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Non
è consentito l’ingresso nel territorio dello Stato dello straniero
che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando,
da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che
il richiedente:
a)
sia già stato riconosciuto rifugiato in altro Stato.
b)
provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che
abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un
periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il
transito dal relativo territorio sino alla frontiera italiana
c)
si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo
F, Convenzione di Ginevra
d)
sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti
dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale
o risulti appartenente ad associazioni di tipo mafioso o dedite
al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche
Articolo
1 comma 4 legge 28 febbraio 1990, n.39
Nota
bene :
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E’ fatto salvo il principio di “non refoulement” sancito
dall’art. 19 comma 1 TU 286/98
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Punto c – questo paragrafo si riferisce a chi ha commesso
crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità |