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In Italia |
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La persona in possesso di permesso di soggiorno per “richiesta
asilo”, “asilo politico” o “protezione sussidiaria” o per
“protezione umanitaria, ex art 5, co. 6 DL 286/98”, come ogni
straniero munito di valido permesso di soggiorno, può liberamente
circolare e soggiornare nel territorio dello Stato italiano
Articolo 5 comma 1 T.U. 286/98
- E’ possibile trasferire il proprio domicilio da una
città all’altra, con obbligo di comunicare le variazioni al Questore
competente della città di arrivo entro 15 giorni.
Articolo 6 comma 8 TU 286/98
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All'estero |
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Stranieri regolarmente soggiornanti: uscita e reingresso dal
territorio nazionale
Circolare n 2506 del 16/4/2010-
Ministero dell’Interno
Con l’entrata in vigore del Regolamento CE n 265 del 25 marzo 2010
di modifica della Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen e del Regolamento n 562/2006 si conferma:
a)
la libera
circolazione per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno
rilasciato da uno degli Stati membri e di un documento di viaggio in
corso di validità.
b)
la stessa
previsione (art 1) estende anche ai titolari di visto per soggiorno
di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato membro,
ovvero il visto caratterizzato con la lettera D alla voce “tipo
visto” riportata sulla vignetta visto (si tratta dei visti ad es.
per ricongiungimento familiare e lavoro subordinato).
Gli stranieri pertanto, possono lasciare l’Italia per recarsi in un
altro Paese dell’Unione Europea per motivi di turismo e far rientro
in Italia per un periodo fino a tre mesi per semestre.
Per gli stranieri già regolarmente residenti (compresi i rifugiati e
titolari di protezione sussidiaria) e in possesso della ricevuta
postale che attesta la presentazione della richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno, quando il visto è già scaduto, devono
rispettare le seguenti condizioni:
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l’uscita e il
rientro potrà avvenire attraverso una frontiera esterna italiana
diversa da quella di uscita;
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il viaggio non
deve prevedere un transito in altri Paese Schengen;
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lo straniero deve
esibire il passaporto o il documento di viaggio equipollente, la
ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo, copia o
originale del titolo di soggiorno scaduto o del quale si è richiesto
l’aggiornamento
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Richiedenti asilo |
- I richiedenti
asilo non possono lasciare l'Italia sino alla determinazione della loro
domanda d'asilo. Qualora il richiedente asilo provasse a presentare una
nuova domanda d'asilo in un altro Paese dell'Unione Europea sarà
sottoposto alla applicazione del
Regolamento Dublino II.
- Ai
rifugiati viene riconosciuta libertà di circolare all’interno del
territorio dell’Unione Europea (esclusi Danimarca e Gran Bretagna)
senza necessità di chiedere alcun visto e per un periodo non
superiore a tre mesi, durante il quale non vi è
autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori dal Paese di
residenza e l’obbligo di dichiarare la propria presenza alle autorità
competenti.
Art. 21 Convenzione applicativa Accordo di Schengen, 19/06/1990
- Diritto al rilascio di un documento di viaggio, da
parte delle autorità del Paese di asilo che segue il regime di visto del
Paese che ha rilasciato il documento (art 3 del Regolamento CE n
539/2001 del 14.3.2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso di visto..)
Art. 28 Convenzione di Ginevra 1951
Paragrafo 5 allegato alla Convenzione di Ginevra 1951
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Persone con
protezione
umanitaria |
Quando viene riconosciuta a) la protezione sussidiaria e b) per
motivi umanitari (art 5, comma 6 DL 286/98) non viene rilasciato un
Documento di Viaggio, come per i rifugiati. A parità con gli stranieri
regolarmente residenti, muniti di permesso di soggiorno per motivi di
protezione sussidiaria o umanitaria, privi di passaporto ovvero
impossibilitati ad ottenere un passaporto nazionale dalle Autorità di
cittadinanza (C/o Ambasciata del Paese in Italia), vi è la
possibilità di rilascio di un titolo di viaggio per stranieri
(che si presenta con una copertina verde) da parte della Questura
competente.
I
beneficiari di protezione umanitaria e sussidiaria per viaggiare
all'interno e all'esterno dell'Unione Europea seguono il regime di visto
del paese di cui sono cittadini.
Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno del 24.2.2003 n.
300/C/2003/331/P/12.214.5 e Circ. MAE n.48 del 31.10.1961
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