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In Italia |
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La persona in possesso di permesso di soggiorno per richiesta
asilo, asilo o protezione umanitaria, come ogni straniero munito di valido
permesso di soggiorno, può liberamente circolare e soggiornare nel
territorio dello Stato italiano
Articolo
5 comma 1 T.U. 286/98
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E’ possibile trasferire il proprio
domicilio da una città all’altra, con obbligo di comunicare le
variazioni al Questore competente entro 15 giorni.
Articolo
6 comma 8 TU 286/98
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All'estero |
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Richiedenti asilo |
- I richiedenti asilo non possono
lasciare l'Italia sino alla determinazione della loro domanda d'asilo.
Qualora il richiedente asilo provasse a presentare una nuova domanda
d'asilo in un altro Paese dell'Unione Europea sarà sottoposto al
Regolamento
Dublino II.
- Ai
rifugiati viene riconosciuta libertà di circolare all’interno del
territorio dell’Unione Europea
(esclusi Danimarca e Gran Bretagna) senza
alcun visto, per un periodo non superiore a tre mesi, durante il quale
non sono autorizzati a svolgere attività lavorativa fuori dal Paese di
residenza e hanno l’obbligo di dichiarare la propria presenza alle
autorità competenti.
Art.
21 Convenzione applicativa
Accordo di Schengen, 19/06/1990
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Diritto
al rilascio di un documento di viaggio,
da parte delle autorità del Paese di asilo, con validità max di 2 anni,
che segue il regime di visto del Paese che ha rilasciato il documento (art
3 del Regolamento CE n 539/2001 del 14.3.2001 che
adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
di visto..)
Art.
28 Convenzione di Ginevra 1951
Paragrafo
5 allegato alla Convenzione di Ginevra 1951
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Persone con
protezione
umanitaria |
Quando viene riconosciuta la protezione
per motivi umanitari non viene rilasciato alcun Documento di Viaggio.
Per gli stranieri regolarmente residenti, muniti di permesso di soggiorno
per motivi umanitari, privi di passaporto ovvero impossibilitati
ad ottenere un passaporto nazionale dalle Autorità di cittadinanza
(C/o Ambasciata del Paese in Italia), vi è la possibilità di rilascio di un
titolo di viaggio per stranieri (che si presenta con una copertina verde).
I rifugiati umanitari per
viaggiare all'interno e all'esterno dell'Unione Europea seguono il
regime di visto del paese di cui sono cittadini.
Ai sensi della
Circolare del Ministero dell’Interno del 24.2.2003 n.
300/C/2003/331/P/12.214.5 e Circ. MAE n.48 del 31.10.1961.
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