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Assistenza sociale e pensioni

Scheda aggiornata maggio 2010

a cura di MG. Fidone

 

NIRVA, Scheda di approfondimento su "Prestazioni Previdenziali garantite ai cittadini stranieri rientrati nel proprio paese di origine", a cura di Patronato Ital – UIL- Settore Immigrazione, CIR e INPS, 

 

Rifugiati

 

In materia di assistenza pubblica ai sensi dell’art. 23 della Convenzione di Ginevra, ai rifugiati deve essere garantito lo stesso trattamento dei cittadini italiani.

Il D.lgs 251/2007 all'art. 27
ha sancito che i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

Ad oggi, decade quindi la restrizione introdotta dalla legge finanziaria relativa all’anno 2000 e dal parere del Consiglio di Stato del 28.2.01 Sezione n. 76/2001 che indicava la necessità della carta di soggiorno ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.  

Tale norma sancisce la piena uguaglianza dei rifugiati e delle persone con protezione sussidiaria per fruire delle provvidenze sociali previste a parità con i cittadini italiani o comunitari. 

 

Persone in protezione umanitaria

 

La legge 286/98 (art. 41) prevedeva parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, per gli stranieri titolari di Carta di Soggiorno o di Permesso di Soggiorno di validità di almeno 1 anno. Art.41 T.U. 286/98.

Nota bene: tale previsione del diritto è stata RISTRETTA DA LEGGE FINANZIARIA SUCCESSIVA RELATIVA ALL’ANNO 2000 E DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO del 28.2.01 Sezione n. 76/2001 che indica la NECESSITA’ DELLA CARTA DI SOGGIORNO AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE. In questo modo i titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria sono stati, di fatto, esclusi dalla fruizione delle prestazioni di assistenza sociale.

Nel frattempo è intervenuta la previsione del D.lgs n 3/2007 che all’art 1 esclude dal beneficio dello status di lungo soggiornante (ovvero la possibilità di richiedere la carta di soggiorno) i titolari di protezione umanitaria ai sensi dell’art 5, co. 6 DL 286/98 e pertanto  il godimento del diritto è stato ulteriormente limitato  

Per quanto riguarda le prestazioni a sostegno del reddito (assegni familiari, maternità madri lavoratrici etc.), queste sono collegate allo condizione di lavoratore/contribuente. Nella definizione dei beneficiari non vi sono, quindi, differenze rispetto il loro status.

 

 

Prestazioni di Assistenza sociale per stranieri di Paesi terzi

 

Sulla base dell'art. 41 del D lgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) si prevedeva che nell'accesso a tutte le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale gli stranieri extracomunitari, titolari di un titolo di soggiorno della durata di almeno un anno, potevano godere della parità di trattamento con i cittadini italiani.

Con l'art. 80 comma 19 della Legge n 388/2000 (legge finanziaria 2001) un mutamento di orientamento ha ristretto ai soli titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) e ai beneficiari di protezione internazionale (in virtù del D lgs 251/2007) l’accesso ai servizi e alle prestazioni anche economiche di assistenza sociale non contributive, aventi natura di diritti soggettivi.


 

In particolare:


 

Assegno di maternità:


 

Per le donne extracomunitarie titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) e di permesso di soggiorno per asilo e protezione sussidiaria è previsto il  diritto di ottenere l'assegno di maternità per ogni figlio nato, a parità di condizioni con le donne italiane o cittadine di paesi dell'Unione Europea in condizioni di disagio economico. Tale assegno viene erogato dallo Stato tramite l'INPS per le donne che hanno dei precedenti contributivi senza però avere maturato i requisiti per l'indennità di maternità (prevista per le lavoratrici), ovvero viene concesso dal Comune di residenza, anche in assenza di versamenti contributivi, entro determinati limiti di reddito familiari.


 


 

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni:


 

Per quanto riguarda l’assegno riservato ai nuclei familiari in condizioni disagiate e numerosi, con almeno tre figli minori, il godimento è riservato solo a cittadini italiani e comunitari, essendo esclusi i cittadini di Paesi terzi, ad eccezione dei titolari di protezione internazionale. Con la Circolare n 9 del 22/1/2010 l’INPS, ha chiarito che l’esclusione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria dal godimento dell’assegno, non può più essere applicata in virtù della previsione dell’art 27 del Decreto legislativo 251/2007 per il quale “i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria”.

Si afferma pertanto, il pieno diritto dei beneficiari di protezione internazionale di godere della prestazione assistenziale, considerandosi superata la Circolare INPS n 62 del 6/4/2004.


 

L’assegno sociale (per ultrasessantacinquenni):

 

L'assegno sociale è disciplinato dall'art. 3 c. 6, della L n. 335/1995, e costituisce una provvidenza assistenziale non contributiva soggetta ai requisiti di stato di bisogno e di età previsti dalla normativa (circolari INPS n. 303 del 14 dicembre 1995 e n. 208 del 24 novembre 2006), nonché all'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo sul territorio nazionale per almeno dieci anni, introdotto dalla legge 6 agosto 2008, n. 1331.

Il nuovo requisito di anzianità di residenza, benché non faccia esplicito riferimento agli stranieri, ha l’intento di limitare l'accesso a tale prestazione di assistenza sociale agli stranieri comunitari ed extracomunitari.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n 133/2008 anche ai rifugiati e alle persone in protezione sussidiaria si applica il requisito della residenza in maniera continuativa, per almeno 10 anni in Italia, ai fini dell’erogazione dell’assegno sociale. Ai fini della decorrenza del beneficio dell'assegno sociale per i titolari di status di protezione internazionale e per i coniugi ricongiunti si fa riferimento, salvo diversa attestazione dell'Autorità competente, alla data di rilascio della documentazione relativa al riconoscimento dello status.2


 

Pensione di Invalidità e di inabilità:


 

Con le sentenze 29-30 luglio 2008, n. 306 e 23 gennaio 2009, n. 11 della Corte Costituzionale  è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza della norma che prevedeva il requisito della carta di soggiorno per l'accesso dello straniero rispettivamente alle prestazioni sociali d'invalidità e d'inabilità (art. 80 comma 19 Legge n. 388/2000 con riferimento rispettivamente all'art. 1 della legge 11.02.1989, n. 18: indennità di accompagnamento e all'art. 12)- provvidenze erogabili agli invalidi civili compresi tra i diciotto e i sessantacinque anni che abbiano la capacità ridotta lavorativa (almeno pari al 74% per ottenere l'assegno e pari al 100% per il diritto alla pensione) e i limiti reddituali di anno in anno stabiliti-, affermando la irrazionalità della richiesta di un requisito, quello della carta di soggiorno, il cui rilascio è subordinato alla disponibilità di un reddito. L’incompatibilità con la finalità della tutela del diritto fondamentale alla salute perseguito dalla prestazione sociale d'invalidità è  tanto più illogico e irrazionale rispetto all'accesso all'indennità di inabilità, che se fosse vincolato a sua volta da un limite reddituale, impedirebbe allo straniero regolarmente soggiornate di accedervi per il circolo vizioso che il requisito reddituale genera.

1 art. 20 c. 10 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e le cui norme decorrono dal 1 gennaio 2009 (Circolare INPS  n. 105 del 2 dicembre 2008).

2 Cfr. Circolare INPS - Direzione centrale Prestazioni del 2 dicembre 2008, n. 105.