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Il Ritorno volontario

 

L'impegno del CIR

RITORNARE VOLONTARIAMENTE. PER RICOMINCIARE

PROGETTO NIRVA

Politica europea

Direttiva europea

 

L’ECRE ha elaborato le seguenti definizioni di ritorno:

 

- Ritorno volontario / rimpatrio: il ritorno di persone che hanno i requisiti legali per rimanere nel Paese ospite, le quali hanno fatto una scelta informata e hanno acconsentito liberamente al rimpatrio.

 

- Ritorno obbligatorio: si riferisce alle persone che non hanno più i requisiti legali per rimanere nel territorio dello Stato ospitante e alle quali, perciò, è richiesto dalla legge di abbandonare il Paese. Si applica inoltre agli individui che hanno acconsentito a partire o che sono state indotte a partire da incentivi in denaro o da minacce di sanzioni.

 

- Ritorno forzato: il ritorno di coloro che non hanno in alcun modo dato il loro assenso e perciò possono essere soggetti a sanzioni o all’uso della forza al
fine di effettuare la loro rimozione.

 

Secondo la definizione data dall’Unione Europea, il processo di “ritorno” può avvenire sia verso un Paese di origine o di transito, sia verso un altro Paese terzo che la persona interessata abbia scelto per ritornare e nel quale questa persona sarà accettata.

 

 

Rimpatrio volontario dei rifugiati

 

Il termine ritorno volontario è usato per i migranti, mentre il  rimpatrio volontario riguarda i rifugiati. L’ECRE raccomanda che il termine “rimpatrio volontario” sia usato per descrivere “il ritorno di rifugiati, come individuati dalla Convenzione, o di altre persone titolari di protezione complementare o temporanea, o di persone per le quali è ancora pendente la procedura di riconoscimento di protezione internazionale, le quali scelgano di esercitare il proprio diritto di rientrare nel proprio Paese d’origine o di residenza abituale”.

 

Il rimpatrio può essere classificato come volontario solo quando:

 

- un individuo in possesso dei requisiti legali per rimanere in un Paese terzo abbia compiuto una scelta informata e abbia liberamente acconsentito a rientrare nel proprio Paese d’origine o di residenza abituale.

 

- abbia dato il proprio consenso genuino ed individuale, senza subire pressioni di alcun genere; quando questo consenso sia frutto di una mancanza di protezione effettiva nel Paese ospite o di un’imposizione di sanzioni, questo non può essere classificato come un rimpatrio volontario;

 

- le salvaguardie legali e procedurali siano state pienamente rispettate.

 

 

Benché nell’ambito del diritto internazionale dei rifugiati non esista una definizione legale del concetto di volontarietà in relazione al rimpatrio, il principio di volontarietà è la pietra angolare della protezione internazionale in relazione al ritorno dei rifugiati.

 

La questione del rimpatrio volontario discende direttamente dal principio di non-refoulement: il ritorno involontario dei rifugiati consisterebbe in pratica in un respingimento (refoulement). Una persona che abbia un fondato timore di persecuzione è un rifugiato e non può essere costretto a rimpatriare.

 

Seguendo l’interpretazione dell’UNHCR, il principio di volontarietà deve essere visto in relazione a:

 

- le condizioni del Paese di origine (in riferimento ad una decisione informata);

 

- la situazione nel Paese d’asilo (permettendo una libera scelta).

 

Volontarietà: definizione dell’UNHCR

 

Per volontarietà s’intende non solo l’assenza di misure che spingano il rifugiato a rimpatriare, ma anche il fatto che al rifugiato non venga impedito di ritornare nel proprio Paese perchè persuaso da notizie errate o false promesse di un’assistenza continuata. In determinate situazioni interessi economici nel Paese d’asilo possono portare gruppi interessati a tentare d’impedire il rimpatrio ai rifugiati.

 

La “volontarietà” è più di una questione di principio. Il rimpatrio volontario deve anche essere duraturo e sostenibile. Il requisito della volontarietà costituisce perciò un approccio pragmatico e sensibile verso la ricerca di una soluzione durevole.

 

La questione della “volontarietà” come implicante l’assenza di ogni pressione fisica, psicologica o materiale, è, comunque, spesso offuscata dal fatto che per molti rifugiati la decisione di ritornare è dettata da una combinazione di pressioni dovute a fattori politici, problemi di sicurezza o di bisogni materiali.

 

La difficoltà di individuare la vera volontarietà aumenta il bisogno di valutare obiettivamente la situazione del rifugiato. Uno degli elementi più importanti nella verifica della volontarietà è lo status legale dei rifugiati nel Paese d’asilo. Se i rifugiati sono legalmente riconosciuti come tali, i loro diritti sono protetti e se gli è permesso di stabilirsi, la loro scelta di rimpatriare sarà veramente libera e volontaria. Se, comunque, i loro diritti non sono riconosciuti, se sono soggetti a pressioni e restrizioni e confinati in campi chiusi, essi potrebbero scegliere il ritorno, ma questo non sarebbe un atto dettato dalla libera volontà.    

  

Il rimpatrio volontario comporta la perdita dello status legale di protezione internazionale e restaura la protezione del Paese d’origine. Infatti, non è più necessaria la protezione del Paese d’asilo.