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Libertà di circolazione

aggiornata a maggio 2010

a cura di Maria Giovanna Fidone

 

Novità - Permessi utilizzabili per libera circolazione (maggio 2011):

In Italia

 

-     

La persona in possesso di permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, “asilo politico” o “protezione sussidiaria” o per “protezione umanitaria, ex art 5, co. 6 DL 286/98”, come ogni straniero munito di valido permesso di soggiorno, può liberamente circolare e soggiornare nel territorio dello Stato italiano

Articolo 5 comma 1 T.U. 286/98

 

-         E’ possibile trasferire il proprio domicilio da una città all’altra, con obbligo di comunicare le variazioni al Questore competente della città di arrivo entro 15 giorni.

Articolo 6 comma 8 TU 286/98

 

All'estero

 

Stranieri regolarmente soggiornanti: uscita e reingresso dal territorio nazionale

 

Circolare n 2506 del 16/4/2010- Ministero dell’Interno

 

Con l’entrata in vigore del Regolamento CE n 265 del 25 marzo 2010 di modifica della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e del Regolamento n 562/2006 si conferma:

a)      la libera circolazione per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri e di un documento di viaggio in corso di validità.

b)      la stessa previsione (art 1) estende anche ai titolari di visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato membro, ovvero il visto caratterizzato con la lettera D alla voce “tipo visto” riportata sulla vignetta visto (si tratta dei visti ad es. per ricongiungimento familiare e lavoro subordinato).

Gli stranieri pertanto, possono lasciare l’Italia per recarsi in un altro Paese dell’Unione Europea per motivi di turismo e far rientro in Italia per un periodo fino a tre mesi per semestre.

Per gli stranieri già regolarmente residenti (compresi i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e in possesso della ricevuta postale che attesta la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, quando il visto è già scaduto, devono rispettare le seguenti condizioni:  

-         l’uscita e il rientro potrà avvenire attraverso una frontiera esterna italiana diversa da quella di uscita;

-         il viaggio non deve prevedere un transito in altri Paese Schengen;

-         lo straniero deve esibire il passaporto o il documento di viaggio equipollente, la ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo, copia o originale del titolo di soggiorno scaduto o del quale si è richiesto l’aggiornamento

 

Richiedenti asilo

 

- I richiedenti asilo non possono lasciare l'Italia sino alla determinazione della loro domanda d'asilo. Qualora il richiedente asilo provasse a presentare una nuova domanda d'asilo in un altro Paese dell'Unione Europea sarà sottoposto alla applicazione del Regolamento Dublino II.

 

Rifugiati

 

Ai rifugiati viene riconosciuta libertà di circolare all’interno del territorio dell’Unione Europea (esclusi Danimarca e Gran Bretagna) senza necessità di chiedere alcun visto e per un periodo non superiore a tre mesi, durante il quale non vi è autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori dal Paese di residenza e l’obbligo di dichiarare la propria presenza alle autorità competenti.

Art. 21  Convenzione applicativa Accordo di Schengen, 19/06/1990

 

-         Diritto al rilascio di un documento di viaggio, da parte delle autorità del Paese di asilo che segue il regime di visto del Paese che ha rilasciato il documento (art 3 del Regolamento CE n 539/2001 del 14.3.2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di visto..)

Art. 28 Convenzione di Ginevra 1951

Paragrafo 5 allegato alla Convenzione di Ginevra 1951

 

Persone con protezione umanitaria

 

Quando viene riconosciuta a) la protezione sussidiaria e b) per motivi umanitari (art 5, comma 6 DL 286/98) non viene rilasciato un Documento di Viaggio, come per i rifugiati. A parità con gli stranieri regolarmente residenti, muniti di permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria o umanitaria, privi di passaporto ovvero impossibilitati ad ottenere un passaporto nazionale dalle Autorità di cittadinanza (C/o Ambasciata del Paese in Italia), vi è la possibilità di rilascio di un titolo di viaggio per stranieri (che si presenta con una copertina verde) da parte della Questura competente.

 

I beneficiari di protezione umanitaria e sussidiaria per viaggiare all'interno e all'esterno dell'Unione Europea seguono il regime di visto del paese di cui sono cittadini.

 

Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno del 24.2.2003 n. 300/C/2003/331/P/12.214.5 e Circ. MAE n.48 del 31.10.1961