|
Tavolo
sull’Asilo:
Per
una futura legge organica in materia di asilo
*
Ai lavori del Tavolo, promossi dall’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNHCR), hanno partecipato: Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI) – Servizio Centrale del Sistema di
Protezione
per
Richiedenti Asilo e Rifugiati, ARCI, Caritas, Casa dei Diritti Sociali/Focus,
Centro Astalli/JRS, Comunità di
Sant’Egidio, Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), Consorzio
Italiano di Solidarietà (ICS), Servizio Rifugiati e
Migranti
- Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Medici Senza Frontiere
(MSF), Senzaconfine,
Servizio
Sociale Internazionale - in collaborazione con Amnesty International.
La
necessità di una legge organica
L’Italia
è l’unico Paese dell’Unione Europea nel quale una materia così
importante come quella dell’asilo non è ancora disciplinata in
maniera organica. La mancanza di una legge organica in materia di asilo
comporta, sotto vari profili, gravi difficoltà non solo per i
richiedenti asilo e rifugiati, ma anche per gli stessi operatori
chiamati ad applicare una normativa lacunosa e talvolta contraddittoria.
Gli
standard internazionali
Una
legge organica in materia di asilo dovrebbe essere inserita nel contesto
più ampio della normativa sugli stranieri in generale ed altresì
riflettere gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in base inter
alia alla
Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato ed
alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali.
La
Consulta sull’Asilo
Ai
fini di disporre di adeguate strutture per la futura applicazione di
tale normativa e di un efficace sistema di monitoraggio, capace di
valutare l’efficienza e l’adeguatezza del sistema e se necessario
formulare proposte per ulteriori miglioramenti, sia legislativi che
pratici, si ritiene opportuna la creazione di una Consulta sull’Asilo,
composta dai principali attori,istituzionali e non, operanti nel settore
dell’asilo.
In
particolare, alla Consulta sull’asilo dovrebbero partecipare
rappresentanti della Commissione Nazionale sul diritto d’asilo, di
UNHCR, ANCI-UPI e Servizio Centrale, nonché degli enti di tutela con
provata esperienza a livello nazionale nella protezione e accoglienza di
richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria e rifugiati.
La
Consulta sull’Asilo dovrebbe avere compiti specifici, da disciplinarsi
nella legge organica, come il monitoraggio della procedura d’asilo e
degli standard di accoglienza. La Consulta dovrebbe inoltre essere
chiamata ad esprimere proposte per l’adozione di interventi ed
iniziative di cui alla legge organica e pareri su iniziative e
provvedimenti formulati dal governo nel settore dell’asilo.
Il
dettato Costituzionale
L’articolo
10, terzo comma della Costituzione italiana recita testualmente:“Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.”
Questa legge, fino ad oggi, non è stata approvata.
Tale
legge dovrà specificare, in maniera analitica, a fianco della categoria
di chi chiede ed ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato, i
requisiti soggettivi del richiedente asilo costituzionale e cioè di
“colui al quale è impedito l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana”, le modalità per
procedere all’accertamento di tale status e la situazione giuridica
successiva al riconoscimento del diritto
d’asilo.
Con
sentenza n. 4674/97 del 12 dicembre 1996 la Corte di Cassazione ha
stabilito che “l’art.10,
terzo comma, Cost., attribuisce direttamente allo straniero il quale si
trovi nella situazione descritta da tale norma un vero e proprio diritto
soggettivo all’ottenimento dell’asilo”,
attribuendo al giudice ordinario la competenza a decidere sulla
concessione del diritto di asilo ai sensi della Costituzione, anche in
assenza di una legge di applicazione. Nella stessa sentenza la Corte ha
anche espresso un implicito invito, rivolto al legislatore, ad emanare
una legge di implementazione del dettato costituzionale che “specifichi
le condizioni di esercizio e le modalità di godimento” del
diritto di asilo. Appare quindi imperativo, dopo quasi 60 anni di
inerzia legislativa, nel contesto di una legge organica in materia di
asilo, dare piena applicazione al dettato costituzionale.
La
nuova norma organica dovrà pertanto prevedere chi ha diritto di asilo
nel territorio della Repubblica italiana, definendo i diritti specifici
legati ai rispettivi status:
a)
lo straniero al quale sia impedito, nel paese di origine o, nel caso di
apolide, di residenza abituale, l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana b) lo straniero o
l'apolide al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato previsto
dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra
il 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722,
di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo
relativo allo status dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio
1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95.
Lo
status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951
La
Convenzione del 1951, con il suo Protocollo di New York del 1967, rimane
il più importante punto di riferimento del sistema internazionale di
protezione dei rifugiati. La centralità e l’importanza della
Convenzione del 1951 è stata varie volte ribadita anche nell’ambito
dell’Unione Europea, ad esempio durante il vertice di Tampere nel 1999
e, più recentemente, nel contesto del “programma
dell’Aia” del
novembre 2004, ove si auspica una “piena
ed inclusiva applicazione”
della Convenzione.
In
questo spirito, la futura normativa ed i rispettivi dispositivi
applicativi dovrebbero dareattuazione alla Convenzione del 1951 tenendo
conto degli sviluppi politico-sociali alla basedella migrazione forzata,
ampliando, ove necessario, il concetto di persecuzione anche oltregli
standard minimi previsti dalla Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004
sulla qualifica di rifugiato e la protezione sussidiaria. Questa
direttiva, peraltro, contempla la persecuzione da parte di agenti non
statali tra le cause di riconoscimento dello status di rifugiato: una
futura normativa organica dovrebbe prevedere espressamente
l’applicazione di tale interpretazione che riconosce protezione a
persone perseguitate da entità diverse dallo Stato qualora le suddette
entità detengano un effettivo controllo del territorio oppure lo Stato
non possa o non voglia intervenire al fine di far cessare la
persecuzione.
La
protezione sussidiaria
Attualmente
lo status di coloro che non hanno i requisiti per essere riconosciuti
rifugiati ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, ma
che nondimeno necessitano una protezione (la cosiddetta protezione
“sussidiaria”, “complementare” o “umanitaria”), ad esempio
in base alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, non è definito in
modo esplicito. Inoltre, nella prassi, si è registrato il rischio che
in alcuni casi la protezione umanitaria venga riconosciuta a persone che
potrebbero essere considerate rifugiati a tutti gli effetti.
In
virtù del fatto che anche le persone che hanno ottenuto soltanto una
forma sussidiaria di protezione spesso si trovano nel paese di asilo in
una situazione analoga, se non identica, a quella dei rifugiati
riconosciuti ai sensi della Convenzione, gli standard di trattamento
previsti per i due status dovrebbero essere, per quanto possibile,
similari. La futura legge dovrà quindi definire i fondamenti per il
riconoscimento della protezione sussidiaria, che dovranno riferirsi al
rischio di un “danno grave” per la vita, per i diritti fondamentali
e per la salute, di trattamenti inumani e degradanti e di violenze
generalizzate, e potranno anche ricomprendere cause legate a catastrofi
naturali. Tale normativa dovrà inoltre definire lo status giuridico del
titolare di protezione sussidiaria, considerando il diritto
allaprotezione sussidiaria quale diritto soggettivo. Ai titolari di
protezione umanitaria dovrà essere riconosciuto il diritto al
ricongiungimento familiare godendo delle stesse facilitazioni previste
per i rifugiati e la concreta possibilità di conversione del titolo di
soggiorno in lavoro lo studio, una volta cessata la necessità di tale
protezione.
Il
principio di non-refoulement
Il
principio di non-refoulement è sancito dall’articolo 33 della
Convenzione del 1951, secondo il quale “Nessuno
Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun
modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la
sua libertà sarebberominacciate a causa della sua razza, della sua
religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una
determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.” Questo
principio è inoltre contenuto nell’articolo 3 della nella Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura, così come è implicito
nell’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale articolo
sancisce infatti il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani
e degradanti; da esso, una consolidata giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti umani di Strasburgo, fa discendere il divieto
inderogabile per gli Stati di espellere, respingere o estradare una
persona verso un Paese ove sarebbe a rischio di essere soggetta a
torture, trattamenti inumani o degradanti o pena di morte. Oltre che del
diritto internazionale pattizio, il principio di non-refoulement
fa parte
del diritto internazionale consuetudinario, e quindi vincola
automaticamente tutti gli Stati.
Una
legge organica sull’asilo deve quindi prevedere adeguati meccanismi
per garantire un effettivo e concreto rispetto del principio del
non-refoulement. Nel contesto di eventuali respingimenti verso paesi
terzi o verso il paese di origine si deve tener conto dell’ estrema
difficoltà per gli organi di polizia di valutare in frontiera, in breve
tempo e a fondo, tutti gli aspetti che possono caratterizzare la
situazione del richiedente e delle gravi conseguenze di un respingimento
in frontiera.
Principi
fondamentali della procedura
In
ragione della natura di diritto soggettivo dell’asilo, la legge
organica dovrebbe basarsi sui seguenti principi:
La
procedura di esame della domanda di asilo è unica. Non dovrebbe
pertanto essere introdotta alcuna procedura di esame delle domande di
tipo accelerato o semplificato.
La
domanda di asilo dovrà essere ammessa senza che sia sottoposta a forme
di pre-esame e senza prevedere l’introduzione di criteri di
ammissibilità. L’eventuale applicazione delle clausole di esclusione
di cui dall’articolo 1 (F) della Convenzione del 1951 non deve infatti
costituire criterio di ammissibilità poiché la domanda va esaminata
unicamente dall’organo decisionale, nel contesto
della valutazione di tutti gli elementi pertinenti alla domanda;
La
norma non può prevedere l’introduzione di alcuna disposizione che ne
limiti l’applicazione in ragione del paese di origine o provenienza
del richiedente;
L’esame
della domanda di asilo non termina con l’assunzione della decisione
amministrativa che rigetta l’istanza ma con la conclusione degli
eventuali procedimenti di ricorso. Ciò comporta il pieno rispetto del
principio di effettività della tutela giurisdizionale, come indicato al
paragrafo “tutela giurisdizionale”.
Garanzie
procedurali
Anche
per evitare una dispersione delle risorse, la futura procedura di asilo
dovrà consistere in una procedura unica. A tal fine l’organo
competente per l’esame delle domande di asilo procede ad una
valutazione omnicomprensiva degli specifici bisogni di protezione
internazionale dei richiedenti asilo.
Per
quanto riguarda l’applicazione del Regolamento della Comunità Europea
in materia di definizione
della responsabilità per l’esame di una domanda di asilo (cd.
“Dublino II”), al fine
di
evitare inutili disagi ai richiedenti asilo, l’Italia dovrebbe – in
linea di massima – avvalersi della facoltà, peraltro prevista dallo
stesso Regolamento, di assumersi la responsabilità per tutte le domande
fatta in Italia, ammesso che il richiedente asilo vi acconsenta. Sarebbe
inoltre auspicabile che l’Italia si impegnasse a livello dell’Unione
Europea per una revisione dell’attuale testo del Regolamento tesa ad
evitare eccessivi squilibri nella distribuzione delle domande di asilo,
nonché possibili conseguenze negative per la protezione dei rifugiati.
Sia
nella fase di presentazione della domanda, che nelle fasi successive,
deve essere prevista, ove necessario, l'assistenza di un
interprete/mediatore culturale a conoscenza della lingua del
richiedente. Durante l’audizione e in tutte le fasi della procedura,
il richiedente asilo dovrà poter farsi assistere da avvocati ed enti di
tutela. In ogni caso deve essere garantita la possibilità per l’UNHCR
di contattare i richiedenti asilo – e di essere contattato dagli
stessi - nonché di assistere alle sedute degli organi decisionali.
Al
fine di favorire un accesso corretto alla procedura di asilo, deve
essere garantita agli eventuali richiedenti asilo la possibilità di
entrare direttamente in contatto con gli enti di tutela sui vettori,
nelle zone doganali e di transito, nonché nelle aree di sbarco. Gli
enti di tutela potranno fornire loro informazioni circa i diritti e i
doveri a loro riconosciuti, i passi da intraprendere nelle fasi
successive all’arrivo oltre che prestare assistenza ai richiedenti
asilo.
In
considerazione del fatto che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo
e la documentazione acquisita nelle varie fasi della procedura possono
contenere dati ed informazioni estremamente sensibili, la cui
divulgazione potrebbe comportare gravi conseguenze per il richiedente
asilo nonché per i familiari rimasti in patria, sarebbe importante
prevedere adeguate garanzie per il rispetto della riservatezza.
Programmi
di reinsediamento
La
legge organica sul diritto di asilo dovrà prevedere adeguati meccanismi
per garantire l’ingresso sul territorio italiano di persone bisognose
di protezione internazionale. Tali meccanismi devono includere la
partecipazione italiana a programmi dell’UNHCR per il reinsediamento
di rifugiati da zone dove la loro protezione effettiva non sia
garantita.
I
programmi di reinsediamento non dovranno essere confusi con piani di
esternalizzazione della procedura di esame delle domande, che consiste
nel trasferire in un paese terzo le richieste d’asilo presentate
nell’UE, in linea con la Risoluzione del 15 dicembre 2004 del
Parlamento Europeo. Il reinsediamento non dovrà in alcun modo diventare
un elemento sostitutivo del diritto di chiedere asilo sul territorio
italiano, bensì fungere da strumento ulteriore che l’Italia potrà
utilizzare per dare protezione e accoglienza a chi è costretto a
fuggire, con particolare riguardo ai soggetti più deboli e bisognosi di
protezione. I programmi di reinsediamento dovranno prevedere specifiche
misure di accoglienza e relativa copertura finanziaria.
Accoglienza,
protezione e garanzie procedurali per i minori richiedenti asilo e
rifugiati
In
linea con l’articolo 22 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo, la futura legge organica dovrebbe contenere
principi e meccanismi tali da garantire ai minori richiedenti asilo e
rifugiati la protezione e l’assistenza necessarie per usufruire, sin
dal momento del loro arrivo in Italia, di tutti i diritti previsti da
tale Convenzione. La considerazione del “superiore interesse del
minore” dovrebbe orientare la natura e la cronologia delle misure di
protezione applicate ai minori o al loro nucleo familiare. In
particolare, la normativa organica dovrebbe garantire un’immediata ed
idonea accoglienza ai minori non accompagnati e ai nuclei familiari con
minori e rispettare l’articolo 37 della Convenzione sui diritti del
fanciullo che vieta la detenzione illegittima, arbitraria o sistematica
dei minori, sia accompagnati che non.
La
normativa organica dovrebbe inoltre imporre l’immediata individuazione
dei minori non accompagnati all’arrivo per garantire loro
un’efficace protezione e metterli al riparo da rischi,
tra
cui la tratta di minori. Le procedure di determinazione dell’età
eventualmente utilizzate non dovrebbero basarsi esclusivamente su
criteri medico-legali; esse dovrebbero piuttosto mirare a determinare
l’oggettiva vulnerabilità dell’individuo, come richiesto dal
Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia, ad esempio
attraverso un’intervista da parte di personale specializzato. In tutti
i casi in cui la maggiore età risultasse incerta, tali procedure
dovrebbero garantire ai ragazzi e alle ragazze sole il “beneficio del
dubbio” in modo che, quando vi sia anche una sola possibilità che
siano minori, essi siano considerati e trattati come tali; ciò appare
necessario anche per scongiurare il rischio di una loro espulsione
esclusa dagli standard
internazionali e già vietata dal diritto interno.
La
normativa organica dovrebbe espressamente disporre che i minori non
accompagnati ed i genitori di minori vengano immediatamente ed
opportunamente informati circa i diritti dei minori, accompagnati e non,
previsti dalla normativa sull’immigrazione e dalla legge italiana in
generale. Ai minori non accompagnati dovrebbero essere garantiti
l’accesso effettivo e immediato alla rappresentanza legale tramite la
nomina di un Tutore da parte del tribunale competente, l’accesso
consapevole alla procedura di asilo e, a tali fini, un’assistenza
legale qualificata. Mentre il trattenimento di minori non accompagnati
va escluso nella maniera più assoluta, la loro accoglienza andrebbe
garantita presso centri di accoglienza per minori che dispongono di
personale qualificato e formato nell’assistenza a minori richiedenti
asilo o vittime di traffico.
La
procedura di asilo applicata ai minori non accompagnati dovrebbe
garantire priorità, speditezza e prevedere espressamente una
valutazione del timore di persecuzione ai fini del riconoscimento dello
status di rifugiato che tenga conto della maggiore vulnerabilità
psicologica dei minori rispetto agli adulti, della diversa
consapevolezza circa le condizioni del paese di origine e, in generale,
delle violazioni che colpiscono in particolar modo i minori, come ad
esempio l’arruolamento forzato, lo sfruttamento lavorativo, il
traffico. La normativa dovrebbe prevedere che l’audizione sia svolta
sempre alla presenza del Tutore e di un’assistente legale del minore,
sia condotta da personale qualificato e specificamente formato e sia
caratterizzata da modalità che tengano conto della particolare
vulnerabilità dei minori e degli eventuali traumi da essi subiti.
Indipendenza,
imparzialità e specializzazione dell’organo decisionale di prima
istanza
L’esame
delle domande di asilo deve essere svolto da un’autorità avente la
natura giuridica di “autorità amministrativa indipendente”,
soggetta solamente alla legge e non sottoposta a controllo o influenza
diretta dell’Esecutivo. La legge deve prevedere le modalità di
istituzione di tale autorità amministrativa che dovrà essere dotata di
adeguati mezzi per operare in piena indipendenza e imparzialità.
L’esame
e la valutazione delle domande d’asilo, nonché la necessaria
conoscenza dei paesi d’origine, richiedono un alto grado di
specializzazione. A tal fine dovrà essere creato un profilo
professionale di “esperto sull’asilo”, al quale accedere tramite
concorso, e che richieda dai candidati qualifiche ed esperienze dei
candidati nel settore dei diritti umani in generale e del diritto
internazionale dei rifugiati in particolare.
Ai
fini di una maggiore efficienza, tale autorità dovrà essere
preferibilmente decentrata, prevedendo altresì un organo centrale
qualificato - quale l’attuale Commissione Nazionale sul Diritto
d’Asilo - a sua volta indipendente, con ruolo di coordinamento, di
indirizzo e supporto, con la partecipazione dell’UNHCR. L’operato
delle Commissioni deve svolgersi in conformità con la normativa
italiana in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai
documenti amministrativi, con particolare riferimento a quanto previsto
dalla legge 241/1990.
La
tutela giurisdizionale
Come
già indicato al paragrafo “principi fondamentali”, la legge
organica sull’asilo dovrà garantire il diritto a un ricorso effettivo
avverso la decisione amministrativa che rigetta la domanda di
riconoscimento del diritto d’asilo (tra l’altro in attuazione
dell’art.11 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
umani e delle libertà fondamentali). Il rispetto del principio di
effettività non può che comportare il divieto di allontanamento del
ricorrente fino ad esito del giudizio, con prosecuzione di regolare
soggiorno dello straniero per richiesta di asilo.
Il
giudizio di cui trattasi non è di tipo impugnatorio, bensì l’oggetto
del giudizio medesimo riguarda l’accertamento dello status. In ragione
di ciò la norma dovrà prevedere l’attribuzione al giudice ordinario
della giurisdizione per tutte le situazioni soggettive dei titolari del
diritto d’asilo, prevedendo un procedimento di volontaria
giurisdizione davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo
di domicilio eletto dal ricorrente. La pubblica amministrazione viene
pertanto citata in giudizio esclusivamente per l’adempimento degli
obblighi amministrativi relativi alla permanenza del ricorrente nel
territorio dello Stato e all’adozione delle misure di accoglienza e
non certo ai fini dell’accertamento di status in relazione al quale
non può avere alcun interesse contrario.Al ricorrente va garantita la
possibilità di accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato,
operando
una necessaria modifica dell’attuale decreto legislativo 27 maggio
2005 n. 116.
Cessazione
Nel
contesto dell’applicazione delle clausole di cessazione, sia rispetto
allo status di rifugiato ai sensi della Convenzione che per quanto
riguarda l’asilo costituzionale e la protezione sussidiaria, devono
essere assicurate garanzie analoghe a quelle previste per la procedura
di riconoscimento dello status, in particolare circa l’effettivo
ricorso contro la decisione di cessazione dello status, come previsto
dagli standard internazionali. La cessazione degli status suddetti non
dovrebbe comportare automaticamente la perdita del diritto di rimanere
sul territorio nazionale e si dovrebbe, comunque, tener conto
dell’inserimento sociale del beneficiario di protezione
internazionale, oltre che di eventuali motivazioni personali, sanitarie
e umanitarie. Deve comunque essere garantita la possibilità di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno di lunga
durata, anche a prescindere da ulteriori requisiti se in presenza di una
permanenza sul territorio nazionale superiore a 5 anni.
Trattenimento/Libertà
di circolazione
La
legge organica non dovrà prevedere alcuna forma di trattenimento dei
richiedenti asilo. Questo rappresenta un punto cardine imprescindibile
della nuova normativa, in linea con la Costituzione Italiana e gli
standard internazionali.
Il
sistema e la pratica attuale prevedono invece forme di trattenimento che
non rispettano i principi costituzionali e gli standard internazionali
sui diritti umani, tra cui quelli sulla legittimità e non arbitrarietà
della detenzione e sul divieto di detenzione generalizzata dei
richiedenti asilo.
In
base ai medesimi principi, va garantito il rispetto della dignità e dei
diritti fondamentali degli esseri umani, anche attraverso la trasparenza
di tutti i luoghi di detenzione e la loro accessibilità a organismi non
governativi di difesa dei diritti umani come raccomandato, tra gli
altri, dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura.
L’accoglienza
all’arrivo
La
legge deve prevedere l’introduzione di efficaci meccanismi di
controllo che permettano di dare concreta attuazione al principio di non
refoulement (non
respingimento) garantendo in particolare ai potenziali richiedenti asilo
in frontiera un effettivo accesso al territorio ed alla procedura
d’asilo. L’accoglienza dei cosiddetti “flussi misti” nelle zone
di sbarchi e dei richiedenti asilo ai valichi di frontiera terrestri,
portuali e aeroportuali, dovrà essere adeguata da un punto di vista
strutturale e prevedere adeguati servizi di informazione, orientamento
legale e assistenza, anche garantendo il pieno accesso agli enti di
tutela e l’ausilio di interpreti qualificati.
E’
del tutto evidente come risulti opportuno che la nuova norma preveda
l’introduzione di modalità specifiche di gestione della primissima
accoglienza in situazioni di emergenza, determinate da arrivi numerosi e
concentrati, chiarendo tuttavia che tali misure sono finalizzate
esclusivamente a rendere possibile un ordinato invio dei richiedenti
nella rete nazionale del sistema di protezione e che rimane esclusa la
possibilità di procedere in tale fase ad alcuna valutazione di merito
delle domande presentate.
La
rete di accoglienza sul territorio
La
norma dovrà prevedere un unico Sistema
Nazionale di Protezione,
rispondente ad una logica “decentrata” che rappresenti lo sviluppo
dell’esperienza rappresentata dall’attuale Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) – basato sull’attività di
Comuni e Province - e che coinvolga le diverse strutture di accoglienza
già esistenti sul territorio. L’unicità del sistema di accoglienza,
il cui funzionamento è incentrato sul sistema delle autonomie locali
trova la sua ragione nella unicità della procedura di esame delle
domande di asilo, dovendo escludersi, come si è già detto,
l’introduzione di procedure semplificate o accelerate di esame delle
domande di asilo.
Sono
beneficiari del sistema nazionale di protezione tutti i richiedenti
asilo la cui domanda sia pendente innanzi all’autorità amministrativa
ovvero davanti all’autorità giudiziaria nonché coloro cui è stato
riconosciuta una forma di protezione, siano essi rifugiati, titolari del
diritto d’asilo costituzionale e stranieri che usufruiscano di una
protezione sussidiaria. Nei confronti dei titolari del diritto d’asilo
le misure di accoglienza sono finalizzate a sostenerne l’inserimento
sociale e il raggiungimento di una piena autonomia.
La
norma dovrà prevedere interventi specifici che garantiscano alle
persone con maggiore vulnerabilità – quali minori non accompagnati,
vittime di trauma e violenza, donne singole, famiglie monoparentali e
anziani non autosufficienti, disabili fisici e psichici - una protezione
e tutela effettiva, che tenga conto dei loro particolari bisogni, in
tutte le fasi della loro permanenza in Italia.
Poiché,
anche in virtù delle disposizioni comunitarie, gli Stati hanno
l’obbligo di fornire accoglienza ai richiedenti asilo, risulta
necessario addivenire a un coinvolgimento crescente del sistema delle
autonomie locali. Nell'ottica di equilibrare l'esigenza di disporre di
un sistema di protezione basato su principi di uniformità e certezza
nell'accesso alle misure di accoglienza con la necessità di preparare
con la dovuta gradualità le amministrazioni locali non ancora
coinvolte, si ritiene pertanto utile che la norma preveda l'introduzione
di disposizioni transitorie finalizzate a realizzare, con adeguato
stanziamento di risorse, un progressivo ampliamento delle disponibilità
di accoglienza, anche in ragione di una periodica verifica delle domande
di asilo e delle relative necessità assistenziali.
Sulla
base dell’esperienza dell’attuale SPRAR la norma dovrà continuare a
prevedere una struttura gestionale centrale affidata all’ANCI che: a)
monitori la presenza e le effettive condizioni dei richiedenti asilo su
tutto il territorio nazionale (sappia cioè condurre delle analisi
quantitative e qualitative); b) provveda all’inserimento dei
richiedenti asilo privi di assistenza nella rete nazionale di
accoglienza; c) funga da ufficio di coordinamento e supporto tecnico per
le amministrazioni locali, anche in relazione ai necessari interventi di
formazione; d) promuova l’ampliamento e il consolidamento della rete
nazionale di accoglienza.
Si ritiene
utile infine che la norma coinvolga le Regioni nella programmazione e
nell’attuazione degli interventi, in ragione delle rilevanti
competenze attribuite alle Regioni nelle materie dell’accoglienza e
dell’integrazione sociale degli stranieri.
La
legge sull’asilo dovrà prevedere la creazione o il rafforzamento dei
servizi di informazione, orientamento legale e assistenza, da rendere
pienamente accessibili ai richiedenti asilo o potenziali richiedenti
asilo accolti nei centri di accoglienza. Il nuovo sistema dovrà
garantire un’effettiva presa in carico di rifugiati, titolari
dell’asilo costituzionale e titolari di protezione umanitaria dal
momento del riconoscimento dello status, attraverso una rete di
orientamento capillare ed efficace.
Per
un inserimento sostenibile
Si
rende sempre più necessaria una politica attiva volta a favorire un
inserimento socioeconomico
sostenibile
ed una piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.
Una
legge organica sull’asilo dovrà prevedere tutte le misure necessarie
a garantire non solo la dignità della persona e l’accesso ai servizi,
ma anche l’indipendenza economica, l’inserimento abitativo, il
proseguimento degli studi ed una formazione che tenga conto delle
capacità esistenti. Tale politica dovrà essere sostenuta da un accesso
effettivo e facilitato alla naturalizzazione, anche al fine di ridurre i
possibili casi di apolidia, attraverso opportuni richiami alla legge
sulla cittadinanza e adeguati meccanismi di coordinamento.
Deve
essere inoltre necessariamente garantita l’equiparazione tra rifugiati
e cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, come previsto
dalle norme internazionali, in particolare dall’art. 23 della
Convenzione di Ginevra, che ne garantisce la piena equiparazione.
Oltre
a garantire un’accoglienza di primo livello e una in cosiddetta
semiautonomia, è necessario favorire l’inserimento dei rifugiati in
abitazioni autonome (finanziamenti per contratti di locazione, fondi per
depositi cauzionali, fondi per arredo di base, ecc.), incentivando,
attraverso percorsi adeguati alle varie categorie (famiglie, donne con
bambino/i, anziani, disabili, ecc.) un percorso di pieno inserimento
socio – economico.
E’
inoltre necessario rafforzare percorsi di formazione scolastica e
professionale capaci di favorire concretamente l’ingresso nel mondo
del lavoro autonomo e subordinato, prendendo in considerazione professionalità ed eventuali competenze
maturate dai singoli rifugiati.
Infine
si richiama l’attenzione su alcune categorie di rifugiati
“vulnerabili/più vulnerabili”, la cui condizione può comportare
una maggiore difficoltà per un autonomo inserimento nel sistema sociale
italiano.
Ai
fini di garantire l’applicazione del principio dell’unità
familiare, la norma dovrà prevedere l’estensione del diritto alla
protezione ed il diritto al ricongiungimento al coniuge non legalmente
separato e ai figli minori non coniugati, nonché alla persona
stabilmente
convivente.
La norma dovrà inoltre agevolare concretamente il ricongiungimento
familiare, prevedendo la possibilità per il familiare che si trova
all’estero di presentare la propria istanza presso le rappresentanze
diplomatiche italiane presenti nel paese di origine del richiedente o in
un paese terzo ai fini dell’ottenimento di un visto di ingresso nel
territorio italiano e, ove necessario, di un titolo di viaggio.
Una
banca dati
In
questi anni, è emersa la necessità di una banca dati accurata che
contenga informazioni dettagliate, sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo, su richiedenti asilo, rifugiati, titolari del diritto
di asilo costituzionale, e di protezione umanitaria presenti in Italia.
La norma dovrà prevedere l’istituzionalizzazione di tale banca dati,
che – ferma restando la riservatezza dei dati individuali - dovrà
fornire regolarmente informazioni utili e aggiornate agli enti
interessati. Si propone che tale banca dati sia collocata presso la
Commissione Nazionale per il diritto d’asilo che dovrà diventare
l’unica fonte ufficiale di tutto il sistema dei dati nella materia
dell’asilo. In particolare, detta banca dovrà fornire, con cadenza
predefinita, tutte le informazioni relative alle domande di asilo e di
status di rifugiato pervenute, esaminate, con i vari esiti, agli
irreperibili, ai casi di riesame, ai ricorsi presentati ecc. Dovrà
inoltre essere in grado di elaborare, anche attraverso il monitoraggio
delle informazioni di altre banche collegate, dati disaggregati
relativi, ad esempio, a nazionalità, età, sesso, vulnerabilità,
situazione Dublino, eventuale accoglienza in strutture facenti capo al
Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati.
La
copertura finanziaria
L’accoglienza
di richiedenti asilo, rifugiati e titolari del diritto di asilo
costituzionale e di protezione umanitaria costituisce un obbligo dello
Stato e va assicurata a tutti coloro che siano in condizioni di necessità.
Gli interventi per l’accoglienza dovranno perciò venire realizzati
sulla base delle necessità assistenziali concretamente riscontrabili.
Al
fine di raggiungere tale obiettivo la norma deve prevedere che la
copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di
accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati venga
definita annualmente sulla base del numero delle domande di asilo
presentate nell’anno precedente, nonché sul numero dei titolari a cui
sia stata riconosciuta una forma di protezione nel medesimo periodo. Si
dovrà comunque prevedere una pianificazione d’urgenza per i casi di
afflussi straordinari.
In
considerazione della particolare condizione in cui versano gli stranieri
ai quali è riconosciuta una forma di protezione, alla luce dei tempi
relativamente brevi di riconoscimento dello status conseguenti la nuova
procedura, e al fine di garantire ulteriori forme di tutela e di
protezione in una fase critica del percorso di integrazione, si
raccomanda la costituzione di un fondo ad
hoc per le
politiche abitative.
Roma,
giugno 2006
|