CIR

 Consiglio Italiano per i Rifugiati onlus 

Via del Velabro 5/A
00186 Roma
Tel.06-69200114
Fax.06-69200116
cir@cir-onlus.org

Chi siamo Presidente Direzione e Struttura Bilancio Dove siamo COME AIUTARE  CONTATTI Home

ATTIVITA'

Cosa facciamo

Utenza CIR

Rapporti annuali

 

PROGETTI

Servizi sul territorio

Integrazione

Gruppi vulnerabili

Collaborazioni Internazionali

 

I RIFUGIATI

Chi è un rifugiato

Glossario

Quadro statistico

Le storie

 

PAESI DI ORIGINE

 

DIRITTI

La procedura in Italia

Informazioni pratiche

Archivio giuridico

 

COMUNICAZIONE

Ufficio Stampa 

Comunicati news

Cir Notizie

Pubblicazioni

Interviste

 

FORMAZIONE

Corsi e Master

 

COLLABORA CON NOI

 

LINK

 

Video CIR su

______________

 

Risoluzione consigliata 1024x768

webmaster

Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Assistenza sociale e pensioni

Scheda aggiornata febbraio 2008

 

Rifugiati

In materia di assistenza pubblica ai sensi dell’art. 23 della Convenzione di Ginevra, ai rifugiati deve essere garantito lo stesso trattamento dei cittadini italiani.

Il D.lgs 251/2007 all'art. 27
ha sancito che i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

Ad oggi, decade quindi la restrizione introdotta dalla legge finanziaria relativa all’anno 2000 e dal parere del Consiglio di Stato del 28.2.01 Sezione n. 76/2001 che indicava la necessità della carta di soggiorno ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.  

Tale norma sancisce la piena uguaglianza dei rifugiati e delle persone con protezione sussidiaria per fruire delle provvidenze sociali previste a parità con i cittadini italiani o comunitari. 

 

Persone in protezione umanitaria

La legge 286/98 (art. 41) prevedeva parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, per gli stranieri titolari di Carta di Soggiorno o di Permesso di Soggiorno di validità di almeno 1 anno. Art.41 T.U. 286/98.

Nota bene: tale previsione del diritto è stata RISTRETTA DA LEGGE FINANZIARIA SUCCESSIVA RELATIVA ALL’ANNO 2000 E DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO del 28.2.01 Sezione n. 76/2001 che indica la NECESSITA’ DELLA CARTA DI SOGGIORNO AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE. In questo modo i titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria sono stati, di fatto, esclusi dalla fruizione delle prestazioni di assistenza sociale.

Nel frattempo è intervenuta la previsione del D.lgs n 3/2007 che all’art 1 esclude dal beneficio dello status di lungo soggiornante (ovvero la possibilità di richiedere la carta di soggiorno) i titolari di protezione umanitaria ai sensi dell’art 5, co. 6 DL 286/98 e pertanto  il godimento del diritto è stato ulteriormente limitato  

Per quanto riguarda le prestazioni a sostegno del reddito (assegni familiari, maternità madri lavoratrici etc.), queste sono collegate allo condizione di lavoratore/contribuente. Nella definizione dei beneficiari non vi sono, quindi, differenze rispetto il loro status.

 

Approfondimenti
 
Pensione agli invalidi civili

 

Rif. Legislativi: Legge 30 marzo 1971, n. 118, Circolare 458/1-4 del 12 aprile 1983 Ministero dell’Interno e D.lgs 251/2007 all'art. 27  

Cosa è: E' una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.

 Dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento dell'invalidità civile è assegnato alle Regioni che verificano i requisiti sanitari tramite le commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali (ASL). L'INPS ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile delle prestazioni ma, in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandarne all'INPS anche il riconoscimento. Per l'attribuzione della pensione agli invalidi civili vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente.

I rifugiati e le persone con protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani nella fruizione di questa provvidenza.

Per gli altri cittadini extracomunitari, quale anche i titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria, è necessaria la Carta di soggiorno ai fini del godimento del diritto all’assegno, dopo la restrizione della legge 23/12/00 N. 388 (finanziaria 2000) all’art. 9 del T.U. 286/98. Di fatto quindi per i motivi prima elencati le persone con protezione umanitaria sono esclusi dalla fruizione di questa prestazione sociale.

  Come si presenta la domanda: La domanda (su modulo rilasciato dalle ASL) per ottenere le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti deve essere presentata all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per residenza, oppure può essere presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.

 

Pensione sociale

Rif. Legislativi: Circolare 458/1-4 del 12 aprile 1983 Ministero dell’Interno e D.lgs 251/2007 all'art. 27

Cosa è: Un cittadino italiano, o equiparato, può fare domanda di assegno sociale quando non percepisce alcun reddito o ne percepisce uno inferiore per il 2006 a € 4.962,36 (a € 9.924,72 se sposato), ha raggiunto i 65 anni di età e risiede abitualmente in Italia.

Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno. La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno, ma in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, hanno diritto all’assegno sociale per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e il 31 dicembre 2000. Oltre tale data mantengono il diritto all’assegno sociale soltanto i cittadini extracomunitari che nel frattempo sono diventati titolari di carta di soggiorno.

I rifugiati e le persone in protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani nella fruizione di questa provvidenza.


Per gli altri cittadini extracomunitari, quale anche i titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria, è necessaria la Carta di soggiorno ai fini del godimento del diritto all’assegno, dopo la restrizione della legge 23/12/00 N. 388 (finanziaria 2000) all’art. 9 del T.U. 286/98.

Quale è l’importo: L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta è per il 2006 è pari a € 381,72.

'assegno non è esportabile e pertanto si perde se l'interessato si trasferisce all'estero.
L'assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.

Come si presenta la domanda: Può essere presentata o inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a qualunque sede dell’Inps. Deve essere redatta su un apposito modulo (AS1) in carta semplice disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

Alla domanda devono essere allegate:

_autocertificazione dei dati personali;

_dichiarazione della situazione reddituale;

_dichiarazione di responsabilità riguardo eventuale ricovero presso istituti a carico dello Stato o di enti pubblici.

 

New - Assegno di maternità per cittadine extracomunitarie rifugiate

 

Scarica l'allegato

 

Assegno di maternità per madre non lavoratrice ex art 66 legge 448/1998

 

Le beneficiarie di questa prestazione sono le cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità (quella che spetta a madri lavoratrici o ex lavoratrici). Il nucleo familiare  non deve superare un determinato  livello di reddito, valutato sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISE)* : ad es. per l’anno 2006, per un nucleo di tre componenti tale livello doveva 30.158,78 euro  e l’assegno spetta nel caso in cui  le risorse economiche del nucleo familiare siano pari o inferiori a tale livello.

Alla luce dell'attuale legislazione le rifugiate e le persone con protezione sussidiaria hanno quindi accesso, in quanto equiparati ai cittadini italiani, a questa prestazione assistenziale.

Per gli altri cittadini extracomunitari, quale anche i titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria, è necessaria la Carta di soggiorno ai fini del godimento del diritto all’assegno, dopo la restrizione della legge 23/12/00 N. 388 (finanziaria 2000) all’art. 9 del T.U. 286/98.

Quale è l’importo: L’assegno di maternità è erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni per cinque mensilità e se spetta nella misura intera, per l’anno 2006,  è pari a Euro 288,75 mensili. L’importo può variare  nel caso in cui venga concesso come differenza tra  la quota percepita in virtù di altre prestazioni e la misura intera prevista. L’importo dell’assegno è rivalutato  al 1° gennaio di ogni anno  sulla base dei prezzi al consumo per le famiglie di operai o impiegati calcolato dall’ISTAT.

Come si presenta la domanda: La domanda per la concessione dell’assegno di maternita’, va presentata su apposito modulo, allegando la documentazione richiesta, presso il Comune di residenza. La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o, in caso di  affidamento preadottivo  o di  adozione senza affidamento, dal momento dell’ingresso del minore nel nucleo familiare.

 

Assegno per il nucleo familiare concesso dai comuni ex art 65 legge 448/1998.

 

Questa  prestazione spetta ai  nuclei familiari composti da cittadini italiani o  comunitari, residenti nel comune, con tre o più figli  tutti con eta’ inferiore ai 18 anni. L’assegno, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 120,39 al mese per tredici mensilita’.

Alla luce dell'attuale legislazione le rifugiate e le persone con protezione sussidiaria hanno quindi accesso, in quanto equiparati ai cittadini italiani, a questa prestazione assistenziale.