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 Consiglio Italiano per i Rifugiati onlus 

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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Lavoro 

Scheda aggiornata febbraio 2008

- I richiedenti asilo, i rifugiati e le persone in protezione umanitaria, autorizzati a svolgere attività lavorativa ma in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo, come anche i possessori di carta di soggiorno, sono esonerati dall’obbligo di stipulare il contratto di soggiorno, salvo la volontà di convertire il permesso di soggiorno in motivi di “lavoro subordinato”.

Circolare del Ministero dell’Interno del 25.10.2005 con oggetto”Procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Chiarimenti”.

 

Richiedente Asilo

 

- Il richiedente asilo ha diritto a lavorare qualora la decisione sulla domanda d’asilo non sia adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda e il ritardo non è attribuibile al richiedente asilo. In questo caso, il permesso di soggiorno per “richiesta d’asilo” viene rinnovato per 6 mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura. Il permesso di soggiorno per “richiesta d’asilo” non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (D.lgs 140/2005).

 Ricorrenti contro il diniego di riconoscimento dello status:

- In caso di ricorso giurisdizionale il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha diritto a lavorare dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda d’asilo ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano di lavorare.

Art.5 comma 7 D.lgs 140/2005

- In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato (prefetto) il questore rilascia un pds della durata non superiore a 60 giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno autorizzato a permanere sul territorio

Art.17  Dpr 303/2004

 

Rifugiati

 

         In materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro : diritto di godere del medesimo trattamento del cittadino

         Accesso al pubblico impiego, con le modalità previste per i cittadini comunitari

Art. 25 D.lgs 19 novembre 2007, n. 251

 

Persone con protezione umanitaria

         In materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro : diritto di godere del medesimo trattamento del cittadino

         Convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti

Art. 25 D.lgs 19 novembre 2007, n. 251 

 

-         Persone in protezione umanitaria, art 5, co.6 DL 286/98:

Ai sensi del DPR 334/2004, art 14, co.1 (c) , è previsto il diritto di svolgere attività lavorativa in forma autonomo o subordinata