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 Consiglio Italiano per i Rifugiati onlus 

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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Libertà di circolazione

 

In Italia

 

-         La persona in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo, asilo o protezione umanitaria, come ogni straniero munito di valido permesso di soggiorno, può liberamente circolare e soggiornare nel territorio dello Stato italiano

Articolo 5 comma 1 T.U. 286/98

 

-         E’ possibile trasferire il proprio domicilio da una città all’altra, con obbligo di comunicare le variazioni al Questore competente entro 15 giorni.

Articolo 6 comma 8 TU 286/98

 

All'estero
Richiedenti asilo

 

- I richiedenti asilo non possono lasciare l'Italia sino alla determinazione della loro domanda d'asilo. Qualora il richiedente asilo provasse a presentare una nuova domanda d'asilo in un altro Paese dell'Unione Europea sarà sottoposto al Regolamento Dublino II.

 

Rifugiati

 

- Ai rifugiati viene riconosciuta libertà di circolare all’interno del territorio dell’Unione Europea (esclusi Danimarca e Gran Bretagna) senza alcun visto, per un periodo non superiore a tre mesi, durante il quale non sono autorizzati a svolgere attività lavorativa fuori dal Paese di residenza e hanno l’obbligo di dichiarare la propria presenza alle autorità competenti.

Art. 21  Convenzione applicativa Accordo di Schengen, 19/06/1990

 

-         Diritto al rilascio di un documento di viaggio, da parte delle autorità del Paese di asilo, con validità max di 2 anni, che segue il regime di visto del Paese che ha rilasciato il documento (art 3 del Regolamento CE n 539/2001 del 14.3.2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di visto..)

Art. 28 Convenzione di Ginevra 1951

Paragrafo 5 allegato alla Convenzione di Ginevra 1951

 

Persone con protezione umanitaria

 

Quando viene riconosciuta la protezione per motivi umanitari non viene rilasciato alcun Documento di Viaggio. Per gli stranieri regolarmente residenti, muniti di permesso di soggiorno per motivi umanitari, privi di passaporto ovvero impossibilitati ad ottenere un passaporto nazionale dalle Autorità di cittadinanza (C/o Ambasciata del Paese in Italia), vi è la possibilità di rilascio di un titolo di viaggio per stranieri (che si presenta con una copertina verde).

 

I rifugiati umanitari per viaggiare all'interno e all'esterno dell'Unione Europea seguono il regime di visto del paese di cui sono cittadini.

 

Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno del 24.2.2003 n. 300/C/2003/331/P/12.214.5 e Circ. MAE n.48 del 31.10.1961.