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Assistenza Sanitaria

Scheda aggiornata maggio 2010

 

Richiedenti asilo - Rifugiati - Persone in protezione umanitaria

 

I richiedenti asilo, i rifugiati, i beneficiari di protezione internazionale

- godono della parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani per quanto concerne l’assistenza sanitaria. L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria e permette di ottenere la tessera sanitaria con indicazione del il medico di base (e del pediatra per i figli), le cure ambulatoriali e specialistiche, nonché i ricoveri in ospedale. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti

Art. 34 T.U. 286/98

Art. 27 D.lgs 19 novembre 2007, n. 251

-         Nota bene:  i richiedenti  asilo  e  i loro familiari, inseriti nei servizi del sistema di protezione sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale.

Art. 10 D.lgs 140/2005

-         L’assistenza sanitaria, per tutti gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno (ovvero di lunga durata e con validità nell’area Schengen), è valida anche negli altri paesi dell’UE.

Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del  24.3.2000

Come iscriversi

 

L’iscrizione avviene presso la A.S.L. territorialmente competente rispetto al domicilio riportato nel permesso di soggiorno. I documenti necessari sono: il permesso di soggiorno ( in alcune regioni viene anche accettato il cedolino) e il codice fiscale (preliminarmente richiesto all’Agenzia Entrate territorialmente competente).

I richiedenti asilo, vengono esentati dal pagamento di ticket, previa dichiarazione di indigenza,  in quanto equiparati ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento (Circolare del Ministero della sanità n. 5 del 24.3.2000).

Con l’entrata in vigore del D.lgs 140/2005 che autorizza i richiedenti asilo a lavorare, tale principio è valido almeno sino al sesto mese dalla presentazione della domanda d’asilo.

Dal sesto mese in poi, per l’esenzione ticket sarà necessario far iscrivere il richiedente asilo alle liste anagrafiche del servizio/centro per l’impiego(CPI) competente in modo da notificare lo stato di disoccupazione e poter godere dell’esenzione ticket. L’iscrizione alle liste anagrafiche del CPI è fondamentale anche per i rifugiati e le persone sotto protezione umanitaria e protezione sussidiaria, i quali segnalando il loro stato di disoccupazione e la loro disponibilità a svolgere attività lavorativa, possono godere di tale esenzione.