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L’ECRE ha elaborato le
seguenti definizioni di ritorno:
- Ritorno
volontario / rimpatrio:
il ritorno di persone che
hanno i requisiti legali per rimanere nel Paese ospite, le quali hanno
fatto una scelta informata e hanno acconsentito liberamente al
rimpatrio.
- Ritorno obbligatorio:
si riferisce alle persone che non hanno più i requisiti legali per
rimanere nel territorio dello Stato ospitante e alle quali, perciò, è
richiesto dalla legge di abbandonare il Paese. Si applica inoltre agli
individui che hanno acconsentito a partire o che sono state indotte a
partire da incentivi in denaro o da minacce di sanzioni.
- Ritorno forzato:
il ritorno di coloro che non hanno in alcun modo dato il loro assenso e
perciò possono essere soggetti a sanzioni o all’uso della forza al
fine di effettuare la loro rimozione.
Secondo la definizione
data dall’Unione Europea, il processo di “ritorno” può avvenire sia
verso un Paese di origine o di transito, sia verso un altro Paese terzo
che la persona interessata abbia scelto per ritornare e nel quale questa
persona sarà accettata.
Rimpatrio volontario dei
rifugiati
Il termine ritorno
volontario è usato per i migranti, mentre il rimpatrio volontario
riguarda i rifugiati. L’ECRE raccomanda che il termine “rimpatrio
volontario” sia usato per descrivere “il ritorno di rifugiati, come
individuati dalla Convenzione, o di altre persone titolari di protezione
complementare o temporanea, o di persone per le quali è ancora pendente
la procedura di riconoscimento di protezione internazionale, le quali
scelgano di esercitare il proprio diritto di rientrare nel proprio Paese
d’origine o di residenza abituale”.
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Il rimpatrio può essere
classificato come volontario solo quando:
- un individuo in
possesso dei requisiti legali per rimanere in un Paese terzo
abbia compiuto una scelta informata e abbia liberamente
acconsentito a rientrare nel proprio Paese d’origine o di
residenza abituale.
- abbia dato il proprio
consenso genuino ed individuale, senza subire pressioni di
alcun genere; quando questo consenso sia frutto di una
mancanza di protezione effettiva nel Paese ospite o di
un’imposizione di sanzioni, questo non può essere
classificato come un rimpatrio volontario;
- le salvaguardie
legali e procedurali siano state pienamente rispettate. |
Benché nell’ambito del
diritto internazionale dei rifugiati non esista una definizione legale
del concetto di volontarietà in relazione al rimpatrio, il principio di
volontarietà è la pietra angolare della protezione internazionale in
relazione al ritorno dei rifugiati.
La questione del rimpatrio
volontario discende direttamente dal principio di non-refoulement: il
ritorno involontario dei rifugiati consisterebbe in pratica in un
respingimento (refoulement). Una persona che abbia un fondato timore di
persecuzione è un rifugiato e non può essere costretto a rimpatriare.
Seguendo l’interpretazione
dell’UNHCR, il principio di volontarietà deve essere visto in relazione
a:
- le condizioni del Paese
di origine (in riferimento ad una decisione informata);
- la situazione nel Paese
d’asilo (permettendo una libera scelta).
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Volontarietà:
definizione dell’UNHCR
Per volontarietà
s’intende non solo l’assenza di misure che spingano il
rifugiato a rimpatriare, ma anche il fatto che al rifugiato
non venga impedito di ritornare nel proprio Paese perchè
persuaso da notizie errate o false promesse di un’assistenza
continuata. In determinate situazioni interessi economici
nel Paese d’asilo possono portare gruppi interessati a
tentare d’impedire il rimpatrio ai rifugiati.
La “volontarietà” è più
di una questione di principio. Il rimpatrio volontario deve
anche essere duraturo e sostenibile. Il requisito della
volontarietà costituisce perciò un approccio pragmatico e
sensibile verso la ricerca di una soluzione durevole.
La questione della
“volontarietà” come implicante l’assenza di ogni pressione
fisica, psicologica o materiale, è, comunque, spesso
offuscata dal fatto che per molti rifugiati la decisione di
ritornare è dettata da una combinazione di pressioni dovute
a fattori politici, problemi di sicurezza o di bisogni
materiali.
La difficoltà di
individuare la vera volontarietà aumenta il bisogno di
valutare obiettivamente la situazione del rifugiato. Uno
degli elementi più importanti nella verifica della
volontarietà è lo status legale dei rifugiati nel Paese
d’asilo. Se i rifugiati sono legalmente riconosciuti come
tali, i loro diritti sono protetti e se gli è permesso di
stabilirsi, la loro scelta di rimpatriare sarà veramente
libera e volontaria. Se, comunque, i loro diritti non sono
riconosciuti, se sono soggetti a pressioni e restrizioni e
confinati in campi chiusi, essi potrebbero scegliere il
ritorno, ma questo non sarebbe un atto dettato dalla libera
volontà. |
Il rimpatrio volontario
comporta la perdita dello status legale di protezione internazionale e
restaura la protezione del Paese d’origine. Infatti, non è più
necessaria la protezione del Paese d’asilo.
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