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L’Unità
Dublino, a seguito dell’accertamento dello Stato competente per
l’esame della domanda d’asilo, può adottare le seguenti decisioni:
·
Richiedere ad un altro Stato dell’Unione la presa in carico del
richiedente asilo, se sussiste la competenza di quello Stato in base
alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 343/2003.
Se
l’altro Stato ritenuto competente accetta la presa in carico: la
Questura procede al trasferimento del richiedente asilo nello Stato che
esaminerà la domanda e gli rilascia un apposito lasciapassare.
·
Decisione di presa in carico del richiedente asilo, laddove la
competenza sia dello Stato italiano. L’Unità Dublino trasmette tale
decisione alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status
di rifugiato.
·
Se lo Stato ritenuto competente non accetta la presa in carico
del richiedente asilo l’Unità Dublino trasmette la richiesta
d’asilo alla Commissione centrale con il relativo nulla osta
all’esame della domanda.
Nota
bene: Il richiedente asilo può,
tuttavia, presentare ricorso contro la decisione di trasferimento al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni con possibilità
di appello al Consiglio di Stato
nel caso in cui il T.A.R. confermi la decisione o, in alternativa, al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Se,
invece, lo straniero ha
presentato la domanda di riconoscimento presso le autorità di un altro
Stato dell'Unione e quest'ultimo accerta la responsabilità dell'Italia,
il richiedente asilo viene trasferito in Italia ed accompagnato, o
invitato a presentarsi, presso la Questura che redige il verbale delle
dichiarazioni e al richiedente
asilo viene rilasciato un
permesso di soggiorno
provvisorio per richiesta di asilo, valido tre mesi e rinnovabile fino alla definizione del procedimento
con la decisione della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato.
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