CIR

 Consiglio Italiano per i Rifugiati onlus 

Via del Velabro 5/A
00186 Roma
Tel.06-69200114
Fax.06-69200116
cir@cir-onlus.org

Chi siamo Presidente Direzione e Struttura Bilancio Dove siamo COME AIUTARE  CONTATTI Home

ATTIVITA'

Cosa facciamo

Utenza CIR

Rapporti annuali

 

PROGETTI

Servizi sul territorio

Integrazione

Gruppi vulnerabili

Collaborazioni Internazionali

 

I RIFUGIATI

Chi è un rifugiato

Glossario

Quadro statistico

Le storie

 

PAESI DI ORIGINE

 

DIRITTI

La procedura in Italia

Informazioni pratiche

Archivio giuridico

 

COMUNICAZIONE

Ufficio Stampa 

Comunicati news

Cir Notizie

Pubblicazioni

Interviste

 

FORMAZIONE

Corsi e Master

 

COLLABORA CON NOI

 

LINK

 

Video CIR su

______________

 

Risoluzione consigliata 1024x768

webmaster

Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

QUALI SONO GLI ESITI POSSIBILI DEL PRE-ESAME EFFETTUATO DELLA UNITA’ DUBLINO?

 

L’Unità Dublino, a seguito dell’accertamento dello Stato competente per l’esame della domanda d’asilo, può adottare le seguenti decisioni:

 

·        Richiedere ad un altro Stato dell’Unione la presa in carico del richiedente asilo, se sussiste la competenza di quello Stato in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 343/2003. 

Se l’altro Stato ritenuto competente accetta la presa in carico: la Questura procede al trasferimento del richiedente asilo nello Stato che esaminerà la domanda e gli rilascia un apposito lasciapassare.

 

·        Decisione di presa in carico del richiedente asilo, laddove la competenza sia dello Stato italiano. L’Unità Dublino trasmette tale decisione alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

·        Se lo Stato ritenuto competente non accetta la presa in carico del richiedente asilo l’Unità Dublino trasmette la richiesta d’asilo alla Commissione centrale con il relativo nulla osta all’esame della domanda.

 

Nota bene: Il richiedente asilo può, tuttavia, presentare ricorso contro la decisione di trasferimento al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni con possibilità di appello al Consiglio di Stato nel caso in cui il T.A.R. confermi la decisione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

 

Se, invece, lo straniero ha presentato la domanda di riconoscimento presso le autorità di un altro Stato dell'Unione e quest'ultimo accerta la responsabilità dell'Italia, il richiedente asilo viene trasferito in Italia ed accompagnato, o invitato a presentarsi, presso la Questura che redige il verbale delle dichiarazioni e al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo, valido tre mesi e rinnovabile fino alla definizione del procedimento con la decisione della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.