In materia di assistenza pubblica ai sensi
dell’art. 23 della Convenzione di Ginevra, ai rifugiati deve essere
garantito lo stesso trattamento dei cittadini italiani.
Il D.lgs 251/2007 all'art. 27 ha sancito che i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria
hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano
in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Ad oggi, decade quindi la restrizione introdotta
dalla legge finanziaria
relativa all’anno 2000 e dal parere del Consiglio di Stato del 28.2.01
Sezione n. 76/2001
che indicava la necessità della carta di soggiorno ai fini della
fruizione delle provvidenze e prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale.
Tale norma sancisce la piena uguaglianza dei
rifugiati e delle persone con protezione sussidiaria per fruire delle
provvidenze sociali previste a parità con i cittadini italiani o
comunitari.
Persone
in protezione umanitaria
La legge 286/98 (art. 41) prevedeva parità di
trattamento rispetto ai cittadini italiani, ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, per gli stranieri titolari di Carta di Soggiorno o di
Permesso di Soggiorno di validità di almeno 1 anno. Art.41 T.U.
286/98.
Nota
bene:
tale previsione del diritto è stata RISTRETTA DA LEGGE FINANZIARIA
SUCCESSIVA RELATIVA ALL’ANNO 2000 E DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
del 28.2.01 Sezione n. 76/2001 che indica la NECESSITA’ DELLA
CARTA DI SOGGIORNO AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA SOCIALE. In questo modo i titolari di permesso di
soggiorno per motivi di protezione umanitaria sono stati, di fatto,
esclusi dalla fruizione delle prestazioni di assistenza sociale.
Nel
frattempo è intervenuta la previsione del D.lgs n 3/2007 che all’art 1
esclude dal beneficio dello status di lungo soggiornante (ovvero la
possibilità di richiedere la carta di soggiorno) i titolari di
protezione umanitaria ai sensi dell’art 5, co. 6 DL 286/98 e pertanto
il godimento del diritto è stato ulteriormente limitato
Per
quanto riguarda le prestazioni a sostegno del reddito
(assegni familiari, maternità madri lavoratrici etc.),
queste sono collegate allo condizione di
lavoratore/contribuente. Nella definizione dei beneficiari non vi sono,
quindi, differenze rispetto il loro status.
Approfondimenti
Pensione agli invalidi
civili
Rif. Legislativi: Legge 30 marzo 1971, n. 118, Circolare 458/1-4 del
12 aprile 1983 Ministero dell’Interno e D.lgs
251/2007 all'art. 27
Cosa è: E' una prestazione di natura assistenziale a cui hanno
diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i
sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di
modesto importo.
Dal
1° gennaio 2001, il riconoscimento dell'invalidità civile è
assegnato alle Regioni che verificano i requisiti sanitari tramite
le commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali
(ASL). L'INPS ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile
delle prestazioni ma, in alcuni casi, a seguito di specifici
accordi, le Regioni possono demandarne all'INPS anche il
riconoscimento. Per l'attribuzione della pensione agli invalidi
civili vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali
del richiedente.
I
rifugiati e le persone con protezione sussidiaria sono equiparati ai
cittadini italiani nella fruizione di questa provvidenza.
Per
gli altri cittadini extracomunitari,
quale anche i titolari di permesso
di soggiorno per protezione umanitaria, è necessaria la Carta
di soggiorno ai
fini del godimento del diritto all’assegno, dopo la restrizione
della legge 23/12/00 N. 388 (finanziaria 2000) all’art. 9 del T.U.
286/98. Di fatto quindi per i motivi prima elencati le persone con
protezione umanitaria sono esclusi dalla fruizione di questa
prestazione sociale.
Come si presenta la domanda:La domanda (su modulo
rilasciato dalle ASL) per ottenere le pensioni e gli assegni per gli
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti deve essere presentata
all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per residenza, oppure
può essere presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono
assistenza gratuita. Alla domanda deve essere allegato il
certificato del medico curante.
Pensione sociale
Rif.
Legislativi: Circolare 458/1-4 del 12 aprile 1983 Ministero
dell’Interno e D.lgs 251/2007 all'art. 27
Cosa
è:
Un cittadino italiano, o equiparato, può fare domanda di assegno
sociale quando non percepisce alcun reddito o ne percepisce uno
inferiore per il 2006 a € 4.962,36 (a € 9.924,72 se sposato), ha
raggiunto i 65 anni di età e risiede abitualmente in Italia.
Sono
equiparati ai cittadini italiani:
gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini
di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini
extracomunitari in possesso di carta di soggiorno. La residenza
abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il
titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria
residenza, ne perde il diritto.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno, ma in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, hanno diritto
all’assegno sociale per il periodo intercorrente tra la data di
presentazione della domanda e il 31 dicembre 2000. Oltre tale data
mantengono il diritto all’assegno sociale soltanto i cittadini
extracomunitari che nel frattempo sono diventati titolari di carta
di soggiorno.
I
rifugiati e le persone in protezione sussidiaria sono equiparati ai
cittadini italiani nella fruizione di questa provvidenza.
Per gli altri cittadini extracomunitari,
quale anche i titolari di permesso
di soggiorno per protezione umanitaria, è necessaria la Carta
di soggiorno ai fini del godimento del diritto all’assegno, dopo
la restrizione della legge 23/12/00 N. 388 (finanziaria 2000)
all’art. 9 del T.U. 286/98.
Quale
è l’importo:
L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da
imposta è per il 2006 è pari a € 381,72.
'assegno non è esportabile e pertanto si perde se l'interessato si
trasferisce all'estero.
L'assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai
familiari superstiti.
Come
si presenta la domanda:
Può essere presentata o inviata per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento a qualunque sede dell’Inps. Deve essere
redatta su un apposito modulo (AS1) in carta semplice disponibile
presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it,
nella sezione "moduli".
Alla
domanda devono essere allegate:
autocertificazione
dei dati personali;
dichiarazione
della situazione reddituale;
dichiarazione
di responsabilità riguardo eventuale ricovero presso istituti a
carico dello Stato o di enti pubblici.
New -
Assegno di maternità
per cittadine extracomunitarie rifugiate
Assegno di maternità per
madre non lavoratrice ex art 66 legge 448/1998
Le beneficiarie di questa prestazione
sono le cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in
possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano del
trattamento previdenziale della indennità di maternità (quella che
spetta a madri lavoratrici o ex lavoratrici). Il nucleo familiare
non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla
base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISE)* :
ad es. per l’anno 2006, per un nucleo di tre componenti tale livello
doveva 30.158,78 euro e l’assegno spetta nel caso in cui le
risorse economiche del nucleo familiare siano pari o inferiori a
tale livello.
Alla luce dell'attuale legislazione le
rifugiate e le persone con protezione sussidiaria hanno quindi
accesso, in quanto equiparati ai cittadini italiani, a questa
prestazione assistenziale.
Per gli altri cittadini extracomunitari, quale anche i titolari di
permesso di soggiorno per protezione umanitaria, è necessaria la
Carta di soggiorno ai fini del godimento del diritto all’assegno,
dopo la restrizione della legge 23/12/00 N. 388 (finanziaria 2000)
all’art. 9 del T.U. 286/98.
Quale è l’importo:
L’assegno di maternità è erogato dall’INPS sulla base dei
dati forniti dai comuni per cinque mensilità e se spetta
nella misura intera, per l’anno 2006, è pari a Euro 288,75 mensili.
L’importo può variare nel caso in cui venga concesso come
differenza tra la quota percepita in virtù di altre prestazioni e
la misura intera prevista. L’importo dell’assegno è rivalutato al
1° gennaio di ogni anno sulla base dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai o impiegati calcolato dall’ISTAT.
Come si presenta la domanda:
La domanda per la concessione dell’assegno di maternita’, va
presentata su apposito modulo, allegando la documentazione
richiesta, presso il Comune di residenza. La domanda va
presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o, in caso di
affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dal
momento dell’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Assegno per il
nucleo familiare concesso dai comuni
ex art 65 legge
448/1998.
Questa prestazione spetta ai
nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari,
residenti nel comune, con tre o più figli tutti con eta’ inferiore
ai 18 anni. L’assegno, se spettante nella misura intera, è pari a
Euro 120,39 al mese per tredici mensilita’.
Alla luce dell'attuale legislazionele rifugiate e le persone con protezione sussidiaria hanno quindi
accesso, in quanto equiparati ai cittadini italiani, a questa
prestazione assistenziale.