Decreto- legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n.39
Articolo 1
(rifugiati)
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.