiesta.
2. I
Ministeri competenti sono:
- per
il Regno di Belgio: il Ministero della Giustizia;
- per la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale della
giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati;
- per la Repubblica francese: il Ministero degli Affari Esteri;
- per il Granducato di Lussemburgo il Ministero della Giustizia;
- per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della Giustizia;
Articolo
66
1. Se
l`estradizione di una persona ricercata non è manifestamente vietata in
virtù del diritto della Parte contraente richiesta, questa Parte
contraente può autorizzare l`estradizione senza procedura formale di
estradizione, purchè la persona stessa vi acconsenta, mediante processo
verbale redatto dinanzi ad un rappresentante del potere giudiziario e
previa audizione da parte di quest`ultimo per informarla del suo diritto
ad una procedura formale di estradizione. Nel corso dell`audizione la
persona ricercata può farsi assistere da un avvocato.
2. Nel
caso di estradizione ai sensi del paragrafo 1, la persona ricercata che
dichiara esplicitamente di rinunciare alla protezione conferitagli dal
principio di specialità, non può revocare detta dichiarazione.
CAPITOLO
QUINTO
Trasmissione dell` esecuzione delle sentenze penali
Articolo
67
Le
disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate,
tra le Parti contraenti che sono Parti di tale Convenzione.
Articolo
68
1. La
Parte contraente nel cui territorio è stata inflitta, con sentenza
passata in giudicato, una pena privativa della libertà o una misura di
sicurezza restrittiva della libertà nei confronti di un cittadino di
un'altra Parte contraente che si sia sottratto, fuggendo verso il
proprio paese, all'esecuzione di detta pena o misura di sicurezza, può
chiedere a quest'ultima Parte contraente, qualora l`evaso si trovi nel
suo territorio, di continuare l`esecuzione della pena o della misura di
sicurezza.
2. In
attesa di documenti giustificativi della domanda di continuazione
dell'esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della parte di
pena ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su
detta domanda, la Parte contraente richiesta, a domanda della Parte
contraente richiedente, può porre il condannato a controllo a vista
("gardeà vue") oppure prendere altre misure atte a garantire
la sua presenza nel territorio della Parte contraente richiesta.
Articolo
69
La
trasmissione dell'esecuzione a norma dell'articolo 68 non è subordinata
al consenso della persona contro la quale è stata pronunciata la pena o
la misura di sicurezza. Le altre disposizioni della Convenzione del
Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone
condannate si applicano per analogia.
CAPITOLO
SESTO
Stupefacenti
Articolo
70
1. Le
Parti contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato
di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità
in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte
a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della
cooperazione tra le Parti contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le
sue proposte al Comitato esecutivo.
2. Il
gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, i cui membri sono designati dai
competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti dei
competenti servizi del settore doganale e di polizia.
Articolo
71
1. Le
Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o
indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura,
compresa la cannabis, nonchè alla detenzione di detti prodotti e
sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare,
conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite (*) tutte le
misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope
(*)Convenzione
Unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal
Protocollo del 1972 recante Emendamento della Convenzione Unica sugli
Stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle Sostanze psicotrope;
Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al
Traffico illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze psicotrope.
2. Le
Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante
provvedimenti amministrativi e penali, l' esportazione illecita di
stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonchè la
cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte
salve le disposizioni pertinenti degli articoli 74, 75 e 76.
3. Allo
scopo di lottare contro l`importazione illegale di stupefacenti e di
sostanze psicotrope, compresa la Cannabis, le Parti contraenti
potenziano i controlli della circolazione delle persone e delle merci
nonchè dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne. Tali misure
saranno specificate dal gruppo di lavoro previsto all' articolo 70.
Questo gruppo prenderà in considerazione, in modo particolare, il
trasferimento di parte del personale di polizia e doganale reso
disponibile alle frontiere interne nonchè il ricorso a moderni metodi
di ricerca della droga ed a cani addestrati a scoprire la droga.
4. Al
fine di assicurare l`osservanza delle disposizioni del presente
articolo, le Parti contraenti opereranno una sorveglianza specifica dei
luoghi notoriamente usati per il traffico di droga.
5. Per
quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di
sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti
contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro
gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente
è responsabile delle misure adottate a tal fine.
Articolo
72
1.
Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento
giuridico nazionale, le Parti contraenti garantiscono che saranno
adottate norme giuridiche per permettere il sequestro e la confisca dei
prodotti del traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Articolo
73
1.
Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento
giuridico nazionale, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure
per permettere le forniture sorvegliate, nell'ambito del traffico
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. La
decisione di far ricorso a forniture sorvegliate sarà presa in ciascun
caso specifico sulla base di un' autorizzazione preventiva di ciascuna
Parte contraente interessata.
3.
Ciascuna Parte contraente mantiene la direzione ed il controllo dell`
operazione nel suo territorio ed è legittimata ad intervenire.
Articolo
74
Per
quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, le Parti contraenti convengono che i controlli derivanti
dalle Convenzioni delle Nazioni Unite enunciati all' articolo 71 ed
effettuati alle frontiere interne sono trasferiti, per quanto possibile,
all'interno del paese.
Articolo
75
1. Per
quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione dei
territori delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone
possono trasportare stupefacenti e sostanze psicotrope necessarie ai
fini di una terapia medica, semprechè esibiscano, ad ogni controllo, un
certificato rilasciato o autenticato da un`autorità competente dello
Stato di residenza.
2. Il
Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato di
cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in
particolare, gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei
prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.
3. Le
Parti contraenti si scambiano informazioni in merito alle autorità
competenti per il rilascio o l'autentica del certificato di cui al
paragrafo 2.
Articolo
76
1. Le
Parti contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri
usi medici, norme d`etica ed alle prassi, le misure appropriate per il
controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel
territorio di una o piu` Parti contraenti, a controlli piu` severi di
quelli effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere
l'efficacia di tali controlli.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze
utilizzate frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti e di
sostanze psicotrope.
3 Le
Parti contraenti si informeranno reciprocamente delle misure adottate ai
fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze di cui ai
paragrafi 1 e 2.
4. I
problemi riscontrati a tal riguardo saranno regolarmente evocati in seno
al Comitato esecutivo.
CAPITOLO
SETTIMO
Armi da fuoco e munizioni
Articolo
77
1. Le
Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente
Capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al
commercio ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni.
2. Il
presente Capitolo riguarda l'acquisizione, la detenzione, il commercio e
la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone, fisiche
e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e
territoriali, alle forze armate ed alla polizia, nè l'acquisizione e la
detenzione da parte di queste ultime, nè la fabbricazione di armi da
fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.
Articolo
78
1.
Nell'ambito del presente Capitolo, le armi da fuoco sono classificate
nel modo seguente:
a. armi
proibite,
b. armi
soggette ad autorizzazione,
c. armi
soggette a dichiarazione.
2.
L`otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono
soggetti, per analogia, alle disposizioni applicabili all`oggetto di cui
fanno o sono destinati a far parte.
3. Ai
sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi da
fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui
lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le
altre armi da fuoco.
Articolo
79
1.
L'elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti
oggetti:
a. armi
da fuoco usate di norma come armi da guerra;
b. armi
da fuoco automatiche, anche se non da guerra;
c. armi
da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;
d.
munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i
proiettili per tali munizioni.
e.
munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava
nonchè i proiettili per tali munizioni.
2. Le
autorità competenti possono, in casi particolari, accordare
autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al paragrafo 1
se la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico non vi si oppongono.
Articolo
80
1.
L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono
soggette ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco,
se non sono proibite:
a. armi
da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;
b. armi
da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;
c. armi
da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale
inferiore a 28 cm;
d. armi
da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera
possono contenere piu` di tre cartucce;
e. armi
da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatica a canna liscia,
la cui canna non supera 60 cm;
f. armi
da fuoco civili semiautomatiche, dall` apparenza di un'arma da fuoco
automatica da guerra.
2.
L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:
a. armi
per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purchè l'impossibilità di
trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di
sparare munizioni a pallottola sia garantita da mezzi tecnici e purchè
il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili
alle persone;
b. armi
da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono
contenere piu` di tre cartucce senza essere ricaricati, purchè il
caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non
possono essere trasformate, con la utensileria corrente in armi con
serbatoio e camera che possono contenere piu` di tre cartucce.
Articolo
81
L'elenco
delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali armi non
sono nè proibite nè soggette ad autorizzazione:
a. armi
da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;
b. armi
da fuoco lunghe ad un colpo con una o piu` canne rigate;
c. armi
da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale
superiore a 28 cm;
d. armi
elencate all' articolo 80, paragrafo 2, lettera b)
Articolo
82
Gli
elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:
a. le
armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono - salvo
eccezioni - anteriori al 1^ gennaio 1870, semprechè esse non possano
sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad
autorizzazione;
b. le
riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purchè esse non permettano
l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico;
c. le
armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo
in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo
ufficiale o da esso riconosciuti.
Articolo
83
Un`
autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco di
cui all' articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti
condizioni:
a.
l'interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la
pratica della caccia o dello sport;
b.
l'interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere l'arma
da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità
mentale o fisica;
c.
l'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non
sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per
la sicurezza e l'ordine pubblico;
d. il
motivo addotto dall` interessato per acquisire o detenere armi da fuoco
può essere considerato valido.
Articolo
84
1. La
dichiarazione relativa alle armi di cui all'articolo 81 figura in un
registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85.
2.
Qualora un'arma sia ceduta da una persona non menzionata nell' articolo
85, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che
saranno determinate da ciascuna Parte contraente.
3. Le
dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le
indicazioni necessarie all` identificazione delle persone e delle armi
in questione.
Articolo
85
1. Le
Parti contraenti si impegnano ad assoggettare all'obbligo di
autorizzazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad
autorizzazione e quelle che ne fanno commercio, e ad un obbligo di
dichiarazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a
dichiarazione e coloro che ne fanno commercio.
L`autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione
riguarda anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione. Le Parti
contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e coloro che ne
fanno commercio ad una sorveglianza che garantisce un controllo
efficace.
2. Le
Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinchè, come
requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera
duratura di un numero di matricola che ne consenta l`identificazione e
rechino il marchio del fabbricante.
3. Le
Parti contraenti prevedono l'obbligo per i fabbricanti ed i commercianti
di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione ed a
dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente
la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.
4. Per
le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli articoli 79
ed 80, le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinchè
il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati
nell`autorizzazione rilasciata al suo detentore.
Articolo
86
1. Le
Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai
detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a
dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso
di un` autorizzazione di acquisizione o di un certificato di
dichiarazione.
2. Le
Parti contraenti possono autorizzare la cessione temporanea di tali armi
in base a modalità da esse stabilite.
Articolo
87
1. Le
Parti contraenti introducono nella loro legislazione che consentono il
ritiro dell`autorizzazione qualora il titolare non soddisfi piu` alle
condizioni di rilascio previste dall`art.83.
2. Le
Parti contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti
in particolare il sequestro dell' arma da fuoco ed la revoca
dell'autorizzazione, ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di
violazione delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili
alle armi da fuoco. Le sanzioni potranno prevedere la confisca delle
armi da fuoco.
Articolo
88
1. I
titolari di un` autorizzazione di acquisizione di un'arma da fuoco sono
esonerati dall`autorizzazione per l`acquisizione di munizioni destinate
a tale arma.
2.
L`acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di
un`autorizzazione ad acquisire armi è soggetta al regime applicabile
all'arma alla quale le munizioni sono destinate.
L`autorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le categorie
di munizioni.
Articolo
89
Gli
elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a
dichiarazione possono essere modificati o completati dal Comitato
esecutivo per tener conto dell`evoluzione tecnica ed economica nonchè
della sicurezza dello Stato.
Articolo
90
Le
Parti contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni piu`
rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.
Articolo
91
1. Le
Parti contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea del 28
giugno 1978 sul controllo dell`acquisizione e della detenzione di armi
da fuoco da parte di privati, di istituire, nell'ambito delle proprie
legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito
all`acquisizione di armi da fuoco da parte di persone semplici privati o
armaioli commercianti abitualmente residenti o stabilite nel territorio
di una altra Parte contraente. Si considera armaiolo commerciante ogni
persona la cui attività professionale consiste integralmente o in parte
nel commercio al dettaglio di armi da fuoco.
2. Lo
scambio di informazioni riguarda:
a. tra
due Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione citata al
paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nell' allegato 1, parte A, nr.1,
lettere da a ad h, della citata convenzione;
b. tra
due Parti contraenti di cui una non ha ratificato la Convenzione citata
al paragrafo 1, le armi assoggette da ciascuna Parte contraente ad un
regime di autorizzazione o di dichiarazione.
3. Le
informazioni relative all' acquisizione di armi da fuoco saranno
comunicate senza indugio e conterranno i dati seguenti:
a. data
di acquisizione e identità dell' acquirente, vale a dire:
- se
trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita,
indirizzo e numero del passaporto o della carta di identita' nonchè la
data del rilascio e l' indicazione della Autorità che li ha rilasciati,
armaiolo o no.
- se trattasi di persona giuridica; denominazione o ragione sociale e
sede sociale, nonchè cognome, nomi, data e luogo di nascita , indirizzo
e numero di passaporto o della carta d' identità della persona
abilitata a rappresentare la persona giuridica.
b.
modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell'
arma da fuoco in questione nonchè il numero di matricola
(identificazione).
4.
Ciascuna Parte contraente designa un' Autorità nazionale che fornisce e
riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza
indugio alle altre Parti contraenti ogni modifica della designazione di
tale Autorità.
5. L'
Autorità designata da ciascuna Parte contraente può trasmettere le
informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente ed alle
autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire o di
perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti.
TITOLO
IV
Sistema d'Informazione Schengen
CAPITOLO
PRIMO
Istituzione del Sistema d' Informazione Schengen
Articolo
92
1. Le
Parti contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune
d`informazione in appresso denominato Sistema d' Informazione Schengen,
costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e
da un'unità di supporto tecnico. Il Sistema d'Informazione Schengen
consente alle autorità designate dalle Parti contraenti, per mezzo di
una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di
segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle
frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali
effettuati all'interno del paese conformemente alla diritto nazionale
nonchè, per la sola categoria di segnalazioni di cui all'articolo 96,
ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti
di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri in applicazione
delle disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di
circolazione delle persone.
2.
Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce per proprio conto e a
suo rischio, la propria sezione nazionale del Sistema d' Informazione
Schengen, con un archivio di dati reso materialmente identico a quelli
delle sezioni nazionali delle altre Parti contraenti per il tramite
dell'unità di supporto tecnico per consentire una rapida ed efficiente
trasmissione dei dati, conformemente al paragrafo 3, ciascuna Parte
contraente, all'atto dell' istituzione della propria sezione nazionale,
si conforma ai protocolli ed alle procedure stabiliti in comune dalle
Parti contraenti per l`unità di supporto tecnico. L' archivio di dati
di ogni sezione nazionale servirà all`interrogazione automatizzata nel
territorio di ciascuna Parte contraente. Non sarà possibile interrogare
gli archivi delle sezioni nazionali di altre Parti contraenti.
3. Le
Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed
assumendosene congiuntamente i rischi, l'unità di supporto tecnico del
Sistema d' Informazione Schengen, di cui è responsabile la Repubblica
francese. Detta unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende un archivio
di dati che garantisce l'identità degli archivi delle sezioni nazionali
mediante la trasmissione in linea delle informazioni. L'archivio
dell'unità di supporto tecnico conterrà le segnalazioni di persone e
di oggetti che interessano tutte le Parti contraenti. Non conterrà
altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e
nell'articolo 113, paragrafo 2.
CAPITOLO
SECONDO
Gestione ed utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen
Articolo
93
Il
Sistema d`Informazione, avvalendosi delle informazioni trasmesse per il
suo tramite, ha lo scopo, conformemente alle disposizioni della presente
Convenzione di preservare l' ordine pubblico e la sicurezza pubblica,
compresa la sicurezza dello Stato e di assicurare l`applicazione, nel
territorio delle Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione
delle persone stabilite nella presente Convenzione.
Articolo
94
1. Il
Sistema d'Informazione Schengen comporta esclusivamente le categorie di
dati forniti da ciascuna Parte contraente, necessari ai fini previsti
negli articoli da 95 a 100 La Parte contraente che fornisce la
segnalazione verifica se l'importanza del caso giustifica il suo
inserimento nel Sistema d'Informazione Schengen.
2. Le
categorie di dati sono le seguenti:
a.
persone segnalate,
b. gli
oggetti di cui all'articolo 100 ed i veicoli di cui all'articolo 99.
3. Per
quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i
seguenti:
a.
cognome e nome,"alias" eventualmente registrati separatamente;
b.
segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
c.
prima lettera del secondo nome;
d. data
e luogo di nascita;
e.
sesso;
f.
cittadinanza;
g.
indicazione che le persone in questione sono armate;
h.
indicazione che le persone in questione sono violente;
i.
motivo della segnalazione;
j.
linea di condotta da seguire.
Non
sono autorizzate altre menzioni in particolare i dati nell'articolo 6
prima fase della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981
per la protezione delle persone nei confronti del trattamento
automatizzato dei dati a carattere personale.
4.
Qualora una Parte contraente reputi che una segnalazione conformemente
agli articoli 95, 97 o 99 non sia compatibile con il. proprio diritto,
con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali
essenziali, essa può aggiungere a posteriori, alla segnalazione
nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione
Schengen, un'indicazione volta a far si` che l`esecuzione nella condotta
da eseguire non abbia luogo nel proprio territorio in conseguenza della
segnalazione. A tal riguardo occorre procedere a consultazioni con le
altri Parti contraenti.
Se la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione non la ritira,
questa resta di piena applicazione per le altri Parti contraenti.
Articolo
95
1. I
dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di
estradizione, sono inseriti a richiesta dell'autorità giudiziaria della
Parte contraente richiedente.
2.
Prima di procedere alla segnalazione, la Parte contraente che la
effettua verifica se l'arresto è autorizzato dal diritto nazionale
delle Parti contraenti richieste. In caso di dubbio la Parte contraente
che effettua la segnalazione deve consultare le altre Parti contraenti
interessate.
La Parte contraente che effettua la segnalazione trasmette nel contempo
con il mezzo piu` rapido alle Parti contraenti richieste le seguenti
informazioni essenziali relative al caso:
a.
autorità da cui proviene la richiesta di arresto;
b.
esistenza di un mandato d'arresto o di un atto avente la medesima forza,
o di una sentenza esecutiva;
c.
natura e qualificazione giuridica del reato;
d.
descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso,
compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato
della persona segnalata;
e. per
quanto possibile, le conseguenze del reato.
3. Una
Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione
nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione
Schengen un'indicazione tesa a vietare, fino alla cancellazione di detta
indicazione, l'arresto in seguito alla segnalazione. L`indicazione deve
essere cancellata al massimo entro ventiquattro ore dall` inserimento
della segnalazione, a meno che detta Parte contraente per ragioni
giuridiche o per speciali ragioni di opportunità rifiuti l'arresto
richiesto. Qualora, in casi del tutto eccezionali, la complessità dei
fatti all'origine della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto
può essere prorogato fino ad una settimana. Fatta salva un'indicazione
o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono procedere
all`arresto richiesto mediante la segnalazione.
4. Se,
per ragioni particolarmente urgenti, una Parte contraente chiede una
ricerca immediata, la Parte richiesta esamina se può rinunciare
all'indicazione. La Parte contraente richiesta adotta necessarie
disposizioni affinchè la segnalazione è convalidata, si esegua senza
indugio la linea di condotta stabilita.
5. Se
non è possibile procedere all'arresto in quanto un esame non si è
ancora concluso o a causa di una decisione di rifiuto di una Parte
contraente richiesta, quest`ultima deve considerare la segnalazione come
una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno.
6. Le
Parti contraenti richieste eseguono la condotta richiesta con la
segnalazione conformemente alle vigenti Convenzioni in materia di
estradizione ed al diritto nazionale. Esse non sono tenute a eseguire la
condotta richiesta ove si tratti di un loro cittadino, fatta salva la
possibilità di procedere all'arresto conformemente al diritto
nazionale.
Articolo
96
1. I
dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono
inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni
prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione
nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi
giurisdizionali.
2. Le
decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di
uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per
l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.
In particolare ciò può verificarsi nel caso:
a. di
uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa
della libertà di almeno un anno.
b. di
uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che
abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all' articolo
71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere
fatti simili nel territorio di una Parte contraente.
3. Le
decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è
stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di
espulsione non revocata nè sospesa che comporti o sia accompagnata da
un divieto d`ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non
osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di
soggiorno degli stranieri.
Articolo
97
I dati
relativi alle persone scomparse o alle persone che, ai fini della loro
tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste
sotto protezione a richiesta dell`autorità competente o dell`autorità
giudiziaria competente della Parte che effettua la segnalazione, sono
inseriti affinchè le autorità di polizia comunichino il luogo di
soggiorno alla Parte che effettua la segnalazione o possano, qualora la
legislazione nazionale lo consenta, porre le suddette persone sotto
protezione per impedire loro di proseguire il viaggio. Questa
disposizione si applica in particolare ai minori ed alle persone che
devono essere internate per decisione di un'autorità competente. Se la
persona di cui trattasi è maggiorenne, la comunicazione è subordinata
al suo consenso.
Articolo
98
1. I
dati relativi ai testimoni, alle persone citate a comparire dinanzi
all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per
rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, o relativi alle
persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o una
richiesta di presentarsi per subire una pena privativa della libertà
sono inseriti, a richiesta dell'autorità giudiziaria competente, ai
fini della comunicazione del luogo di soggiorno o del domicilio.
2 Le
informazioni richieste saranno comunicate alla Parte richiedente
conformemente alla legislazione nazionale ed alle vigenti Convenzioni
relative all' assistenza giudiziaria in materia penale.
Articolo
99
1. I
dati relativi alle persone o ai veicoli sono inseriti, nel rispetto del
diritto nazionale della Parte contraente che effettua la segnalazione,
ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico,
conformemente al paragrafo 5.
2. Tale
segnalazione può essere effettuata ai fini della repressione di
infrazioni penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:
a.
qualora esistano indizi concreti che facciano supporre che la persona in
questione intende commettere o commette numerosi fatti punibili di
estrema gravità oppure,
b.
qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla
base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che
egli commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.
3.
Inoltre, la segnalazione può essere effettuata conformemente al diritto
nazionale, a richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello
Stato qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni di
cui al paragrafo 4 sono necessarie per prevenire una minaccia grave
proveniente dall'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza
interna ed esterna dello Stato. La Parte contraente che effettua la
segnalazione deve consultare preventivamente le altre Parti contraenti.
4. Nel
quadro della sorveglianza discreta, le seguenti informazioni possono
totalmente o in parte, essere raccolte e trasmesse all'autorità che
effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di
altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese:
a. il
fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati;
b. il
luogo, il momento o il motivo della verifica;
c.
l'itinerario e la destinazione del viaggio;
d. le
persone che accompagnano l`interessato o gli occupanti del veicolo;
e. il
veicolo usato;
f. gli
oggetti trasportati;
g. le
circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.
In fase
di raccolta di tali informazioni, occorrera` fare in modo di non mettere
in pericolo il carattere discreto della sorveglianza.
5. Nel
quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i
veicoli e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti
conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi
2 e 3. Se la legge di una Parte contraente non autorizza il controllo
specifico, esso viene automaticamente convertito, per detta Parte
contraente, in sorveglianza discreta.
6. Una
Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione
nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione
Schengen un indicazione tesa a vietare, fino alla sua cancellazione,
l'esecuzione della condotta da eseguire in applicazione della
segnalazione ai fini della sorveglianza discreta o del controllo
specifico. L'indicazione deve essere cancellata al piu` tardi entro
ventiquattro ore dall'inserimento della segnalazione, a meno che detta
Parte contraente rifiuti la condotta richiesta per motivi giuridici o
per speciali ragioni di opportunità. Fatta salva una indicazione o una
decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono eseguire la
condotta richiesta tramite segnalazione.
Articolo
100
1. I
dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in
un procedimento penale sono inseriti nel Sistema di Informazione
Schengen.
2.
Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione per
un oggetto rinvenuto, l'autorità che la constata si mette in c ontatto
con l'autorità che ha effettuato la segnalazione per conco rdare le
misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere t rasmessi dei
dati personali, conformemente alla presente Convenzione. Le misure che
dovrà prendere la Parte contraente che ha rinvenuto l'o ggetto dovranno
essere conformi al suo diritto nazionale.
3. Sono
inserite le categorie di oggetti indicate in appresso:
a.
veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc rubati, altrimenti
sottratti o smarriti;
b.
rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg rubati,
altrimenti sottratti o smarriti;
c. armi
da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;
d.
documenti intatti rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
e.
documenti d'identità rilasciati (passaporti, carte d'identità, patenti
di guida) rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
f.
banconote (banconote registrate).
Articolo
101
1.
L'accesso ai dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen e il
diritto di consultarli - direttamente sono riservati esclusivamente alle
autorità competenti in materia di:
a.
controlli alle frontiere;
b.
altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese e
relativo coordinamento.
2.
Inoltre, l'accesso ai dati inseriti conformemente all'articolo 96 ed il
diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle
autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali
competenti per l'esame delle domande di visti e dalle autorità
competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l`
amministrazione degli stranieri nei quadro dell`applicazione delle
disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla
presente Convenzione. L'accesso ai dati è disciplinato dal diritto
nazionale di ciascuna Parte contraente.
3. Gli
utenti possono consultare soltanto i dati necessari per l`assorbimento
dei propri compiti.
4.
Ciascuna Parte contraente comunica al Comitato esecutivo l`elenco delle
autorità competenti, autorizzate a consultare direttamente i dati
inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen.
L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e
per quali compiti.
CAPITOLO
TERZO
Protezione dei dati personali e sicurezza dei dati nel quadro del
Sistema d'Informazione Schengen
Articolo
102
1. Le
Parti contraenti possono utilizzare i dati di cui agli articoli da 95 a
100 soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni di cui ai
detti articoli.
2. I
dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, semprechè
l`operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle
autorità di cui all'articolo 101. Le segnalazioni di altre Parti
contraenti non possono essere trasferite dalla sezione nazionale del
Sistema d'Informazione Schengen in altri archivi di dati nazionali.
3.
Nell'ambito delle segnalazioni di cui agli articoli da 95 a 100 della
presente Convenzione, ogni deroga al paragrafo 1, per passare da un tipo
di segnalazione ad un altro, deve essere giustificata dalla necessità
di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la
sicurezza pubblica, per gravi ragioni di sicurezza dello Stato o ai fini
della prevenzione di un fatto punibile grave. A tale scopo deve essere
ottenuta I' autorizzazione preventiva della Parte contraente che
effettua la segnalazione.
4. I
dati non potranno essere utilizzati a scopi amministrativi.
In deroga, i dati inseriti conformemente all'articolo 96 potranno essere
utilizzati, conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte
contraente, soltanto per gli scopi di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
5.
Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 4 sarà
considerata uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale
di ciascuna Parte contraente.
Articolo
103
Ciascuna
Parte contraente provvede affinchè una trasmissione in media su dieci
di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema d'
Informazione Schengen dall'organo di gestione dell'archivio, ai fini del
controllo dell`ammissibilità dell`interrogazione. La registrazione può
essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata dopo
sei mesi.
Articolo
104
1.
Fatte salve condizioni piu` rigorose previste dalla presente
Convenzione, alla segnalazione si applica il diritto nazionale della
Parte contraente che la effettua.
2.
Semprechè la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari,
il diritto di ciascuna Parte contraente è applicabile ai dati inseriti
nella sezione nazionale del Sistema d`Informazione Schengen.
3.
Semprechè la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari
riguardanti l'esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione,
è applicabile il diritto nazionale della Parte contraente richiesta che
esegue la condotta. Se la presente Convenzione prevede disposizioni
particolari di esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione,
le competenze in tale materia sono disciplinate dal diritto nazionale
della Parte contraente richiesta. Se la condotta richiesta non può
essere eseguita, la Parte contraente richiesta ne informa senza indugio
la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione
Articolo
105
La
Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è responsabile
dell'esattezza, dell'attualità e della liceità dell`inserimento dei
dati nel Sistema d'Informazione Schengen.
Articolo
106
Soltanto
la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è autorizzata a
modificare, completare, rettificare o cancellare i dati da essa
introdotti.
2. Se
una delle Parti contraenti che non ha effettuato la segnalazione in
possesso di indizi che fanno supporre che un dato contiene errori di
diritto o di fatto, ne avverte al piu` presto la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione; quest` ultima deve obbligatoriamente
verificare la comunicazione e, se necessario, correggere o cancellare
senza indugio il dato.
3. Se
le Parti contraenti non possono giungere ad un accordo, la Parte
contraente che non è all'origine della segnalazione sottopone per un
parere il caso all'autorità di controllo comune cui all'articolo 115,
paragrafo 1.
Articolo
107
Qualora
una persona sia stata già oggetto di una segnalazione nel Sistema di
Informazione Schengen, la Parte contraente che inserisce un`ulteriore
segnalazione si accorda con la Parte contraente che ha inserito la prima
segnalazione in merito all`integrazione delle segnalazioni. A tale scopo
le Parti contraenti possono anche adottare disposizioni generali.
Articolo
108
1.
Ciascuna Parte contraente designa un`autorità che ha la competenza
centrale per la sezione nazionale del Sistema d`Informazione Schengen.
2.
Ciascuna Parte contraente effettua le proprie segnalazioni per il
tramite di tale autorità.
3. La
suddetta autorità è responsabile del corretto funzionamento della
sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, e prende le
misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente
Convenzione.
4. Le
Parti contraenti si informano reciprocamente tramite l` autorità di cui
al paragrafo 1.
Articolo
109
1. Il
diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel
Sistema d'Informazione Schengen è esercitato nel rispetto del diritto
della Parte contraente presso la quale l`interessao lo fa valere. Ove
previsto dal proprio diritto, l'autorità nazionale di controllo
prevista all'articolo 114, paragrafo 1 decide se ed in base a quali
modalità comunicare informazioni. Una Parte contraente che non ha
effettuato la segnalazione può Comunicare informazioni su tali dati
soltanto se ha preventivamente dato la possibilità alla Parte
contraente che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione.
2. La
comunicazione dell'informazione alla persona interessata è rifiutata se
essa può nuocere all'esecuzione di un compito legale indicato nella
segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui.
Essa è respinta in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini
di sorveglianza discreta.
Articolo
110
Ciascuno
può far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o
far cancellare dati che lo riguardano contenenti errori di diritto.
Articolo
111
1.
Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente, la
giurisdizione o l'autorità competente in base al diritto nazionale, con
un azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di
informazione o di indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo
riguarda.
2. Le
Parti contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni
definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al
paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 116.
Articolo
112
1. I
dati personali inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen ai fini
della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo
necessario ai fini per i quale sono stati forniti.
Al massimo tre anni dopo il loro inserimento, la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione deve esaminare la necessità di conservarli.
Il termine è ridotto ad un anno per le segnalazioni di cui all'articolo
99.
2.
Ciascuna Parte contraente fissa, eventualmente, tempi di esame piu`
brevi conformemente al proprio diritto nazionale.
3.
L'unità di supporto tecnico del Sistema d` Informazione Schengen
segnala automaticamente alle Parti contraenti la cancellazione
programmata nel sistema, con un preavviso in media di un mese.
4. La
Parte contraente che ha effettuato la segnalazione può nel periodo di
esame, decidere di mantenerla, ove ciò sia necessario per gli scopi che
sono alla base della segnalazione stessa. Il prolungamento della
segnalazione deve essere comunicato all'unità di supporto tecnico. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano alla segnalazione prolungata.
Articolo
113
1. I
dati diversi da quelli di cui all'articolo 112 sono conservati per un
periodo massimo di dieci anni, i dati relativi ai documenti d'identità
rilasciati ed alle banconote registrate per un massimo di cinque anni e
quelli relativi ai veicoli a motore, ai rimorchi ed alle roulotte per un
massimo di tre anni.
2. I
dati cancellati sono conservati per un altro anno presso l'unità di
supporto tecnico. Durante questo periodo, essi possono essere consultati
soltanto ai fini del controllo a posteriori della loro esattezza e della
liceità del loro inserimento.
Successivamente, essi debbono essere distrutti.
Articolo
114
1.
Ciascuna Parte contraente designa un'autorità di controllo incaricata,
nel rispetto del diritto nazionale, di esercitare un controllo
indipendente dell'archivio della sezione nazionale del Sistema
d'Informazione Schengen e di verificare che l'elaborazione e
l`utilizzazione dei dati ivi inseriti non leda i diritti della persona
interessata. A tale scopo l'autorità di controllo ha l`accesso
all'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen.
2.
Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo di
verificare i dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'Informazione
Schengen nonchè l'utilizzazione che ne viene fatta. Tale diritto è
disciplinato dal diritto nazionale della Parte contraente presso la
quale è presentata la domanda. Se i dati sono stati inseriti da
un'altra Parte contraente, il controllo è effettuato in stretto
coordinamento con l'autorità di controllo di detta Parte.
Articolo
115
Al fine
di esercitare il controllo dell'unità di supporto tecnico del Sistema
di Informazione Schengen è istituita un'autorità di controllo comune.
Tale autorità è composta da due rappresentanti di ciascuna autorità
nazionale di controllo.Ciascuna Parte contraente dispone di un voto
deliberante.Il controllo è esercitato conformemente alle disposizioni
della presente Convenzione, della Convenzione del Consiglio d'Europa del
28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del
trattamento automatizzato dei dati di natura personale, tenendo conto
della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione
dei dati di natura personale nel settore della polizia e conformemente
al diritto nazionale della Parte contraente responsabile dell'unità di
supporto tecnico.
2.
L'autorità di controllo comune ha il compito di verificare la corretta
esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell
`unità di supporto tecnico del Sistema d`Informazione Schengen. A tale
scopo essa ha accesso all'unitá.
3.
L'autorità di controllo comune è del pari competente ad analizzare le
difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere
dall'utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen, a studiare i
problemi che possono presentarsi nell'esercizio del controllo
indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle
Parti contraenti ovvero nell'esercizio del diritto di accesso al
Sistema, nonchè ad elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare
soluzioni comuni ai problemi esistenti.
4. Le
relazioni preparate dall'autorità di controllo comune sono trasmesse
agli organi ai quali pervengono le relazioni delle Autorità di
controllo nazionali.
Articolo
116
1.
Ciascuna Parte contraente è responsabile, conformemente al proprio
diritto nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso
dell'archivio nazionale del Sistema d'Informazione Schengen. La
disposizione si applica anche quando i danni siano stati causati dalla
Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, avendo essa inserito
dati contenenti errori di diritto o di fatto.
2. Se
la Parte contraente contro la quale è promossa un'azione non è la
Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, quest` ultima è
tenuta al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di
risarcimento, a meno che i dati non siano stati utilizzati dalla Parte
contraente richiesta in violazione della presente Convenzione.
Articolo
117
1. Per
quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi
in applicazione del presente titolo, ciascuna Parte contraente prenderà,
al piu` tardi al momento dell'entrata in vigore della presente
Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un
livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale a
quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa
del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del
trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto
della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di
natura personale nel settore della polizia.
2. La
trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente titolo
potrà avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione dei
dati personali previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel
territorio delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.
Articolo
118
1.
Ciascuna Parte contraente si impegna ad adottare, per la sezione
nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, le misure atte:
a. ad
impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature
utilizzate per il trattamento di dati di natura personale (controlli
all' ingresso delle installazioni)
b. ad
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati
o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
c. ad
impedire che nell'archivio siano inseriti senza autorizzazione, dei dati
di natura personale e che di tali dati sia presa visione, o che siano
modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo
dell'inserimento);
d. ad
impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di
elaborazione automatizzata di dati mediante apparecchiature per la
trasmissione di dati (controllo dell`utilizzazione);
e. a
garantire che, ai fini dell'uso di un sistema di trattamento
automatizzato di dati, le persone autorizzate possano accedere
esclusivamente ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);
f. a
garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali autorità
possono essere trasmessi dati di natura personale mediante
apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
g. a
garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali
dati di natura personale sono stati introdotti nei sistemi di
trattamento automatizzato di dati, il momento dell` inserimento e la
persona che lo ha effettuato (controllo dell`introduzione);
h. ad
impedire che, all'atto della trasmissione di dati di natura personale
nonchè del trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti,
copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del
trasporto).
2.
Ciascuna Parte contraente deve prendere misure particolari per garantire
la sicurezza dei dati quando questi vengano trasmessi a servizi situati
al di fuori dei territori delle Parti contraenti. Tali misure devono
essere comunicate all'autorità di controllo comune.
3.
Ciascuna Parte contraente può designare, per il trattamentodi dati
della propria sezione del Sistema d'Informazione Schengen, soltanto
persone in possesso di speciali qualifiche e soggette a controlli di
sicurezza.
4. La
Parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico del
Sistema d'Informazione Schengen adotta per quest'ultimo le misure
previste dai paragrafi 1, 2 e 3.
CAPITOLO
QUARTO
Ripartizione dei costi del Sistema d'Informazione Schengen.
Articolo
119
1. Le
Parti contraenti sostengono in comune i costi d'installazione e di
utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all' articolo 92,
paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle
sezioni nazionali del Sistema d' Informazione Schengen con l'unità di
supporto tecnico. La quota di ciascuna Parte è determinata in base
all'aliquota relativa a ciascuna Parte contraente della base uniforme
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell`articolo 2, primo
paragrafo, lettera c) della decisione del Consiglio delle Comunità
Europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie
delle Comunità.
2. I
costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del
Sistema di Informazione Schengen sono sostenuti individualmente da
ciascuna Parte contraente.
TITOLO
V
Trasporto e circolazione delle merci
Articolo
120
1. Le
Parti contraenti vigileranno congiuntamente affinchè le proprie
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non ostacolino
in maniera ingiustificata la circolazione delle merci alle frontiere
interne.
2. Le
Parti contraenti facilitano la circolazione delle merci alle frontiere
interne espletando le formalità connesse con divieti e restrizioni
all'atto dello sdoganamento delle merci per l`immissione al consumo. A
scelta dell'interessato, lo sdoganamento può essere effettuato
all'interno del paese o alla frontiera interna. Le Parti contraenti
faranno in modo di promuovere lo sdoganamento all'interno del paese.
3. Se
per taluni settori gli snellimenti di cui al paragrafo 2 non possono
essere realizzati in tutto o in parte, le Parti contraenti si
adopereranno per attuarne le condizioni tra di loro o nell'ambito delle
Comunità Europee.Il presente paragrafo si applica in particolare al
controllo dell` osservanza delle regolamentazioni relative alle
autorizzazioni di trasporto ed ai controlli tecnici riguardanti i mezzi
di trasporto, ai controlli veterinari e di polizia veterinaria, ai
controlli sanitari veterinari, ai controlli fitosanitari nonchè ai
controlli relativi ai trasporti di merci pericolose e di rifiuti.
4. Le
Parti contraenti si adopereranno per armonizzare le formalità relative
alla circolazione delle merci alle frontiere esterne e per controllarne
l'osservanza in base a principi uniformi. A tal fine le Parti contraenti
collaboreranno strettamente in seno al Comitato esecutivo, a livello di
Comunità europee e di altri organismi internazionali.
Articolo
121
1. Le
Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai
controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti
dal diritto comunitario per taluni vegetali e prodotti vegetali.Il
Comitato esecutivo adotta l'elenco dei vegetali e prodotti vegetali ai
quali si applica la semplificazione prevista nella prima fase. Esso può
modificare tale elenco fissa la data di entrata in vigore della
modifica. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle misure
prese.
2. In
caso di pericolo di introduzione o propagazione di organismi nocivi, una
Parte contraente può chiedere la temporanea reintroduzione delle misure
di controllo prescritte dal diritto comunitario ed applicarle. Essa ne
avvertirà immediatamente le altre Parti contraenti per iscritto,
motivando la sua decisione.
3. Il
certificato fitosanitario può continuare ad essere utilizzato come
certificato richiesto ai sensi della legge relativa alla protezione
delle specie.
4. A
richiesta, l'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario
quando la spedizione è destinata, in tutto o in parte, alla
riesportazione, nella misura in cui siano rispettati i requisiti
fitosanitari per i vegetali o i prodotti vegetali interessati.
Articolo
122
1. Le
Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione per garantire la
sicurezza del trasporto di merci pericolose e si impegnano ad
armonizzare le disposizioni nazionali adottate in applicazione delle
vigenti Convenzioni internazionali. Inoltre esse si impegnano, in
particolare, al fine di mantenere il livello di sicurezza attuale,
a. ad
armonizzare i requisiti in materia di qualifica professionale degli
autisti;
b. ad
armonizzare le modalità e l'intensità dei controlli effettuati durante
il trasporto e presso le imprese;
c. ad
armonizzare la qualificazione delle infrazioni e le disposizioni di
legge relative alle sanzioni applicabili;
d. ad
assicurare uno scambio permanente di informazioni e di esperienze fatte
nell` attuazione delle misure e dei controlli.
2. Le
Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione allo scopo di
effettuare i controlli del trasferimento di rifiuti pericolosi e non
pericolosi attraverso le frontiere interne.A tal fine, esse si
adopereranno per adottare una posizione comune per quanto riguarda la
modifica delle direttive comunitarie relative al controllo ed alla
gestione del trasferimento di rifiuti pericolosi ed elaborare atti
comunitari relativi ai rifiuti non pericolosi, allo scopo di creare
un`infrastruttura di smaltimento sufficiente e di fissare norme di
smaltimento armonizzate a un livello elevato.In attesa di una normativa
comunitaria sui rifiuti non pericolosi, i controlli del trasferimento di
detti rifiuti saranno effettuati in base ad una procedura speciale che
consenta all'atto del loro trattamento di controllarne il trasferimento
a destinazione.Le disposizioni del paragrafo 1, seconda frase sono
ugualmente applicabili al presente paragrafo.
Articolo
123
1. Le
Parti contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra di
loro l`obbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza di
esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali, e,
ove necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile,
semprechè il paese di prima destinazione e di destinazione finale sia
una Parte contraente.
Fatte salve dette ,concertazioni, e al fine di garantire l` efficacia
dei controlli che dovessero essere necessari, le Parti contraenti si
adopereranno, cooperando strettamente tramite un meccanismo di
coordinamento, per procedere agli scambi di informazioni utili tenendo
conto della regolamentazione nazionale.
2. Per
quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle tecnologie
strategiche industriali di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti si
adopereranno per far espletare le formalità di esportazione all'interno
del paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.
3. Nel
contesto degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi 1 e 2, le
Parti contraenti avvieranno consultazioni con gli altri partner
interessati.
Articolo
124
Il
numero e l'intensità dei controlli delle merci nella circolazione dei
viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo
possibile. La loro progressiva riduzione e la loro soppressione
definitiva dipendono dall'aumento graduale delle franchigie per
viaggiatori e dalla futura evoluzione delle prescrizioni applicabili
alla circolazione transfrontiera dei viaggiatori.
Articolo
125
1. Le
Parti contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari
di collegamento,delle proprie amministrazioni doganali.
2. Il
distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di promuovere ed
accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti in generale
specialmente nel contesto delle Convenzioni esistenti e degli atti
comunitari in materia di mutua assistenza.
3. I
funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive e di
assistenza. Non sono legittimati ad adottare di propria iniziativa
provvedimenti di amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed
adempiono ai propri compiti nell'ambito delle istruzioni impartite loro
dalla Parte contraente di origine.
TITOLO
VI
Protezione dei dati di natura personale
Articolo
126
1. Per
quanto concerne il trattamento automatizzato dei dati di natura
personale, trasmessi in applicazione della presente Convenzione,
ciascuna Parte contraente adotterà, al piu` tardi al momento
dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni
nazionali necessarie per ottenere un livello di protezione dei dati
personali almeno pari a quello derivante dai principi della Convenzione
del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle
persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura
personale.
2. La
trasmissione dei dati di natura personale prevista dalla presente
Convenzione potrà aver luogo soltanto dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni per la protezione dei dati di natura personale di cui al
paragrafo 1 nel territorio delle Parti contraenti interessate alla
trasmissione.
3.
Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati di
natura personale trasmessi in applicazione della presente Convenzione,
si applicano le seguenti disposizioni:
a. i
dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria
solamente per i fini per i quali la presente Convenzione ne prevede la
trasmissione; la loro utilizzazione per altri fini possibile soltanto
conl`autorizzazione preventiva della Parte contraente che li trasmette e
nel rispetto della legislazione della Parte contraente destinataria;l`autorizzazione
può essere concessa semprechè sia consentita dal diritto nazionale
della Parte contraente che li trasmette;
b. i
dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità giudiziarie, dai
servizi e dagli organi che assolvono un compito o una funzione
nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a;
c. la
Parte contraente che trasmette i dati deve vigilare sulla loro
esattezza; se essa constata, di propria iniziativa o in seguito ad una
richiesta della persona interessata, che i dati trasmessi sono inesatti
o che gli stessi non avrebbero dovuto essere comunicati, la o le Parti
contraenti destinatarie debbono essere informate senza indugio; quest`
ultima o queste ultime devono correggerli o distruggerli o menzionarne
l'inesattezza o indicare che non avrebbero dovuto essere trasmessi;
d. una
Parte contraente non può invocare il fatto che un'altra Parte
contraente abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla
responsabilità che ad essa deriva dal proprio diritto nazionale nei
confronti di una persona lesa; se la Parte contraente destinataria è
tenuta alla riparazione a causa della utilizzazione dei dati inesatti
trasmessi, la Parte contraente che li ha trasmessi rimborsa
integralmente le somme versate a titolo di indennizzo dalla Parte
contraente destinataria;
e. la
trasmissione e la ricezione dei dati personali devono essere registrate
nell`archivio dal quale essi provengono ed in quello in cui sonoinseriti;
f.
L`Autorità di controllo comune di cui all' articolo 115 può a
richiesta di una Parte contraente, esprimere un parere sulle difficoltà
di applicazione e di interpretazione del presente articolo.
4. Il
presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al
Titolo II. Capitolo 7 e nel Titolo IV. Il paragrafo 3 non si applica
alla trasmissione dei dati prevista al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5.
Articolo
127
1.
Quando, in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione,
dati personali sono trasmessi ad un'altra Parte contraente, le
disposizioni dell' articolo 126 si applicano alla trasmissione dei dati
provenienti da un archivio non automatizzato ed al loro inserimento in
un archivio analogo.
2.
Quando, in casi diversi da quelli disciplinati dall'articolo 126,
paragrafo 1, o dal paragrafo 1 del presente articolo, dati personali
sono trasmessi ad un'altra Parte contraente in applicazione della
presente Convenzione, l'articolo 126, paragrafo 3, ad eccezione del
punto e, è applicabile. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
a. la
trasmissione e la ricezione dei dati personali sono registrate per
iscritto; quest`obbligo non si applica qualora non sia necessario, ai
fini della loro utilizzazione, registrare i dati, in particolare qualora
gli stessi non siano utilizzati o lo siano per brevissimo tempo;
b. la
Parte contraente destinataria garantisce, per l`utilizzazione dei dati
trasmessi, un livello di protezione almeno pari a quello previsto dal
proprio diritto per l`utilizzazione di dati di natura simile;
c.
l'accesso ai dati e le condizioni alle quali concesso sono disciplinati
dal diritto nazionale della Parte contraente alla quale la persona
interessata presenta la domanda.
3. Il
presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al
Titolo Il, Capitolo 7, al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5 e al Titolo
IV.
Articolo
128
1. La
trasmissione dei dati personali prevista dalla presente convenzione potrà
aver luogo solo quando le Parti contraenti interessate alla trasmissione
avranno incaricato una autorità di controllo nazionale di esercitare un
controllo indipendente sul rispetto delle disposizioni degli articoli
126 e 127 e delle disposizioni adottate per la loro applicazione
relativamente al trattamento dei dati personali negli archivi.
2. Se
una Parte contraente ha incaricato, conformemente al proprio diritto una
autorità di controllo di esercitare in uno o piu` settori un controllo
indipendente sul rispetto di disposizioni in materia di protezione dei
dati personali non inseriti in un archivio, tale Parte contraente
incarica questa autorità di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni
del presente Titolo nei settori in questione.
3. Il
presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al
Titolo Il, Capitolo 7 e al Titolo III, Capitoli 2, 3,4 e 5.
Articolo
129
In
relazione alla trasmissione dei dati di natura personale in applicazione
del Titolo III, Capitolo 1, le Parti contraenti si impegnano, fatte
salve le disposizioni degli articoli 126 e 127, a raggiungere un livello
di protezione dei dati di natura personale che rispetti i principi della
Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'utilizzazione dei
dati di natura personale nel settore della polizia. Inoltre, per quanto
si riferisce alla trasmissione in applicazione dell'articolo 46, si
applicano le disposizioni seguenti:
a. i
dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria
solamente per i fini indicati dalla Parte contraente che li fornisce e
nel rispetto delle condizioni imposte da questa Parte;
b. i
dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle autorità
di polizia; la loro comunicazione ad altri servizi potrà essere
effettuata soltanto previa autorizzazione preventiva della Parte
contraente che li fornisce;
c. a
richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente
che trasmette i dati dell'uso che ne è stato fatto dei risultati
ottenuti mediante i dati trasmessi.
Articolo
130
Se dei
dati di natura personale sono trasmessi per il tramite di un funzionario
di collegamento di cui all'articolo 47 all`articolo 125, le disposizioni
del presente Titolo si applicano soltanto quando tale funzionario
trasmette i dati alla Parti contraente che lo ha distaccato nel
territorio dell'altra Parti contraente.
TITOLO
VII
Comitato esecutivo
Articolo
131
1. E'
istituito un Comitato esecutivo per l'applicazione della presente
Convenzione.
2.
Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente
Convenzione, il Comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare
sulla corretta applicazione della presente Convenzione.
Articolo
132
1.
Ciascuna Parte contraente dispone di un seggio in seno al Comitato
esecutivo. Le Parti contraenti sono rappresentate in seno al Comitato
stesso da un ministro responsabile dell'attuazione della presente
Convenzione; egli può farsi assistere dagli esperti necessari che
potranno partecipare alle deliberazioni.
2. Il
Comitato esecutivo decide all' unanimità. Adotta il proprio regolamento
interno; al riguardo può stabilire una procedura scritta per l'adozione
delle decisioni.
3. A
richiesta del rappresentante di una Parte contraente, la decisione
definitiva riguardante un progetto sul quale il Comitato esecutivo ha
deliberato può essere rinviata di due mesi al massimo dalla
presentazione del progetto.
4. Il
Comitato esecutivo può creare, per preparare le decisioni o può per
altri compiti, Gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle
amministrazioni delle Parti contraenti.
Articolo
133
Il
Comitato esecutivo si riunisce alternativamente nel territorio di
ciascuna Parte contraente. Esso si riunisce con la frequenza necessaria
per la corretta esecuzione dei suoi compiti.
TITOLO
VIII
Disposizioni finali
Articolo
134
Le
disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura in
cui sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo
135
Le
disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve le
disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa
allo status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967.
Articolo
136
1. Una
Parte contraente che intenda condurre negoziati con uno Stato terzo in
materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile le altre
Parti contraenti.
2.
Nessuna Parte contraente concluderà con uno o piu` Stati terzi accordi
relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle
frontiere, senza l'accordo preliminare delle altre Parti contraenti,
fatto salvo il diritto degli Stati membri delle Comunità europee di
concludere in comune tali accordi.
3. Le
disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi relativi al
piccolo traffico di frontiera, semprechè detti accordi rispettino le
eccezioni e le modalità fissate in virtú dell' articolo 3, paragrafo
1.
Articolo
137
La
presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad eccezione di
quelle menzionate all'articolo 60.
Articolo
138
Per
quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente
Convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della
Repubblica francese.
Per
quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente
Convenzione sono applicabili soltanto al territorio del Regno in Europa.
Articolo
139
1. La
presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approvazione o
accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di
accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di
Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti
contraenti.
2. La
presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese
successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di
approvazione o di accettazione. Le disposizioni relative
all'istituzione, alle attività ed alle competenze del Comitato
esecutivo si applicano dall'entrata in vigore della presente
Convenzione. Le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo
giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente
Convenzione.
3. Il
Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data di entrata in
vigore a tutte le Parti contraenti.
Articolo
140
1. Ogni
Stato membro delle Comunità europee può divenire parte della presente
Convenzione. L'adesione forma oggetto di accordo tra tale Stato e le
Parti contraenti.
2. Tale
accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione, da parte
dello Stato aderente e di ciascuna delle Parti contraenti. Esso entra in
vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito
dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.
Articolo
141
1.
Ciascuna Parte contraente può far pervenire al depositario una proposta
di modifica della presente Convenzione. Il depositario trasmette la
proposta alle altre parti contraenti. A richiesta di una Parte con
traente le Parti contraenti riesaminano le disposizioni della presente
Convenzione per stabilire se, a loro parere, una data circostanza
costituisca un cambiamento fondamentale delle condizioni esistenti al
momento dell`entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Le
Parti contraenti adottano di comune accordo le modifiche della presente
Convenzione.
3. Le
modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di
approvazione o di accettazione.
Articolo
142
1.
Qualora tra gli Stati membri delle Comunità europee siano concluse
convenzioni per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne,
le Parti contraenti si accordano sulle condizioni alle quali le
disposizioni della presente Convenzione sono sostituite o modificate in
funzione delle disposizioni corrispondenti di dette convenzioni.
Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le
disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una
cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni
delle suddette convenzioni.
Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle
Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.
2. Le
modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti
contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La
disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, è applicabile, fermo
restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in
vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità
europee.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno
apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle
lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente
fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del
Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne
copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Per il
Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
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