- I richiedenti asilo, i
rifugiati e le persone in protezione sussidiaria e
umanitaria
D. LGS.
251/2007:
Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251,
(c.d. Decreto Qualifiche).
- autorizzati a svolgere attività
lavorativa ma in possesso di permesso di soggiorno
ad altro titolo, come anche i possessori di carta di
soggiorno, sono esonerati dall’obbligo di
stipulare il contratto di soggiorno, salvo la
volontà di convertire il permesso di soggiorno in
motivi di “lavoro subordinato”.
Circolare del Ministero
dell’Interno del 25.10.2005 con oggetto”Procedimenti
di competenza dello Sportello Unico per
l’Immigrazione.
Chiarimenti”.
Richiedente
Asilo
- Il richiedente asilo ha
diritto a lavorare qualora la decisione sulla
domanda d’asilo non sia adottata entro 6 mesi dalla
presentazione della domanda e il ritardo non è
attribuibile al richiedente asilo. In questo caso,
il permesso di soggiorno per “richiesta d’asilo”
viene rinnovato per 6 mesi e consente di svolgere
attività lavorativa fino alla conclusione della
procedura. Il permesso di soggiorno per
“richiesta d’asilo” non può essere convertito in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro (D.lgs
140/2005)
Ricorrenti
contro il diniego di riconoscimento dello status:
- Incaso di
ricorso giurisdizionale il ricorrente
autorizzato a soggiornare sul territorio
nazionale ha diritto a lavorare dopo 6 mesi
dalla presentazione della domanda
d’asilo ovvero nel caso in cui le condizioni
fisiche non gli consentano di lavorare.
Art.5 comma 7 D.lgs 140/2005
Rifugiati
•In materia di
lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione agli albi
professionali, per la formazione professionale e per il
tirocinio sul luogo di lavoro : diritto di godere del
medesimo trattamento del cittadino
•Accesso al
pubblico impiego, con le modalità previste per i
cittadini comunitari
•In materia di
lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione agli albi
professionali, per la formazione professionale e per il
tirocinio sul luogo di lavoro : diritto di godere del
medesimo trattamento del cittadino
•
Convertibilità del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti