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Con l’entrata in
vigore del DECRETO LEGISLATIVO 3 OTTOBRE 2008, n 160 (a partire dal 5
Novembre 2008) sono state apportate delle modifiche IMPORTANTI con
riferimento a
chi
ha diritto
lo straniero
di:
- permesso
lungo soggiornante/carta di soggiorno
- permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
- permesso di
soggiorno per lavoro autonomo
- permesso di
soggiorno per asilo e per protezione sussidiaria
- permesso di
soggiorno per studio
- permesso di
soggiorno per motivi religiosi
- permesso di
soggiorno per motivi di famiglia
Al
rifugiato e al titolare di
protezione sussidiaria
è riconosciuto il diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare
Art. 28 comma 1 T.U. 286/98, e art
22 del
DLgs 251/07 “sulle qualifiche”
ai
fini della richiesta da presentare alle autorità dello Sportello Unico
Immigrazione per il rilascio del Nulla Osta il rifugiato non deve
dimostrare di essere in possesso dei requisiti di reddito e di
alloggio, al contrario della persona titolare di permesso per protezione
sussidiaria che invece è obbligato.
Per la verifica dei requisiti relativi alle prove del legame familiare e
dei documenti di viaggio presso l’Ambasciata italiana all’estero, a
parità con gli stranieri in generale.
Art. 29, comma 3 e Art. 30 T.U. 286/98
Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il ricongiungimento
familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di
rifugiato nonché quelli destinatari di misure di protezione
temporanea o titolari di permesso di soggiorno per motivi
umanitari (art 5, comma 6 DL 286/98)
D.lgs n. 5, 8 gennaio 2007, come emendato dal DLgs 160/2008
La possibilità di
richiedere il ricongiungimento familiare è in favore
o del coniuge maggiorenne;
o dei figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati a condizione che l’altro genitore qualora esistente abbia dato
il suo consenso;
o dei figli maggiorenni a carico qualora invalidi totali;
o dei genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di provenienza, o genitori oltre 65 anni di età qualora gli
altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
motivi di salute. Per i genitori di 65 anni è obbligatoria la stipula di
una assicurazione sanitaria o l’iscrizione al SSN previo pagamento di un
contributo
A)
La Richiesta
di Nulla Osta può essere presentata dallo straniero solo per via
telematica (dal 10 aprile 2008), o in via autonoma (con il proprio
computer) oppure facendosi aiutare nella compilazione da associazioni
autorizzate o dai Patronati;
una volta inviato il modello di richiesta lo straniero attende la convocazione
presso lo Sportello Unico per la consegna della documentazione.
Lo
Sportello Unico chiede il parere della Questura sull'esistenza di
motivi che impediscono l'ingresso dei familiari in Italia per i quali e'
richiesto il ricongiungimento; i motivi ostativi (ostacoli) sono
limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la
sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen.
Se non ci sono impedimenti e/o richieste di integrazioni documentali, lo
Sportello Unico completa il fascicolo (istruttoria) e procede entro 180
giorni al rilascio del Nulla Osta
Ottenuto il Nulla Osta, lo straniero deve inviarlo in originale al
familiare da ricongiungere che deve presentarsi alla Rappresentanza
diplomatica italiana indicata dove sono presenti i familiari.
Il familiare residente all’estero per il quale è richiesto il
ricongiungimento deve presentarsi presso l’autorità consolare italiana
per far validare la certificazione
attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto
di stato civile necessario ai fini del ricongiungimento
Presso il Consolato italiano in loco si procede all’accertamento del
legame familiare attraverso i documenti esibiti dagli interessati, in
attesa di ricevere il visto di ingresso per “ricongiungimento
familiare”.
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