Nuove integrazioni in tema di protezione speciale ex art. 19 T.U.I.

La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo è recentemente tornata a pronunciarsi in tema di protezione speciale ex art. 19 due pareri che integrano i chiarimenti precedentemente forniti con circolare del 19 luglio 2021. Questa la sintesi dei due pareri:

  • Nel primo, la Commissione ha escluso che, in sede di esame di ammissibilità delle domande reiterate, l’eventuale sussistenza dei requisiti per la protezione speciale possa essere valutata solo sulla base della documentazione allegata e senza audizione del richiedente, evidenziando che l’omissione dell’audizione del richiedente rappresenta un’eccezione e che l’importanza di procedere all’ascolto personale del richiedente risulta tanto più decisiva proprio nelle istanze reiterate.
  • Nel secondo, la Commissione si è pronunciata sulla procedura da seguire nel caso in cui un cittadino straniero presenti un’istanza diretta di permesso di soggiorno per protezione speciale presso la Questura ex art. 19, comma 1.2, secondo periodo, T.U.I., in pendenza di procedimento per protezione internazionale o in fase di ricorso giurisdizionale contro la relativa decisione. Nell’affermare che tali ipotesi debbano essere tenute distinte, la Commissione ha evidenziato oi che nel primo caso, l’istanza diretta presentata in Questura deve ritenersi “assorbita” nella procedura di protezione internazionale; al contrario, in caso di pendenza di ricorso giurisdizionale l’istanza in Questura deve ritenersi ammissibile.

Con la Circolare è stato altresì trasmesso il parere dell’Unità Dublino con cui l’Ufficio si è pronunciato sulle istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, T.U.I. presentate da cittadini stranieri o apolidi “dublinanti”, ed ha concluso per l’irricevibilità delle stesse, in quanto il rilascio di tale permesso inficerebbe la procedura di determinazione dello Stato membro competente, rendendo responsabile all’esame della domanda di asilo lo Stato di rilascio dello stesso.

Nuova Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo sulla protezione speciale ex art. 19 TUI e posizione dell’Unità Dublino sulle richieste presentate da “dublinanti”

Con una circolare trasmessa dal Ministero dell’Interno il 3 gennaio 2022, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo è tornata a pronunciarsi in materia di riconoscimento della protezione speciale con due pareri che integrano i chiarimenti già forniti con circolare del 19 luglio 2021 .
Con la circolare si trasmette altresì il parere dell’Unità Dublino in merito alle istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, T.U.I. presentate da cittadini stranieri o apolidi “dublinanti” ossia in attesa di decisione dell’Unità Dublino o in contenzioso contro il provvedimento di trasferimento in altro Stato dell’Unione Europea.

Valutazione dei presupposti della protezione speciale in occasione dell’esame di ammissibilità delle domande reiterate
Nel primo parere la Commissione ha ricordato che, ai sensi dell’art. 19 T.U.I., come modificato dalla L. 18 dicembre 2020 n. 173, il riconoscimento della protezione speciale può avvenire nell’ambito di due distinti percorsi amministrativi:

  1. un procedimento ad hoc, di cui è titolare la Questura e nella quale la Commissione Territoriale esercita una funzione solo consultiva;
  2. uno all’interno della procedura di protezione internazionale (allorché i Collegi, nonostante il rigetto della domanda di protezione internazionale, trasmettano gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo sussistenti i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, T.U.I., come modificati dalla L. 173/2020).

Analizzando tale seconda ipotesi, con particolare riferimento all’esame domande reiterate ritenute ammissibili e, nel pronunciarsi sulla possibilità di valutare l’eventuale sussistenza dei requisiti per la protezione speciale solo sulla base della documentazione allegata e senza audizione del richiedente, la Commissione ha evidenziato che l’omissione dell’audizione del richiedente rappresenta un’eccezione e che “l’importanza di procedere all’ascolto personale del richiedente risulta tanto più decisiva e pregnante proprio nell’istanza reiterata in ragione del precedente rigetto della domanda di protezione internazionale, allorché il Presidente della Commissione, a seguito del suo esame preliminare, l’abbia ritenuta ammissibile riscontrando la presenza di “nuovi elementi” […]”.

La Commissione ha, pertanto, ritenuto che anche per le istanze reiterate fondate su “nuovi elementi” che siano ritenute ammissibili e che, in base alla documentazione allegata, appaiano prima facie fondate ai fini del riconoscimento della protezione speciale (ex. art. 19, comma 1 e 1.1., T.U.I. (come da ultimo modificato dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173) si rende necessario procedere nuovamente all’audizione del richiedente. Secondo la Commissione, tale necessità “discende ed è coerente con il tipo di esame “pieno e completo” che caratterizza tutte le procedure in materia di protezione internazionale, che “parimenti a quello effettuato in sede di prima istanza, impone al funzionario istruttore di esaminare, nel merito, la posizione complessiva del richiedente”.

• Istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I. presentata in pendenza di procedimento per protezione internazionale o in fase di ricorso giurisdizionale
Nel secondo parere, la Commissione si è espressa in merito alla procedura da seguire nel caso in cui un cittadino straniero che presenti un’istanza diretta di permesso di soggiorno per protezione speciale presso la Questura ex art. 19, comma 1.2, secondo periodo del T.U.I., abbia già formalizzato un’istanza di protezione internazionale sulla quale la competente Commissione Territoriale non si sia ancora pronunciata, oppure abbia proposto ricorso contro una decisione già assunta.

La Commissione Nazionale ha evidenziato che, in assenza di una disciplina che regoli l’eventuale sovrapposizione dei due procedimenti e stante l’autonomia dei due procedimenti, l’ipotesi in cui, al momento di presentazione dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in Questura, la procedura di protezione internazionale sia ancora pendente davanti ad una Commissione Territoriale debba essere distinta da quella in cui la Commissione si sia già pronunciata e sia pendente un ricorso davanti all’autorità giurisdizione.

Nel primo caso, secondo la Commissione, l’istanza presentata in Questura deve ritenersi “assorbita” nella procedura di protezione internazionale: questa soluzione permette infatti di assicurare all’interessato “la stessa immediata valutazione da parte di una Commissione territoriale sui presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1., T.U.I., salvo […] il riconoscimento della più ampia protezione internazionale”.

La Commissione ha altresì precisato che sarà la Questura a dover garantire la “piena tutela sostanziale del diritto dell’interessato”, informandolo del fatto che, essendo già in corso una procedura di protezione internazionale davanti alla competente Commissione territoriale, l’istanza presentata in Questura “non potrà essere considerata ammissibile”, e specificando che la documentazione che egli ritenga di sottoporre alla Commissione ai fini dell’eventuale riconoscimento – almeno – della protezione speciale, sarà integralmente e prontamente trasmessa alla Commissione per la sua valutazione.

Diversamente, nel caso in cui, al momento della presentazione dell’istanza diretta di protezione speciale in Questura, la procedura di protezione internazionale avviata in precedenza sia in fase di contenzioso davanti all’autorità giurisdizionale, la Commissione ritiene che l’istanza diretta alla Questura deve ritenersi ammissibile.

In particolare, secondo la Commissione, “la mera contestazione che, nell’ambito della procedura di protezione internazionale il Giudice possa anch’egli valutare in via residuale la sussistenza dei presupposti per la protezione speciale non può considerarsi idonea a ritenere inammissibile l’istanza diretta di protezione speciale presso una Questura”, soprattutto considerata la notevole lunghezza dei procedimenti giurisdizionali e il possibile mutamento o venir meno delle condizioni che sussistevano al momento dell’istanza (situazione lavorativa, familiare, sanitaria ecc.), che avrebbero potenzialmente garantito all’interessato il riconoscimento della protezione su parere della Commissione territoriale.

• Istanza di permesso di protezione speciale ex articolo 19 T.U.I. da parte di cittadini stranieri o apolidi “dublinanti”
Quanto all’istanza di permesso di protezione speciale ex articolo 19, commi 1.1 e 1.2, T.U.I. presentata da cittadini stranieri o apolidi “dublinanti”, l’Unità Dublino si è espressa nel senso della irricevibilità della stessa, in quanto, ai sensi del Regolamento di Dublino (Reg. UE 604/2013), se uno Stato Membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, è quello stesso stato ad assumere la competenza per l’esame della richiesta di asilo, con conseguente “cessazione delle competenze dello Stato Membro già individuato come competente o che sarebbe stato eventualmente individuato come competente per l’esame della domanda di asilo”.

Nel parere si evidenzia, inoltre, che non ci sarebbe distinzione tra “dublinanti” in attesa di decisione da parte dell’Unita Dublino o in contenzioso contro il provvedimento di trasferimento in altro Stato UE, poiché “in entrambi i casi il rilascio del permesso di soggiorno inficia la procedura di determinazione dello Stato membro competente rendendo responsabile all’esame della domanda di asilo lo Stato di rilascio dello stesso a prescindere da ogni altra valutazione”.