In materia di assistenza pubblica ai sensi
dell’art. 23 della Convenzione di Ginevra, ai rifugiati deve essere
garantito lo stesso trattamento dei cittadini italiani.
Il D.lgs 251/2007 all'art. 27 ha sancito che i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria
hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino
italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Ad oggi, decade quindi la restrizione introdotta
dalla legge finanziaria relativa all’anno 2000 e dal parere del
Consiglio di Stato del 28.2.01 Sezione n. 76/2001 che indicava
la necessità della carta di soggiorno ai fini della fruizione
delle provvidenze e prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale.
Tale norma sancisce la piena uguaglianza dei
rifugiati e delle persone con protezione sussidiaria per fruire
delle provvidenze sociali previste a parità con i cittadini italiani
o comunitari.
Persone
in protezione umanitaria
La legge 286/98 (art. 41) prevedeva parità di
trattamento rispetto ai cittadini italiani, ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, per gli stranieri titolari di Carta di
Soggiorno o di Permesso di Soggiorno di validità di almeno 1 anno.
Art.41 T.U. 286/98.
Nota bene: tale previsione del diritto è stata
RISTRETTA DA LEGGE FINANZIARIA SUCCESSIVA RELATIVA ALL’ANNO 2000
E DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO del 28.2.01 Sezione n. 76/2001
che indica la NECESSITA’ DELLA CARTA DI SOGGIORNO AI FINI DELLA
FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE. In questo
modo i titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione
umanitaria sono stati, di fatto, esclusi dalla fruizione delle
prestazioni di assistenza sociale.
Nel frattempo è intervenuta la previsione del D.lgs
n 3/2007 che all’art 1 esclude dal beneficio dello status di lungo
soggiornante (ovvero la possibilità di richiedere la carta di
soggiorno) i titolari di protezione umanitaria ai sensi dell’art 5,
co. 6 DL 286/98 e pertanto il godimento del diritto è stato
ulteriormente limitato
Per quanto riguarda le prestazioni a sostegno del
reddito
(assegni familiari, maternità madri lavoratrici etc.),
queste sono collegate allo condizione di lavoratore/contribuente. Nella
definizione dei beneficiari non vi sono, quindi, differenze rispetto il
loro status.
Prestazioni di Assistenza
sociale per stranieri di Paesi terzi
Sulla base dell'art. 41 del D
lgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) si
prevedeva che nell'accesso a tutte le prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale gli stranieri extracomunitari, titolari di un titolo
di soggiorno della durata di almeno un anno, potevano godere della
parità di trattamento con i cittadini italiani.
Con l'
art.
80 comma 19 della Legge n 388/2000
(legge finanziaria 2001) un mutamento di orientamento ha ristretto
ai soli titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE
per lungo soggiornanti) e ai beneficiari di protezione internazionale
(in virtù del D lgs 251/2007) l’accesso ai servizi e alle prestazioni
anche economiche di assistenza sociale non contributive, aventi natura
di diritti soggettivi.
In particolare:
Assegno di maternità:
Per le donne extracomunitarie
titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti) e di permesso di soggiorno per asilo e protezione
sussidiaria è previsto il diritto di ottenere l'assegno di maternità
per ogni figlio nato, a parità di condizioni con le donne italiane o
cittadine di paesi dell'Unione Europea in condizioni di disagio
economico. Tale assegno viene erogato dallo Stato tramite l'INPS per le
donne che hanno dei precedenti contributivi senza però avere maturato i
requisiti per l'indennità di maternità (prevista per le lavoratrici),
ovvero viene concesso dal Comune di residenza, anche in assenza
di versamenti contributivi, entro determinati limiti di reddito
familiari.
Assegno per il nucleo
familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni:
Per quanto riguarda
l’assegno riservato ai nuclei familiari in condizioni disagiate e
numerosi, con almeno tre figli minori, il godimento è riservato solo
a cittadini italiani e comunitari, essendo esclusi i cittadini di Paesi
terzi, ad eccezione dei titolari di protezione internazionale. Con la
Circolare n 9 del 22/1/2010 l’INPS, ha chiarito che l’esclusione dei
rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria dal godimento
dell’assegno, non può più essere applicata in virtù della previsione
dell’art 27 del Decreto legislativo 251/2007 per il quale “i titolari
dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno
diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in
materia di assistenza sociale e sanitaria”.
Si afferma pertanto, il pieno
diritto dei beneficiari di protezione internazionale di godere della
prestazione assistenziale, considerandosi superata la Circolare INPS n
62 del 6/4/2004.
L’assegno sociale (per
ultrasessantacinquenni):
L'assegno sociale è
disciplinato dall'art. 3 c. 6, della L n. 335/1995, e costituisce una
provvidenza assistenziale non contributiva soggetta ai requisiti di
stato di bisogno e di età previsti dalla normativa (circolari INPS n.
303 del 14 dicembre 1995 e n. 208 del 24 novembre 2006), nonché
all'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo sul
territorio nazionale per almeno dieci anni, introdotto dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
Il nuovo requisito di
anzianità di residenza, benché non faccia esplicito riferimento agli
stranieri, ha l’intento di limitare l'accesso a tale prestazione di
assistenza sociale agli stranieri comunitari ed extracomunitari.
A seguito dell’entrata in
vigore della Legge n 133/2008 anche ai rifugiati e alle persone in
protezione sussidiaria si applica il requisito della residenza in
maniera continuativa, per almeno 10 anni in Italia, ai fini
dell’erogazione dell’assegno sociale. Ai fini della decorrenza del
beneficio dell'assegno sociale per i titolari di status di protezione
internazionale e per i coniugi ricongiunti si fa riferimento, salvo
diversa attestazione dell'Autorità competente, alla data di rilascio
della documentazione relativa al riconoscimento dello status.
sentenze 29-30 luglio 2008, n. 306
e 23
gennaio 2009, n. 11
della Corte Costituzionale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale per violazione del principio di uguaglianza della norma
che prevedeva il requisito della carta di soggiorno per l'accesso dello
straniero rispettivamente alle prestazioni sociali d'invalidità e
d'inabilità (art. 80 comma 19 Legge n. 388/2000 con riferimento
rispettivamente all'art. 1 della legge 11.02.1989, n. 18: indennità di
accompagnamento e all'art. 12)- provvidenze erogabili agli invalidi
civili compresi tra i diciotto e i sessantacinque anni che abbiano la
capacità ridotta lavorativa (almeno pari al 74% per ottenere l'assegno e
pari al 100% per il diritto alla pensione) e i limiti reddituali di anno
in anno stabiliti-, affermando la irrazionalità della richiesta di
un requisito, quello della carta di soggiorno, il cui rilascio è
subordinato alla disponibilità di un reddito. L’incompatibilità con la
finalità della tutela del diritto fondamentale alla salute perseguito
dalla prestazione sociale d'invalidità è tanto più illogico e
irrazionale rispetto all'accesso all'indennità di inabilità, che se
fosse vincolato a sua volta da un limite reddituale, impedirebbe allo
straniero regolarmente soggiornate di accedervi per il circolo vizioso
che il requisito reddituale genera.
1
art. 20 c. 10 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e le cui norme decorrono dal 1 gennaio 2009
(Circolare INPS n. 105 del 2 dicembre 2008).
2
Cfr. Circolare INPS - Direzione centrale Prestazioni del 2
dicembre 2008, n. 105.