|
Capo
I
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
IMMIGRAZIONE
Art.
1.
(Cooperazione
con
Stati
stranieri)
1.
Al
fine
di
favorire
le
elargizioni
in
favore
di
iniziative
di
sviluppo
umanitario,
di
qualunque
natura,
al
testo
unico
delle
imposte
sui
redditi,
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
22
dicembre
1986,
n.
917,
e
successive
modificazioni,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
13-bis,
comma
1,
lettera
i-bis),
dopo
le
parole:
"organizzazioni
non
lucrative
di
utilità
sociale
(ONLUS),"
sono
inserite
le
seguenti:
"delle
iniziative
umanitarie,
religiose
o
laiche,
gestite
da
fondazioni,
associazioni,
comitati
ed
enti
individuati
con
decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
nei
Paesi
non
appartenenti
all'Organizzazione
per
la
cooperazione
e
lo
sviluppo
economico (OCSE)";
b)
all'articolo
65,
comma
2,
lettera c-sexies),
dopo
le
parole:
"a
favore
delle
ONLUS"
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti:
",
nonchè
le
iniziative
umanitarie,
religiose
o
laiche,
gestite
da
fondazioni,
associazioni,
comitati
ed
enti
individuati
con
decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
ai
sensi
dell'articolo
13-bis,
comma
1,
lettera
i-bis),
nei
Paesi
non
appartenenti all'OCSE;".
2.
Nella
elaborazione
e
nella
eventuale
revisione
dei
programmi
bilaterali
di
cooperazione
e
di
aiuto
per
interventi
non
a
scopo
umanitario
nei
confronti
dei
Paesi
non
appartenenti
all'Unione
europea,
con
esclusione
delle
iniziative
a
carattere
umanitario,
il
Governo
tiene
conto
anche
della
collaborazione
prestata
dai
Paesi
interessati
alla
prevenzione
dei
flussi
migratori
illegali
e
al
contrasto
delle
organizzazioni
criminali
operanti
nell'immigrazione
clandestina,
nel
traffico
di
esseri
umani,
nello
sfruttamento
della
prostituzione,
nel
traffico
di
stupefacenti,
di
armamenti,
nonchè
in
materia
di
cooperazione
giudiziaria
e
penitenziaria
e
nella
applicazione
della
normativa
internazionale
in
materia
di
sicurezza
della
navigazione.
3.
Si
può
procedere
alla
revisione
dei
programmi
di
cooperazione
e
di
aiuto
di
cui
al
comma
2
qualora
i
Governi
degli
Stati
interessati
non
adottino
misure
di
prevenzione
e
vigilanza
atte
a
prevenire
il
rientro
illegale
sul
territorio
italiano
di
cittadini
espulsi.
Art.
2.
(Comitato
per
il
coordinamento
e
il
monitoraggio)
1.
Al
testo
unico
delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dell'immigrazione
e
norme
sulla
condizione
dello
straniero,
di
cui
al
decreto
legislativo
25
luglio
1998,
n.
286,
di
seguito
denominato
"testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998",
dopo
l'articolo
2,
è
inserito
il
seguente:
"Art.
2-bis.
-
(Comitato
per
il
coordinamento
e
il
monitoraggio)
-
1.
È
istituito
il
Comitato
per
il
coordinamento
e
il
monitoraggio
delle
disposizioni
del
presente
testo
unico,
di
seguito
denominato
"Comitato".
2.
Il
Comitato
è
presieduto
dal
Presidente
o
dal
Vice
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
o
da
un
Ministro
delegato
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
ed
è
composto
dai
Ministri
interessati
ai
temi
trattati
in
ciascuna
riunione
in
numero
non
inferiore
a
quattro
e
da
un
presidente
di
regione
o
di
provincia
autonoma
designato
dalla
Conferenza
dei
presidenti
delle
regioni
e
delle
province
autonome.
3.
Per
l'istruttoria
delle
questioni
di
competenza
del
Comitato,
è
istituito
un
gruppo
tecnico
di
lavoro
presso
il
Ministero
dell'interno,
composto
dai
rappresentanti
dei
Dipartimenti
per
gli
affari
regionali,
per
le
pari
opportunità,
per
il
coordinamento
delle
politiche
comunitarie,
per
l'innovazione
e
le
tecnologie,
e
dei
Ministeri
degli
affari
esteri,
dell'interno,
della
giustizia,
delle
attività
produttive,
dell'istruzione,
dell'università
e
della
ricerca,
del
lavoro
e
delle
politiche
sociali,
della
difesa,
dell'economia
e
delle
finanze,
della
salute,
delle
politiche
agricole
e
forestali,
per
i
beni
e
le
attività
culturali,
delle
comunicazioni,
oltre
che
da
un
rappresentante
del
Ministro
per
gli
italiani
nel
mondo
e
da
tre
esperti
designati
dalla
Conferenza
unificata
di
cui
all'articolo
8
del
decreto
legislativo
28
agosto
1997,
n.
281.
Alle
riunioni,
in
relazione
alle
materie
oggetto
di
esame,
possono
essere
invitati
anche
rappresentanti
di
ogni
altra
pubblica
amministrazione
interessata
all'attuazione
delle
disposizioni
del
presente
testo
unico,
nonchè
degli
enti
e
delle
associazioni
nazionali
e
delle
organizzazioni
dei
lavoratori
e
dei
datori
di
lavoro
di
cui
all'articolo
3,
comma
1.
4.
Con
regolamento,
da
emanare
ai
sensi
dell'articolo
17,
comma
1,
della
legge
23
agosto
1988,
n.
400,
e
successive
modificazioni,
su
proposta
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
di
concerto
con
il
Ministro
degli
affari
esteri,
con
il
Ministro
dell'interno
e
con
il
Ministro
per
le
politiche
comunitarie,
sono
definite
le
modalità
di
coordinamento
delle
attività
del
gruppo
tecnico
con
le
strutture
della
Presidenza
del
Consiglio
dei
ministri".
Art.
3.
(Politiche
migratorie)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
3,
al
comma
1,
dopo
le
parole:
"ogni
tre
anni"
sono
inserite
le
seguenti:
"salva
la
necessità
di
un
termine
più
breve".
2.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
3,
il
comma
4
è
sostituito
dal
seguente:
"4.
Con
decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
sentiti
il
Comitato
di
cui
all'articolo
2-bis,
comma
2,
la
Conferenza
unificata
di
cui
all'articolo
8
del
decreto
legislativo
28
agosto
1997,
n.
281,
e
le
competenti
Commissioni
parlamentari,
sono
annualmente
definite,
entro
il
termine
del
30
novembre
dell'anno
precedente
a
quello
di
riferimento
del
decreto,
sulla
base
dei
criteri
generali
individuati
nel
documento
programmatico,
le
quote
massime
di
stranieri
da
ammettere
nel
territorio
dello
Stato
per
lavoro
subordinato,
anche
per
esigenze
di
carattere
stagionale,
e
per
lavoro
autonomo,
tenuto
conto
dei
ricongiungimenti
familiari
e
delle
misure
di
protezione
temporanea
eventualmente
disposte
ai
sensi
dell'articolo
20.
Qualora
se
ne
ravvisi
l'opportunità,
ulteriori
decreti
possono
essere
emanati
durante
l'anno.
I
visti
di
ingresso
ed
i
permessi
di
soggiorno
per
lavoro
subordinato,
anche
per
esigenze
di
carattere
stagionale,
e
per
lavoro
autonomo,
sono
rilasciati
entro
il
limite
delle
quote
predette.
In
caso
di
mancata
pubblicazione
del
decreto
di
programmazione
annuale,
il
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
può
provvedere
in
via
transitoria,
con
proprio
decreto,
nel
limite
delle
quote
stabilite
per
l'anno
precedente".
Art.
4.
(Ingresso
nel
territorio
dello
Stato)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
4,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
"2.
Il
visto
di
ingresso
è
rilasciato
dalle
rappresentanze
diplomatiche
o
consolari
italiane
nello
Stato
di
origine
o
di
stabile
residenza
dello
straniero.
Per
soggiorni
non
superiori
a
tre
mesi
sono
equiparati
ai
visti
rilasciati
dalle
rappresentanze
diplomatiche
e
consolari
italiane
quelli
emessi,
sulla
base
di
specifici
accordi,
dalle
autorità
diplomatiche
o
consolari
di
altri
Stati.
Contestualmente
al
rilascio
del
visto
di
ingresso
l'autorità
diplomatica
o
consolare
italiana
consegna
allo
straniero
una
comunicazione
scritta
in
lingua
a
lui
comprensibile
o,
in
mancanza,
in
inglese,
francese,
spagnolo
o
arabo,
che
illustri
i
diritti
e
i
doveri
dello
straniero
relativi
all'ingresso
ed
al
soggiorno
in
Italia.
Qualora
non
sussistano
i
requisiti
previsti
dalla
normativa
in
vigore
per
procedere
al
rilascio
del
visto,
l'autorità
diplomatica
o
consolare
comunica
il
diniego
allo
straniero
in
lingua
a
lui
comprensibile,
o,
in
mancanza,
in
inglese,
francese,
spagnolo
o
arabo.
In
deroga
a
quanto
stabilito
dalla
legge
7
agosto
1990,
n.
241,
e
successive
modificazioni,
per
motivi
di
sicurezza
o
di
ordine
pubblico
il
diniego
non
deve
essere
motivato,
salvo
quando
riguarda
le
domande
di
visto
presentate
ai
sensi
degli
articoli
22,
24,
26,
27,
28,
29,
36
e
39.
La
presentazione
di
documentazione
falsa
o
contraffatta
o
di
false
attestazioni
a
sostegno
della
domanda
di
visto
comporta
automaticamente,
oltre
alle
relative
responsabilità
penali,
l'inammissibilità
della
domanda.
Per
lo
straniero
in
possesso
di
permesso
di
soggiorno
è
sufficiente,
ai
fini
del
reingresso
nel
territorio
dello
Stato,
una
preventiva
comunicazione
all'autorità
di
frontiera";
b)
al
comma
3,
l'ultimo
periodo
è
sostituito
dal
seguente:
"Non
è
ammesso
in
Italia
lo
straniero
che
non
soddisfi
tali
requisiti
o
che
sia
considerato
una
minaccia
per
l'ordine
pubblico
o
la
sicurezza
dello
Stato
o
di
uno
dei
Paesi
con
i
quali
l'Italia
abbia
sottoscritto
accordi
per
la
soppressone
dei
controlli
alle
frontiere
interne
e
la
libera
circolazione
delle
persone
o
che
risulti
condannato,
anche
a
seguito
di
applicazione
della
pena
su
richiesta
ai
sensi
dell'articolo
444
del
codice
di
procedura
penale,
per
reati
previsti
dall'articolo
380,
commi
1
e
2,
del
codice
di
procedura
penale
ovvero
per
reati
inerenti
gli
stupefacenti,
la
libertà
sessuale,
il
favoreggiamento
dell'immigrazione
clandestina
verso
l'Italia
e
dell'emigrazione
clandestina
dall'Italia
verso
altri
Stati
o
per
reati
diretti
al
reclutamento
di
persone
da
destinare
alla
prostituzione
o
allo
sfruttamento
della
prostituzione
o
di
minori
da
impiegare
in
attività
illecite".
Art.
5.
(Permesso
di
soggiorno)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
5
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
1,
dopo
le
parole:
"permesso
di
soggiorno
rilasciati",
sono
inserite
le
seguenti:
",
e
in
corso
di
validità,";
b)
dopo
il
comma
2,
è
inserito
il
seguente:
"2-bis.
Lo
straniero
che
richiede
il
permesso
di
soggiorno
è
sottoposto
a
rilievi
fotodattiloscopici";
c)
al
comma
3,
alinea,
dopo
le
parole:
"La
durata
del
permesso
di
soggiorno"
sono
inserite
le
seguenti:
"non
rilasciato
per
motivi
di
lavoro";
d)
al
comma
3,
le
lettere
b)
e
d)
sono
abrogate;
e)
dopo
il
comma
3,
sono
inseriti
i
seguenti:
"3-bis.
Il
permesso
di
soggiorno
per
motivi
di
lavoro
è
rilasciato
a
seguito
della
stipula
del
contratto
di
soggiorno
per
lavoro
di
cui
all'articolo
5-bis.
La
durata
del
relativo
permesso
di
soggiorno
per
lavoro
è
quella
prevista
dal
contratto
di
soggiorno
e
comunque
non
può
superare:
a)
in
relazione
ad
uno
o
più
contratti
di
lavoro
stagionale,
la
durata
complessiva
di
nove
mesi;
b)
in
relazione
ad
un
contratto
di
lavoro
subordinato
a
tempo
determinato,
la
durata
di
un
anno;
c)
in
relazione
ad
un
contratto
di
lavoro
subordinato
a
tempo
indeterminato,
la
durata
di
due
anni.
3-ter.
Allo
straniero
che
dimostri
di
essere
venuto
in
Italia
almeno
due
anni
di
seguito
per
prestare
lavoro
stagionale
può
essere
rilasciato,
qualora
si
tratti
di
impieghi
ripetitivi,
un
permesso
pluriennale,
a
tale
titolo,
fino
a
tre
annualità,
per
la
durata
temporale
annuale
di
cui
ha
usufruito
nell'ultimo
dei
due
anni
precedenti
con
un
solo
provvedimento.
Il
relativo
visto
di
ingresso
è
rilasciato
ogni
anno.
Il
permesso
è
revocato
immediatamente
nel
caso
in
cui
lo
straniero
violi
le
disposizioni
del
presente
testo
unico.
3-quater.
Possono
inoltre
soggiornare
nel
territorio
dello
Stato
gli
stranieri
muniti
di
permesso
di
soggiorno
per
lavoro
autonomo
rilasciato
sulla
base
della
certificazione
della
competente
rappresentanza
diplomatica
o
consolare
italiana
della
sussistenza
dei
requisiti
previsti
dall'articolo
26
del
presente
testo
unico.
Il
permesso
di
soggiorno
non
può
avere
validità
superiore
ad
un
periodo
di
due
anni.
3-quinquies.
La
rappresentanza
diplomatica
o
consolare
italiana
che
rilascia
il
visto
di
ingresso
per
motivi
di
lavoro,
ai
sensi
dei
commi
2
e
3
dell'articolo
4,
ovvero
il
visto
di
ingresso
per
lavoro
autonomo,
ai
sensi
del
comma
5
dell'articolo
26,
ne
dà
comunicazione
anche
in
via
telematica
al
Ministero
dell'interno
e
all'INPS
per
l'inserimento
nell'archivio
previsto
dal
comma
9
dell'articolo
22
entro
trenta
giorni
dal
ricevimento
della
documentazione.
Uguale
comunicazione
è
data
al
Ministero
dell'interno
per
i
visti
di
ingresso
per
ricongiungimento
familiare
di
cui
all'articolo
29
entro
trenta
giorni
dal
ricevimento
della
documentazione.
3-sexies.
Nei
casi
di
ricongiungimento
familiare,
ai
sensi
dell'articolo
29,
la
durata
del
permesso
di
soggiorno
non
può
essere
superiore
a
due
anni";
f)
il
comma
4
è
sostituito
dal
seguente:
"4.
Il
rinnovo
del
permesso
di
soggiorno
è
richiesto
dallo
straniero
al
questore
della
provincia
in
cui
dimora,
almeno
novanta
giorni
prima
della
scadenza
nei
casi
di
cui
al
comma
3-bis,
lettera
c),
sessanta
giorni
prima
nei
casi
di
cui
alla
lettera
b)
del
medesimo
comma
3-bis,
e
trenta
giorni
nei
restanti
casi,
ed
è
sottoposto
alla
verifica
delle
condizioni
previste
per
il
rilascio
e
delle
diverse
condizioni
previste
dal
presente
testo
unico.
Fatti
salvi
i
diversi
termini
previsti
dal
presente
testo
unico
e
dal
regolamento
di
attuazione,
il
permesso
di
soggiorno
è
rinnovato
per
una
durata
non
superiore
a
quella
stabilita
con
rilascio
iniziale";
g)
dopo
il
comma
4,
è
inserito
il
seguente:
"4-bis.
Lo
straniero
che
richiede
il
rinnovo
del
permesso
di
soggiorno
è
sottoposto
a
rilievi
fotodattiloscopici";
h)
il
comma
8
è
sostituito
dal
seguente:
"8.
Il
permesso
di
soggiorno
e
la
carta
di
soggiorno
di
cui
all'articolo
9
sono
rilasciati
mediante
utilizzo
di
mezzi
a
tecnologia
avanzata
con
caratteristiche
anticontraffazione
conformi
ai
tipi
da
approvare
con
decreto
del
Ministro
dell'interno,
di
concerto
con
il
Ministro
per
l'innovazione
e
le
tecnologie
in
attuazione
dell'Azione
comune
adottata
dal
Consiglio
dell'Unione
europea
il
16
dicembre
1996,
riguardante
l'adozione
di
un
modello
uniforme
per
i
permessi
di
soggiorno";
i)
dopo
il
comma
8,
è
inserito
il
seguente:
"8-bis.
Chiunque
contraffà
o
altera
un
visto
di
ingresso
o
reingresso,
un
permesso
di
soggiorno,
un
contratto
di
soggiorno
o
una
carta
di
soggiorno,
ovvero
contraffà
o
altera
documenti
al
fine
di
determinare
il
rilascio
di
un
visto
di
ingresso
o
di
reingresso,
di
un
permesso
di
soggiorno,
di
un
contratto
di
soggiorno
o
di
una
carta
di
soggiorno,
è
punito
con
la
reclusione
da
uno
a
sei
anni.
Se
la
falsità
concerne
un
atto
o
parte
di
un
atto
che
faccia
fede
fino
a
querela
di
falso
la
reclusione
è
da
tre
a
dieci
anni.
La
pena
è
aumentata
se
il
fatto
è
commesso
da
un
pubblico
ufficiale".
Art.
6.
(Contratto
di
soggiorno
per
lavoro
subordinato)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
dopo
l'articolo
5
è
inserito
il
seguente:
"Art.
5-bis.
-
(Contratto
di
soggiorno
per
lavoro
subordinato)
-
1.
Il
contratto
di
soggiorno
per
lavoro
subordinato
stipulato
fra
un
datore
di
lavoro
italiano
o
straniero
regolarmente
soggiornante
in
Italia
e
un
prestatore
di
lavoro,
cittadino
di
uno
Stato
non
appartenente
all'Unione
europea
o
apolide,
contiene:
a)
la
garanzia
da
parte
del
datore
di
lavoro
della
disponibilità
di
un
alloggio
per
il
lavoratore
che
rientri
nei
parametri
minimi
previsti
dalla
legge
per
gli
alloggi
di
edilizia
residenziale
pubblica;
b)
l'impegno
al
pagamento
da
parte
del
datore
di
lavoro
delle
spese
di
viaggio
per
il
rientro
del
lavoratore
nel
Paese
di
provenienza.
2.
Non
costituisce
titolo
valido
per
il
rilascio
del
permesso
di
soggiorno
il
contratto
che
non
contenga
le
dichiarazioni
di
cui
alle
lettere
a)
e
b)
del
comma
1.
3.
Il
contratto
di
soggiorno
per
lavoro
è
sottoscritto
in
base
a
quanto
previsto
dall'articolo
22
presso
lo
sportello
unico
per
l'immigrazione
della
provincia
nella
quale
risiede
o
ha
sede
legale
il
datore
di
lavoro
o
dove
avrà
luogo
la
prestazione
lavorativa
secondo
le
modalità
previste
nel
regolamento
di
attuazione".
2.
Con
il
regolamento
di
cui
all'articolo
34,
comma
1,
si
procede
all'attuazione
e
all'integrazione
delle
disposizioni
recate
dall'articolo
5-bis
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
introdotto
dal
comma
1
del
presente
articolo,
con
particolare
riferimento
all'assunzione
dei
costi
per
gli
alloggi
di
cui
al
comma
1,
lettera
a),
del
medesimo
articolo
5-bis,
prevedendo
a
quali
condizioni
gli
stessi
siano
a
carico
del
lavoratore.
Art.
7.
(Facoltà
inerenti
il
soggiorno)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
6,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
1,
dopo
le
parole:
"prima
della
sua
scadenza,"
sono
inserite
le
seguenti:
"e
previa
stipula
del
contratto
di
soggiorno
per
lavoro
ovvero
previo
rilascio
della
certificazione
attestante
la
sussistenza
dei
requisiti
previsti
dall'articolo
26,";
b)
al
comma
4,
le
parole:
"può
essere
sottoposto
a
rilievi
segnaletici"
sono
sostituite
dalle
seguenti:
"è
sottoposto
a
rilievi
fotodattiloscopici
e
segnaletici".
Art.
8.
(Sanzioni
per
l'inosservanza
degli
obblighi
di
comunicazione
dell'ospitante
e
del
datore
di
lavoro)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
7,
dopo
il
comma
2
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente:
"2-bis.
Le
violazioni
delle
disposizioni
di
cui
al
presente
articolo
sono
soggette
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di
una
somma
da
160
a
1.100
euro".
Art.
9.
(Carta
di
soggiorno)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
9,
comma
1,
le
parole:
"cinque
anni"
sono
sostituite
dalle
seguenti:
"sei
anni".
Art.
10.
(Coordinamento
dei
controlli
di
frontiera)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
11,
dopo
il
comma
1
è
inserito
il
seguente:
"1-bis.
Il
Ministro
dell'interno,
sentito,
ove
necessario,
il
Comitato
nazionale
per
l'ordine
e
la
sicurezza
pubblica,
emana
le
misure
necessarie
per
il
coordinamento
unificato
dei
controlli
sulla
frontiera
marittima
e
terrestre
italiana.
Il
Ministro
dell'interno
promuove
altresì
apposite
misure
di
coordinamento
tra
le
autorità
italiane
competenti
in
materia
di
controlli
sull'immigrazione
e
le
autorità
europee
competenti
in
materia
di
controlli
sull'immigrazione
ai
sensi
dell'Accordo
di Schengen,
ratificato
ai
sensi
della
legge
30
settembre
1993,
n.
388".
Art.
11.
(Disposizioni
contro
le
immigrazioni
clandestine)
1.
All'articolo
12
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il
comma
1
è
sostituito
dal
seguente:
"1.
Salvo
che
il
fatto
costituisca
più
grave
reato,
chiunque
in
violazione
delle
disposizioni
del
presente
testo
unico
compie
atti
diretti
a
procurare
l'ingresso
nel
territorio
dello
Stato
di
uno
straniero
ovvero
atti
diretti
a
procurare
l'ingresso
illegale
in
altro
Stato
del
quale
la
persona
non
è
cittadina
o
non
ha
titolo
di
residenza
permanente,
è
punito
con
la
reclusione
fino
a
tre
anni
e
con
la
multa
fino
a
15.000
euro
per
ogni
persona";
b)
il
comma
3
è
sostituito
dal
seguente:
"3.
Salvo
che
il
fatto
costituisca
più
grave
reato,
chiunque,
al
fine
di
trarre
profitto
anche
indiretto,
compie
atti
diretti
a
procurare
l'ingresso
di
taluno
nel
territorio
dello
Stato
in
violazione
delle
disposizioni
del
presente
testo
unico,
ovvero
a
procurare
l'ingresso
illegale
in
altro
Stato
del
quale
la
persona
non
è
cittadina
o
non
ha
titolo
di
residenza
permanente,
è
punito
con
la
reclusione
da
quattro
a
dodici
anni
e
con
la
multa
di
15.000
euro
per
ogni
persona.
La
stessa
pena
si
applica
quando
il
fatto
è
commesso
da
tre
o
più
persone
in
concorso
tra
loro
o
utilizzando
servizi
internazionali
di
trasporto
ovvero
documenti
contraffatti
o
alterati
o
comunque
illegalmente
ottenuti";
c)
dopo
il
comma
3,
sono
inseriti
i
seguenti:
"3-bis.
Le
pene
di
cui
al
comma
3
sono
aumentate
se:
a)
il
fatto
riguarda
l'ingresso
o
la
permanenza
illegale
nel
territorio
dello
Stato
di
cinque
o
più
persone;
b)
per
procurare
l'ingresso
o
la
permanenza
illegale
la
persona
è
stata
esposta
a
pericolo
per
la
sua
vita
o
la
sua
incolumità;
c)
per
procurare
l'ingresso
o
la
permanenza
illegale
la
persona
è
stata
sottoposta
a
trattamento
inumano
o
degradante.
3-ter.
Se
i
fatti
di
cui
al
comma
3
sono
compiuti
al
fine
di
reclutare
persone
da
destinare
alla
prostituzione
o
comunque
allo
sfruttamento
sessuale
ovvero
riguardano
l'ingresso
di
minori
da
impiegare
in
attività
illecite
al
fine
di
favorirne
lo
sfruttamento,
si
applica
la
pena
della
reclusione
da
cinque
a
quindici
anni
e
la
multa
di
25.000
euro
per
ogni
persona.
3-quater.
Le
circostanze
attenuanti,
diverse
da
quella
prevista
dall'articolo
98
del
codice
penale,
concorrenti
con
le
aggravanti
di
cui
ai
commi
3-bis
e
3-ter,
non
possono
essere
ritenute
equivalenti
o
prevalenti
rispetto
a
queste
e
le
diminuzioni
di
pena
si
operano
sulla
quantità
di
pena
risultante
dall'aumento
conseguente
alle
predette
aggravanti.
3-quinquies.
Per
i
delitti
previsti
dai
commi
precedenti
le
pene
sono
diminuite
fino
alla
metà
nei
confronti
dell'imputato
che
si
adopera
per
evitare
che
l'attività
delittuosa
sia
portata
a
conseguenze
ulteriori,
aiutando
concretamente
l'autorità
di
polizia
o
l'autorità
giudiziaria
nella
raccolta
di
elementi
di
prova
decisivi
per
la
ricostruzione
dei
fatti,
per
l'individuazione
o
la
cattura
di
uno
o
più
autori
di
reati
e
per
la
sottrazione
di
risorse
rilevanti
alla
consumazione
dei
delitti.
3-sexies.
All'articolo
4-bis,
comma
1,
terzo
periodo,
della
legge
26
luglio
1975,
n.
354,
e
successive
modificazioni,
dopo
le
parole:
"609-octies
del
codice
penale"
sono
inserite
le
seguenti:
"nonchè
dall'articolo
12,
commi
3,
3-bis
e
3-ter,
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
25
luglio
1998,
n.
286,"";
d)
dopo
il
comma
9,
sono
aggiunti
i
seguenti:
"9-bis.
La
nave
italiana
in
servizio
di
polizia,
che
incontri
nel
mare
territoriale
o
nella
zona
contigua,
una
nave,
di
cui
si
ha
fondato
motivo
di
ritenere
che
sia
adibita
o
coinvolta
nel
trasporto
illecito
di
migranti,
può
fermarla,
sottoporla
ad
ispezione
e,
se
vengono
rinvenuti
elementi
che
confermino
il
coinvolgimento
della
nave
in
un
traffico
di
migranti,
sequestrarla
conducendo
la
stessa
in
un
porto
dello
Stato.
9-ter.
Le
navi
della
Marina
militare,
ferme
restando
le
competenze
istituzionali
in
materia
di
difesa
nazionale,
possono
essere
utilizzate
per
concorrere
alle
attività
di
cui
al
comma
9-bis.
9-quater.
I
poteri
di
cui
al
comma
9-bis
possono
essere
esercitati
al
di
fuori
delle
acque
territoriali,
oltre
che
da
parte
delle
navi
della
Marina
militare,
anche
da
parte
delle
navi
in
servizio
di
polizia,
nei
limiti
consentiti
dalla
legge,
dal
diritto
internazionale
o
da
accordi
bilaterali
o
multilaterali,
se
la
nave
batte
la
bandiera
nazionale
o
anche
quella
di
altro
Stato,
ovvero
si
tratti
di
una
nave
senza
bandiera
o
con
bandiera
di
convenienza.
9-quinquies.
Le
modalità
di
intervento
delle
navi
della
Marina
militare
nonchè
quelle
di
raccordo
con
le
attività
svolte
dalle
altre
unità
navali
in
servizio
di
polizia
sono
definite
con
decreto
interministeriale
dei
Ministri
dell'interno,
della
difesa,
dell'economia
e
delle
finanze
e
delle
infrastrutture
e
dei
trasporti.
9-sexies.
Le
disposizioni
di
cui
ai
commi
9-bis
e
9-quater
si
applicano,
in
quanto
compatibili,
anche
per
i
controlli
concernenti
il
traffico
aereo".
Art.
12.
(Espulsione
amministrativa)
1.
All'articolo
13
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il
comma
3
è
sostituito
dal
seguente:
"3.
L'espulsione
è
disposta
in
ogni
caso
con
decreto
motivato
immediatamente
esecutivo,
anche
se
sottoposto
a
gravame
o
impugnativa
da
parte
dell'interessato.
Quando
lo
straniero
è
sottoposto
a
procedimento
penale
e
non
si
trova
in
stato
di
custodia
cautelare
in
carcere,
il
questore,
prima
di
eseguire
l'espulsione,
richiede
il
nulla
osta
all'autorità
giudiziaria,
che
può
negarlo
solo
in
presenza
di
inderogabili
esigenze
processuali
valutate
in
relazione
all'accertamento
della
responsabilità
di
eventuali
concorrenti
nel
reato
o
imputati
in
procedimenti
per
reati
connessi,
e
all'interesse
della
persona
offesa.
In
tal
caso
l'esecuzione
del
provvedimento
è
sospesa
fino
a
quando
l'autorità
giudiziaria
comunica
la
cessazione
delle
esigenze
processuali.
Il
questore,
ottenuto
il
nulla
osta,
provvede
all'espulsione
con
le
modalità
di
cui
al
comma
4.
Il
nulla
osta
si
intende
concesso
qualora
l'autorità
giudiziaria
non
provveda
entro
quindici
giorni
dalla
data
di
ricevimento
della
richiesta.
In
attesa
della
decisione
sulla
richiesta
di
nulla
osta,
il
questore
può
adottare
la
misura
del
trattenimento
presso
un
centro
di
permanenza
temporanea,
ai
sensi
dell'articolo
14";
b)
dopo
il
comma
3,
sono
inseriti
i
seguenti:
"3-bis.
Nel
caso
di
arresto
in
flagranza
o
di
fermo,
il
giudice
rilascia
il
nulla
osta
all'atto
della
convalida,
salvo
che
applichi
la
misura
della
custodia
cautelare
in
carcere
ai
sensi
dell'articolo
391,
comma
5,
del
codice
di
procedura
penale,
o
che
ricorra
una
delle
ragioni
per
le
quali
il
nulla
osta
può
essere
negato
ai
sensi
del
comma
3.
3-ter.
Le
disposizioni
di
cui
al
comma
3
si
applicano
anche
allo
straniero
sottoposto
a
procedimento
penale,
dopo
che
sia
stata
revocata
o
dichiarata
estinta
per
qualsiasi
ragione
la
misura
della
custodia
cautelare
in
carcere
applicata
nei
suoi
confronti.
Il
giudice,
con
lo
stesso
provvedimento
con
il
quale
revoca
o
dichiara
l'estinzione
della
misura,
decide
sul
rilascio
del
nulla
osta
all'esecuzione
dell'espulsione.
Il
provvedimento
è
immediatamente
comunicato
al
questore.
3-quater.
Nei
casi
previsti
dai
commi
3,
3-bis
e
3-ter,
il
giudice,
acquisita
la
prova
dell'avvenuta
espulsione,
se
non
è
ancora
stato
emesso
il
provvedimento
che
dispone
il
giudizio,
pronuncia
sentenza
di
non
luogo
a
procedere.
È
sempre
disposta
la
confisca
delle
cose
indicate
nel
secondo
comma
dell'articolo
240
del
codice
penale.
Si
applicano
le
disposizioni
di
cui
ai
commi
13,
13-bis,
13-ter
e
14.
3-quinquies.
Se
lo
straniero
espulso
rientra
illegalmente
nel
territorio
dello
Stato
prima
del
termine
previsto
dal
comma
14
ovvero,
se
di
durata
superiore,
prima
del
termine
di
prescrizione
del
reato
più
grave
per
il
quale
si
era
proceduto
nei
suoi
confronti,
si
applica
l'articolo
345
del
codice
di
procedura
penale.
Se
lo
straniero
era
stato
scarcerato
per
decorrenza
dei
termini
di
durata
massima
della
custodia
cautelare,
quest'ultima
è
ripristinata
a
norma
dell'articolo
307
del
codice
di
procedura
penale.
3-sexies.
Il
nulla
osta
all'espulsione
non
può
essere
concesso
qualora
si
proceda
per
uno
o
più
delitti
previsti
dall'articolo
407,
comma
2,
lettera
a),
del
codice
di
procedura
penale,
nonchè
dall'articolo
12
del
presente
testo
unico";
c)
il
comma
4
è
sostituito
dal
seguente:
"4.
L'espulsione
è
sempre
eseguita
dal
questore
con
accompagnamento
alla
frontiera
a
mezzo
della
forza
pubblica
ad
eccezione
dei
casi
di
cui
al
comma
5";
d)
il
comma
5
è
sostituito
dal
seguente:
"5.
Nei
confronti
dello
straniero
che
si
è
trattenuto
nel
territorio
dello
Stato
quando
il
permesso
di
soggiorno
è
scaduto
di
validità
da
più
di
sessanta
giorni
e
non
ne
è
stato
chiesto
il
rinnovo,
l'espulsione
contiene
l'intimazione
a
lasciare
il
territorio
dello
Stato
entro
il
termine
di
quindici
giorni.
Il
questore
dispone
l'accompagnamento
immediato
alla
frontiera
dello
straniero,
qualora
il
prefetto
rilevi
il
concreto
pericolo
che
quest'ultimo
si
sottragga
all'esecuzione
del
provvedimento";
e)
il
comma
8
è
sostituito
dal
seguente:
"8.
Avverso
il
decreto
di
espulsione
può
essere
presentato
unicamente
il
ricorso
al
tribunale
in
composizione
monocratica
del
luogo
in
cui
ha
sede
l'autorità
che
ha
disposto
l'espulsione.
Il
termine
è
di
sessanta
giorni
dalla
data
del
provvedimento
di
espulsione.
Il
tribunale
in
composizione
monocratica
accoglie
o
rigetta
il
ricorso,
decidendo
con
unico
provvedimento
adottato,
in
ogni
caso,
entro
venti
giorni
dalla
data
di
deposito
del
ricorso.
Il
ricorso
di
cui
al
presente
comma
può
essere
sottoscritto
anche
personalmente,
ed
è
presentato
anche
per
il
tramite
della
rappresentanza
diplomatica
o
consolare
italiana
nel
Paese
di
destinazione.
La
sottoscrizione
del
ricorso,
da
parte
della
persona
interessata,
è
autenticata
dai
funzionari
delle
rappresentanze
diplomatiche
o
consolari
che
provvedono
a
certificarne
l'autenticità
e
ne
curano
l'inoltro
all'autorità
giudiziaria.
Lo
straniero
è
ammesso
all'assistenza
legale
da
parte
di
un
patrocinatore
legale
di
fiducia
munito
di
procura
speciale
rilasciata
avanti
all'autorità
consolare.
Lo
straniero
è
altresì
ammesso
al
gratuito
patrocinio
a
spese
dello
Stato,
e,
qualora
sia
sprovvisto
di
un
difensore,
è
assistito
da
un
difensore
designato
dal
giudice
nell'ambito
dei
soggetti
iscritti
nella
tabella
di
cui
all'articolo
29
delle
norme
di
attuazione,
di
coordinamento
e
transitorie
del
codice
di
procedura
penale,
di
cui
al
decreto
legislativo
28
luglio
1989,
n.
271, nonchè,
ove
necessario,
da
un
interprete";
f)
i
commi
6,
9
e
10
sono
abrogati;
g)
il
comma
13
è
sostituito
dai
seguenti:
"13.
Lo
straniero
espulso
non
può
rientrare
nel
territorio
dello
Stato
senza
una
speciale
autorizzazione
del
Ministro
dell'interno.
In
caso
di
trasgressione
lo
straniero
è
punito
con
l'arresto
da
sei
mesi
ad
un
anno
ed
è
nuovamente
espulso
con
accompagnamento
immediato
alla
frontiera.
13-bis.
Nel
caso
di
espulsione
disposta
dal
giudice,
il
trasgressore
del
divieto
di
reingresso
è
punito
con
la
reclusione
da
uno
a
quattro
anni.
La
stessa
pena
si
applica
allo
straniero
che,
già
denunciato
per
il
reato
di
cui
al
comma
13
ed
espulso,
abbia
fatto
reingresso
sul
territorio
nazionale.
13-ter.
Per
i
reati
di
cui
ai
commi
13
e
13-bis
è
sempre
consentito
l'arresto
in
flagranza
dell'autore
del
fatto
e,
nell'ipotesi
di
cui
al
comma
13-bis,
è
consentito
il
fermo.
In
ogni
caso
contro
l'autore
del
fatto
si
procede
con
rito
direttissimo";
h)
il
comma
14
è
sostituito
dal
seguente:
"14.
Salvo
che
sia
diversamente
disposto,
il
divieto
di
cui
al
comma
13
opera
per
un
periodo
di
dieci
anni.
Nel
decreto
di
espulsione
può
essere
previsto
un
termine
più
breve,
in
ogni
caso
non
inferiore
a
cinque
anni,
tenuto
conto
della
complessiva
condotta
tenuta
dall'interessato
nel
periodo
di
permanenza
in
Italia".
Art.
13.
(Esecuzione
dell'espulsione)
1.
All'articolo
14
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il
comma
5
è
sostituito
dal
seguente:
"5.
La
convalida
comporta
la
permanenza
nel
centro
per
un
periodo
di
complessivi
trenta
giorni.
Qualora
l'accertamento
dell'identità
e
della
nazionalità,
ovvero
l'acquisizione
di
documenti
per
il
viaggio
presenti
gravi
difficoltà,
il
giudice,
su
richiesta
del
questore,
può
prorogare
il
termine
di
ulteriori
trenta
giorni.
Anche
prima
di
tale
termine,
il
questore
esegue
l'espulsione
o
il
respingimento,
dandone
comunicazione
senza
ritardo
al
giudice";
b)
dopo
il
comma
5,
sono
inseriti
i
seguenti:
"5-bis.
Quando
non
sia
stato
possibile
trattenere
lo
straniero
presso
un
centro
di
permanenza
temporanea,
ovvero
siano
trascorsi
i
termini
di
permanenza
senza
aver
eseguito
l'espulsione
o
il
respingimento,
il
questore
ordina
allo
straniero
di
lasciare
il
territorio
dello
Stato
entro
il
termine
di
cinque
giorni.
L'ordine
è
dato
con
provvedimento
scritto,
recante
l'indicazione
delle
conseguenze
penali
della
sua
trasgressione.
5-ter.
Lo
straniero
che
senza
giustificato
motivo
si
trattiene
nel
territorio
dello
Stato
in
violazione
dell'ordine
impartito
dal
questore
ai
sensi
del
comma
5-bis
è
punito
con
l'arresto
da
sei
mesi
ad
un
anno.
In
tale
caso
si
procede
a
nuova
espulsione
con
accompagnamento
alla
frontiera
a
mezzo
della
forza
pubblica.
5-quater.
Lo
straniero
espulso
ai
sensi
del
comma
5-ter
che
viene
trovato,
in
violazione
delle
norme
del
presente
testo
unico,
nel
territorio
dello
Stato
è
punito
con
la
reclusione
da
uno
a
quattro
anni.
5-quinquies.
Per
i
reati
previsti
ai
commi
5-ter
e
5-quater
è
obbligatorio
l'arresto
dell'autore
del
fatto
e
si
procede
con
rito
direttissimo.
Al
fine
di
assicurare
l'esecuzione
dell'espulsione,
il
questore
può
disporre
i
provvedimenti
di
cui
al
comma
1
del
presente
articolo".
2.
Per
la
costruzione
di
nuovi
centri
di
permanenza
temporanea
e
assistenza
è
autorizzata
la
spesa
nel
limite
massimo
di
12,39
milioni
di
euro
per
l'anno
2002,
24,79
milioni
di
euro
per
l'anno
2003
e
24,79
milioni
di
euro
per
l'anno
2004.
Art.
14.
(Ulteriori
disposizioni
per
l'esecuzione
dell'espulsione)
1.
All'articolo
15
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
dopo
il
comma
1,
è
aggiunto
il
seguente:
"1-bis.
Della
emissione
del
provvedimento
di
custodia
cautelare
o
della
definitiva
sentenza
di
condanna
ad
una
pena
detentiva
nei
confronti
di
uno
straniero
proveniente
da
Paesi
extracomunitari
viene
data
tempestiva
comunicazione
al
questore
ed
alla
competente
autorità
consolare
al
fine
di
avviare
la
procedura
di
identificazione
dello
straniero
e
consentire,
in
presenza
dei
requisiti
di
legge,
l'esecuzione
della
espulsione
subito
dopo
la
cessazione
del
periodo
di
custodia
cautelare
o
di
detenzione".
2.
La
rubrica
dell'articolo
15
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998
è
sostituita
dalla
seguente:
"Espulsione
a
titolo
di
misura
di
sicurezza
e
disposizioni
per
l'esecuzione
dell'espulsione".
Art.
15.
(Espulsione
a
titolo
di
sanzione
sostitutiva
o
alternativa
alla
detenzione)
1.
L'articolo
16
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998
è
sostituito
dal
seguente:
"Art.
16.
-
(Espulsione
a
titolo
di
sanzione
sostitutiva
o
alternativa
alla
detenzione)
-
1.
Il
giudice,
nel
pronunciare
sentenza
di
condanna
per
un
reato
non
colposo
o
nell'applicare
la
pena
su
richiesta
ai
sensi
dell'articolo
444
del
codice
di
procedura
penale
nei
confronti
dello
straniero
che
si
trovi
in
taluna
delle
situazioni
indicate
nell'articolo
13,
comma
2,
quando
ritiene
di
dovere
irrogare
la
pena
detentiva
entro
il
limite
di
due
anni
e
non
ricorrono
le
condizioni
per
ordinare
la
sospensione
condizionale
della
pena
ai
sensi
dell'articolo
163
del
codice
penale
nè
le
cause
ostative
indicate
nell'articolo
14,
comma
1,
del
presente
testo
unico,
può
sostituire
la
medesima
pena
con
la
misura
dell'espulsione
per
un
periodo
non
inferiore
a
cinque
anni.
2.
L'espulsione
di
cui
al
comma
1
è
eseguita
dal
questore
anche
se
la
sentenza
non
è
irrevocabile,
secondo
le
modalità
di
cui
all'articolo
13,
comma
4.
3.
L'espulsione
di
cui
al
comma
1
non
può
essere
disposta
nei
casi
in
cui
la
condanna
riguardi
uno
o
più
delitti
previsti
dall'articolo
407,
comma
2,
lettera
a),
del
codice
di
procedura
penale,
ovvero
i
delitti
previsti
dal
presente
testo
unico,
puniti
con
pena
edittale
superiore
nel
massimo
a
due
anni.
4.
Se
lo
straniero
espulso
a
norma
del
comma
1
rientra
illegalmente
nel
territorio
dello
Stato
prima
del
termine
previsto
dall'articolo
13,
comma
14,
la
sanzione
sostitutiva
è
revocata
dal
giudice
competente.
5.
Nei
confronti
dello
straniero,
identificato,
detenuto,
che
si
trova
in
taluna
delle
situazioni
indicate
nell'articolo
13,
comma
2,
che
deve
scontare
una
pena
detentiva,
anche
residua,
non
superiore
a
due
anni,
è
disposta
l'espulsione.
Essa
non
può
essere
disposta
nei
casi
in
cui
la
condanna
riguarda
uno
o
più
delitti
previsti
dall'articolo
407,
comma
2,
lettera
a),
del
codice
di
procedura
penale,
ovvero
i
delitti
previsti
dal
presente
testo
unico.
6.
Competente
a
disporre
l'espulsione
di
cui
al
comma
5
è
il
magistrato
di
sorveglianza,
che
decide
con
decreto
motivato,
senza
formalità,
acquisite
le
informazioni
degli
organi
di
polizia
sull'identità
e
sulla
nazionalità
dello
straniero.
Il
decreto
di
espulsione
è
comunicato
allo
straniero
che,
entro
il
termine
di
dieci
giorni,
può
proporre
opposizione
dinanzi
al
tribunale
di
sorveglianza.
Il
tribunale
decide
nel
termine
di
venti
giorni.
7.
L'esecuzione
del
decreto
di
espulsione
di
cui
al
comma
6
è
sospesa
fino
alla
decorrenza
dei
termini
di
impugnazione
o
della
decisione
del
tribunale
di
sorveglianza
e,
comunque,
lo
stato
di
detenzione
permane
fino
a
quando
non
siano
stati
acquisiti
i
necessari
documenti
di
viaggio.
L'espulsione
è
eseguita
dal
questore
competente
per
il
luogo
di
detenzione
dello
straniero
con
la
modalità
dell'accompagnamento
alla
frontiera
a
mezzo
della
forza
pubblica.
8.
La
pena
è
estinta
alla
scadenza
del
termine
di
dieci
anni
dall'esecuzione
dell'espulsione
di
cui
al
comma
5,
sempre
che
lo
straniero
non
sia
rientrato
illegittimamente
nel
territorio
dello
Stato.
In
tale
caso,
lo
stato
di
detenzione
è
ripristinato
e
riprende
l'esecuzione
della
pena.
9.
L'espulsione
a
titolo
di
sanzione
sostitutiva
o
alternativa
alla
detenzione
non
si
applica
ai
casi
di
cui
all'articolo
19".
Art.
16.
(Diritto
di
difesa)
1.
All'articolo
17,
comma
1,
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
dopo
le
parole:
"Lo
straniero"
sono
inserite
le
seguenti:
"parte
offesa
ovvero"
e
dopo
la
parola:
"richiesta"
sono
inserite
le
seguenti:
"della
parte
offesa
o".
Art.
17.
(Determinazione
dei
flussi
di
ingresso)
1.
All'articolo
21
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
1,
dopo
il
primo
periodo
è
inserito
il
seguente:
"Nello
stabilire
le
quote
i
decreti
prevedono
restrizioni
numeriche
all'ingresso
di
lavoratori
di
Stati
che
non
collaborano
adeguatamente
nel
contrasto
all'immigrazione
clandestina
o
nella
riammissione
di
propri
cittadini
destinatari
di
provvedimenti
di
rimpatrio";
b)
al
comma
1,
secondo
periodo,
dopo
le
parole:
"quote
riservate"
sono
inserite
le
seguenti:
"ai
lavoratori
di
origine
italiana
per
parte
di
almeno
uno
dei
genitori
fino
al
terzo
grado
in
linea
retta
di
ascendenza,
residenti
in
Paesi
non
comunitari,
che
chiedano
di
essere
inseriti
in
un
apposito
elenco,
costituito
presso
le
rappresentanze
diplomatiche
o
consolari,
contenente
le
qualifiche
professionali
dei
lavoratori
stessi,
nonchè";
c)
dopo
il
comma
4
sono
inseriti
i
seguenti:
"4-bis.
Il
decreto
annuale
ed
i
decreti
infrannuali
devono
altresì
essere
predisposti
in
base
ai
dati
sulla
effettiva
richiesta
di
lavoro
suddivisi
per
regioni
e
per
bacini
provinciali
di
utenza,
elaborati
dall'anagrafe
informatizzata,
istituita
presso
il
Ministero
del
lavoro
e
delle
politiche
sociali,
di
cui
al
comma
7.
Il
regolamento
di
attuazione
prevede
possibili
forme
di
collaborazione
con
altre
strutture
pubbliche
e
private,
nei
limiti
degli
ordinari
stanziamenti
di
bilancio.
4-ter.
Le
regioni
possono
trasmettere,
entro
il
30
novembre
di
ogni
anno,
alla
Presidenza
del
Consiglio
dei
ministri,
un
rapporto
sulla
presenza
e
sulla
condizione
degli
immigrati
extracomunitari
nel
territorio
regionale,
contenente
anche
le
indicazioni
previsionali
relative
ai
flussi
sostenibili
nel
triennio
successivo
in
rapporto
alla
capacità
di
assorbimento
del
tessuto
sociale
e
produttivo".
Art.
18.
(Lavoro
subordinato
a
tempo
determinato
e
indeterminato
e
lavoro
autonomo)
1.
L'articolo
22
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998
è
sostituito
dal
seguente:
"Art.
22.
-
(Lavoro
subordinato
a
tempo
determinato
e
indeterminato)
-
1.
In
ogni
provincia
è
istituito
presso
la
prefettura-ufficio
territoriale
del
Governo
uno
sportello
unico
per
l'immigrazione,
responsabile
dell'intero
procedimento
relativo
all'assunzione
di
lavoratori
subordinati
stranieri
a
tempo
determinato
ed
indeterminato.
2.
Il
datore
di
lavoro
italiano
o
straniero
regolarmente
soggiornante
in
Italia
che
intende
instaurare
in
Italia
un
rapporto
di
lavoro
subordinato
a
tempo
determinato
o
indeterminato
con
uno
straniero
residente
all'estero
deve
presentare
allo
sportello
unico
per
l'immigrazione
della
provincia
di
residenza
ovvero
di
quella
in
cui
ha
sede
legale
l'impresa,
ovvero
di
quella
ove
avrà
luogo
la
prestazione
lavorativa:
a)
richiesta
nominativa
di
nulla
osta
al
lavoro;
b)
idonea
documentazione
relativa
alle
modalità
di
sistemazione
alloggiativa
per
il
lavoratore
straniero;
c)
la
proposta
di
contratto
di
soggiorno
con
specificazione
delle
relative
condizioni,
comprensiva
dell'impegno
al
pagamento
da
parte
dello
stesso
datore
di
lavoro
delle
spese
di
ritorno
dello
straniero
nel
Paese
di
provenienza;
d)
dichiarazione
di
impegno
a
comunicare
ogni
variazione
concernente
il
rapporto
di
lavoro.
3.
Nei
casi
in
cui
non
abbia
una
conoscenza
diretta
dello
straniero,
il
datore
di
lavoro
italiano
o
straniero
regolarmente
soggiornante
in
Italia
può
richiedere,
presentando
la
documentazione
di
cui
alle
lettere
b)
e
c)
del
comma
2,
il
nulla
osta
al
lavoro
di
una
o
più
persone
iscritte
nelle
liste
di
cui
all'articolo
21,
comma
5,
selezionate
secondo
criteri
definiti
nel
regolamento
di
attuazione.
4.
Lo
sportello
unico
per
l'immigrazione
comunica
le
richieste
di
cui
ai
commi
2
e
3
al
centro
per
l'impiego
di
cui
all'articolo
4
del
decreto
legislativo
23
dicembre
1997,
n.
469,
competente
in
relazione
alla
provincia
di
residenza,
domicilio
o
sede
legale.
Il
centro
per
l'impiego
provvede
a
diffondere
le
offerte
per
via
telematica
agli
altri
centri
ed
a
renderle
disponibili
su
sito
INTERNET
o
con
ogni
altro
mezzo
possibile
ed
attiva
gli
eventuali
interventi
previsti
dall'articolo
2
del
decreto
legislativo
21
aprile
2000,
n.
181.
Decorsi
venti
giorni
senza
che
sia
stata
presentata
alcuna
domanda
da
parte
di
lavoratore
nazionale
o
comunitario,
anche
per
via
telematica,
il
centro
trasmette
allo
sportello
unico
richiedente
una
certificazione
negativa,
ovvero
le
domande
acquisite
comunicandole
altresì
al
datore
di
lavoro.
Ove
tale
termine
sia
decorso
senza
che
il
centro
per
l'impiego
abbia
fornito
riscontro,
lo
sportello
unico
procede
ai
sensi
del
comma
5.
5.
Lo
sportello
unico
per
l'immigrazione,
nel
complessivo
termine
massimo
di
quaranta
giorni
dalla
presentazione
della
richiesta,
a
condizione
che
siano
state
rispettate
le
prescrizioni
di
cui
al
comma
2
e
le
prescrizioni
del
contratto
collettivo
di
lavoro
applicabile
alla
fattispecie,
rilascia,
in
ogni
caso,
sentito
il
questore,
il
nulla
osta
nel
rispetto
dei
limiti
numerici,
quantitativi
e
qualitativi
determinati
a
norma
dell'articolo
3,
comma
4,
e
dell'articolo
21,
e,
a
richiesta
del
datore
di
lavoro,
trasmette
la
documentazione,
ivi
compreso
il
codice
fiscale,
agli
uffici
consolari,
ove
possibile
in
via
telematica.
Il
nulla
osta
al
lavoro
subordinato
ha
validità
per
un
periodo
non
superiore
a
sei
mesi
dalla
data
del
rilascio.
6.
Gli
uffici
consolari
del
Paese
di
residenza
o
di
origine
dello
straniero
provvedono,
dopo
gli
accertamenti
di
rito,
a
rilasciare
il
visto
di
ingresso
con
indicazione
del
codice
fiscale,
comunicato
dallo
sportello
unico
per
l'immigrazione.
Entro
otto
giorni
dall'ingresso,
lo
straniero
si
reca
presso
lo
sportello
unico
per
l'immigrazione
che
ha
rilasciato
il
nulla
osta
per
la
firma
del
contratto
di
soggiorno
che
resta
ivi
conservato
e,
a
cura
di
quest'ultimo,
trasmesso
in
copia
all'autorità
consolare
competente
ed
al
centro
per
l'impiego
competente.
7.
Il
datore
di
lavoro
che
omette
di
comunicare
allo
sportello
unico
per
l'immigrazione
qualunque
variazione
del
rapporto
di
lavoro
intervenuto
con
lo
straniero,
è
punito
con
la
sanzione
amministrativa
da
500
a
2.500
euro.
Per
l'accertamento
e
l'irrogazione
della
sanzione
è
competente
il
prefetto.
8.
Salvo
quanto
previsto
dall'articolo
23,
ai
fini
dell'ingresso
in
Italia
per
motivi
di
lavoro,
il
lavoratore
extracomunitario
deve
essere
munito
del
visto
rilasciato
dal
consolato
italiano
presso
lo
Stato
di
origine
o
di
stabile
residenza
del
lavoratore.
9.
Le
questure
forniscono
all'INPS,
tramite
collegamenti telematici,
le
informazioni
anagrafiche
relative
ai
lavoratori
extracomunitari
ai
quali
è
concesso
il
permesso
di
soggiorno
per
motivi
di
lavoro,
o
comunque
idoneo
per
l'accesso
al
lavoro,
e
comunicano
altresì
il
rilascio
dei
permessi
concernenti
i
familiari
ai
sensi
delle
disposizioni
di
cui
al
titolo IV;
l'INPS,
sulla
base
delle
informazioni
ricevute,
costituisce
un
"Archivio
anagrafico
dei
lavoratori
extracomunitari",
da
condividere
con
altre
amministrazioni
pubbliche;
lo
scambio
delle
informazioni
avviene
in
base
a
convenzione
tra
le
amministrazioni
interessate.
Le
stesse
informazioni
sono
trasmesse,
in
via
telematica,
a
cura
delle
questure,
all'ufficio
finanziario
competente
che
provvede
all'attribuzione
del
codice
fiscale.
10.
Lo
sportello
unico
per
l'immigrazione
fornisce
al
Ministero
del
lavoro
e
delle
politiche
sociali
il
numero
ed
il
tipo
di
nulla
osta
rilasciati
secondo
le
classificazioni
adottate
nei
decreti
di
cui
all'articolo
3,
comma
4.
11.
La
perdita
del
posto
di
lavoro
non
costituisce
motivo
di
revoca
del
permesso
di
soggiorno
al
lavoratore
extracomunitario
ed
ai
suoi
familiari
legalmente
soggiornanti.
Il
lavoratore
straniero
in
possesso
del
permesso
di
soggiorno
per
lavoro
subordinato
che
perde
il
posto
di
lavoro,
anche
per
dimissioni,
può
essere
iscritto
nelle
liste
di
collocamento
per
il
periodo
di
residua
validità
del
permesso
di
soggiorno,
e
comunque,
salvo
che
si
tratti
di
permesso
di
soggiorno
per
lavoro
stagionale,
per
un
periodo
non
inferiore
a
sei
mesi.
Il
regolamento
di
attuazione
stabilisce
le
modalità
di
comunicazione
ai
centri
per
l'impiego,
anche
ai
fini
dell'iscrizione
del
lavoratore
straniero
nelle
liste
di
collocamento
con
priorità
rispetto
a
nuovi
lavoratori
extracomunitari.
12.
Il
datore
di
lavoro
che
occupa
alle
proprie
dipendenze
lavoratori
stranieri
privi
del
permesso
di
soggiorno
previsto
dal
presente
articolo,
ovvero
il
cui
permesso
sia
scaduto
e
del
quale
non
sia
stato
chiesto,
nei
termini
di
legge,
il
rinnovo,
revocato
o
annullato,
è
punito
con
l'arresto
da
tre
mesi
ad
un
anno
e
con
l'ammenda
di
5.000
euro
per
ogni
lavoratore
impiegato.
13.
Salvo
quanto
previsto
per
i
lavoratori
stagionali
dall'articolo
25,
comma
5,
in
caso
di
rimpatrio
il
lavoratore
extracomunitario
conserva
i
diritti
previdenziali
e
di
sicurezza
sociale
maturati
e
può
goderne
indipendentemente
dalla
vigenza
di
un
accordo
di
reciprocità
al
verificarsi
della
maturazione
dei
requisiti
previsti
dalla
normativa
vigente,
al
compimento
del
sessantacinquesimo
anno
di
età,
anche
in
deroga
al
requisito
contributivo
minimo
previsto
dall'articolo
1,
comma
20,
della
legge
8
agosto
1995,
n.
335.
14.
Le
attribuzioni
degli
istituti
di
patronato
e
di
assistenza
sociale,
di
cui
alla
legge
30
marzo
2001,
n.
152,
sono
estese
ai
lavoratori
extracomunitari
che
prestino
regolare
attività
di
lavoro
in
Italia.
15.
I
lavoratori
italiani
ed
extracomunitari
possono
chiedere
il
riconoscimento
di
titoli
di
formazione
professionale
acquisiti
all'estero;
in
assenza
di
accordi
specifici,
il
Ministro
del
lavoro
e
delle
politiche
sociali,
sentita
la
commissione
centrale
per
l'impiego,
dispone
condizioni
e
modalità
di
riconoscimento
delle
qualifiche
per
singoli
casi.
Il
lavoratore
extracomunitario
può
inoltre
partecipare,
a
norma
del
presente
testo
unico,
a
tutti
i
corsi
di
formazione
e
di
riqualificazione
programmati
nel
territorio
della
Repubblica.
16.
Le
disposizioni
di
cui
al
presente
articolo
si
applicano
alle
regioni
a
statuto
speciale
e
alle
province
autonome
di
Trento
e
di
Bolzano
ai
sensi
degli
statuti
e
delle
relative
norme
di
attuazione".
2.
All'articolo
26,
comma
5,
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
"La
rappresentanza
diplomatica
o
consolare
rilascia,
altresì,
allo
straniero
la
certificazione
dell'esistenza
dei
requisiti
previsti
dal
presente
articolo
ai
fini
degli
adempimenti
previsti
dall'articolo
5,
comma
3-quater,
per
la
concessione
del
permesso
di
soggiorno
per
lavoro
autonomo".
Art.
19.
(Titoli
di
prelazione)
1.
L'articolo
23
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998
è
sostituito
dal
seguente:
"Art.
23.
-
(Titoli
di
prelazione)
-
1.
Nell'ambito
di
programmi
approvati,
anche
su
proposta
delle
regioni
e
delle
province
autonome,
dal
Ministero
del
lavoro
e
delle
politiche
sociali
e
dal
Ministero
dell'istruzione,
dell'università
e
della
ricerca
e
realizzati
anche
in
collaborazione
con
le
regioni,
le
province
autonome
e
altri
enti
locali,
organizzazioni
nazionali
degli
imprenditori
e
datori
di
lavoro
e
dei
lavoratori,
nonchè
organismi
internazionali
finalizzati
al
trasferimento
dei
lavoratori
stranieri
in
Italia
ed
al
loro
inserimento
nei
settori
produttivi
del
Paese,
enti
ed
associazioni
operanti
nel
settore
dell'immigrazione
da
almeno
tre
anni,
possono
essere
previste
attività
di
istruzione
e
di
formazione
professionale
nei
Paesi
di
origine.
2.
L'attività
di
cui
al
comma
1
è
finalizzata:
a)
all'inserimento
lavorativo
mirato
nei
settori
produttivi
italiani
che
operano
all'interno
dello
Stato;
b)
all'inserimento
lavorativo
mirato
nei
settori
produttivi
italiani
che
operano
all'interno
dei
Paesi
di
origine;
c)
allo
sviluppo
delle
attività
produttive
o
imprenditoriali
autonome
nei
Paesi
di
origine.
3.
Gli
stranieri
che
abbiano
partecipato
alle
attività
di
cui
al
comma
1
sono
preferiti
nei
settori
di
impiego
ai
quali
le
attività
si
riferiscono
ai
fini
della
chiamata
al
lavoro
di
cui
all'articolo
22,
commi
3,
4
e
5,
secondo
le
modalità
previste
nel
regolamento
di
attuazione
del
presente
testo
unico.
4.
Il
regolamento
di
attuazione
del
presente
testo
unico
prevede
agevolazioni
di
impiego
per
i
lavoratori
autonomi
stranieri
che
abbiano
seguito
i
corsi
di
cui
al
comma
1".
Art.
20.
(Lavoro
stagionale)
1.
L'articolo
24
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998
è
sostituito
dal
seguente:
"Art.
24.
-
(Lavoro
stagionale)
-
1.
Il
datore
di
lavoro
italiano
o
straniero
regolarmente
soggiornante
in
Italia,
o
le
associazioni
di
categoria
per
conto
dei
loro
associati,
che
intendano
instaurare
in
Italia
un
rapporto
di
lavoro
subordinato
a
carattere
stagionale
con
uno
straniero
devono
presentare
richiesta
nominativa
allo
sportello
unico
per
l'immigrazione
della
provincia
di
residenza
ai
sensi
dell'articolo
22.
Nei
casi
in
cui
il
datore
di
lavoro
italiano
o
straniero
regolarmente
soggiornante
o
le
associazioni
di
categoria
non
abbiano
una
conoscenza
diretta
dello
straniero,
la
richiesta,
redatta
secondo
le
modalità
previste
dall'articolo
22,
deve
essere
immediatamente
comunicata
al
centro
per
l'impiego
competente,
che
verifica
nel
termine
di
cinque
giorni
l'eventuale
disponibilità
di
lavoratori
italiani
o
comunitari
a
ricoprire
l'impiego
stagionale
offerto.
Si
applicano
le
disposizioni
di
cui
all'articolo
22,
comma
3.
2.
Lo
sportello
unico
per
l'immigrazione
rilascia
comunque
l'autorizzazione
nel
rispetto
del
diritto
di
precedenza
maturato,
decorsi
dieci
giorni
dalla
comunicazione
di
cui
al
comma
1
e
non
oltre
venti
giorni
dalla
data
di
ricezione
della
richiesta
del
datore
di
lavoro.
3.
L'autorizzazione
al
lavoro
stagionale
ha
validità
da
venti
giorni
ad
un
massimo
di
nove
mesi,
in
corrispondenza
della
durata
del
lavoro
stagionale
richiesto,
anche
con
ri-
ferimento
all'accorpamento
di
gruppi
di
lavori
di
più
breve
periodo
da
svolgere
presso
diversi
datori
di
lavoro.
4.
Il
lavoratore
stagionale,
ove
abbia
rispettato
le
condizioni
indicate
nel
permesso
di
soggiorno
e
sia
rientrato
nello
Stato
di
provenienza
alla
scadenza
del
medesimo,
ha
diritto
di
precedenza
per
il
rientro
in
Italia
nell'anno
successivo
per
ragioni
di
lavoro
stagionale,
rispetto
ai
cittadini
del
suo
stesso
Paese
che
non
abbiano
mai
fatto
regolare
ingresso
in
Italia
per
motivi
di
lavoro.
Può,
inoltre,
convertire
il
permesso
di
soggiorno
per
lavoro
stagionale
in
permesso
di
soggiorno
per
lavoro
subordinato
a
tempo
determinato
o
indeterminato,
qualora
se
ne
verifichino
le
condizioni.
5.
Le
commissioni
regionali
tripartite,
di
cui
all'articolo
4,
comma
1,
del
decreto
legislativo
23
dicembre
1997,
n.
469,
possono
stipulare
con
le
organizzazioni
sindacali
maggiormente
rappresentative
a
livello
regionale
dei
lavoratori
e
dei
datori
di
lavoro,
con
le
regioni
e
con
gli
enti
locali,
apposite
convenzioni
dirette
a
favorire
l'accesso
dei
lavoratori
stranieri
ai
posti
di
lavoro
stagionale.
Le
convenzioni
possono
individuare
il
trattamento
economico
e
normativo,
comunque
non
inferiore
a
quello
previsto
per
i
lavoratori
italiani
e
le
misure
per
assicurare
idonee
condizioni
di
lavoro
della
manodopera,
nonchè
eventuali
incentivi
diretti
o
indiretti
per
favorire
l'attivazione
dei
flussi
e
dei
deflussi
e
le
misure
complementari
relative
all'accoglienza.
6.
Il
datore
di
lavoro
che
occupa
alle
sue
dipendenze,
per
lavori
di
carattere
stagionale,
uno
o
più
stranieri
privi
del
permesso
di
soggiorno
per
lavoro
stagionale,
ovvero
il
cui
permesso
sia
scaduto,
revocato
o
annullato,
è
punito
ai
sensi
dell'articolo
22,
comma
12".
Art.
21.
(Ingresso
e
soggiorno
per
lavoro
autonomo)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
26,
dopo
il
comma
7,
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente:
"7-bis.
La
condanna
con
provvedimento
irrevocabile
per
alcuno
dei
reati
previsti
dalle
disposizioni
del
Titolo III,
Capo III,
Sezione II,
della
legge
22
aprile
1941,
n.
633,
e
successive
modificazioni,
relativi
alla
tutela
del
diritto
di
autore,
e
dagli
articoli
473
e
474
del
codice
penale
comporta
la
revoca
del
permesso
di
soggiorno
rilasciato
allo
straniero
e
l'espulsione
del
medesimo
con
accompagnamento
alla
frontiera
a
mezzo
della
forza
pubblica".
Art.
22.
(Attività
sportive)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
27,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
1,
dopo
la
lettera
r)
è
aggiunta
la
seguente:
"r-bis)
infermieri
professionali
assunti
presso
strutture
sanitarie
pubbliche
e
private;";
b)
dopo
il
comma
5
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente:
"5-bis.
Con
decreto
del
Ministro
per
i
beni
e
le
attività
culturali,
su
proposta
del
Comitato
olimpico
nazionale
italiano
(CONI),
sentiti
i
Ministri
dell'interno
e
del
lavoro
e
delle
politiche
sociali,
è
determinato
il
limite
massimo
annuale
d'ingresso
degli
sportivi
stranieri
che
svolgono
attività
sportiva
a
titolo
professionistico
o
comunque
retribuita,
da
ripartire
tra
le
federazioni
sportive
nazionali.
Tale
ripartizione
è
effettuata
dal
CONI
con
delibera
da
sottoporre
all'approvazione
del
Ministro
vigilante.
Con
la
stessa
delibera
sono
stabiliti
i
criteri
generali
di
assegnazione
e
di
tesseramento
per
ogni
stagione
agonistica
anche
al
fine
di
assicurare
la
tutela
dei
vivai
giovanili".
Art.
23.
(Ricongiungimento
familiare)
1.
All'articolo
29
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
1:
1)
dopo
la
lettera
b)
è
inserita
la
seguente:
"b-bis)
figli
maggiorenni
a
carico,
qualora
non
possano
per
ragioni
oggettive
provvedere
al
proprio
sostentamento
a
causa
del
loro
stato
di
salute
che
comporti
invalidità
totale";
2)
alla
lettera
c),
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
"qualora
non
abbiano
altri
figli
nel
Paese
di
origine
o
di
provenienza
ovvero
genitori
ultrasessantacinquenni
qualora
gli
altri
figli
siano
impossibilitati
al
loro
sostentamento
per
documentati
gravi
motivi
di
salute";
3)
la
lettera
d)
è
abrogata;
b)
i
commi
7,
8
e
9
sono
sostituiti
dai
seguenti:
"7.
La
domanda
di
nulla
osta
al
ricongiungimento
familiare,
corredata
della
prescritta
documentazione
compresa
quella
attestante
i
rapporti
di
parentela,
coniugio
e
la
minore
età,
autenticata
dall'autorità
consolare
italiana,
è
presentata
allo
sportello
unico
per
l'immigrazione
presso
la
prefettura-ufficio
territoriale
del
Governo
competente
per
il
luogo
di
dimora
del
richiedente,
la
quale
ne
rilascia
copia
contrassegnata
con
timbro
datario
e
sigla
del
dipendente
incaricato
del
ricevimento.
L'ufficio,
verificata,
anche
mediante
accertamenti
presso
la
questura
competente,
l'esistenza
dei
requisiti
di
cui
al
presente
articolo,
emette
il
provvedimento
richiesto,
ovvero
un
provvedimento
di
diniego
del
nulla
osta.
8.
Trascorsi
novanta
giorni
dalla
richiesta
del
nulla
osta,
l'interessato
può
ottenere
il
visto
di
ingresso
direttamente
dalle
rappresentanze
diplomatiche
e
consolari
italiane,
dietro
esibizione
della
copia
degli
atti
contrassegnata
dallo
sportello
unico
per
l'immigrazione,
da
cui
risulti
la
data
di
presentazione
della
domanda
e
della
relativa
documentazione.
9.
Le
rappresentanze
diplomatiche
e
consolari
italiane
rilasciano
altresì
il
visto
di
ingresso
al
seguito
nei
casi
previsti
dal
comma
5".
Art.
24.
(Permesso
di
soggiorno
per
motivi
familiari)
1.
All'articolo
30
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
al
comma
5,
prima
delle
parole:
"In
caso
di
separazione",
sono
inserite
le
seguenti:
"In
caso
di
morte
del
familiare
in
possesso
dei
requisiti
per
il
ricongiungimento
e".
Art.
25.
(Minori
affidati
al
compimento
della
maggiore
età)
1.
All'articolo
32
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
dopo
il
comma
1
sono
aggiunti
i
seguenti:
"1-bis.
Il
permesso
di
soggiorno
di
cui
al
comma
1
può
essere
rilasciato
per
motivi
di
studio,
di
accesso
al
lavoro
ovvero
di
lavoro
subordinato
o
autonomo,
al
compimento
della
maggiore
età,
semprechè
non
sia
intervenuta
una
decisione
del
Comitato
per
i
minori
stranieri
di
cui
all'articolo
33,
ai
minori
stranieri
non
accompagnati
che
siano
stati
ammessi
per
un
periodo
non
inferiore
a
due
anni
in
un
progetto
di
integrazione
sociale
e
civile
gestito
da
un
ente
pubblico
o
privato
che
abbia
rappresentanza
nazionale
e
che
comunque
sia
iscritto
nel
registro
istituito
presso
la
Presidenza
del
Consiglio
dei
ministri
ai
sensi
dell'articolo
52
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
31
agosto
1999,
n.
394.
1-ter.
L'ente
gestore
dei
progetti
deve
garantire
e
provare
con
idonea
documentazione,
al
momento
del
compimento
della
maggiore
età
del
minore
straniero
di
cui
al
comma
1-bis,
che
l'interessato
si
trova
sul
territorio
nazionale
da
non
meno
di
tre
anni,
che
ha
seguito
il
progetto
per
non
meno
di
due
anni,
ha
la
disponibilità
di
un
alloggio
e
frequenta
corsi
di
studio
ovvero
svolge
attività
lavorativa
retribuita
nelle
forme
e
con
le
modalità
previste
dalla
legge
italiana,
ovvero
è
in
possesso
di
contratto
di
lavoro
anche
se
non
ancora
iniziato.
1-quater.
Il
numero
dei
permessi
di
soggiorno
rilasciati
ai
sensi
del
presente
articolo
è
portato
in
detrazione
dalle
quote
di
ingresso
definite
annualmente
nei
decreti
di
cui
all'articolo
3,
comma
4".
Art.
26.
(Accesso
ai
corsi
delle
università)
1.
Il
comma
5
dell'articolo
39
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998
è
sostituito
dal
seguente:
"5.
È
comunque
consentito
l'accesso
ai
corsi
universitari,
a
parità
di
condizioni
con
gli
studenti
italiani,
agli
stranieri
titolari
di
carta
di
soggiorno,
ovvero
di
permesso
di
soggiorno
per
lavoro
subordinato
o
per
lavoro
autonomo,
per
motivi
familiari,
per
asilo
politico,
per
asilo
umanitario,
o
per
motivi
religiosi,
ovvero
agli
stranieri
regolarmente
soggiornanti
da
almeno
un
anno
in
possesso
di
titolo
di
studio
superiore
conseguito
in
Italia,
nonchè
agli
stranieri,
ovunque
residenti,
che
sono
titolari
dei
diplomi
finali
delle
scuole
italiane
all'estero
o
delle
scuole
straniere
o
internazionali,
funzionanti
in
Italia
o
all'estero,
oggetto
di
intese
bilaterali
o
di
normative
speciali
per
il
riconoscimento
dei
titoli
di
studio
e
soddisfino
le
condizioni
generali
richieste
per
l'ingresso
per
studio".
Art.
27.
(Centri
di
accoglienza
e
accesso
all'abitazione)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
40,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
1,
l'ultimo
periodo
è
soppresso;
b)
dopo
il
comma
1
è
inserito
il
seguente:
"1-bis.
L'accesso
alle
misure
di
integrazione
sociale
è
riservato
agli
stranieri
non
appartenenti
a
Paesi
dell'Unione
europea
che
dimostrino
di
essere
in
regola
con
le
norme
che
disciplinano
il
soggiorno
in
Italia
ai
sensi
del
presente
testo
unico
e
delle
leggi
e
regolamenti
vigenti
in
materia";
c)
il
comma
5
è
abrogato;
d)
il
comma
6
è
sostituito
dal
seguente:
"6.
Gli
stranieri
titolari
di
carta
di
soggiorno
e
gli
stranieri
regolarmente
soggiornanti
in
possesso
di
permesso
di
soggiorno
almeno
biennale
e
che
esercitano
una
regolare
attività
di
lavoro
subordinato
o
di
lavoro
autonomo
hanno
diritto
di
accedere,
in
condizioni
di
parità
con
i
cittadini
italiani,
agli
alloggi
di
edilizia
residenziale
pubblica
e
ai
servizi
di
intermediazione
delle
agenzie
sociali
eventualmente
predisposte
da
ogni
regione
o
dagli
enti
locali
per
agevolare
l'accesso
alle
locazioni
abitative
e
al
credito
agevolato
in
materia
di
edilizia,
recupero,
acquisto
e
locazione
della
prima
casa
di
abitazione".
Art.
28.
(Aggiornamenti
normativi)
1.
Nel
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
ovunque
ricorrano,
le
parole:
"ufficio
periferico
del
Ministero
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale"
sono
sostituite
dalle
seguenti:
"prefettura-ufficio
territoriale
del
Governo"
e
le
parole:
"il
pretore"
sono
sostituite
dalle
seguenti:
"il
tribunale
in
composizione
monocratica".
2.
All'articolo
25
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
il
primo
periodo
del
comma
5
è
sostituito
dal
seguente:
"Ai
contributi
di
cui
al
comma
1,
lettera
a),
si
applicano
le
disposizioni
dell'articolo
22,
comma
13,
concernenti
il
trasferimento
degli
stessi
all'istituto
o
ente
assicuratore
dello
Stato
di
provenienza".
3.
All'articolo
26
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
nel
comma
3,
le
parole
da:
"o
di
corrispondente
garanzia"
fino
alla
fine
del
comma
sono
soppresse.
Art.
29.
(Matrimoni
contratti
al
fine
di
eludere
le
norme
sull'ingresso
e
sul
soggiorno
dello
straniero)
1.
Al
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
all'articolo
30,
dopo
il
comma
1,
è
inserito
il
seguente:
"1-bis.
Il
permesso
di
soggiorno
nei
casi
di
cui
al
comma
1,
lettera
b),
è
immediatamente
revocato
qualora
sia
accertato
che
al
matrimonio
non
è
seguita
l'effettiva
convivenza
salvo
che
dal
matrimonio
sia
nata
prole".
Art.
30.
(Misure
di
potenziamento
delle
rappresentanze
diplomatiche
e
degli
uffici
consolari)
1.
Al
fine
di
provvedere
alle
straordinarie
esigenze
di
servizio
connesse
con
l'attuazione
delle
misure
previste
dalla
presente
legge,
e
nelle
more
del
completamento
degli
organici
del
Ministero
degli
affari
esteri
mediante
ricorso
alle
ordinarie
procedure
di
assunzione
del
personale,
le
rappresentanze
diplomatiche
e
gli
uffici
consolari
di
prima
categoria
possono
assumere,
previa
autorizzazione
dell'Amministrazione
centrale,
personale
con
contratto
temporaneo
della
durata
di
sei
mesi,
nel
limite
complessivo
di
ottanta
unità,
anche
in
deroga
ai
limiti
del
contingente
di
cui
all'articolo
152,
primo
comma,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
5
gennaio
1967,
n.
18,
e
successive
modificazioni.
Per
le
stesse
esigenze
il
contratto
può
essere
rinnovato
per
due
ulteriori
successivi
periodi
di
sei
mesi,
anche
in
deroga
al
limite
temporale
di
cui
all'articolo
153,
secondo
e
terzo
comma,
del
citato
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
n.
18
del
1967.
Le
suddette
unità
di
personale
sono
destinate
a
svolgere
mansioni
amministrative
ordinarie
nelle
predette
sedi
all'estero.
Nelle
medesime
sedi
un
corrispondente
numero
di
unità
di
personale
di
ruolo
appartenente
alle
aree
funzionali
è
conseguentemente
adibito
all'espletamento
di
funzioni
istituzionali
in
materia
di
immigrazione
ed
asilo,
nonchè
di
rilascio
dei
visti
di
ingresso.
2.
Per
l'assunzione
del
personale
di
cui
al
comma
1
si
applicano
le
procedure
previste
per
il
personale
temporaneo
di
cui
all'articolo
153
del
citato
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
n.
18
del
1967.
Capo
II
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
ASILO
Art.
31.
(Permesso
di
soggiorno
per
i
richiedenti
asilo)
1.
L'ultimo
periodo
del
comma
5
dell'articolo
1
del
decreto-legge
30
dicembre
1989,
n.
416,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
28
febbraio
1990,
n.
39,
è
sostituito
dal
seguente:
"Il
questore
territorialmente
competente,
quando
non
ricorrano
le
ipotesi
previste
negli
articoli
1-bis
e
1-ter,
rilascia,
su
richiesta,
un
permesso
di
soggiorno
temporaneo
valido
fino
alla
definizione
della
procedura
di
riconoscimento".
Art.
32.
(Procedura
semplificata)
1.
Al
decreto-legge
30
dicembre
1989,
n.
416,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
28
febbraio
1990,
n.
39,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
1,
il
comma
7
è
abrogato;
b)
dopo
l'articolo
1
sono
inseriti
i
seguenti:
"Art.
1-bis.
-
(Casi
di
trattenimento)
-
1.
Il
richiedente
asilo
non
può
essere
trattenuto
al
solo
fine
di
esaminare
la
domanda
di
asilo
presentata.
Esso
può,
tuttavia,
essere
trattenuto
per
il
tempo
strettamente
necessario
alla
definizione
delle
autorizzazioni
alla
permanenza
nel
territorio
dello
Stato
in
base
alle
disposizioni
del
testo
unico
delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dell'immigrazione
e
norme
sulla
condizione
dello
straniero,
di
cui
al
decreto
legislativo
25
luglio
1998,
n.
286,
nei
seguenti
casi:
a)
per
verificare
o
determinare
la
sua
nazionalità
o
identità,
qualora
egli
non
sia
in
possesso
dei
documenti
di
viaggio
o
d'identità,
oppure
abbia,
al
suo
arrivo
nello
Stato,
presentato
documenti
risultati
falsi;
b)
per
verificare
gli
elementi
su
cui
si
basa
la
domanda
di
asilo,
qualora
tali
elementi
non
siano
immediatamente
disponibili;
c)
in
dipendenza
del
procedimento
concernente
il
riconoscimento
del
diritto
ad
essere
ammesso
nel
territorio
dello
Stato.
2.
Il
trattenimento
deve
sempre
essere
disposto
nei
seguenti
casi:
a)
a
seguito
della
presentazione
di
una
domanda
di
asilo
presentata
dallo
straniero
fermato
per
avere
eluso
o
tentato
di
eludere
il
controllo
di
frontiera
o
subito
dopo,
o,
comunque,
in
condizioni
di
soggiorno
irregolare;
b)
a
seguito
della
presentazione
di
una
domanda
di
asilo
da
parte
di
uno
straniero
già
destinatario
di
un
provvedimento
di
espulsione
o
respingimento.
3.
Il
trattenimento
previsto
nei
casi
di
cui
al
comma
1,
lettere
a),
b)
e
c),
e
nei
casi
di
cui
al
comma
2,
lettera
a),
è
attuato
nei
centri
di
identificazione
secondo
le
norme
di
apposito
regolamento.
Il
medesimo
regolamento
determina
il
numero,
le
caratteristiche
e
le
modalità
di
gestione
di
tali
strutture
e
tiene
conto
degli
atti
adottati
dall'Alto
Commissariato
delle
Nazioni
Unite
per
i
rifugiati
(ACNUR),
dal
Consiglio
d'Europa
e
dall'Unione
europea.
Nei
centri
di
identificazione
sarà
comunque
consentito
l'accesso
ai
rappresentanti
dell'ACNUR.
L'accesso
sarà
altresì
consentito
agli
avvocati
e
agli
organismi
ed
enti
di
tutela
dei
rifugiati
con
esperienza
consolidata
nel
settore,
autorizzati
dal
Ministero
dell'interno.
4.
Per
il
trattenimento
di
cui
al
comma
2,
lettera
b),
si
osservano
le
norme
di
cui
all'articolo
14
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
25
luglio
1998,
n.
286.
Nei
centri
di
permanenza
temporanea
e
assistenza
di
cui
al
medesimo
articolo
14
sarà
comunque
consentito
l'accesso
ai
rappresentanti
dell'ACNUR.
L'accesso
sarà
altresì
consentito
agli
avvocati
e
agli
organismi
ed
enti
di
tutela
dei
rifugiati
con
esperienza
consolidata
nel
settore,
autorizzati
dal
Ministero
dell'interno.
5.
Allo
scadere
del
periodo
previsto
per
la
procedura
semplificata
di
cui
all'articolo
1-ter,
e
qualora
la
stessa
non
si
sia
ancora
conclusa,
allo
straniero
è
concesso
un
permesso
di
soggiorno
temporaneo
fino
al
termine
della
procedura
stessa.
Art.
1-ter.
-
(Procedura
semplificata)
-
1.
Nei
casi
di
cui
alle
lettere
a)
e
b)
del
comma
2
dell'articolo
1-bis
è
istituita
la
procedura
semplificata
per
la
definizione
della
istanza
di
riconoscimento
dello
status
di
rifugiato
secondo
le
modalità
di
cui
ai
commi
da
2
a
6.
2.
Appena
ricevuta
la
richiesta
di
riconoscimento
dello
status
di
rifugiato
di
cui
all'articolo
1-bis,
comma
2,
lettera
a),
il
questore
competente
per
il
luogo
in
cui
la
richiesta
è
stata
presentata
dispone
il
trattenimento
dello
straniero
interessato
in
uno
dei
centri
di
identificazione
di
cui
all'articolo
1-bis,
comma
3.
Entro
due
giorni
dal
ricevimento
dell'istanza,
il
questore
provvede
alla
trasmissione
della
documentazione
necessaria
alla
commissione
territoriale
per
il
riconoscimento
dello
status
di
rifugiato
che,
entro
quindici
giorni
dalla
data
di
ricezione
della
documentazione,
provvede
all'audizione.
La
decisione
è
adottata
entro
i
successivi
tre
giorni.
3.
Appena
ricevuta
la
richiesta
di
riconoscimento
dello
status
di
rifugiato
di
cui
all'articolo
1-bis,
comma
2,
lettera
b),
il
questore
competente
per
il
luogo
in
cui
la
richiesta
è
stata
presentata
dispone
il
trattenimento
dello
straniero
interessato
in
uno
dei
centri
di
permanenza
temporanea
di
cui
all'articolo
14
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
25
luglio
1998,
n.
286;
ove
già
sia
in
corso
il
trattenimento,
il
questore
chiede
al
tribunale
in
composizione
monocratica
la
proroga
del
periodo
di
trattenimento
per
ulteriori
trenta
giorni
per
consentire
l'espletamento
della
procedura
di
cui
al
presente
articolo.
Entro
due
giorni
dal
ricevimento
dell'istanza,
il
questore
provvede
alla
trasmissione
della
documentazione
necessaria
alla
commissione
territoriale
per
il
riconoscimento
dello
status
di
rifugiato
che,
entro
quindici
giorni
dalla
data
di
ricezione
della
documentazione,
provvede
all'audizione.
La
decisione
è
adottata
entro
i
successivi
tre
giorni.
4.
L'allontanamento
non
autorizzato
dai
centri
di
cui
all'articolo
1-bis,
comma
3,
equivale
a
rinuncia
alla
domanda.
5.
Lo
Stato
italiano
è
competente
all'esame
delle
domande
di
riconoscimento
dello
status
di
rifugiato
di
cui
al
presente
articolo,
ove
i
tempi
non
lo
consentano,
ai
sensi
della
Convenzione
di
Dublino
ratificata
ai
sensi
della
legge
23
dicembre
1992,
n.
523.
6.
La
commissione
territoriale,
integrata
da
un
componente
della
Commissione
nazionale
per
il
diritto
di
asilo,
procede,
entro
dieci
giorni,
al
riesame
delle
decisioni
su
richiesta
adeguatamente
motivata
dello
straniero
di
cui
è
disposto
il
trattenimento
in
uno
dei
centri
di
identificazione
di
cui
all'articolo
1-bis,
comma
3.
La
richiesta
va
presentata
alla
commissione
territoriale
entro
cinque
giorni
dalla
comunicazione
della
decisione.
L'eventuale
ricorso
avverso
la
decisione
della
commissione
territoriale
è
presentato
al
tribunale
in
composizione
monocratica
territorialmente
competente
entro
quindici
giorni,
anche
dall'estero
tramite
le
rappresentanze
diplomatiche.
Il
ricorso
non
sospende
il
provvedimento
di
allontanamento
dal
territorio
nazionale;
il
richiedente
asilo
può
tuttavia
chiedere
al
prefetto
competente
di
essere
autorizzato
a
rimanere
sul
territorio
nazionale
fino
all'esito
del
ricorso.
La
decisione
di
rigetto
del
ricorso
è
immediatamente
esecutiva.
Art.
1-quater.
-
(Commissioni
territoriali)
-
1.
Presso
le
prefetture-uffici
territoriali
del
Governo
indicati
con
il
regolamento
di
cui
all'articolo
1-bis,
comma
3,
sono
istituite
le
commissioni
territoriali
per
il
riconoscimento
dello
status
di
rifugiato.
Le
predette
commissioni,
nominate
con
decreto
del
Ministro
dell'interno,
sono
presiedute
da
un
funzionario
della
carriera
prefettizia
e
composte
da
un
funzionario
della
Polizia
di
Stato,
da
un
rappresentante
dell'ente
territoriale
designato
dalla
Conferenza
Stato-città
ed
autonomie
locali
e
da
un
rappresentante
dell'ACNUR.
Per
ciascun
componente
deve
essere
previsto
un
componente
supplente.
Tali
commissioni
possono
essere
integrate,
su
richiesta
del
Presidente
della
Commissione
centrale
per
il
riconoscimento
dello
status
di
rifugiato
prevista
dall'articolo
2
del
regolamento
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
15
maggio
1990,
n.
136,
da
un
funzionario
del
Ministero
degli
affari
esteri
con
la
qualifica
di
componente
a
tutti
gli
effetti,
ogni
volta
che
sia
necessario,
in
relazione
a
particolari
afflussi
di
richiedenti
asilo,
in
ordine
alle
domande
dei
quali
occorra
disporre
di
particolari
elementi
di
valutazione
in
merito
alla
situazione
dei
Paesi
di
provenienza
di
competenza
del
Ministero
degli
affari
esteri.
In
caso
di
parità,
prevale
il
voto
del
Presidente.
Ove
necessario,
in
relazione
a
particolari
afflussi
di
richiedenti
asilo,
le
commissioni
possono
essere
composte
da
personale
posto
in
posizione
di
distacco
o
di
collocamento
a
riposo.
La
partecipazione
del
personale
di
cui
al
precedente
periodo
ai
lavori
delle
commissioni
non
comporta
la
corresponsione
di
compensi
o
di
indennità
di
qualunque
natura.
2.
Entro
due
giorni
dal
ricevimento
dell'istanza,
il
questore
provvede
alla
trasmissione
della
documentazione
necessaria
alla
commissione
territoriale
per
il
riconoscimento
dello
status
di
rifugiato
che
entro
trenta
giorni
provvede
all'audizione.
La
decisione
è
adottata
entro
i
successivi
tre
giorni.
3.
Durante
lo
svolgimento
dell'audizione,
ove
necessario,
le
commissioni
territoriali
si
avvalgono
di
interpreti.
Del
colloquio
con
il
richiedente
viene
redatto
verbale.
Le
decisioni
sono
adottate
con
atto
scritto
e
motivato.
Le
stesse
verranno
comunicate
al
richiedente,
unitamente
all'informazione
sulle
modalità
di
impugnazione,
nelle
forme
previste
dall'articolo
2,
comma
6,
del
testo
unico
delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dell'immigrazione
e
norme
sulla
condizione
dello
straniero,
di
cui
al
decreto
legislativo
25
luglio
1998,
n.
286.
4.
Nell'esaminare
la
domanda
di
asilo
le
commissioni
territoriali
valutano
per
i
provvedimenti
di
cui
all'articolo
5,
comma
6,
del
citato
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
le
conseguenze
di
un
rimpatrio
alla
luce
degli
obblighi
derivanti
dalle
convenzioni
internazionali
di
cui
l'Italia
è
firmataria
e,
in
particolare,
dell'articolo
3
della
Convenzione
europea
per
la
salvaguardia
dei
diritti
dell'uomo
e
delle
libertà
fondamentali,
ratificata
ai
sensi
della
legge
4
agosto
1955,
n.
848.
5.
Avverso
le
decisioni
delle
commissioni
territoriali
è
ammesso
ricorso
al
tribunale
ordinario
territorialmente
competente
che
decide
ai
sensi
dell'articolo
1-ter,
comma
6.
Art.
1-quinquies.
-
(Commissione
nazionale
per
il
diritto
di
asilo)
-
1.
La
Commissione
centrale
per
il
riconoscimento
dello
status
di
rifugiato
prevista
dall'articolo
2
del
regolamento
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
15
maggio
1990,
n.
136,
è
trasformata
in
Commissione
nazionale
per
il
diritto
di
asilo,
di
seguito
denominata
"Commissione
nazionale",
nominata
con
decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
su
proposta
congiunta
dei
Ministri
dell'interno
e
degli
affari
esteri.
La
Commissione
è
presieduta
da
un
prefetto
ed
è
composta
da
un
dirigente
in
servizio
presso
la
Presidenza
del
Consiglio
dei
ministri,
da
un
funzionario
della
carriera
diplomatica,
da
un
funzionario
della
carriera
prefettizia
in
servizio
presso
il
Dipartimento
per
le
libertà
civili
e
l'immigrazione
e
da
un
dirigente
del
Dipartimento
della
pubblica
sicurezza.
Alle
riunioni
partecipa
un
rappresentante
del
delegato
in
Italia
dell'ACNUR.
Ciascuna
amministrazione
designa,
altresì,
un
supplente.
La
Commissione
nazionale,
ove
necessario,
può
essere
articolata
in
sezioni
di
analoga
composizione.
2.
La
Commissione
nazionale
ha
compiti
di
indirizzo
e
coordinamento
delle
commissioni
territoriali,
di
formazione
e
aggiornamento
dei
componenti
delle
medesime
commissioni,
di
raccolta
di
dati
statistici
oltre
che
poteri
decisionali
in
tema
di
revoche
e
cessazione
degli
status
concessi.
3.
Con
il
regolamento
di
cui
all'articolo
1-bis,
comma
3,
sono
stabilite
le
modalità
di
funzionamento
della
Commissione
nazionale
e
di
quelle
territoriali.
Art.
1-sexies.
-
(Sistema
di
protezione
per
richiedenti
asilo
e
rifugiati)
-
1.
Gli
enti
locali
che
prestano
servizi
finalizzati
all'accoglienza
dei
richiedenti
asilo
e
alla
tutela
dei
rifugiati
e
degli
stranieri
destinatari
di
altre
forme
di
protezione
umanitaria
possono
accogliere
nell'ambito
dei
servizi
medesimi
il
richiedente
asilo
privo
di
mezzi
di
sussistenza
nel
caso
in
cui
non
ricorrano
le
ipotesi
previste
dagli
articoli
1-bis
e
1-ter.
2.
Il
Ministro
dell'interno,
con
proprio
decreto,
sentita
la
Conferenza
unificata
di
cui
all'articolo
8
del
decreto
legislativo
28
agosto
1997,
n.
281,
provvede
annualmente,
e
nei
limiti
delle
risorse
del
Fondo
di
cui
all'articolo
1-septies,
al
sostegno
finanziario
dei
servizi
di
accoglienza
di
cui
al
comma
1,
in
misura
non
superiore
all'80
per
cento
del
costo
complessivo
di
ogni
singola
iniziativa
territoriale.
3.
In
fase
di
prima
attuazione,
il
decreto
di
cui
al
comma
2:
a)
stabilisce
le
linee
guida
e
il
formulario
per
la
presentazione
delle
domande
di
contributo,
i
criteri
per
la
verifica
della
corretta
gestione
dello
stesso
e
le
modalità
per
la
sua
eventuale
revoca;
b)
assicura,
nei
limiti
delle
risorse
finanziarie
del
Fondo
di
cui
all'articolo
1-septies,
la
continuità
degli
interventi
e
dei
servizi
già
in
atto,
come
previsti
dal
Fondo
europeo
per
i
rifugiati;
c)
determina,
nei
limiti
delle
risorse
finanziarie
del
Fondo
di
cui
all'articolo
1-septies,
le
modalità
e
la
misura
dell'erogazione
di
un
contributo
economico
di
prima
assistenza
in
favore
del
richiedente
asilo
che
non
rientra
nei
casi
previsti
dagli
articoli
1-bis
e
1-ter
e
che
non
è
accolto
nell'ambito
dei
servizi
di
accoglienza
di
cui
al
comma
1.
4.
Al
fine
di
razionalizzare
e
ottimizzare
il
sistema
di
protezione
del
richiedente
asilo,
del
rifugiato
e
dello
straniero
con
permesso
umanitario
di
cui
all'articolo
18
del
testo
unico
delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dell'immigrazione
e
norme
sulla
condizione
dello
straniero,
di
cui
al
decreto
legislativo
25
luglio
1998,
n.
286,
e
di
facilitare
il
coordinamento,
a
livello
nazionale,
dei
servizi
di
accoglienza
territoriali,
il
Ministero
dell'interno
attiva,
sentiti
l'Associazione
nazionale
dei
comuni
italiani
(ANCI)
e
l'ACNUR,
un
servizio
centrale
di
informazione,
promozione,
consulenza,
monitoraggio
e
supporto
tecnico
agli
enti
locali
che
prestano
i
servizi
di
accoglienza
di
cui
al
comma
1.
Il
servizio
centrale
è
affidato,
con
apposita
convenzione,
all'ANCI.
5.
Il
servizio
centrale
di
cui
al
comma
4
provvede
a:
a)
monitorare
la
presenza
sul
territorio
dei
richiedenti
asilo,
dei
rifugiati
e
degli
stranieri
con
permesso
umanitario;
b)
creare
una
banca
dati
degli
interventi
realizzati
a
livello
locale
in
favore
dei
richiedenti
asilo
e
dei
rifugiati;
c)
favorire
la
diffusione
delle
informazioni
sugli
interventi;
d)
fornire
assistenza
tecnica
agli
enti
locali,
anche
nella
predisposizione
dei
servizi
di
cui
al
comma
1;
e)
promuovere
e
attuare,
d'intesa
con
il
Ministero
degli
affari
esteri,
programmi
di
rimpatrio
attraverso
l'Organizzazione
internazionale
per
le
migrazioni
o
altri
organismi,
nazionali
o
internazionali,
a
carattere
umanitario.
6.
Le
spese
di
funzionamento
e
di
gestione
del
servizio
centrale
sono
finanziate
nei
limiti
delle
risorse
del
Fondo
di
cui
all'articolo
1-septies.
Art.
1-septies.
-
(Fondo
nazionale
per
le
politiche
e
i
servizi
dell'asilo)
-
1.
Ai
fini
del
finanziamento
delle
attività
e
degli
interventi
di
cui
all'articolo
1-sexies,
presso
il
Ministero
dell'interno,
è
istituito
il
Fondo
nazionale
per
le
politiche
e
i
servizi
dell'asilo,
la
cui
dotazione
è
costituita
da:
a)
le
risorse
iscritte
nell'unità
previsionale
di
base
4.1.2.5
"Immigrati,
profughi
e
rifugiati"
-
capitolo
2359
-
dello
stato
di
previsione
del
Ministero
dell'interno
per
l'anno
2002,
già
destinate
agli
interventi
di
cui
all'articolo
1-sexies
e
corrispondenti
a
5,16
milioni
di
euro;
b)
le
assegnazioni
annuali
del
Fondo
europeo
per
i
rifugiati,
ivi
comprese
quelle
già
attribuite
all'Italia
per
gli
anni
2000,
2001
e
2002
ed
in
via
di
accreditamento
al
Fondo
di
rotazione
del
Ministero
dell'economia
e
delle
finanze;
c)
i
contributi
e
le
donazioni
eventualmente
disposti
da
privati,
enti
o
organizzazioni,
anche
internazionali,
e
da
altri
organismi
dell'Unione
europea.
2.
Le
somme
di
cui
al
comma
1,
lettere
b)
e
c),
sono
versate
all'entrata
del
bilancio
dello
Stato
per
essere
riassegnate
al
Fondo
di
cui
al
medesimo
comma
1.
3.
Il
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze
è
autorizzato
ad
apportare,
con
propri
decreti,
le
occorrenti
variazioni
di
bilancio".
2.
Per
la
costruzione
di
nuovi
centri
di
identificazione
è
autorizzata
la
spesa
nel
limite
massimo
di
25,31
milioni
di
euro
per
l'anno
2003.
Art.
33.
(Dichiarazione
di
emersione
di
lavoro
irregolare)
1.
Chiunque,
nei
tre
mesi
antecedenti
la
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
ha
occupato
alle
proprie
dipendenze
personale
di
origine
extracomunitaria,
adibendolo
ad
attività
di
assistenza
a
componenti
della
famiglia
affetti
da
patologie
o
handicap
che
ne
limitano
l'autosufficienza
ovvero
al
lavoro
domestico
di
sostegno
al
bisogno
familiare,
può
denunciare,
entro
due
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
la
sussistenza
del
rapporto
di
lavoro
alla
prefettura-ufficio
territoriale
del
Governo
competente
per
territorio
mediante
presentazione
della
dichiarazione
di
emersione
nelle
forme
previste
dal
presente
articolo.
La
dichiarazione
di
emersione
è
presentata
dal
richiedente,
a
proprie
spese,
agli
uffici
postali.
Per
quanto
concerne
la
data,
fa
fede
il
timbro
dell'ufficio
postale
accettante.
La
denuncia
di
cui
al
primo
periodo
del
presente
comma
è
limitata
ad
una
unità
per
nucleo
familiare,
con
riguardo
al
lavoro
domestico
di
sostegno
al
bisogno
familiare.
2.
La
dichiarazione
di
emersione
contiene
a
pena
di
inammissibilità:
a)
le
generalità
del
datore
di
lavoro
ed
una
dichiarazione
attestante
la
cittadinanza
italiana
o,
comunque,
la
regolarità
della
sua
presenza
in
Italia;
b)
l'indicazione
delle
generalità
e
della
nazionalità
dei
lavoratori
occupati;
c)
l'indicazione
della
tipologia
e
delle
modalità
di
impiego;
d)
l'indicazione
della
retribuzione
convenuta,
in
misura
non
inferiore
a
quella
prevista
dal
vigente
contratto
collettivo
nazionale
di
lavoro
di
riferimento.
3.
Ai
fini
della ricevibilità,
alla
dichiarazione
di
emersione
sono
allegati:
a)
attestato
di
pagamento
di
un
contributo forfettario,
pari
all'importo
trimestrale
corrispondente
al
rapporto
di
lavoro
dichiarato,
senza
aggravio
di
ulteriori
somme
a
titolo
di
penali
ed
interessi;
b)
copia
di
impegno
a
stipulare
con
il
prestatore
d'opera,
nei
termini
di
cui
al
comma
5,
il
contratto
di
soggiorno
previsto
dall'articolo
5-bis
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
introdotto
dall'articolo
6
della
presente
legge;
c)
certificazione
medica
della
patologia
o
handicap
del
componente
la
famiglia
alla
cui
assistenza
è
destinato
il
lavoratore.
Tale
certificazione
non
è
richiesta
qualora
il
lavoratore
extracomunitario
sia
adibito
al
lavoro
domestico
di
sostegno
al
bisogno
familiare.
4.
Nei
venti
giorni
successivi
alla
ricezione
della
dichiarazione
di
cui
al
comma
1,
la
prefettura
-
ufficio
territoriale
del
Governo
competente
per
territorio
verifica
l'ammissibilità
e
la
ricevibilità
della
dichiarazione
e
la
questura
accerta
se
sussistono
motivi
ostativi
all'eventuale
rilascio
del
permesso
di
soggiorno
della
durata
di
un
anno,
dandone
comunicazione
alla
prefettura
-
ufficio
territoriale
del
Governo,
che
assicura
la
tenuta
di
un
registro
informatizzato
di
coloro
che
hanno
presentato
la
denuncia
di
cui
al
comma
1
e
dei
lavoratori
extracomunitari
cui
è
riferita
la
denuncia.
5.
Nei
dieci
giorni
successivi
alla
comunicazione
della
mancanza
di
motivi
ostativi
al
rilascio
del
permesso
di
soggiorno
di
cui
al
comma
4,
la
prefettura
-
ufficio
territoriale
del
Governo
invita
le
parti
a
presentarsi
per
stipulare
il
contratto
di
soggiorno
nelle
forme
previste
dalla
presente
legge
e
alle
condizioni
contenute
nella
dichiarazione
di
emersione
e
per
il
contestuale
rilascio
del
permesso
di
soggiorno,
permanendo
le
condizioni
soggettive
di
cui
al
comma
4.
Il
permesso
di
soggiorno
è
rinnovabile
previo
accertamento
da
parte
dell'organo
competente
della
prova
della
continuazione
del
rapporto
e
della
regolarità
della
posizione
contributiva
della
manodopera
occupata.
La
mancata
presentazione
delle
parti
comporta
l'archiviazione
del
relativo
procedimento.
6.
I
datori
di
lavoro
che
inoltrano
la
dichiarazione
di
emersione
del
lavoro
irregolare
ai
sensi
dei
commi
da
1
a
5,
non
sono
punibili
per
le
violazioni
delle
norme
relative
al
soggiorno,
al
lavoro
e
di
carattere
finanziario,
compiute,
antecedentemente
alla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
in
relazione
all'occupazione
dei
lavoratori
extracomunitari
indicati
nella
dichiarazione
di
emersione
presentata.
Il
Ministro
del
lavoro
e
delle
politiche
sociali
determina
con
proprio
decreto
i
parametri
retributivi
e
le
modalità
di
calcolo
e
di
corresponsione
delle
somme
di
cui
al
comma
3,
lettera
a),
nonchè
le
modalità
per
la
successiva
imputazione
delle
stesse
sia
per
fare
fronte
all'organizzazione
e
allo
svolgimento
dei
compiti
di
cui
al
presente
articolo,
sia
in
relazione
alla
posizione
contributiva
del
lavoratore
interessato
in
modo
da
garantire
l'equilibrio
finanziario
delle
relative
gestioni
previdenziali.
Il
Ministro,
con
proprio
decreto,
determina
altresì
le
modalità
di
corresponsione
delle
somme
e
degli
interessi
dovuti
per
i
contributi
previdenziali
concernenti
periodi
denunciati
antecedenti
ai
tre
mesi
di
cui
al
comma
3.
7.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
non
si
applicano
ai
rapporti
di
lavoro
che
occupino
prestatori
d'opera
extracomunitari:
a)
nei
confronti
dei
quali
sia
stato
emesso
un
provvedimento
di
espulsione
per
motivi
diversi
dal
mancato
rinnovo
del
permesso
di
soggiorno;
b)
che
risultino
segnalati,
anche
in
base
ad
accordi
o
convenzioni
internazionali
in
vigore
in
Italia,
ai
fini
della
non
ammissione
nel
territorio
dello
Stato;
c)
che
risultino
denunciati
per
uno
dei
reati
indicati
negli
articoli
380
e
381
del
codice
di
procedura
penale,
salvo
che
i
relativi
procedimenti
si
siano
conclusi
con
un
provvedimento
che
esclude
il
reato
o
la
responsabilità
dell'interessato,
ovvero
risultino
destinatari
dell'applicazione
di
una
misura
di
prevenzione,
salvi
in
ogni
caso
gli
effetti
della
riabilitazione.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
non
costituiscono
impedimento
all'espulsione
degli
stranieri
che
risultino
pericolosi
per
la
sicurezza
dello
Stato.
8.
Chiunque
presenta
una
falsa
dichiarazione
di
emersione
ai
sensi
del
comma
1,
al
fine
di
eludere
le
disposizioni
in
materia
di
immigrazione
della
presente
legge,
è
punito
con
la
reclusione
da
due
a
nove
mesi,
salvo
che
il
fatto
costituisca
più
grave
reato.
Capo
III
DISPOSIZIONI
DI
COORDINAMENTO
Art.
34.
(Norme
transitorie
e
finali)
1.
Entro
sei
mesi
dalla
data
della
pubblicazione
della
presente
legge
nella
Gazzetta
Ufficiale
si
procede,
ai
sensi
dell'articolo
17,
comma
1,
della
legge
23
agosto
1988,
n.
400,
e
successive
modificazioni,
all'emanazione
delle
norme
di
attuazione
ed
integrazione
della
presente
legge,
nonchè
alla
revisione
ed
armonizzazione
delle
disposizioni
contenute
nel
regolamento
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
31
agosto
1999,
n.
394.
Con
il
medesimo
regolamento
sono
definite
le
modalità
di
funzionamento
dello
sportello
unico
per
l'immigrazione
previsto
dalla
presente
legge;
fino
alla
data
di
entrata
in
vigore
del
predetto
regolamento
le
funzioni
di
cui
agli
articoli
18,
23
e
28
continuano
ad
essere
svolte
dalla
direzione
provinciale
del
lavoro.
2.
Entro
quattro
mesi
dalla
data
della
pubblicazione
della
presente
legge
nella
Gazzetta
Ufficiale
si
procede,
con
regolamento
emanato
ai
sensi
dell'articolo
17,
comma
1,
della
legge
23
agosto
1988,
n.
400,
e
successive
modificazioni,
alla
revisione
ed
integrazione
delle
disposizioni
regolamentari
vigenti
sull'immigrazione,
sulla
condizione
dello
straniero
e
sul
diritto
di
asilo,
limitatamente
alle
seguenti
finalità:
a)
razionalizzare
l'impiego
della
telematica
nelle
comunicazioni,
nelle
suddette
materie,
tra
le
amministrazioni
pubbliche;
b)
assicurare
la
massima
interconnessione
tra
gli
archivi
già
realizzati
al
riguardo
o
in
via
di
realizzazione
presso
le
amministrazioni
pubbliche;
c)
promuovere
le
opportune
iniziative
per
la
riorganizzazione
degli
archivi
esistenti.
3.
Il
regolamento
previsto
dall'articolo
1-bis,
comma
3,
del
decreto-legge
30
dicembre
1989,
n.
416,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
28
febbraio
1990,
n.
39,
introdotto
dall'articolo
32,
è
emanato
entro
sei
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge.
Le
disposizioni
di
cui
agli
articoli
31
e
32
si
applicano
a
decorrere
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
predetto
regolamento;
fino
a
tale
data
si
applica
la
disciplina
anteriormente
vigente.
4.
Fino
al
completamento
di
un
adeguato
programma
di
realizzazione
di
una
rete
di
centri
di
permanenza
temporanea
e
assistenza,
accertato
con
decreto
del
Ministro
dell'interno,
sentito
il
Comitato
di
cui
al
comma
2
dell'articolo
2-bis
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
introdotto
dall'articolo
2
della
presente
legge,
il
sindaco,
in
particolari
situazioni
di
emergenza,
può
disporre
l'alloggiamento,
nei
centri
di
accoglienza
di
cui
all'articolo
40
del
citato
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
n.
286
del
1998,
di
stranieri
non
in
regola
con
le
disposizioni
sull'ingresso
e
sul
soggiorno
nel
territorio
dello
Stato,
fatte
salve
le
disposizioni
sul
loro
allontanamento
dal
territorio
medesimo.
Art.
35.
(Istituzione
della
Direzione
centrale
dell'immigrazione
e
della
polizia
delle
frontiere)
1.
È
istituita,
presso
il
Dipartimento
della
pubblica
sicurezza
del
Ministero
dell'interno,
la
Direzione
centrale
dell'immigrazione
e
della
polizia
delle
frontiere
con
compiti
di
impulso
e
di
coordinamento
delle
attività
di
polizia
di
frontiera
e
di
contrasto
dell'immigrazione
clandestina,
nonchè
delle
attività
demandate
alle
autorità
di
pubblica
sicurezza
in
materia
di
ingresso
e
soggiorno
degli
stranieri.
Alla
suddetta
Direzione
centrale
è
preposto
un
prefetto,
nell'ambito
della
dotazione
organica
esistente.
2.
Fermo
restando
quanto
previsto
dal
comma
1,
la
determinazione
del
numero
e
delle
competenze
degli
uffici
in
cui
si
articola
la
Direzione
centrale
dell'immigrazione
e
della
polizia
delle
frontiere,
nonchè
la
determinazione
delle
piante
organiche
e
dei
mezzi
a
disposizione,
sono
effettuate
con
decreto
del
Ministro
dell'interno,
di
concerto
con
il
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze,
ai
sensi
dell'articolo
5
della
legge
1º
aprile
1981,
n.
121.
Dall'istituzione
della
Direzione
centrale,
che
si
avvale
delle
risorse
umane,
strumentali
e
finanziarie
esistenti,
non
derivano
nuovi
o
maggiori
oneri
a
carico
del
bilancio
dello
Stato.
3.
La
denominazione
della
Direzione
centrale
di
cui
all'articolo
4,
comma
2,
lettera
h),
del
regolamento
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
7
settembre
2001,
n.
398,
è
conseguentemente
modificata
in
"Direzione
centrale
per
la
polizia
stradale,
ferroviaria,
delle
comunicazioni
e
per
i
reparti
speciali
della
Polizia
di
Stato".
4.
Eventuali
integrazioni
e
modifiche
delle
disposizioni
di
cui
ai
commi
precedenti
sono
effettuate
con
la
procedura
di
cui
all'articolo
17,
comma
4-bis,
della
legge
23
agosto
1988,
n.
400.
Art.
36.
(Esperti
della
Polizia
di
Stato)
1.
Nell'ambito
delle
strategie
finalizzate
alla
prevenzione
dell'immigrazione
clandestina,
il
Ministero
dell'interno,
d'intesa
con
il
Ministero
degli
affari
esteri,
può
inviare
presso
le
rappresentanze
diplomatiche
e
gli
uffici
consolari
funzionari
della
Polizia
di
Stato
in
qualità
di
esperti
nominati
secondo
le
procedure
e
le
modalità
previste
dall'articolo
168
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
5
gennaio
1967,
n.
18.
A
tali
fini
il
contingente
previsto
dal
citato
articolo
168
è
aumentato
sino
ad
un
massimo
di
ulteriori
undici
unità,
riservate
agli
esperti
della
Polizia
di
Stato,
corrispondenti
agli
esperti
nominati
ai
sensi
del
presente
comma.
2.
All'onere
derivante
dall'attuazione
del
presente
articolo,
determinato
nella
misura
di
778.817
euro
per
l'anno
2002
e
di
1.557.633
euro
annui
a
decorrere
dall'anno
2003,
si
provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dello
stanziamento
iscritto,
ai
fini
del
bilancio
triennale
2002-2004,
nell'ambito
dell'unità
previsionale
di
base
di
parte
corrente
"Fondo
speciale"
dello
stato
di
previsione
del
Ministero
dell'economia
e
delle
finanze
per
l'anno
2002,
allo
scopo
parzialmente
utilizzando
l'accantonamento
relativo
al
medesimo
Ministero.
Art.
37.
(Disposizioni
relative
al
Comitato
parlamentare
di
controllo
sull'attuazione
dell'accordo
di Schengen,
di
vigilanza
sull'attività
di Europol,
di
controllo
e
vigilanza
in
materia
di
immigrazione)
1.
Al
Comitato
parlamentare
istituito
dall'articolo
18
della
legge
30
settembre
1993,
n.
388,
che
assume
la
denominazione
di
"Comitato
parlamentare
di
controllo
sull'attuazione
dell'accordo
di Schengen,
di
vigilanza
sull'attività
di Europol,
di
controllo
e
vigilanza
in
materia
di
immigrazione"
sono
altresì
attribuiti
compiti
di
indirizzo
e
vigilanza
circa
la
concreta
attuazione
della
presente
legge,
nonchè
degli
accordi
internazionali
e
della
restante
legislazione
in
materia
di
immigrazione
ed
asilo.
Su
tali
materie
il
Governo
presenta
annualmente
al
Comitato
una
relazione.
Il
Comitato
riferisce
annualmente
alle
Camere
sulla
propria
attività.
Art.
38.
(Norma
finanziaria)
1.
Dall'applicazione
degli
articoli
2,
5,
17,
18,
19,
20,
25
e
34
non
devono
derivare
oneri
aggiuntivi
a
carico
del
bilancio
dello
Stato.
2.
All'onere
derivante
dall'attuazione
dell'articolo
30,
comma
1,
valutato
in
euro
1.515.758
per
l'anno
2002,
e
in
euro
3.031.517
per
l'anno
2003,
si
provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dello
stanziamento
iscritto,
ai
fini
del
bilancio
triennale
2002-2004,
nell'ambito
dell'unità
previsionale
di
base
di
parte
corrente
"Fondo
speciale"
dello
stato
di
previsione
del
Ministero
dell'economia
e
delle
finanze
per
l'anno
2002,
allo
scopo
parzialmente
utilizzando
l'accantonamento
relativo
al
Ministero
degli
affari
esteri.
3.
All'onere
derivante
dall'attuazione
degli
articoli
1,
12,
comma
1,
lettera
c),
13
e
32,
valutato
in
25,91
milioni
di
euro
per
l'anno
2002,
130,65
milioni
di
euro
per
l'anno
2003,
125,62
milioni
di
euro
per
l'anno
2004
e
117,75
milioni
di
euro
a
decorrere
dal
2005,
si
provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dello
stanziamento
iscritto,
ai
fini
del
bilancio
triennale
2002-2004,
nell'ambito
dell'unità
previsionale
di
base
di
parte
corrente
"Fondo
speciale"
dello
stato
di
previsione
del
Ministero
dell'economia
e
delle
finanze
per
l'anno
2002,
allo
scopo
parzialmente
utilizzando
l'accantonamento
relativo
al
medesimo
Ministero.
4.
Il
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze
è
autorizzato
ad
apportare,
con
propri
decreti,
le
occorrenti
variazioni
di
bilancio.
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