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I richiedenti asilo, i rifugiati, le persone in protezione
umanitaria e protezione sussidiaria godono della parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini
italiani per quanto concerne l’assistenza sanitaria.
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria
e permette di ottenere la tessera sanitaria con indicazione del
il medico di base (e del pediatra per i figli), le cure
ambulatoriali e specialistiche, nonché i ricoveri in ospedale.
L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti
Art.
34 T.U. 286/98
Art. 27
D.lgs 19 novembre 2007, n.
251
- Nota bene: i richiedenti asilo
e i loro familiari, inseriti nei servizi del sistema di protezione
sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al
Servizio sanitario nazionale.
Art. 10 D.lgs 140/2005
- L’assistenza sanitaria, per tutti
gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno (ovvero
di lunga durata e con validità nell’area Schengen), è valida anche
negli altri paesi dell’UE.
Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24.3.2000
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