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Norme
urgenti in materia di asilo politico, d’ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
già presenti nel territorio dello Stato
Articolo
1
(Rifugiati)
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di
limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954,
n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione
stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di
tale limitazione e di tali riserve.
2.
Al fine di garantire l'efficace attuazione della
norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame
delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di
quanto disposto dal comma 1.
3.
Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato»
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data
del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento
non comporta l'erogazione dell'assistenza.
4.
Non è consentito l'ingresso nel territorio dello
Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di
rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera,
risulti che il richiedente: a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro
Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di
cui all'articolo 7, comma 10; b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia
trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario
per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni
caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui
all'articolo 7, comma 10; c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1,
paragrafo F, della convenzione di Ginevra; d) sia stato condannato in Italia per
uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti
appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli
stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.
5.
Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che
intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato
deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio
di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene
data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per
territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non
ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel
territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento.
6.
Avverso la decisione di respingimento presa in base
ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.
7.
Fino alla emanazione della nuova disciplina
dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di
intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti
delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il
Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di
rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non
superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda,
ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o
di ospitalità in Italia.
8.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma
7.
9.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7
valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in
ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a
lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi
in favore dei lavoratori immigrati». All'eventuale maggiore onere si provvede
sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
10.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11.
I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle
disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il
diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si
fa luogo a interventi di prima assistenza.
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