| Nota
del CIR sui Centri di Permanenza Temporanea (CPT)
Il CIR ha seguito con
molta attenzione il recente dibattito sui CPT ed ha partecipato al Forum
di Bari lo scorso 11 luglio.
Il CIR ritiene che il
superamento della logica dei CPT, ribadito nell'atto finale del Forum,
sottoscritto dai Presidenti di 14 regioni, nonché da numerosi
rappresentanti della società civile, richieda un dibattito su proposte
operative al quale il CIR intende partecipare con la presente nota.
I punti in comune tra i
vari pronunciamenti sulla politica dell'immigrazione e sui CPT sono: la
rilevanza del diritto d'asilo e la necessità di avere in Italia una
legge organica in materia; lo scrupoloso rispetto dei diritti
fondamentali della persona; la necessità di una politica di accoglienza
e di inclusione. Valutiamo molto positivamente che il dibattito sui CPT
abbia consentito di mettere a fuoco questi tre principi.
Quando l'atto finale di
Bari e altri documenti sul tema parlano del "superamento dei CPT"
si deduce la necessità di sviluppare proposte politiche e operative in
grado di sostituire l'attuale politica della privazione della libertà
personale, attraverso il trattenimento in CPT, con misure in grado di
rendere superfluo o, per lo meno, di ridurre drasticamente la necessità
di ricorrere ad azioni repressive.
Si può concordare
pienamente con la tesi che il superamento dei CPT dovrebbe partire da
una diversa politica di ingressi per motivi di lavoro, famiglia, studio
e protezione, nonché di una più generosa politica di accoglienza con
il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali.
Probabilmente il tempo
ormai limitato di questa legislatura non consente una tale revisione
più generale della politica dell'immigrazione. Appare quindi necessario
impegnarsi per l'adozione di misure che possono essere in parte attuate
senza modificare la normativa vigente ed in parte realizzate attraverso
un intervento legislativo di più facile realizzazione almeno da un
punto di vista tecnico-giuridico.
Il punto di partenza è
rappresentato dalla diverse categorie di persone trattenute nei CPT:
a. ex detenuti dopo
l'espiazione della pena, di regola con provvedimento giudiziario di
espulsione;
b. cittadini stranieri trovati, nel corso di controlli da parte delle
forze dell'ordine, in attività illecite (ma non necessariamente di
valenza penale), oppure considerate in situazioni di devianza sociale e
comunque senza permesso di soggiorno. A questa categoria appartengono
donne straniere che hanno svolto attività di prostituzione, piccoli
trafficanti di stupefacenti, persone impegnate in commercio irregolare
ecc.
c. cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, dopo l'ingresso
irregolare nel territorio e di "overstayers" che non si sono
allontanati a seguito dell'intimazione di lasciare l'Italia;
d. richiedenti asilo con diniego da parte della Commissione e senza
autorizzazione al soggiorno.
e. giovani stranieri che per un lungo periodo hanno avuto la protezione
in quanto minori e che non hanno più legami con il paese di origine .
Appare importante
pianificare interventi diversificati per le diverse categorie di
persone, in particolare:
- per la categoria a: identificazione della persona e rilascio del
documento di viaggio per il rimpatrio durante la permanenza
nell'istituto penitenziario, quindi senza alcuna necessità di ricorrere
ad alcun trattenimento in CPT dopo l'espiazione della pena. Questa
modalità è già prevista dalla normativa attuale ma scarsamente
attuata.
- Per la categoria b; d ed e: verificare "ad personam" i
presupposti per la protezione sociale ex articolo 18 e per la protezione
umanitaria ex articolo 19 del Testo unico, anche in considerazione
dell'articolo 11 comma 1c-ter del Regolamento alla legge Bossi/Fini
D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334.
- Per la categoria d: prevedere che un ricorso contro il diniego del
diritto d'asilo abbia effetto sospensivo in conformità con
l'ordinamento costituzionale ed europeo, rilasciare conseguentemente il
permesso di soggiorno in attesa della decisione giurisdizionale.
Per tutte le categorie
di persone elencate dovrà essere introdotto un sistema di "ritorno
concordato":
al cittadino straniero che non può ottenere l'autorizzazione a
permanere sul territorio viene offerta l'opzione del "ritorno
concordato" che presuppone la piena collaborazione per stabilire la
vera identità e per l'ottenimento di un documento di viaggio da parte
del Consolato dello Stato di appartenenza. In mancanza di mezzi propri
lo Stato paga le spese per il viaggio di ritorno annullando al momento
dell' effettivo imbarco l'eventuale provvedimento di espulsione.
All'arrivo della persona nel paese di origine viene erogata
un'assistenza una tantum in denaro e offerte di inserimento in un
programma di reintegrazione nella comunità di origine.
Questo meccanismo è
stato ampiamente sperimentato e attuato dall'OIM in convenzione con vari
Stati europei di immigrazione, in particolare in Germania, Olanda,
Belgio e Spagna.
Si può pensare anche al coinvolgimento dei paesi di origine, per
esempio nel contesto degli accordi di riammissione.
Vantaggi per lo
straniero: il viaggio di ritorno è volontario senza scorta e senza
consegna alle autorità del paese di origine. Non si applica il divieto
del reingresso in Italia o altro Stato dell'Unione Europea. La misura
del "ritorno concordato" non viene registrata nel SIS. In
alcuni casi si può anche pensare al loro inserimento in quanto alle
liste di prenotazione per l'ingresso per motivi di lavoro presso i
Consolati italiani.
Un altro vantaggio consiste nel fatto di evitare o ridurre la
"vergogna", che secondo numerose testimonianze, la persona
sente nei confronti della comunità di appartenenza per il fallimento
del progetto migratorio.
Vantaggi per lo Stato:
La misura del "ritorno concordato" è decisamente molto meno
onerosa rispetto alle spese connesse all'espulsione forzata incluse le
spese per il trattenimento in CPT, quelle per la scorta e quelle
amministrative. Attraverso il "ritorno concordato" si può
ridurre notevolmente la recidività, ovvero consecutivi tentativi di
ingresso irregolare della stessa persona.
Modalità di attuazione
di un programma di "ritorno concordato"
I vantaggi devono
essere spiegati dettagliatamente al cittadino straniero preferibilmente
da parte di operatori non istituzionali. Questo include un investimento
in "case working" in cui l'operatore valuta anche la
possibilità (per es: ex articolo 18 e 19 del T.U.) di una permanenza
regolare in Italia e permette un approfondimento della storia
individuale e familiare del soggetto.
Nel caso auspicato della piena collaborazione del cittadino straniero e
sulla base di accordi con i Paesi di origine, si può ottenere la
documentazione e organizzare il viaggio di ritorno in tempi veloci che
non richiedono il trattenimento in strutture particolari di
"detenzione amministrativa".
In ogni modo, il CIR
ritiene che in attesa di una modifica legislativa e della
predisposizione di programmi di "ritorno concordato" le
condizioni nei CPT debbano immediatamente e radicalmente essere
migliorate nella piena attuazione del "Carta dei diritti nei
Centri" (Decreto del Ministro dell'Interno settembre 2000).
Nell'interesse di
migliaia di cittadini stranieri trattenuti quotidianamente in questi
centri il CIR ritiene che debbano crearsi subito condizioni di
scrupoloso rispetto della dignità umana e per la fruizione dei diritti
fondamentali anche attraverso la trasparenza della gestione e l'accesso
delle organizzazioni umanitarie e gli enti di tutela. |