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SENTENZA DELLA
CASSAZIONE: PERMESSO TRIENNALE A PROFUGHI
25 marzo 2011-
Sentenza della Cassazione sui profughi; riportiamo nota dell’Ansa:
“I profughi extracomunitari che fuggono da Paesi nei quali e' in
corso un guerra 'interna' o un conflitto contro un altro Stato,
hanno diritto almeno ad ottenere il permesso di soggiorno triennale
in Italia qualora non gli sia riconosciuto lo status di 'rifugiati'.
Lo sottolinea la Cassazione affrontando la vicenda di un africano
del Burkina Faso, arrivato in Italia su un barcone di clandestini
partito dalla Libia”.
Prosegue la nota
dell’Ansa di Margherita Nanetti:
(ANSA) - ROMA, 24 MAR
- I profughi extracomunitari che, in fuga dal loro Paese arrivano in
Italia, per salvare la propria vita o incolumità fisica dalla
minaccia "grave e individuale derivante dalla violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale", possono fare domanda per ottenere, se non lo status
di rifugiato, almeno una forma più attenuata di protezione e avere
il permesso di soggiorno triennale nel nostro Paese. Lo spiega la
Cassazione affrontando la vicenda di un africano del Burkina Faso,
arrivato in Italia su un barcone di clandestini partito dalla Libia.
Nel caso
dell'immigrato in questione, Mouktar Dabre, approdato sulla costa
sarda, la sua richiesta di ottenere la protezione internazionale e,
dunque il via libera a rimanere in Italia, è stata respinta in
quanto il giovane fuggiva non da un conflitto interno ma da una
faida circoscritta che riguardava la successione del capotribù del
suo villaggio. Occupandosi di questa vicenda, però, la Suprema Corte
sottolinea - nella sentenza 6879 - che le nuove norme del 2007 e del
2008, che hanno unificato la procedura per ricevere la protezione
umanitaria, prevedono anche "una nuova misura", quella della
"protezione sussidiaria". Questa specifica forma di protezione offre
una sorta di ombrello protettivo a tempo - si applica, ad esempio,
quando si prevede che l'ondata di violenza che ha coinvolto il Paese
d'origine abbia fine nel breve periodo - e consente di conseguire
oltre, al permesso triennale, anche "un complesso quadro di diritti
e facoltà". Tra i quali, l'accesso al lavoro, allo studio e alle
prestazioni sanitarie. La Cassazione chiarisce infine che
oltre alle "due misure di protezione internazionale", quella per
rifugiati e quella sussidiaria, c'è anche la possibilità di ottenere
il rilascio di un permesso di soggiorno "sostenuto da ragioni
umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi"
sia dalla condanna alla pena di morte, dal rischio di tortura e
anche dalle situazioni di "indiscriminata violenza". Insomma, la
casistica in base alla quale dare accoglienza non e' strettamente
fissata - ricorda la Cassazione invitando dunque a un approccio non
rigido in tema di diritti umani - ma lasciata alla valutazione delle
Commissioni territoriali che esaminano le richieste di protezione.
Sulla sentenza è
intervenuto, a favore di una interpretazione restrittiva, il
senatore della Lega Sandro Mazzatorta sostenendo che "lo status di
rifugiato e lo status di protezione umanitaria sussidiaria, è sempre
legato a un rischio individuale per la propria vita ma non nella
condizione di mero conflitto armato".
(ANSA).
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