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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ricongiungimento familiare

 

Chi ha diritto

 

*  Al rifugiato è riconosciuto il diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare

Art. 28 comma 1 T.U. 286/98

*   Il rifugiato non deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di reddito e di alloggio ai fini della richiesta da presentare alle autorità ai fini del rilascio del Nulla Osta. Per la verifica dei requisiti relativi alle prove del legame familiare e dei documenti di viaggio C/o ambasciata italiana all’estero, a parità con gli stranieri in generale.

Art. 29, comma 3 e Art. 30 T.U. 286/98

*       Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato nonché quelli destinatari di misure di protezione temporanea o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari

 

D.lgs n. 5, 8 gennaio 2007

 

Beneficiari

 

La possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare è in favore

 

punto elenco

del coniuge

punto elenco

dei figli minori (al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento),

punto elenco

dei figli maggiorenni a carico, impossibilitati in modo permanente a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute,

punto elenco

dei genitori a carico.

 

Art. 23 Legge 189/2002 c.d. “Bossi-Fini”

 

 

Come fare

 

 

A)     Richiedere il modulo per il ricongiungimento familiare allo Sportello Unico per l’Immigrazione

 

B)    Compilare e consegnare il modulo allo Sportello Unico per l’Immigrazione

 

C)    Il familiare residente all’estero per il quale è richiesto il ricongiungimento deve presentarsi presso l’autorità consolare italiana per far validare la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario ai fini del ricongiungimento.

 

D)     Il rifugiato deve poi portare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la documentazione in duplice copia.

 

 

E) Lo Sportello Unico rilascerà al rifugiato una copia della domanda e degli atti su cui sarà apposto il timbro datario dell’ufficio e la sigla dell’addetto alla ricezione.

 

F)     Entro 90 giorni dalla ricezione dei documenti di cui sopra, lo Sportello Unico rilascerà il nulla osta o il provvedimento di diniego.