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costituiscono casi di
inammissibilità delle domande di protezione internazionale e, come tali,
rendono l’esame delle stesse, da parte della commissione territoriale,
improcedibile, le situazioni in cui il richiedente:
a) sia già stato
riconosciuto rifugiato da uno stato firmatario della convenzione di
ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente
presenti nuovamente una domanda di asilo identica dopo il diniego
ricevuto dalla commissione territoriale, l'organo competente ad
esaminare tale richiesta, senza addurre nuovi elementi in merito alle
sue condizioni personali o alla situazione del suo paese di origine.
la commissione territoriale è l'unico
organo competente ad esaminare le clausole di inammissibilità
della domanda di protezione internazionale. la questura o la
polizia di frontiera non possono pronunciarsi su tali clausole come
avveniva in passato.
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